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Accoglimento
Sentenza 27 marzo 2026
Accoglimento
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 27/03/2026, n. 2552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2552 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04685/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 27/03/2026
N. 02552 /2026 REG.PROV.COLL. N. 04685/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4685 del 2025, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Nieddu, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;
per la riforma
per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo
Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 659/2025, resa tra le parti. N. 04685/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2026 il Cons. Roberto
OM e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. La controversia trae origine dall'impugnazione, di fronte al TAR Puglia, del decreto emesso dalla Questura di Foggia in data 2 dicembre 2024 (notificato il successivo 16 dicembre), con il quale è stata dichiarata l'irricevibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale presentata dal sig. -
OMISSIS-
Il cittadino straniero era entrato regolarmente in Italia nel dicembre 2023 munito di un visto per lavoro subordinato stagionale, rilasciato a seguito del nulla osta ex art. 22 del d.lgs. n. 286 del 1998 ottenuto dallo Sportello Unico per l'immigrazione della
Prefettura di Foggia.
Il ricorrente aveva inoltrato la prima istanza di permesso di soggiorno tramite kit postale in data 29 gennaio 2024, ovvero in un momento in cui non era ancora in possesso del contratto di soggiorno sottoscritto, documento che è stato formalizzato presso la Prefettura solo il 3 ottobre 2024.
Non risultando stipulato il contratto di soggiorno, l'istanza è stata giudicata irricevibile e, pertanto, in data 16 dicembre 2024, sono stati adottati nei confronti del sig. -
OMISSIS-anche un decreto di espulsione e il contestuale provvedimento di esecuzione mediante accompagnamento alla frontiera, che hanno determinato l'allontanamento del soggetto dal territorio nazionale.
2. Il TAR, con sentenza n. 659/2025, ha respinto il ricorso. N. 04685/2025 REG.RIC.
Le argomentazioni dei giudici si fondano sulla natura vincolata e sequenziale del procedimento di ingresso per motivi di lavoro, che richiede la necessaria concatenazione di atti specifici che vanno dal decreto flussi alla sottoscrizione del contratto di soggiorno, fino al rilascio del permesso.
La sentenza evidenzia che la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità all'art. 10 della Costituzione e che l'ingresso per motivi economici è una concessione dell'Amministrazione e non un diritto soggettivo.
Secondo il Tribunale, la Questura ha operato correttamente poiché, al momento dell'esame del kit inviato a gennaio, la documentazione era oggettivamente incompleta per l'assenza del contratto di soggiorno. I giudici hanno inoltre sottolineato l'errore procedurale del ricorrente il quale, pur avendo ottenuto il contratto e un nuovo kit documentale dal SUI nel mese di ottobre, non ha provveduto a una nuova regolare spedizione postale di tale documentazione. Sarebbe invece stata inutilizzabile l'integrazione documentale effettuata manualmente durante il fotosegnalamento.
Il Collegio ha inoltre respinto le censure relative alla mancanza del preavviso di rigetto, ritenendo che, ai sensi dell'art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, il provvedimento non avrebbe potuto avere un contenuto diverso data l'assenza dei presupposti legittimanti.
Infine, la sentenza osserva che il ricorrente non ha subito un danno irreparabile che giustifichi l'annullamento dell'atto, in quanto il suo rientro nel Paese d'origine non preclude la possibilità di avviare in futuro un nuovo e corretto iter procedimentale per ottenere un nuovo nulla osta e un nuovo visto d'ingresso.
3. Avverso la suddetta sentenza, il sig. -OMISSIS-ha proposto appello, con istanza di misure cautelari anche monocratiche.
L'appellante evidenzia di non aver potuto allegare la documentazione necessaria all'istanza trasmessa il 29 gennaio 2024, perché la Prefettura lo avrebbe convocato N. 04685/2025 REG.RIC.
con estremo ritardo per la stipulazione del contratto di soggiorno, avvenuta solo il 3 ottobre 2024.
D'altra parte egli aveva necessità di inviare la domanda di permesso di soggiorno presso la Questura di Foggia per avere titolo legale a permanere sul territorio nazionale anche in caso di scadenza del visto d'ingresso.
In ogni caso l'appellante aveva consegnato presso la Questura, in occasione della procedura di fotosegnalamento (il 30 ottobre 2024), sia il modello 209 che il contratto di soggiorno. Tali documenti potevano solo integrare la precedente istanza poiché, in pendenza di un'istanza per rilascio del permesso di soggiorno, lo stesso sistema informatico delle Poste non avrebbe permesso di procedere ad un nuovo invio.
Il comportamento dell'Amministrazione sarebbe stato in contrasto con il canone della buona fede, non avendo il Ministero attivato il soccorso istruttorio secondo quanto previsto dall'art. 6 legge n. 241 del 1990 e 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998.
Con il secondo motivo di appello si ripropone una doglianza non esaminata dal TAR, relativa ad una presunta disparità di trattamento. Infatti altri lavoratori stranieri, alle dipendenze dello stesso datore di lavoro dell'odierno appellante, nelle medesime circostanze fattuali avrebbero ottenuto il permesso di soggiorno.
Con il terzo motivo di appello si insiste sulla violazione dell'art. 10-bis, legge n. 241 del 1990, per omessa comunicazione del preavviso di rigetto.
Con il quarto motivo si censura il capo della sentenza che ha evidenziato come l'appellante potrebbe avviare un altro procedimento per ottenere un nuovo visto di ingresso. L'appellante sottolinea che, a causa dell'espulsione subita, egli non potrà rientrare nel territorio dell'UE prima che siano decorsi tre anni dalla data di allontanamento dallo Stato.
4. Si è costituito il Ministero dell'Interno, senza spiegare difese scritte. N. 04685/2025 REG.RIC.
5. Con decreto presidenziale n. 2116/2025 è stata respinta l'istanza di misure cautelari.
L'appellante ha poi rinunciato a chiedere la concessione della misura cautelare in sede collegiale.
6. All'udienza pubblica del 19 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L'appello è fondato.
Non è contestato tra le parti che, sebbene l'originaria istanza fosse priva della documentazione necessaria, quest'ultima è stata consegnata dall'odierno appellante presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Foggia in occasione della procedura per il fotosegnalamento, il 30 ottobre 2024, cioè prima dell'adozione del provvedimento impugnato in primo grado.
In tali circostanze non può che ravvisarsi un difetto di istruttoria alla base del provvedimento che ha dichiarato l'irricevibilità dell'istanza.
Quand'anche la trasmissione della documentazione non fosse avvenuta secondo le modalità ordinarie, il fatto che la stessa sia comunque stata rilasciata all'Ufficio competente non poteva essere privo di effetti ai fini dell'esito del procedimento amministrativo.
Questa Sezione, del resto, ha già avuto modo di chiarire che il dovere della Pubblica
Amministrazione di attivare il soccorso istruttorio, già contemplato nella legge generale sul procedimento amministrativo, è confermato dalla disciplina speciale contenuta nell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 (Cons. Stato, Sez. III,
16/01/2025, n. 333). Tale disposizione prevede che il permesso di soggiorno o il suo rinnovo siano rifiutati quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, “sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili”.
La stipula del contratto di soggiorno e la consegna (ancorché in modalità irrituali) della documentazione alla Questura rappresentano senz'altro elementi nuovi che N. 04685/2025 REG.RIC.
avrebbero dovuto essere presi in considerazione. Ciò, peraltro, si sarebbe probabilmente verificato se l'Amministrazione avesse adempiuto al dovere di comunicare il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis, legge n. 241 del 1990.
8. Alla luce di quanto sopra l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza del TAR, deve essere annullato il provvedimento impugnato in primo grado.
La particolarità della controversia giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
Il contributo unificato versato dall'appellante per il giudizio di appello è ripetibile a carico del Ministero.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza del TAR, annulla il provvedimento impugnato in primo grado.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Il contributo unificato versato dall'appellante per il giudizio di appello è ripetibile a carico del Ministero appellato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN De IC, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
Roberto OM, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Consigliere N. 04685/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Roberto OM
IL PRESIDENTE
NN De IC
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 27/03/2026
N. 02552 /2026 REG.PROV.COLL. N. 04685/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4685 del 2025, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Nieddu, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;
per la riforma
per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo
Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 659/2025, resa tra le parti. N. 04685/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2026 il Cons. Roberto
OM e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. La controversia trae origine dall'impugnazione, di fronte al TAR Puglia, del decreto emesso dalla Questura di Foggia in data 2 dicembre 2024 (notificato il successivo 16 dicembre), con il quale è stata dichiarata l'irricevibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale presentata dal sig. -
OMISSIS-
Il cittadino straniero era entrato regolarmente in Italia nel dicembre 2023 munito di un visto per lavoro subordinato stagionale, rilasciato a seguito del nulla osta ex art. 22 del d.lgs. n. 286 del 1998 ottenuto dallo Sportello Unico per l'immigrazione della
Prefettura di Foggia.
Il ricorrente aveva inoltrato la prima istanza di permesso di soggiorno tramite kit postale in data 29 gennaio 2024, ovvero in un momento in cui non era ancora in possesso del contratto di soggiorno sottoscritto, documento che è stato formalizzato presso la Prefettura solo il 3 ottobre 2024.
Non risultando stipulato il contratto di soggiorno, l'istanza è stata giudicata irricevibile e, pertanto, in data 16 dicembre 2024, sono stati adottati nei confronti del sig. -
OMISSIS-anche un decreto di espulsione e il contestuale provvedimento di esecuzione mediante accompagnamento alla frontiera, che hanno determinato l'allontanamento del soggetto dal territorio nazionale.
2. Il TAR, con sentenza n. 659/2025, ha respinto il ricorso. N. 04685/2025 REG.RIC.
Le argomentazioni dei giudici si fondano sulla natura vincolata e sequenziale del procedimento di ingresso per motivi di lavoro, che richiede la necessaria concatenazione di atti specifici che vanno dal decreto flussi alla sottoscrizione del contratto di soggiorno, fino al rilascio del permesso.
La sentenza evidenzia che la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità all'art. 10 della Costituzione e che l'ingresso per motivi economici è una concessione dell'Amministrazione e non un diritto soggettivo.
Secondo il Tribunale, la Questura ha operato correttamente poiché, al momento dell'esame del kit inviato a gennaio, la documentazione era oggettivamente incompleta per l'assenza del contratto di soggiorno. I giudici hanno inoltre sottolineato l'errore procedurale del ricorrente il quale, pur avendo ottenuto il contratto e un nuovo kit documentale dal SUI nel mese di ottobre, non ha provveduto a una nuova regolare spedizione postale di tale documentazione. Sarebbe invece stata inutilizzabile l'integrazione documentale effettuata manualmente durante il fotosegnalamento.
Il Collegio ha inoltre respinto le censure relative alla mancanza del preavviso di rigetto, ritenendo che, ai sensi dell'art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, il provvedimento non avrebbe potuto avere un contenuto diverso data l'assenza dei presupposti legittimanti.
Infine, la sentenza osserva che il ricorrente non ha subito un danno irreparabile che giustifichi l'annullamento dell'atto, in quanto il suo rientro nel Paese d'origine non preclude la possibilità di avviare in futuro un nuovo e corretto iter procedimentale per ottenere un nuovo nulla osta e un nuovo visto d'ingresso.
3. Avverso la suddetta sentenza, il sig. -OMISSIS-ha proposto appello, con istanza di misure cautelari anche monocratiche.
L'appellante evidenzia di non aver potuto allegare la documentazione necessaria all'istanza trasmessa il 29 gennaio 2024, perché la Prefettura lo avrebbe convocato N. 04685/2025 REG.RIC.
con estremo ritardo per la stipulazione del contratto di soggiorno, avvenuta solo il 3 ottobre 2024.
D'altra parte egli aveva necessità di inviare la domanda di permesso di soggiorno presso la Questura di Foggia per avere titolo legale a permanere sul territorio nazionale anche in caso di scadenza del visto d'ingresso.
In ogni caso l'appellante aveva consegnato presso la Questura, in occasione della procedura di fotosegnalamento (il 30 ottobre 2024), sia il modello 209 che il contratto di soggiorno. Tali documenti potevano solo integrare la precedente istanza poiché, in pendenza di un'istanza per rilascio del permesso di soggiorno, lo stesso sistema informatico delle Poste non avrebbe permesso di procedere ad un nuovo invio.
Il comportamento dell'Amministrazione sarebbe stato in contrasto con il canone della buona fede, non avendo il Ministero attivato il soccorso istruttorio secondo quanto previsto dall'art. 6 legge n. 241 del 1990 e 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998.
Con il secondo motivo di appello si ripropone una doglianza non esaminata dal TAR, relativa ad una presunta disparità di trattamento. Infatti altri lavoratori stranieri, alle dipendenze dello stesso datore di lavoro dell'odierno appellante, nelle medesime circostanze fattuali avrebbero ottenuto il permesso di soggiorno.
Con il terzo motivo di appello si insiste sulla violazione dell'art. 10-bis, legge n. 241 del 1990, per omessa comunicazione del preavviso di rigetto.
Con il quarto motivo si censura il capo della sentenza che ha evidenziato come l'appellante potrebbe avviare un altro procedimento per ottenere un nuovo visto di ingresso. L'appellante sottolinea che, a causa dell'espulsione subita, egli non potrà rientrare nel territorio dell'UE prima che siano decorsi tre anni dalla data di allontanamento dallo Stato.
4. Si è costituito il Ministero dell'Interno, senza spiegare difese scritte. N. 04685/2025 REG.RIC.
5. Con decreto presidenziale n. 2116/2025 è stata respinta l'istanza di misure cautelari.
L'appellante ha poi rinunciato a chiedere la concessione della misura cautelare in sede collegiale.
6. All'udienza pubblica del 19 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L'appello è fondato.
Non è contestato tra le parti che, sebbene l'originaria istanza fosse priva della documentazione necessaria, quest'ultima è stata consegnata dall'odierno appellante presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Foggia in occasione della procedura per il fotosegnalamento, il 30 ottobre 2024, cioè prima dell'adozione del provvedimento impugnato in primo grado.
In tali circostanze non può che ravvisarsi un difetto di istruttoria alla base del provvedimento che ha dichiarato l'irricevibilità dell'istanza.
Quand'anche la trasmissione della documentazione non fosse avvenuta secondo le modalità ordinarie, il fatto che la stessa sia comunque stata rilasciata all'Ufficio competente non poteva essere privo di effetti ai fini dell'esito del procedimento amministrativo.
Questa Sezione, del resto, ha già avuto modo di chiarire che il dovere della Pubblica
Amministrazione di attivare il soccorso istruttorio, già contemplato nella legge generale sul procedimento amministrativo, è confermato dalla disciplina speciale contenuta nell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 (Cons. Stato, Sez. III,
16/01/2025, n. 333). Tale disposizione prevede che il permesso di soggiorno o il suo rinnovo siano rifiutati quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, “sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili”.
La stipula del contratto di soggiorno e la consegna (ancorché in modalità irrituali) della documentazione alla Questura rappresentano senz'altro elementi nuovi che N. 04685/2025 REG.RIC.
avrebbero dovuto essere presi in considerazione. Ciò, peraltro, si sarebbe probabilmente verificato se l'Amministrazione avesse adempiuto al dovere di comunicare il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis, legge n. 241 del 1990.
8. Alla luce di quanto sopra l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza del TAR, deve essere annullato il provvedimento impugnato in primo grado.
La particolarità della controversia giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
Il contributo unificato versato dall'appellante per il giudizio di appello è ripetibile a carico del Ministero.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza del TAR, annulla il provvedimento impugnato in primo grado.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Il contributo unificato versato dall'appellante per il giudizio di appello è ripetibile a carico del Ministero appellato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN De IC, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
Roberto OM, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Consigliere N. 04685/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Roberto OM
IL PRESIDENTE
NN De IC
IL SEGRETARIO