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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/06/2025, n. 5579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5579 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. LU ID, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, nella pubblica udienza del 14/05/25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in materia di assistenza al n° 15007 del R.G. dell'anno 2024 e promossa da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. S. M. Mancusi – G. Montella in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore;
CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16/04/24 la ricorrente indicata in epigrafe ha adìto il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro ed ha concluso chiedendo:
“dichiarare l'illegittimità della pretesa di ripetizione comunicata con raccomandata del 20 CP_1 aprile 2023, in quanto tardiva, generica, infondata, per tutti i motivi esposti in narrativa, con condanna alla restituzione delle somme eventualmente trattenute e trattenende;
- in via subordinata, pur non riconoscendo la legittimità del provvedimento dell' , si chiede CP_1
l'applicazione al caso in esame dei benefici sanatoriali in materia di indebiti previdenziali succedutisi nel tempo (art. 52 comma 2 legge n.88/89 e art.13 legge 421/91)” con vittoria di spese ed onorari, da distrarsi.
Non si è costituito in giudizio sebbene ritualmente citato e del quale deve essere CP_1 dichiarata la contumacia. 1 Istruita con documenti, la causa veniva discussa e decisa all'udienza in data 14/05/25 mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, quindi, essere rigettato.
E' documentalmente provato che, con lettera del 20/03/23, l' ha comunicato che per il CP_1 periodo dal' 1/01/20 al 31/05/23, a seguito di ricalcolo a decorrere dall'1/01/20, la ricorrente ha ricevuto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di euro 18.308,75 a titolo di indennità di accompagnamento.
Le SU della Cassazione sono intervenute in ordine alla questione relativa all'onere della prova in materia di indebito previdenziale, affermando ( n. 18046 /2010) che in tema d'indebito previdenziale nel giudizio instaurato in qualità d'attore dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'
[...]
in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata) : “ CP_2
È opportuno chiarire anzitutto che lo specifico problema da esso posto riguarda il regime dell'onere della prova nell'azione promossa, da chi abbia ricevuto un pagamento, per accertamento negativo del diritto del convenuto a ripetere, siccome indebito, quanto pagato. Più precisamente, nel caso di specie, per l'accertamento negativo del diritto dell'ente previdenziale di ripetere quanto corrisposto all'assicurato a titolo di integrazione al minimo della pensione di invalidità, in assenza dei presupposti reddituali per l'integrazione. Si tratta quindi di un azione con la quale si mira a far accertare l'assenza di obblighi restitutori, in relazione ad una specifica prestazione ricevuta dalla controparte. L'azione di ripetizione dell'indebito, regolata dall'art. 2033 c.c., è generalmente considerata un rimedio contro ingiustificati spostamenti patrimoniali, in conformità ad un principio generale di causalità delle relative attribuzioni. Colui che agisce in ripetizione, chiedendo la condanna alla restituzione di quanto pagato, deduce quindi necessariamente l'inesistenza del diritto della controparte a conseguire l'attribuzione patrimoniale della quale ha beneficiato, ossia l'inesistenza di un titolo che la giustifichi. Ciò trova puntuale conferma nel costante orientamento della giurisprudenza che considera l'inesistenza della "causa debendi" elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.) e che grava pertanto l'attore della relativa prova (Cass. 1557/1998; conf. 12521/1998; 11029/2000; 9604/2000; 17146/2003; 14597/2005; 5896/2006; 2903/2007).
2 Nella specifica materia dell'indebito previdenziale, la giurisprudenza di questa Corte, fino alla sentenza 19762/2008, ha sempre ritenuto che nel giudizio promosso per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetti all'attore in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito (Cass. 11504/2004; 2032/2006; 4612/2006). La cit. sentenza 19762/ 2008 ha abbandonato questo indirizzo, ritenendo non condivisibile la premessa secondo cui nelle azioni di accertamento negativo la distribuzione dell'onere probatorio debba avvenire in relazione al ruolo processuale (di attore o convenuto) assunto dalle parti, e patrocinando invece una soluzione in base alla quale il suddetto onere dovrebbe esser collegato alla loro posizione sostanziale. Queste Sezioni Unite ritengono che la soluzione dello specifico problema oggetto di questo ricorso, possa prescindere dall'indagine della più ampia questione concernente le azioni di accertamento negativo. In proposito va infatti osservato che se l'accertamento del diritto alla ripetizione implica accertamento della inesistenza di una valida causa dell'attribuzione patrimoniale l'accertamento negativo di tale diritto, ossia la negazione del diritto di chi abbia effettuato il pagamento non dovuto alla ripetizione della somma erogata, implica simmetricamente e necessariamente l'affermazione del diritto dell'attore in accertamento negativo di trattenere quanto ricevuto, e perciò la deduzione di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dal convenuto. Quindi, se, come si legge in Cass. 19762/2008, nelle azioni di accertamento negativo non farebbe valere il diritto oggetto Pt_2 dell'accertamento giudiziale ma ne postulerebbe l'inesistenza, ciò non può dirsi per l'accertamento negativo dell'indebito perché in tal caso l'inesistenza del diritto alla restituzione è solo il riflesso dell'esistenza del diritto alla prestazione già conseguita. Di conseguenza, con l'applicare all'accertamento negativo dell'indebito previdenziale il principio soprarichiamato, secondo cui spetta all'attore di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito la giurisprudenza adotta una regola operativa pienamente conforme alla struttura della fattispecie sostanziale, onerando l'attore in accertamento negativo del diritto alla ripetizione della prova del fatto costitutivo del suo diritto, che è il diritto alla prestazione già ricevuta dalla controparte, rispetto al quale assume carattere meramente strumentale il diritto di "non restituire" quanto ricevuto. Ciò è chiaramente messo in rilievo nella cit. Cass. 2032/06, che esattamente sottolinea come la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito implichi la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento spetta all'attore di provare. Ne deriva che, con riguardo allo specifico problema dell'onere probatorio nell'accertamento negativo dell'indebito, l'orientamento giurisprudenziale dal quale si è discostata Cass. 19762/2008, fa in sostanza gravare l'onere della prova sulla parte che invoca le conseguenze per lei favorevoli previste dalla norma, ove per questa si intenda la regola sostanziale che determina il sorgere del diritto. Di conseguenza, non vi è qui ragione di esaminare il più ampio problema dell'onere della prova
3 nelle azioni di accertamento negativo, in genere, perché se anche esso venisse risolto alla stregua del principio di distribuzione dell'onere in relazione alla posizione sostanziale, anziché processuale, delle parti la decisione da assumere in questo ricorso non sarebbe diversa. Deve allora essere affermato il principio secondo cui in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”.
Ciò premesso, si osserva che parte ricorrente non ha, innanzitutto, specificamente allegato e provato i fatti costitutivi del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.n. 18/80, ed in particolare la sussistenza del requisito sanitario necessario, la cui sussistenza escluderebbe l'indebito.
Inoltre l' ha rilevato, in sede di decisione del 19/09/23 in atti in ordine al ricorso CP_1 amministrativo proposto da parte ricorrente, che
Sulla scorta delle risultanze documentali indicate in tale decisione che, oltre a non essere state neanche indicate in ricorso, non sono state smentite probatoriamente o specificamente contestate da parte ricorrente, deve anche osservarsi che, come rilevato da in sede CP_1 amministrativa, Cass. n. 34013/19 ha affermato: “In tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, comma 4, della l. n. 537 del 1993 (art. 4, comma 3 ter, d.l. n. 323 del 1996, conv. in l. n. 425 del 1996, art. 37, comma 8, della l. n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dall'art.5, comma 5, del d.p.r. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte
4 dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta.”
E Cass. n. 4600/21 ha affermato anche : “In materia di prestazioni assistenziali indebite, nell'ipotesi di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto "ab origine" di tutti i requisiti, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c.”
E Cass. n. 2056/04 ha affermato: “Premesso che il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e che gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione -, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione. Ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 cod. civ., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Nè, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacché è ragionevole che la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo, (ancorché precedente il formale atto di revoca), del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni.”
Sulla scorta di tali principi affermati dalla giurisprudenza della Cassazione deve, quindi, ritenersi che a seguito dell'accertamento amministrativo negativo in virtù di visita medico- legale dell' del 3/11/22, effettuata a seguito di domanda amministrativa del 26/05/20, non CP_1 sussistesse ab origine alcun legittimo affidamento di parte ricorrente in ordine alla sussistenza dei requisiti sanitari previsti per l'indennità di accompagnamento, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, da cui discende la ripetibilità ex art. 2033 c.c. dei ratei maturati nel periodo contestato.
Le spese di lite non sono ripetibili sussistendo in atti la dichiarazione reddituale ex art. 152 disp. att. c.p.c. inferiore ai limiti di legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione e difesa disattesa: rigetta il ricorso. 5 Nulla per le spese di lite.
Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Roma, 14/05/25
IL GIUDICE
LU ID
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. LU ID, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, nella pubblica udienza del 14/05/25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in materia di assistenza al n° 15007 del R.G. dell'anno 2024 e promossa da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. S. M. Mancusi – G. Montella in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore;
CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16/04/24 la ricorrente indicata in epigrafe ha adìto il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro ed ha concluso chiedendo:
“dichiarare l'illegittimità della pretesa di ripetizione comunicata con raccomandata del 20 CP_1 aprile 2023, in quanto tardiva, generica, infondata, per tutti i motivi esposti in narrativa, con condanna alla restituzione delle somme eventualmente trattenute e trattenende;
- in via subordinata, pur non riconoscendo la legittimità del provvedimento dell' , si chiede CP_1
l'applicazione al caso in esame dei benefici sanatoriali in materia di indebiti previdenziali succedutisi nel tempo (art. 52 comma 2 legge n.88/89 e art.13 legge 421/91)” con vittoria di spese ed onorari, da distrarsi.
Non si è costituito in giudizio sebbene ritualmente citato e del quale deve essere CP_1 dichiarata la contumacia. 1 Istruita con documenti, la causa veniva discussa e decisa all'udienza in data 14/05/25 mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, quindi, essere rigettato.
E' documentalmente provato che, con lettera del 20/03/23, l' ha comunicato che per il CP_1 periodo dal' 1/01/20 al 31/05/23, a seguito di ricalcolo a decorrere dall'1/01/20, la ricorrente ha ricevuto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di euro 18.308,75 a titolo di indennità di accompagnamento.
Le SU della Cassazione sono intervenute in ordine alla questione relativa all'onere della prova in materia di indebito previdenziale, affermando ( n. 18046 /2010) che in tema d'indebito previdenziale nel giudizio instaurato in qualità d'attore dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'
[...]
in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata) : “ CP_2
È opportuno chiarire anzitutto che lo specifico problema da esso posto riguarda il regime dell'onere della prova nell'azione promossa, da chi abbia ricevuto un pagamento, per accertamento negativo del diritto del convenuto a ripetere, siccome indebito, quanto pagato. Più precisamente, nel caso di specie, per l'accertamento negativo del diritto dell'ente previdenziale di ripetere quanto corrisposto all'assicurato a titolo di integrazione al minimo della pensione di invalidità, in assenza dei presupposti reddituali per l'integrazione. Si tratta quindi di un azione con la quale si mira a far accertare l'assenza di obblighi restitutori, in relazione ad una specifica prestazione ricevuta dalla controparte. L'azione di ripetizione dell'indebito, regolata dall'art. 2033 c.c., è generalmente considerata un rimedio contro ingiustificati spostamenti patrimoniali, in conformità ad un principio generale di causalità delle relative attribuzioni. Colui che agisce in ripetizione, chiedendo la condanna alla restituzione di quanto pagato, deduce quindi necessariamente l'inesistenza del diritto della controparte a conseguire l'attribuzione patrimoniale della quale ha beneficiato, ossia l'inesistenza di un titolo che la giustifichi. Ciò trova puntuale conferma nel costante orientamento della giurisprudenza che considera l'inesistenza della "causa debendi" elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.) e che grava pertanto l'attore della relativa prova (Cass. 1557/1998; conf. 12521/1998; 11029/2000; 9604/2000; 17146/2003; 14597/2005; 5896/2006; 2903/2007).
2 Nella specifica materia dell'indebito previdenziale, la giurisprudenza di questa Corte, fino alla sentenza 19762/2008, ha sempre ritenuto che nel giudizio promosso per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetti all'attore in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito (Cass. 11504/2004; 2032/2006; 4612/2006). La cit. sentenza 19762/ 2008 ha abbandonato questo indirizzo, ritenendo non condivisibile la premessa secondo cui nelle azioni di accertamento negativo la distribuzione dell'onere probatorio debba avvenire in relazione al ruolo processuale (di attore o convenuto) assunto dalle parti, e patrocinando invece una soluzione in base alla quale il suddetto onere dovrebbe esser collegato alla loro posizione sostanziale. Queste Sezioni Unite ritengono che la soluzione dello specifico problema oggetto di questo ricorso, possa prescindere dall'indagine della più ampia questione concernente le azioni di accertamento negativo. In proposito va infatti osservato che se l'accertamento del diritto alla ripetizione implica accertamento della inesistenza di una valida causa dell'attribuzione patrimoniale l'accertamento negativo di tale diritto, ossia la negazione del diritto di chi abbia effettuato il pagamento non dovuto alla ripetizione della somma erogata, implica simmetricamente e necessariamente l'affermazione del diritto dell'attore in accertamento negativo di trattenere quanto ricevuto, e perciò la deduzione di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dal convenuto. Quindi, se, come si legge in Cass. 19762/2008, nelle azioni di accertamento negativo non farebbe valere il diritto oggetto Pt_2 dell'accertamento giudiziale ma ne postulerebbe l'inesistenza, ciò non può dirsi per l'accertamento negativo dell'indebito perché in tal caso l'inesistenza del diritto alla restituzione è solo il riflesso dell'esistenza del diritto alla prestazione già conseguita. Di conseguenza, con l'applicare all'accertamento negativo dell'indebito previdenziale il principio soprarichiamato, secondo cui spetta all'attore di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito la giurisprudenza adotta una regola operativa pienamente conforme alla struttura della fattispecie sostanziale, onerando l'attore in accertamento negativo del diritto alla ripetizione della prova del fatto costitutivo del suo diritto, che è il diritto alla prestazione già ricevuta dalla controparte, rispetto al quale assume carattere meramente strumentale il diritto di "non restituire" quanto ricevuto. Ciò è chiaramente messo in rilievo nella cit. Cass. 2032/06, che esattamente sottolinea come la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito implichi la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento spetta all'attore di provare. Ne deriva che, con riguardo allo specifico problema dell'onere probatorio nell'accertamento negativo dell'indebito, l'orientamento giurisprudenziale dal quale si è discostata Cass. 19762/2008, fa in sostanza gravare l'onere della prova sulla parte che invoca le conseguenze per lei favorevoli previste dalla norma, ove per questa si intenda la regola sostanziale che determina il sorgere del diritto. Di conseguenza, non vi è qui ragione di esaminare il più ampio problema dell'onere della prova
3 nelle azioni di accertamento negativo, in genere, perché se anche esso venisse risolto alla stregua del principio di distribuzione dell'onere in relazione alla posizione sostanziale, anziché processuale, delle parti la decisione da assumere in questo ricorso non sarebbe diversa. Deve allora essere affermato il principio secondo cui in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”.
Ciò premesso, si osserva che parte ricorrente non ha, innanzitutto, specificamente allegato e provato i fatti costitutivi del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.n. 18/80, ed in particolare la sussistenza del requisito sanitario necessario, la cui sussistenza escluderebbe l'indebito.
Inoltre l' ha rilevato, in sede di decisione del 19/09/23 in atti in ordine al ricorso CP_1 amministrativo proposto da parte ricorrente, che
Sulla scorta delle risultanze documentali indicate in tale decisione che, oltre a non essere state neanche indicate in ricorso, non sono state smentite probatoriamente o specificamente contestate da parte ricorrente, deve anche osservarsi che, come rilevato da in sede CP_1 amministrativa, Cass. n. 34013/19 ha affermato: “In tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, comma 4, della l. n. 537 del 1993 (art. 4, comma 3 ter, d.l. n. 323 del 1996, conv. in l. n. 425 del 1996, art. 37, comma 8, della l. n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dall'art.5, comma 5, del d.p.r. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte
4 dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta.”
E Cass. n. 4600/21 ha affermato anche : “In materia di prestazioni assistenziali indebite, nell'ipotesi di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto "ab origine" di tutti i requisiti, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c.”
E Cass. n. 2056/04 ha affermato: “Premesso che il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e che gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione -, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione. Ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 cod. civ., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Nè, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacché è ragionevole che la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo, (ancorché precedente il formale atto di revoca), del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni.”
Sulla scorta di tali principi affermati dalla giurisprudenza della Cassazione deve, quindi, ritenersi che a seguito dell'accertamento amministrativo negativo in virtù di visita medico- legale dell' del 3/11/22, effettuata a seguito di domanda amministrativa del 26/05/20, non CP_1 sussistesse ab origine alcun legittimo affidamento di parte ricorrente in ordine alla sussistenza dei requisiti sanitari previsti per l'indennità di accompagnamento, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, da cui discende la ripetibilità ex art. 2033 c.c. dei ratei maturati nel periodo contestato.
Le spese di lite non sono ripetibili sussistendo in atti la dichiarazione reddituale ex art. 152 disp. att. c.p.c. inferiore ai limiti di legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione e difesa disattesa: rigetta il ricorso. 5 Nulla per le spese di lite.
Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Roma, 14/05/25
IL GIUDICE
LU ID
6