CASS
Ordinanza 4 gennaio 2021
Ordinanza 4 gennaio 2021
Commentario • 1
- 1. Lo stato dell’arte sulla rinnovazione dell’istruttoria in appello per overturninghttps://www.giuridicamente.com/attualita-news-diritto/
Se il processo penale si fonda sul principio della oralità, tuttavia la sede principale per l'assunzione della prova è rappresentata dal giudizio di primo grado. Infatti, i casi di rinnovazione della istruttoria dibattimentale sono tassativamente disciplinati dal legislatore. L'art. 603 c.p.p. regola, fin dalla sua formulazione originaria, tre ipotesi di rinnovazione della istruttoria dibattimentale: se una delle parti l'abbia richiesta nell'atto di impugnazione, e il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti; se nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado; se il giudice la ritiene assolutamente necessaria[1]. Alle tre originarie ipotesi se …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 04/01/2021, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2021 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: IM DA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/03/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO L--9 a t o avviso alle partii-1 udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO VANNUCCI;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9 Anno 2021 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: VANNUCCI MARCO Data Udienza: 15/11/2019 OSSERVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO che con ordinanza emessa il 19 marzo 2019 il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato il reclamo proposto da ID IM per la riforma dell'ordinanza con cui, il 21 gennaio 2019, il Magistrato di sorveglianza di Trapani ha negato a tale detenuto la liberazione anticipata per il periodo compreso fra il 18 maggio e il 17 novembre 2018; che per la cassazione di tale ordinanza IM ha proposto ricorso (atto da lui personalmente sottoscritto) contenente un motivo di impugnazione;
che il 3 agosto 2017 entrò in vigore la legge 23 giugno 2017, n. 103 che, con l'art. 1, commi 54 e 63 ha modificato, rispettivamente, il comma 1 dell'art. 571 cod. proc. pen. ed il comma 1 del successivo art 613; che il novellato art. 571, comma 1, è del seguente tenore: «Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1, l'imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di ui n procuratore speciale nominato anche prima della emissione del provvedimento.» che per effetto della menzionata modifica questo è il testo dell'art. 613, comma 1: «L'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione. Davanti alla corte medesima le parti sono rappresentate dai difensori»; che, pertanto, a partire dal 3 agosto 2017: il ricorso per la cassazione di qualunque tipo di provvedimento (sentenza, ordinanza, decreto) di giudice di merito, emesso dopo tale data, ovvero emesso prima di tale data e solo dopo questa notificato (cfr. S.U., n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), per il quale la legge processuale prevede tale mezzo di impugnazione, deve essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione munito di procura conferita dalla parte che del provvedimento chiede l'annullamento; non è ammesso che il ricorso sia dalla parte stessa personalmente sottoscritto;
che il ricorso da IM presentato per la cassazione della sopra indicata ordinanza con atto da lui solo sottoscritto è dunque inammissibile per violazione del (novellato) art. 613, comma 1, cod. proc. pen. dal momento che il provvedimento impugnato è stato emesso il 19 marzo 2019; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento di una somma di danaro alla Cassa delle ammende che stimasi equo determinare nella misura di tremila euro (art. 616 cod. proc. pen.). 119 Il Presidente
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 novembre 2019. Il Consigliere estensore AR VA
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9 Anno 2021 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: VANNUCCI MARCO Data Udienza: 15/11/2019 OSSERVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO che con ordinanza emessa il 19 marzo 2019 il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato il reclamo proposto da ID IM per la riforma dell'ordinanza con cui, il 21 gennaio 2019, il Magistrato di sorveglianza di Trapani ha negato a tale detenuto la liberazione anticipata per il periodo compreso fra il 18 maggio e il 17 novembre 2018; che per la cassazione di tale ordinanza IM ha proposto ricorso (atto da lui personalmente sottoscritto) contenente un motivo di impugnazione;
che il 3 agosto 2017 entrò in vigore la legge 23 giugno 2017, n. 103 che, con l'art. 1, commi 54 e 63 ha modificato, rispettivamente, il comma 1 dell'art. 571 cod. proc. pen. ed il comma 1 del successivo art 613; che il novellato art. 571, comma 1, è del seguente tenore: «Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1, l'imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di ui n procuratore speciale nominato anche prima della emissione del provvedimento.» che per effetto della menzionata modifica questo è il testo dell'art. 613, comma 1: «L'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione. Davanti alla corte medesima le parti sono rappresentate dai difensori»; che, pertanto, a partire dal 3 agosto 2017: il ricorso per la cassazione di qualunque tipo di provvedimento (sentenza, ordinanza, decreto) di giudice di merito, emesso dopo tale data, ovvero emesso prima di tale data e solo dopo questa notificato (cfr. S.U., n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), per il quale la legge processuale prevede tale mezzo di impugnazione, deve essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione munito di procura conferita dalla parte che del provvedimento chiede l'annullamento; non è ammesso che il ricorso sia dalla parte stessa personalmente sottoscritto;
che il ricorso da IM presentato per la cassazione della sopra indicata ordinanza con atto da lui solo sottoscritto è dunque inammissibile per violazione del (novellato) art. 613, comma 1, cod. proc. pen. dal momento che il provvedimento impugnato è stato emesso il 19 marzo 2019; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento di una somma di danaro alla Cassa delle ammende che stimasi equo determinare nella misura di tremila euro (art. 616 cod. proc. pen.). 119 Il Presidente
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 novembre 2019. Il Consigliere estensore AR VA