Art. 5.
Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4, secondo comma, della presente legge avranno efficacia a decorrere dall'anno finanziario successivo a quello della sua pubblicazione.
Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4, secondo comma, della presente legge avranno efficacia a decorrere dall'anno finanziario successivo a quello della sua pubblicazione.