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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1009/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MANES MYRIA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6321/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mandatoriccio - Piazza Del Popolo 87060 Mandatoriccio CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE PAG n. 0030567224000000367 IMU 2014
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mandatoriccio - Piazza Del Popolo 87060 Mandatoriccio CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE PAG n. 003056722000000049 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 220/2026 depositato il
17/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19.092024, i signori Nominativo_1 e Ricorrente_1, hanno impugnato le ingiunzioni di pagamento indicate in oggetto, notificate in data 20/06/2024, con le quali il Comune di
Mandatoriccio ha richiesto il pagamento delle somme di € 131,51 e € 130,12 a titolo di Imposta
Municipale Unica (IMU) per l'anno 2014, oltre sanzioni ed interessi, in relazione a un immobile, sito nel predetto Comune.
A sostegno del ricorso, i contribuenti hanno eccepito, in via principale, l'insussistenza della pretesa creditoria per avvenuto pagamento del tributo dovuto per l'annualità in contestazione, allegando a tal fine, le relative ricevute di versamento (docc. 5 e 6 del fascicolo di parte). In via subordinata, hanno eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito tributario, ai sensi dell'art. 1, comma 161, della L.
296/2006.
I ricorrenti hanno, altresì ,formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati e concluso per l'annullamento degli stessi, con vittoria di spese di lite.
Il Comune di Mandatoriccio, sebbene regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio e deve, pertanto, essere dichiarato contumace.
All'udienza del 21.01.2026, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il Giudicante, rileva in via preliminare ed assorbente, la fondatezza del primo motivo di ricorso, concernente l'insussistenza della pretesa impositiva, per avvenuta estinzione del debito tributario mediante pagamento.
I ricorrenti hanno, infatti documentato, mediante produzione delle relative quietanze, di aver regolarmente provveduto al versamento dell'IMU dovuta per l'anno 2014. Nello specifico, come si evince dalla documentazione allegata al ricorso e non contestata, il Sig. Nominativo_1 ha versato un totale di € 144,00 e la Sig.ra Ricorrente_1 un totale di € 274,00, a completa copertura di quanto dovuto, per il tributo in questione.
A fronte di tale produzione documentale, che fornisce piena prova dell'avvenuto pagamento, l'Ente impositore, rimanendo contumace, non ha mosso alcuna contestazione né ha fornito elementi di prova contrari, idonei a smentire le allegazioni dei contribuenti od a giustificare la pretesa creditoria azionata con le ingiunzioni impugnate.
La mancata costituzione in giudizio del Comune di Mandatoriccio, pur non equivalendo ad un'ammissione dei fatti dedotti dai ricorrenti, consente al Giudice di ritenere provati i fatti medesimi sulla base degli elementi offerti dalla parte diligente, in assenza di qualsiasi contestazione o controdeduzione.
L'accertata estinzione del debito tributario per adempimento ,rende la pretesa dell'Ente manifestamente illegittima e priva di fondamento. Le ingiunzioni di pagamento devono, pertanto, essere annullate.
L'accoglimento del motivo principale di ricorso, determina l'assorbimento di ogni altra censura, inclusa quella relativa all'intervenuta prescrizione del credito.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sezione 1,in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla lgli atti impugnati,emessi dal Comune di Mandatoriccio nei confronti dei ricorrenti. Condanna il
Comune di Mandatoriccio, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti in solido tra loro, che liquida in € 450,00 per compensi, oltre accessori come per legge,se dovuta con distrazione.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MANES MYRIA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6321/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mandatoriccio - Piazza Del Popolo 87060 Mandatoriccio CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE PAG n. 0030567224000000367 IMU 2014
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mandatoriccio - Piazza Del Popolo 87060 Mandatoriccio CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE PAG n. 003056722000000049 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 220/2026 depositato il
17/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19.092024, i signori Nominativo_1 e Ricorrente_1, hanno impugnato le ingiunzioni di pagamento indicate in oggetto, notificate in data 20/06/2024, con le quali il Comune di
Mandatoriccio ha richiesto il pagamento delle somme di € 131,51 e € 130,12 a titolo di Imposta
Municipale Unica (IMU) per l'anno 2014, oltre sanzioni ed interessi, in relazione a un immobile, sito nel predetto Comune.
A sostegno del ricorso, i contribuenti hanno eccepito, in via principale, l'insussistenza della pretesa creditoria per avvenuto pagamento del tributo dovuto per l'annualità in contestazione, allegando a tal fine, le relative ricevute di versamento (docc. 5 e 6 del fascicolo di parte). In via subordinata, hanno eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito tributario, ai sensi dell'art. 1, comma 161, della L.
296/2006.
I ricorrenti hanno, altresì ,formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati e concluso per l'annullamento degli stessi, con vittoria di spese di lite.
Il Comune di Mandatoriccio, sebbene regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio e deve, pertanto, essere dichiarato contumace.
All'udienza del 21.01.2026, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il Giudicante, rileva in via preliminare ed assorbente, la fondatezza del primo motivo di ricorso, concernente l'insussistenza della pretesa impositiva, per avvenuta estinzione del debito tributario mediante pagamento.
I ricorrenti hanno, infatti documentato, mediante produzione delle relative quietanze, di aver regolarmente provveduto al versamento dell'IMU dovuta per l'anno 2014. Nello specifico, come si evince dalla documentazione allegata al ricorso e non contestata, il Sig. Nominativo_1 ha versato un totale di € 144,00 e la Sig.ra Ricorrente_1 un totale di € 274,00, a completa copertura di quanto dovuto, per il tributo in questione.
A fronte di tale produzione documentale, che fornisce piena prova dell'avvenuto pagamento, l'Ente impositore, rimanendo contumace, non ha mosso alcuna contestazione né ha fornito elementi di prova contrari, idonei a smentire le allegazioni dei contribuenti od a giustificare la pretesa creditoria azionata con le ingiunzioni impugnate.
La mancata costituzione in giudizio del Comune di Mandatoriccio, pur non equivalendo ad un'ammissione dei fatti dedotti dai ricorrenti, consente al Giudice di ritenere provati i fatti medesimi sulla base degli elementi offerti dalla parte diligente, in assenza di qualsiasi contestazione o controdeduzione.
L'accertata estinzione del debito tributario per adempimento ,rende la pretesa dell'Ente manifestamente illegittima e priva di fondamento. Le ingiunzioni di pagamento devono, pertanto, essere annullate.
L'accoglimento del motivo principale di ricorso, determina l'assorbimento di ogni altra censura, inclusa quella relativa all'intervenuta prescrizione del credito.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sezione 1,in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla lgli atti impugnati,emessi dal Comune di Mandatoriccio nei confronti dei ricorrenti. Condanna il
Comune di Mandatoriccio, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti in solido tra loro, che liquida in € 450,00 per compensi, oltre accessori come per legge,se dovuta con distrazione.