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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/04/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13444/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
V SEZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Maria Novella Legnaioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al numero 13444/2023 R.G. promossa da:
con il patrocinio Parte_1
dell'avv. FRANCESCHETTI UGO ( ) C.F._1
ATTORE
CONTRO
, con il patrocinio dell'avv. TINTI TIZIANA ( ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
per parte attrice: “Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale, disattesa e respinta ogni contraria istanza,
eccezione e conclusione:
A. in relazione agli atti di compravendita di cui alle fatture 146 del 3 novembre 2021 e 162, 163, 164,
165 del 30 novembre 2021 per cui è intervenuta la trascrizione al PRA, e segnatamente:
- 773 110 targato PG017912 ft. 146/2021; Controparte_2
- Automobiles EU GJ9HXC targato DH762TH, ft. 162/2021;
pagina 1 di 24 - Furgone AI targato DC816PS, ft. 163/2021;
- Semirimorchio OK targato TR008507, ft. 164/2021;
- T3SPRP115 targato AC05511, ft. 165/2021. Parte_2
A-1. in via principale
1.1 accertato che sono stati compiuti in violazione dell'art. 45 l. fall., dichiararli inefficaci nei confronti
del Parte_3
[...
per l'effetto condannare la alla restituzione al Controparte_1 Parte_1
degli automezzi compravenduti.
[...]
A-2. In via subordinata
2.1 accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 67, secondo comma, l. fall. l'inefficacia di tali atti;
2.2 per l'effetto condannare la alla restituzione al Controparte_1 Parte_1
degli automezzi compravenduti.
[...]
B. con riferimento ai soli beni compravenduti con atti del 30 novembre 2021, di cui alle fatture 162, 163,
164, 165 del 30 novembre 2021 emesse dalla nei confronti della e Pt_1 Controparte_1
segnatamente:
- Automobiles EU GJ9HXC targato DH762TH, ft. 162/2021;
- Furgone AI targato DC816PS, ft. 163/2021;
- Semirimorchio OK targato TR008507, ft. 164/2021;
- T3SPRP115 targato AC05511, ft. 165/2021. Parte_2
B-1. In via ulteriormente subordinata rispetto ai punti A-1 e A-2:
1.1. accertato che gli atti di compravendita sono stati compiuti in violazione dell'art. 167 co. 2 l. fall.,
dichiararli inefficaci nei confronti del Parte_3
[...
per l'effetto, condannare la alla restituzione al Controparte_1 Parte_1
degli automezzi compravenduti.
[...]
pagina 2 di 24 C. con riferimento agli ulteriori beni compravenduti, ovvero quelli di cui agli atti del 3 novembre 2021,
di cui alle fatture nn. 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, e 152 del 3 novembre 2021
emesse dalla nei confronti di e segnatamente: Parte_1 Controparte_1
- Semirimorchio SM Piacenza S36RF2 targato MN0145555, ft. 140/2021;
- Semirimorchio ER targato AE97095, ft. 141/2001;
- Trattore Renault Premium 460 targato FF915CX, ft.142/2021;
- Semirimorchio CI targato AD31967, ft. 143/2021;
- Semirimorchio MI targato AE97297, ft. 144/2021;
- targato AE28478, ft. 145/2021; Parte_4
- Semirimorchio CI SL740R targato AD31602, ft. 147/2021;
- Semirimorchio OK targato AD31861, ft. 148/2021;
- Semirimorchio ER LVFS3E1R08 targato XA359AY, ft.149/2021;
- targato AA40896, ft. 150/2021; Parte_5
- Semirimorchio CI SL11R targato XA731KR, ft.151/2021;
- S37P targato AD57347, ft. 152/2021; Parte_6
C-1. In via principale
1.1 accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 67, secondo comma, l. fall. l'inefficacia degli atti di
compravendita;
1.2 per l'effetto, condannare la alla restituzione al Controparte_1 Parte_1
degli automezzi compravenduti.
[...]
D. in estremo subordine e in via riconvenzionale, con riferimento ai soli beni compravenduti di cui alle
fatture 140/2021, 143/2021, 146/2021, 150/2021, 151/2021, 163/2021, 165/2021, e segnatamente
- tg. AE97095, ft. 140/2021; Persona_1
- Semirimorchio CI tg. AD31967, ft. 143/2021;
- Semirimorchio Cardi 773 100 tg. PG017912, ft. 146/2021;
pagina 3 di 24 - tg. AA40896, ft. 150/2021; Parte_5
- SL11R tg. XA731KR, ft. 151/2021; Parte_7
- Furgone Daimler Chrysler tg. DC816PS, ft.163/2021;
- Semirimorchio Tecokar 3SPRP115 tg. AC05511, ft. 165/2021,
nel caso di accertamento della loro cessione a terzi e quindi di impossibilità della loro restituzione,
previa dichiarazione di inefficacia e/o revoca del contratto di cessione per una delle ragioni di cui alle
precedenti lett. da A a C, condannare la Società convenuta al pagamento dell'equivalente monetario del
prezzo di compravendita a terzi o del maggior valore di mercato al momento della vendita alla convenuta
oltre interessi e rivalutazione.
E. In ogni caso con riserva di chiedere il risarcimento del danno e con vittoria di spese e di onorari del
giudizio, oltre al rimborso del C.U.”
per parte convenuta: “In tesi: si compiaccia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis,
respingere le domande attrici in quanto infondate in fatto e in diritto;
In ipotesi: accogliere la spieganda riconvenzionale e condannare parte attrice 1) a rifondere
all'esponente la somma di € 31.227,75 o quella maggiore o minore che dovesse emergere all'esito
dell'istruttoria, oltre interessi ed oltre il maggior danno che dovesse emergere dall'espletanda istruttoria
e che sarà ritenuto di Giustizia;
2) a restituire all'esponente le cambiali non pagate.
In ogni caso, con il favore delle spese di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il (d'ora in Parte_1
avanti, per brevità, il ha convenuto in giudizio (d'ora innanzi Parte_8 Controparte_1
anche semplicemente , deducendo che: CP_1
- Rindi, quando era in bonis, esercitava l'attività di autotrasporto di cose per conto terzi, in campo nazionale e internazionale;
- in data 1° marzo 2021 era stata chiesta dal Pubblico ministero la dichiarazione di fallimento di Pt_1
pagina 4 di 24 - in data 3 novembre 2021 veva venduto a i seguenti automezzi, strumentali all'esercizio Pt_1 CP_1
dell'attività di impresa:
1. semirimorchio SM Piacenza S36RF2 targato MN0145555, al prezzo di € 2.200,00 più i.v.a.
(fattura n. 140/2021);
2. semirimorchio ER targato AE97095, al prezzo di € 8.800,00 più i.v.a. (fattura n. 141/2021);
3. trattore Renault Premium 460 targato FF915CX, al prezzo di 4.950,00 più i.v.a. (fattura n. 142/2021)
4. semirimorchio CI targato AD31967, al prezzo di € 4.400,00 più i.v.a. (fattura n. 143/2021);
5. semirimorchio MI targato AE97297, al prezzo € 5.500,00 più i.v.a. (fattura n. 144/2021);
6. semirimorchio MO targato AE28478, al prezzo di € 5.500,00 più i.v.a. (fattura n. 145/2021);
7. semirimorchio Cardi 773 110 targato PG017912, al prezzo di € 1.100,00 più i.v.a. (fattura n. 146/2021);
8. semirimorchio CI SL740R targato AD31602, al prezzo di € 5.500,00 più i.v.a. (fattura n. 147/2021);
9. semirimorchio OK targato AD31861, al prezzo di € 3.300,00 più i.v.a. (fattura n. 148/2021);
10. semirimorchio ER LVFS3E1R08 targato XA359AY, al prezzo di € 13.200,00 più i.v.a.
(fattura n. 149/2021);
11. cisterna CI RE targato AA40896, al prezzo di € 2.200,00 più i.v.a. (fattura n. 150/2021);
12. semirimorchio CI SL11R targato XA731KR, al prezzo di € 2.200,00 più i.v.a. (fattura n. 151/2021);
13. semirimorchio S37P targato AD57347, al prezzo di € 4.400,00 più i.v.a. (fattura Parte_6
n. 152/2021);
pagina 5 di 24 - in data 19 novembre 2021 aveva presentato domanda di concordato preventivo con riserva, ai Pt_1
sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall., e la domanda era stata pubblicata nel Registro delle imprese il successivo 22 novembre 2021;
- in data 30 novembre 2021 aveva venduto a i seguenti ulteriori automezzi, anch'essi Pt_1 CP_1
strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa:
14. Automobiles EU GJ9HXC targato DH762TH, al prezzo di € 1.000,00 più i.v.a. (fattura n.
162/2021);
15. furgone AI targato DC816PS, al prezzo di € 3.000,00 più i.v.a. (fattura n. 163/2021);
16. semirimorchio OK targato TR008507, al prezzo di € 2.500,00 più i.v.a. (fattura n. 164/2021);
17. semirimorchio T3SPRP115 targato AC05511, al prezzo di € 3.500,00 più i.v.a. (fattura Pt_2
n. 165/2021);
- il Tribunale di Firenze, riunite le procedure di fallimento (R.G. 77/21 ruolo prefallimentare) e di concordato preventivo (R.G. 18/21 nuovo concordato preventivo), e decorso inutilmente il termine per il deposito della proposta, del piano e dei documenti di cui all'art. 161, commi 1, 2 e 3 l. fall., aveva dichiarato inammissibile la domanda di concordato e aperto il fallimento di (sentenza n. 17/22, Pt_1
pubblicata in data 28 gennaio 2022);
- successivamente all'apertura del fallimento, in data 9 febbraio 2022, aveva emesso in favore CP_1
di a titolo di corrispettivo del prezzo di acquisto dei suddetti automezzi, venti cambiali di importo Pt_1
pari ad € 4.468,25 l'una, con scadenze cadenzate trimestralmente a partire dal 30 aprile 2022 e fino al 31
gennaio 2027, per un totale di € 89.365,00.
Tanto premesso, il ha chiesto: Parte_1
- in via principale, la dichiarazione di inefficacia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 e 169 l.
fall., dei contratti di compravendita relativi agli automezzi sopra indicati ai nn. 7, 14, 15, 16 e 17, perché
pagina 6 di 24 i contratti medesimi erano stati trascritti nel p.r.a. o successivamente alla proposizione della domanda di concordato (il 30 novembre 2021 quelli relativi ai mezzi di cui ai nn. 14, 15 e 16), o successivamente alla data di dichiarazione del fallimento (il 14 marzo 2022 quelli relativi ai nn. 7 e 17);
- sempre in via principale, la revoca dei contratti di compravendita relativi agli altri automezzi (indicati ai nn. da 1 a 6 e da 8 a 13), ai sensi dell'art. 67, comma 2, l. fall.;
- in subordine, la revoca dei contratti di compravendita relativi agli automezzi di cui ai nn. 7, 14, 15, 16
e 17, ai sensi dell'art. 67, comma 2, l. fall.;
- in ulteriore subordine, la dichiarazione di inefficacia dei contratti di compravendita relativi agli automezzi di cui ai nn. 14, 15, 16 e 17, questa volta ai sensi dell'art. 167, comma 2, l. fall.,
in ogni caso con conseguente condanna della alla restituzione di tutti gli automezzi sopra CP_1
elencati.
Regolarmente costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande del , CP_1 Parte_1
deducendo:
- l'insussistenza dell'inefficacia di cui al combinato disposto degli artt. 45 e 169 l. fall., in ragione della natura meramente dichiarativa della trascrizione nel p.r.a. e dell'esito negativo del procedimento di ammissione al concordato preventivo, circostanza, quest'ultima, che, nella prospettiva della convenuta,
osta alla retrodatazione degli effetti del fallimento alla data di presentazione del ricorso per l'ammissione al concordato, presupponendo il principio della consecuzione tra procedure concorsuali la previa apertura della procedura minore, quantomeno in assenza di una disposizione di tenore analogo all'art. 69-bis l.
fall.;
- la sussumibilità della vicenda oggetto di giudizio non nella fattispecie dell'art. 67, comma 2, l. fall.,
bensì in quella dell'art. 72 l. fall., poiché il curatore aveva manifestato tacitamente, per fatti concludenti
- portando all'incasso le cambiali nel frattempo scadute, per un importo pari ad € 31.227,75 - la volontà
di subentrare in tutti i contratti di compravendita, da considerarsi non ancora compiutamente eseguiti da entrambe le parti;
pagina 7 di 24 - l'infondatezza dell'azione revocatoria fallimentare, per difetto tanto della scientia decotionis quanto dell'eventus damni, atteso che, quanto a quest'ultimo presupposto, gli automezzi erano stati venduti ad un prezzo maggiorato del 10% rispetto al valore di stima indicato nella perizia redatta dal tecnico Per_2
[...]
- la violazione, ad opera della curatela, dei doveri di buona fede e correttezza su di essa gravanti, avendo essa dapprima incassato parte dei pagamenti senza sollevare eccezione alcuna sulla validità ed efficacia dei contratti, così ingenerando nella controparte il legittimo affidamento sulla stabilità degli acquisti, per poi, inaspettatamente, agire per far dichiarare l'inefficacia o la revoca dei contratti medesimi;
- l'impossibilità di una pronuncia restitutoria relativamente agli automezzi sopra elencati ai nn. 2, 4, 7,
11, 12, 15 e 17, medio tempore venduti a terzi.
In caso di accoglimento delle domande del , ha chiesto, in via riconvenzionale, la Parte_1 CP_1
condanna del medesimo alla restituzione delle somme già incassate a titolo di prezzo, nonché Parte_1
alla restituzione delle cambiali non ancora riscosse.
Differita l'udienza di prima comparizione, sono stati assegnati i termini ex art. 171-ter c.p.c., di cui le parti si sono avvalse;
in particolare, il , nella memoria di cui all'art. 171-ter n. 1 c.p.c. ha: Parte_1
- eccepito l'inammissibilità delle domande riconvenzionali di perché aventi ad oggetto pretese CP_1
da far valere esclusivamente in sede di accertamento del passivo, ai sensi degli artt. 52, comma 2, e 93 l.
fall.;
- domandato, in caso di accertata impossibilità di restituzione degli automezzi di cui ai nn. 2, 4, 7, 11,
12, 15 e 17, la condanna di al pagamento dell'equivalente monetario del prezzo di CP_1
compravendita a terzi, o del maggior valore di mercato al momento della vendita alla convenuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A seguito di alcuni rinvii in pendenza di trattative, non essendovi richieste di ammissione di prove costituende ed essendo la causa documentalmente istruita, è stata fissata l'udienza per la rimessione in pagina 8 di 24 decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., di cui le parti si sono avvalse depositando note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
In particolare, in sede di comparsa conclusionale ha “aggiornato” l'importo delle cambiali CP_1
scadute e portate all'incasso dalla curatela fallimentare, indicandolo in € 44.782,50, producendo documentazione a sostegno di questa allegazione;
nella sua memoria di replica il ha eccepito Parte_1
l'inammissibilità di tale documentazione, in quanto depositata in atti successivamente al maturare delle preclusioni istruttorie.
All'udienza del 18 marzo 2025 la causa è stata infine trattenuta in decisione.
* * *
1. Sul thema decidendum.
Costituiscono circostanze incontestate, o comunque documentalmente provate:
- la vendita, da parte di n favore di dei diciassette automezzi sopra enumerati, per mezzo Pt_1 CP_1
di contratti di compravendita stipulati oralmente tra il 3 ed il 30 novembre 2021 (cfr. docc. da 2 a 19
parte attrice);
- il deposito, da parte di di una domanda di concordato preventivo con riserva in data 19 novembre Pt_1
2021 (cfr. doc. 20 parte attrice);
- l'avvenuta trascrizione nel p.r.a. di tre dei contratti di compravendita (quelli relativi agli automezzi sopra indicati ai nn. 14, 15 e 16) successivamente alla presentazione della domanda di concordato preventivo di (cfr. doc. 24 parte attrice); Pt_1
- l'intervenuta pronuncia di inammissibilità del concordato preventivo e di dichiarazione di fallimento della con sentenza pubblicata in data 28 gennaio 2022 (cfr. doc. 22 parte attrice); Pt_1
- la trascrizione nel p.r.a. di altri due contratti (quelli relativi agli automezzi di cui ai nn. 7 e 17)
successivamente alla data di dichiarazione di fallimento di (cfr. doc. 24 parte attrice). Pt_1
- la consegna a(lla già fallita) Rindi, in data 9 febbraio 2022, di venti cambiali con scadenze comprese tra il 30 aprile 2022 ed il 31 gennaio 2027, a titolo di pagamento del prezzo (cfr. doc. 23 parte attrice);
pagina 9 di 24 - l'incasso, da parte del , di dieci delle venti cambiali consegnate da a titolo di Parte_1 CP_1
pagamento del prezzo, per un importo di € 44.782,50; quanto a quest'ultimo punto, se è vero che il doc.
14 di parte convenuta è stato prodotto al momento del deposito della comparsa conclusionale, quindi in un momento in cui erano già ampiamente maturate le preclusioni istruttorie, è altresì vero che il non ha contestato di aver ricevuto regolarmente il pagamento delle cambiali sino ad oggi Parte_1
scadute.
Ciò su cui le parti controvertono è pertanto:
- l'efficacia nei confronti del (rectius, l'opponibilità al) Fallimento dei contratti di compravendita trascritti nel p.r.a. posteriormente alla data di apertura del fallimento o alla proposizione della domanda di concordato preventivo;
- la sussistenza dei presupposti per la revocatoria fallimentare dei contratti di compravendita opponibili al;
Parte_1
- l'ammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta subordinatamente all'accoglimento delle domande dell'attore.
Le questioni appena enucleate vanno risolte sulla scorta delle disposizioni della “vecchia” legge fallimentare, atteso che, in forza dell'art. 390, comma 2, CCII, le procedure di fallimento - quale quella in esame - aperte alla data di entrata in vigore del CCII medesimo (15 luglio 2022), «sono definite
secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».
2. Sulla domanda di inefficacia.
La domanda principale, tesa alla dichiarazione di inefficacia, nei confronti del , dei contratti Parte_1
di compravendita aventi ad oggetto gli automezzi di cui ai nn. 7, 14, 15, 16 e 17 è fondata.
2.1. I contratti trascritti dopo la dichiarazione di fallimento.
Sono certamente inopponibili alla procedura i due contratti di compravendita trascritti nel p.r.a dopo la data di dichiarazione del fallimento, vale a dire quelli aventi ad oggetto il semirimorchio Cardi 773 110
targato PG017912 ed il semirimorchio T3SPRP115 targato AC05511. Pt_2
pagina 10 di 24 L'opponibilità al fallimento delle alienazioni degli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, infatti, presuppone, ai sensi dell'art. 45 l. fall., l'avvenuta trascrizione dell'acquisto nel registro medesimo anteriormente alla data di dichiarazione di fallimento, costituendo la trascrizione la
«formalità» cui fa riferimento la citata disposizione (Sez. 1, Ordinanza n. 29459 del 15/11/2018; Sez. 1,
Sentenza n. 7954 del 17/07/1991).
Del tutto inconferenti sono le argomentazioni, pure in astratto giuridicamente corrette, della difesa della convenuta circa la natura non «costitutiva ed essenziale» della pubblicità per mezzo della trascrizione nel p.r.a.
La sentenza dichiarativa di fallimento, per usare un'espressione particolarmente evocativa della dottrina,
può essere equiparata ad un atto di pignoramento collettivo: pertanto, le alienazioni pregiudizievoli devono considerarsi inefficaci rispetto al ceto creditorio non soltanto se inesistenti o invalide, ma anche in caso di adempimento tardivo - perché successivo all'atto impositivo del vincolo, che è la sentenza stessa - degli oneri pubblicitari che per esse sono prescritti.
2.2. I contratti trascritti dopo la presentazione della domanda di concordato preventivo.
Parimenti inopponibili al devono reputarsi i tre contratti di compravendita trascritti nel p.r.a. Parte_1
dopo il deposito del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo - ovverosia quelli aventi ad oggetto l' GJ9HXC targato DH762TH, il furgone AI targato Controparte_3
DC816PS e il semirimorchio OK targato TR008507 -, in applicazione del principio della consecuzione tra procedure concorsuali.
Il principio in questione, per come ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità, si sostanzia nella considerazione unitaria di più procedure concorsuali succedutesi nel tempo, e comporta, tra l'altro, la retrodatazione di taluni degli effetti propri del fallimento a partire dall'inizio del concordato.
Come più volte precisato dalla Suprema corte, la consecutio ha sì valore sistematico, essendo improntata all'esigenza di salvaguardia dell'interesse superiore di concreta attuazione della par condicio creditorum,
anche contro eventuali espedienti tesi a vanificarla (cfr., ex multis, Sez. 1, Ordinanza n. 24056 del pagina 11 di 24 06/09/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 8970 del 29/03/2019), ma non ha portata generale, dovendo essere applicata in modo selettivo, «poiché non integra un autonomo criterio normativo destinato a regolare
ogni profilo della successione fra procedure concorsuali, ma riveste piuttosto il ruolo di «enunciato
meramente descrittivo di soluzioni regolative aventi distinte fonti normative»» (così, da ultimo, in motivazione, Sez. 1, Ordinanza n. 5279 del 28/02/2024).
Questa applicazione selettiva si declina nell'accertamento di una serie di requisiti ulteriori rispetto al dato oggettivo della successione di più procedure, e precisamente:
- l'origine di tutte le diverse procedure da un unico presupposto, costituito dallo stato di insolvenza (cfr.,
tra le tante, Sez. 1, Sentenza n. 6045 del 29/03/2016);
- il succedersi delle procedure senza soluzione di continuità, o comunque in un intervallo temporale «di
estensione non irragionevole, tale cioè da non costituire esso stesso elemento dimostrativo
dell'intervenuta variazione dei presupposti delle due procedure» (Sez. 1, Ordinanza n. 26159 del
07/10/2024 (Rv. 672512 - 01));
- l'esistenza di una apposita disposizione normativa che espressamente preveda la retrodatazione di uno o più degli effetti di una procedura concorsuale sin dal momento dell'introduzione o apertura di un'altra
(Sez. 1, Sentenza n. 5090 del 16/02/2022).
Orbene, nel caso di specie possono ritenersi integrati tutti i suddetti presupposti.
In particolare:
- la dichiarazione di fallimento è causalmente e direttamente ricollegabile a quella medesima situazione di crisi economica che ha determinato il deposito della domanda di concordato preventivo, come si può
desumere già dalla circostanza che l'istanza di fallimento accolta era stata avanzata mesi prima del deposito del ricorso per l'ammissione al concordato;
- tra le due procedure non c'è stata soluzione di continuità, atteso che il decreto di inammissibilità della domanda di concordato e la sentenza dichiarativa di fallimento sono stati pronunciati contestualmente;
pagina 12 di 24 - vi è un'apposita disposizione normativa, l'art. 169 l. fall., che, nell'ipotesi in cui la dichiarazione di fallimento consegua ad una domanda di concordato preventivo, esplicitamente contempla l'applicazione della regola di cui all'art. 45 l. fall. a far data dalla «presentazione della domanda di concordato».
Del resto, la giurisprudenza di merito ha già più volte riconosciuto, ad esempio, che sono inopponibili al fallimento le cessioni di credito non notificate al debitore ceduto, o da quest'ultimo non accettate con atto di data certa, anteriormente al deposito della domanda di concordato presso il registro delle imprese
(in tal senso, tra le altre, Tribunale di Brescia, 2 marzo 2021; Tribunale di Prato, 23 dicembre 2016).
Né è condivisibile la tesi, propugnata dalla difesa della convenuta, che condiziona l'applicabilità del richiamato art. 169 l. fall. alla “omologazione” del concordato preventivo.
La tesi in questione, oltre a non essere corroborata da alcun appiglio letterale, non è neanche sostenibile a livello sistematico.
Aderire ad essa equivarrebbe, invero, a legittimare iniziative puramente dilatorie tese a ritardare la dichiarazione di fallimento al solo scopo di rendere più agevolmente opponibili al ceto creditorio gli atti dispositivi compiuti dall'imprenditore già in stato di decozione, vanificando totalmente il principio della
par condicio creditorum.
Paradigmatica in questo senso è proprio la vicenda oggetto di causa, nella quale la domanda di ammissione al concordato con riserva si è rivelata puramente strumentale, tanto da essere dichiarata inammissibile per omesso deposito nei termini della proposta, del piano e dei documenti di cui all'art. 161, commi 1, 2 e 3 l. fall.
Del resto, pur se con riguardo a diversa fattispecie concreta, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di precisare che l'inammissibilità della domanda di ammissione al concordato preventivo non osta all'applicazione dell'art. 169 l. fall. (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 6508 del 03/03/2023 (Rv. 667150 - 02):
«Ove il tribunale dichiari l'inammissibilità della domanda di ammissione al concordato preventivo, nel
fallimento conseguentemente dichiarato la sospensione del decorso degli interessi (convenzionali o
pagina 13 di 24 legali), prevista dall'art. 55 l. fall., decorre non dalla sentenza dichiarativa, ma dalla data di
presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo.»).
3. Sulla domanda di revoca dei contratti di compravendita opponibili al fallimento.
La domanda di revoca, ai sensi dell'art. 67, comma 2, l. fall., dei restanti contratti di compravendita
(opponibili al fallimento) è anch'essa fondata.
Sussistono, infatti, tutti i presupposti applicativi enunciati dalla disposizione testé richiamata.
I contratti in questione, in primo luogo, sono pacificamente qualificabili come atti a titolo oneroso.
Essi, inoltre, sono stati compiuti in data 3 novembre 2021, ovverosia nei sei mesi anteriori alla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese (22 novembre 2021), dovendo sul punto farsi applicazione della disciplina dettata dall'art. 69-bis l. fall., vertendosi, come già detto, in fattispecie nella quale la dichiarazione di fallimento è intervenuta a seguito di domanda di concordato preventivo;
peraltro, i contratti ricadrebbero nel c.d. periodo “sospetto” anche con rifermento alla data di pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento (28 gennaio 2022).
Deve reputarsi dimostrata, infine, la conoscenza, in capo a dello stato di insolvenza della CP_1
società poi dichiarata fallita.
In particolare, l'onere della prova della scientia decotionis, che incombe sulla curatela fallimentare, può
essere assolto anche mediante il ricorso a presunzioni ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., purché «gli
elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei nel loro
complesso a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e
avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui
egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della
decozione del debitore.» (in tal senso, tra le tante, Sez. 1, Ordinanza n. 13445 del 17/05/2023; Sez. 1,
Ordinanza n. 27070 del 14/09/2022).
pagina 14 di 24 Nel caso di specie gli elementi raccolti convergono univocamente nel senso della conoscenza - o quantomeno della conoscibilità secondo l'ordinaria diligenza -, in capo all'accipiens, della condizione di dissesto in cui versava la società fallita.
Vi sono plurimi dati indiziari gravi, precisi e concordanti che depongono in tal senso.
Anzitutto la profonda commistione sia delle compagini sociali, sia, soprattutto, degli organi amministrativi delle due società contraenti.
Nel dettaglio, la sig.ra amministratrice unica e socia al 95% di (cfr. doc. 25 Parte_9 Pt_1
parte attrice), è stata anche, fino al maggio 2021 - ovverosia fino a pochi mesi prima della stipula dei contratti per cui oggi è causa - amministratrice unica e socia di (cfr. doc. 26 parte attrice); CP_1
inoltre, il nuovo amministratore e socio unico di il sig. risulta avere il CP_1 Parte_10
medesimo domicilio della precedente amministratrice (via Gherardo Caponsacchi n. 11, Firenze).
Già questi primi rilievi sarebbero di per sé sufficienti per affermare, con un livello di probabilità assai prossimo alla certezza, che il terzo contraente fosse pienamente cosciente dello stato di insolvenza della venditrice.
Corroborano ulteriormente questa conclusione gli elementi fortemente “anomali” che hanno caratterizzato, sotto vari profili, l'operazione negoziale conclusa tra le parti.
Da un lato, l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria non solo non è avvenuto contestualmente alla consegna dei beni, ma nemmeno è stato eseguito con un normale mezzo di pagamento: anziché versare somme di denaro ha, infatti, consegnato titoli di credito, con scadenze anche non brevi (fino a CP_1
cinque anni), a mesi di distanza dalla consegna degli automezzi, addirittura posteriormente alla dichiarazione di fallimento della venditrice.
Dall'altro lato, mediante la cessione di una frazione importante del proprio parco mezzi, ha Pt_1
sostanzialmente dismesso buona parte dei beni strumentali all'esercizio dell'impresa; e una iniziativa di tal fatta, priva com'è di plausibili spiegazioni sul piano economico e operativo, non può non essere pagina 15 di 24 percepita, da un'impresa operante nello stesso settore di mercato - quale appunto -, nella sua CP_1
valenza di chiaro indice presuntivo di un grave stato di crisi.
Infine, anche la circostanza che le parti abbiano sentito la necessità, prima di procedere alle compravendite, di far redigere una perizia estimativa degli automezzi, è sintomatico della consapevolezza della intrinseca “instabilità” delle alienazioni, se non proprio della volontà di cautelarsi nei confronti del possibile esperimento di una azione revocatoria;
eventualità, quest'ultima, che evidentemente si prospetta solo nel caso in cui una delle parti contraenti versi già in un conclamato stato di insolvenza.
Appare assai probabile, in altri termini, che le parti abbiano messo in atto un escamotage mirante a far transitare una buona fetta dell'azienda della società prossima al fallimento nel patrimonio della società
“sorella” in bonis, nel tentativo - peraltro sinora riuscito - di evitare l'apprensione dei mezzi da parte della procedura.
È infondata, viceversa, l'eccezione di insussistenza dell'eventus damni, avanzata dalla convenuta per paralizzare l'azione del . Parte_1
Sul punto è sufficiente richiamare il prevalente orientamento di legittimità, sulla scorta del quale «Ai fini
della revoca della vendita di propri beni effettuata dall'imprenditore, poi fallito entro un anno, ai sensi
dell'art. 67, comma 2, l. fall. (nel testo originario, applicabile “ratione temporis”), l'“eventus damni” è
“in re ipsa” e consiste nel fatto stesso della lesione della “par condicio creditorum”, ricollegabile, per
presunzione legale assoluta, all'uscita del bene dalla massa conseguente all'atto di disposizione;
pertanto, grava sul curatore il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte
dell'acquirente, mentre la circostanza che il prezzo ricavato dalla vendita sia stato utilizzato
dall'imprenditore, poi fallito, per pagare un suo creditore privilegiato (eventualmente anche garantito,
come nella specie, da ipoteca fondiaria gravante sull'immobile compravenduto) non esclude la possibile
lesione della “par condicio”, né fa venir meno l'interesse all'azione da parte del curatore, poiché è solo
in seguito alla ripartizione dell'attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni
pagina 16 di 24 di altri creditori privilegiati, che successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria potrebbero in tesi
insinuarsi.» (Sez. 1, Ordinanza n. 2218 del 25/01/2022 (Rv. 663950 - 01); conforme Sez. U, Sentenza n.
7028 del 28/03/2006 (Rv. 591009 - 01)).
Come pure non condivisibili sono le argomentazioni con le quali la convenuta prospetta l'applicabilità
alla fattispecie oggetto di giudizio dell'art. 72 l. fall., in luogo della disciplina dettata in materia di atti pregiudizievoli per i creditori.
L'art. 72 l. fall., infatti, riconosce al curatore la facoltà di scelta tra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto, «salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.».
E nel caso di specie l'effetto traslativo si è pacificamente realizzato anteriormente alla data di dichiarazione di fallimento, con ciò potendosi affermare che la fattispecie concreta si pone al di fuori dell'alveo applicativo della disposizione in esame.
Per di più, non è neanche in grado di indicare quali siano le eventuali prestazioni non ancora CP_1
eseguite da l'unico riferimento è ad una non meglio precisata obbligazione alla rinnovazione Pt_1
documentale del contratto - il cui originale sarebbe andato smarrito - relativo al solo semirimorchio SM
Piacenza S36RF2 targato MN014555, ai fini della trascrizione nel p.r.a. del relativo passaggio di proprietà.
Sennonché, quand'anche un'obbligazione di questo tipo fosse ipotizzabile in capo alla parte venditrice,
il suo inadempimento non sarebbe comunque ostativo alla produzione degli effetti reali, e dunque non andrebbe ad intaccare «le prestazioni principali integranti l'oggetto del contratto», la cui esecuzione in conformità al regolamento pattizio comporta la fuoriuscita dal perimetro applicativo dell'art. 72 l. fall.
(cfr., in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 5694 del 23/02/2023).
Infine, neppure può portare al rigetto dell'azione revocatoria la prospettata lesione del legittimo affidamento riposto dalla convenuta sulla validità ed efficacia dei contratti oggetto del giudizio,
ipotizzato da quest'ultima come conseguenza della violazione, da parte della curatela fallimentare, dei propri doveri di buona fede e correttezza.
pagina 17 di 24 Quand'anche questa violazione ci fosse, essa potrebbe, al più, comportare un obbligo risarcitorio in capo alla curatela (Sez. U, Sentenza n. 28056 del 25/11/2008), ma non certo impedire l'accoglimento dell'azione revocatoria da quest'ultima spiegata.
4. Sulla domanda riconvenzionale della convenuta.
Le domande riconvenzionali di sono inammissibili, dovendosi sul punto fare applicazione del CP_1
principio secondo il quale «Nel giudizio promosso dal curatore fallimentare per la revocatoria di un
contratto (nella specie, vendita immobiliare conclusa in periodo sospetto), la domanda riconvenzionale,
diretta ad ottenere la condanna del fallimento al pagamento di un credito derivante dal medesimo
contratto (nella specie, restituzione del prezzo versato) è inammissibile, per violazione degli artt. 52 e
93 legge fall., i quali sanciscono l'esclusività del rito speciale di accertamento del passivo» (Sez. 1,
Sentenza n. 8782 del 31/05/2012; Sez. U, Sentenza n. 23077 del 10/12/2004).
La convenuta, del resto, non ha offerto elementi ermeneutici tali da spingere a riconsiderare l'orientamento giurisprudenziale appena richiamato.
In particolare, non coglie nel segno l'argomentazione secondo la quale la domanda riconvenzionale avrebbe ad oggetto «non un credito nascente dal contratto oggetto di revocatoria ma […] una ripetizione
di indebito in relazione a pagamenti non dovuti, effettuati non in favore della società fallita quando essa
era in bonis ma in favore direttamente della curatela fallimentare».
In disparte la considerazione per cui i pagamenti effettuati da possono qualificarsi come CP_1
indebiti proprio in conseguenza del vittorioso esperimento dell'azione revocatoria fallimentare da parte della curatela, è risolutivo il riferimento al disposto dell'art. 52, comma 2, l. fall., che subordina esplicitamente la domanda relativa ad «ogni credito», quale che ne sia il titolo, allo speciale rito di accertamento del passivo;
tanto ciò vero che alla disciplina dettata per l'insinuazione al passivo sono soggetti, salve particolari eccezioni, pure i crediti prededucibili (art. 111-bis l. fall.).
Irrilevante è anche la circostanza che la corresponsione delle somme sia avvenuta posteriormente alla dichiarazione di fallimento;
il credito della società fallita era sorto al momento della conclusione del pagina 18 di 24 contratto, e sono stati solo il ritardo e le modalità con i quali l'acquirente si è decisa a adempiere - non risultando alcun accordo che giustificasse un pagamento dilazionato - a far sì che a ricevere la consegna delle cambiali fosse la curatela fallimentare e non la società quando era ancora in bonis.
5. Sugli effetti dell'accoglimento delle domande principali del . Parte_1
L'accoglimento delle domande del importa la condanna di alla restituzione alla Parte_1 CP_1
procedura dei seguenti automezzi:
- semirimorchio SM Piacenza S36RF2 targato MN0145555;
- trattore Renault Premium 460 targato FF915CX;
- semirimorchio MI targato AE97297;
- semirimorchio MO targato AE28478;
- semirimorchio CI SL740R targato AD31602;
- semirimorchio OK targato AD31861;
- semirimorchio ER LVFS3E1R08 targato XA359AY;
Parte
- semirimorchio MO S37P targato AD57347;
- Automobiles EU GJ9HXC targato DH762TH;
- semirimorchio OK targato TR008507.
I restanti automezzi, ovverosia:
- il semirimorchio ER targato AE97095;
- il semirimorchio CI targato AD31967;
- il semirimorchio Cardi 773 110 targato PG017912;
- la cisterna CI RE targata AA40896;
- il semirimorchio CI SL11R targato XA731KR;
- il furgone Daimler Chrysler targato DC816PS;
- il semirimorchio T3SPRP115 targato AC05511, Pt_2
pagina 19 di 24 sono stati medio tempore venduti da a terzi (cfr. docc. da 6 a 12 parte convenuta); dalle vendite CP_1
la convenuta ha incassato la somma totale di € 15.600,00, al netto dell'i.v.a.
L'impossibilità della restituzione in natura non osta all'accoglimento delle domande dell'attore, poiché,
per giurisprudenza consolidata, «Oggetto della domanda di revocatoria fallimentare non è il bene in sé,
ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità ad
esecuzione e, quindi, la liquidazione di un bene che, rispetto all'interesse dei creditori, viene in
considerazione soltanto per il suo valore;
ne consegue, non solo che la condanna al pagamento
dell'equivalente monetario ben può essere pronunciata dal giudice, anche d'ufficio, in ogni caso in cui
risulti impossibile la restituzione del bene, ma anche che la relativa domanda può essere proposta per
la prima volta nel giudizio d'appello, in quanto non nuova, ma ricompresa implicitamente nell'azione
revocatoria stessa.» (cfr., ex multis, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26425 del 08/11/2017 (Rv. 647045 - 01);
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11440 del 23/05/2014 (Rv. 631284 - 01); Sez. 1, Sentenza n. 14098 del
17/06/2009 (Rv. 609186 - 01)).
Nel presente giudizio, peraltro, il ha espressamente domandato, in riferimento agli automezzi Parte_1
di cui risulti impossibile la restituzione, la condanna della «convenuta al pagamento dell'equivalente
monetario del prezzo di compravendita a terzi o del maggior valore di mercato al momento della vendita
alla convenuta oltre interessi e rivalutazione.».
La domanda, nondimeno, è solo parzialmente fondata.
Per orientamento consolidato, l'obbligazione restitutoria dell'accipiens soccombente in sede di revocatoria fallimentare costituisce un debito di valuta, in quanto l'atto posto in essere dal fallito è
originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo in esito alla sentenza di accoglimento della domanda, che ha natura costitutiva. Sulla somma dovuta dal soccombente, pertanto, decorrono gli interessi dalla data della domanda giudiziale, se richiesti;
mentre la rivalutazione monetaria è dovuta solo ove l'attore alleghi e provi il maggior danno subito in conseguenza del ritardo con cui è stata restituita la pagina 20 di 24 somma di denaro oggetto della revocatoria (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 31652 del 09/12/2024; Sez. 1,
Ordinanza n. 12850 del 23/05/2018; Sez. 1, Sentenza n. 12736 del 10/06/2011).
Il , tuttavia, ha sì chiesto la rivalutazione monetaria, ma non ha provato il maggior danno Parte_1
subito; è vero che quest'ultimo può essere dimostrato anche in via presuntiva, ma il creditore è
quantomeno tenuto ad allegare che, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di
Stato con scadenza non superiore a dodici mesi è stato superiore al saggio degli interessi legali (Sez. 2,
Ordinanza n. 20547 del 30/07/2019). Cosa che la curatela non ha fatto.
Con riguardo agli automezzi di cui risulta impossibile la restituzione, di conseguenza, deve CP_1
essere condannata al pagamento, in favore del , di quanto corrispostole dai subacquirenti a Parte_1
titolo di prezzo, vale a dire della somma di € 15.600,00, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al saldo.
Sennonché, risulta che la convenuta ha già corrisposto alla procedura la somma di € 44.782,50, che oltrepassa ampiamente quanto dovuto per effetto dell'accoglimento dell'azione revocatoria.
Se dunque è inammissibile la domanda riconvenzionale restitutoria di e quindi il CP_1 Parte_1
non può essere condannato al pagamento del supero, nondimeno è possibile dichiarare compensata la somma di € 15.600,00 con le maggiori somme di denaro che la convenuta ha già versato.
Nella fattispecie, in applicazione dell'istituto della compensazione impropria, i rapporti di credito/debito tra le parti, infatti, che originano dal medesimo fatto - la sopravvenuta inefficacia dei contratti di compravendita per effetto dell'accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare – determinano l'elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere anche in assenza di eccezione di parte o domanda riconvenzionale (cfr., tra gli arresti più recenti, Sez. 3,
Ordinanza n. 26365 del 09/10/2024 (Rv. 672664 - 01)).
6. Sulle spese.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate sulla base degli importi di cui al D.m. n. 55/2014,
come aggiornati dal D.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore e della complessità della causa, nonché
pagina 21 di 24 dei parametri per i procedimenti di primo grado dinanzi al Tribunale, medi per le fasi di studio,
introduttiva e decisionale, minimi per la fase di trattazione e istruzione, avuto riguardo all'istruzione solo documentale della causa.
Più nel dettaglio, il valore della causa deve ritenersi indeterminabile;
ciò in quanto, non essendo possibile individuare, prima della redazione del piano di riparto definitivo, l'entità di quanto effettivamente percepiranno i creditori ammessi, non è nemmeno quantificabile ex ante il valore dei crediti a tutela dei quali viene esercitata l'azione revocatoria fallimentare (così, in motivazione, Sez. 1, Sentenza n. 1274 del
2016).
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita,
- visto l'art. 45 l. fall., DICHIARA inopponibili al i contratti Parte_1
di compravendita stipulati con aventi ad oggetto il semirimorchio Cardi 773 110 Controparte_1
targato PG017912 ed il semirimorchio T3SPRP115 targato AC05511; Pt_2
- visti gli artt. 169 e 45 l. fall., DICHIARA inopponibili i Parte_1
contratti di compravendita stipulati con aventi ad oggetto l' Peugeot Controparte_1 CP_3
GJ9HXC targato DH762TH, il furgone AI targato DC816PS e il semirimorchio OK
targato TR008507;
- visto l'art. 67, comma 2, l. fall., REVOCA e DICHIARA inefficaci nei confronti del
[...]
i contratti di compravendita stipulati con aventi ad Parte_1 Controparte_1
oggetto il semirimorchio SM Piacenza S36RF2 targato MN0145555, il semirimorchio MI targato
AE97297, il trattore Renault Premium 460 targato FF915CX, il semirimorchio CI targato AD31967,
il semirimorchio MI targato AE97297, il semirimorchio MO targato AE28478, il semirimorchio CI SL740R targato AD31602, il semirimorchio OK targato AD31861, il semirimorchio ER LVFS3E1R08 targato XA359AY, la cisterna CI RE targata AA40896,
pagina 22 di 24 Parte il semirimorchio CI SL11R targato XA731KR, il semirimorchio MO S37P targato
AD57347;
- per l'effetto, CONDANNA a restituire al Controparte_1 Parte_1
[...]
o il semirimorchio SM Piacenza S36RF2 targato MN0145555;
o il trattore Renault Premium 460 targato FF915CX;
o il semirimorchio MI targato AE97297;
o il semirimorchio MO targato AE28478;
o il semirimorchio CI SL740R targato AD31602;
o il semirimorchio OK targato AD31861;
o il semirimorchio ER LVFS3E1R08 targato XA359AY;
o il semirimorchio S37P targato AD57347; Parte_6
o l' GJ9HXC targato DH762TH; Controparte_3
o il semirimorchio targato TR008507; Pt_2
- DICHIARA inammissibile la domanda riconvenzionale di Controparte_1
- CONDANNA al pagamento in favore del Controparte_1 Parte_1
della somma di € 15.600,00, che dichiara compensata fino alla concorrenza di tale importo con le
[...]
maggiori somme di denaro che la convenuta ha già versato (€ 44.782,50);
- CONDANNA a rifondere al le spese Controparte_1 Parte_1
di lite, che liquida in € 759,00 per spese e in € 6.713,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge per onorari.
Così deciso in Firenze, 18 marzo 2025
La Giudice
dott.ssa Maria Novella Legnaioli
pagina 23 di 24 Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott. Andrea Sellitto
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
V SEZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Maria Novella Legnaioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al numero 13444/2023 R.G. promossa da:
con il patrocinio Parte_1
dell'avv. FRANCESCHETTI UGO ( ) C.F._1
ATTORE
CONTRO
, con il patrocinio dell'avv. TINTI TIZIANA ( ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
per parte attrice: “Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale, disattesa e respinta ogni contraria istanza,
eccezione e conclusione:
A. in relazione agli atti di compravendita di cui alle fatture 146 del 3 novembre 2021 e 162, 163, 164,
165 del 30 novembre 2021 per cui è intervenuta la trascrizione al PRA, e segnatamente:
- 773 110 targato PG017912 ft. 146/2021; Controparte_2
- Automobiles EU GJ9HXC targato DH762TH, ft. 162/2021;
pagina 1 di 24 - Furgone AI targato DC816PS, ft. 163/2021;
- Semirimorchio OK targato TR008507, ft. 164/2021;
- T3SPRP115 targato AC05511, ft. 165/2021. Parte_2
A-1. in via principale
1.1 accertato che sono stati compiuti in violazione dell'art. 45 l. fall., dichiararli inefficaci nei confronti
del Parte_3
[...
per l'effetto condannare la alla restituzione al Controparte_1 Parte_1
degli automezzi compravenduti.
[...]
A-2. In via subordinata
2.1 accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 67, secondo comma, l. fall. l'inefficacia di tali atti;
2.2 per l'effetto condannare la alla restituzione al Controparte_1 Parte_1
degli automezzi compravenduti.
[...]
B. con riferimento ai soli beni compravenduti con atti del 30 novembre 2021, di cui alle fatture 162, 163,
164, 165 del 30 novembre 2021 emesse dalla nei confronti della e Pt_1 Controparte_1
segnatamente:
- Automobiles EU GJ9HXC targato DH762TH, ft. 162/2021;
- Furgone AI targato DC816PS, ft. 163/2021;
- Semirimorchio OK targato TR008507, ft. 164/2021;
- T3SPRP115 targato AC05511, ft. 165/2021. Parte_2
B-1. In via ulteriormente subordinata rispetto ai punti A-1 e A-2:
1.1. accertato che gli atti di compravendita sono stati compiuti in violazione dell'art. 167 co. 2 l. fall.,
dichiararli inefficaci nei confronti del Parte_3
[...
per l'effetto, condannare la alla restituzione al Controparte_1 Parte_1
degli automezzi compravenduti.
[...]
pagina 2 di 24 C. con riferimento agli ulteriori beni compravenduti, ovvero quelli di cui agli atti del 3 novembre 2021,
di cui alle fatture nn. 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, e 152 del 3 novembre 2021
emesse dalla nei confronti di e segnatamente: Parte_1 Controparte_1
- Semirimorchio SM Piacenza S36RF2 targato MN0145555, ft. 140/2021;
- Semirimorchio ER targato AE97095, ft. 141/2001;
- Trattore Renault Premium 460 targato FF915CX, ft.142/2021;
- Semirimorchio CI targato AD31967, ft. 143/2021;
- Semirimorchio MI targato AE97297, ft. 144/2021;
- targato AE28478, ft. 145/2021; Parte_4
- Semirimorchio CI SL740R targato AD31602, ft. 147/2021;
- Semirimorchio OK targato AD31861, ft. 148/2021;
- Semirimorchio ER LVFS3E1R08 targato XA359AY, ft.149/2021;
- targato AA40896, ft. 150/2021; Parte_5
- Semirimorchio CI SL11R targato XA731KR, ft.151/2021;
- S37P targato AD57347, ft. 152/2021; Parte_6
C-1. In via principale
1.1 accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 67, secondo comma, l. fall. l'inefficacia degli atti di
compravendita;
1.2 per l'effetto, condannare la alla restituzione al Controparte_1 Parte_1
degli automezzi compravenduti.
[...]
D. in estremo subordine e in via riconvenzionale, con riferimento ai soli beni compravenduti di cui alle
fatture 140/2021, 143/2021, 146/2021, 150/2021, 151/2021, 163/2021, 165/2021, e segnatamente
- tg. AE97095, ft. 140/2021; Persona_1
- Semirimorchio CI tg. AD31967, ft. 143/2021;
- Semirimorchio Cardi 773 100 tg. PG017912, ft. 146/2021;
pagina 3 di 24 - tg. AA40896, ft. 150/2021; Parte_5
- SL11R tg. XA731KR, ft. 151/2021; Parte_7
- Furgone Daimler Chrysler tg. DC816PS, ft.163/2021;
- Semirimorchio Tecokar 3SPRP115 tg. AC05511, ft. 165/2021,
nel caso di accertamento della loro cessione a terzi e quindi di impossibilità della loro restituzione,
previa dichiarazione di inefficacia e/o revoca del contratto di cessione per una delle ragioni di cui alle
precedenti lett. da A a C, condannare la Società convenuta al pagamento dell'equivalente monetario del
prezzo di compravendita a terzi o del maggior valore di mercato al momento della vendita alla convenuta
oltre interessi e rivalutazione.
E. In ogni caso con riserva di chiedere il risarcimento del danno e con vittoria di spese e di onorari del
giudizio, oltre al rimborso del C.U.”
per parte convenuta: “In tesi: si compiaccia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis,
respingere le domande attrici in quanto infondate in fatto e in diritto;
In ipotesi: accogliere la spieganda riconvenzionale e condannare parte attrice 1) a rifondere
all'esponente la somma di € 31.227,75 o quella maggiore o minore che dovesse emergere all'esito
dell'istruttoria, oltre interessi ed oltre il maggior danno che dovesse emergere dall'espletanda istruttoria
e che sarà ritenuto di Giustizia;
2) a restituire all'esponente le cambiali non pagate.
In ogni caso, con il favore delle spese di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il (d'ora in Parte_1
avanti, per brevità, il ha convenuto in giudizio (d'ora innanzi Parte_8 Controparte_1
anche semplicemente , deducendo che: CP_1
- Rindi, quando era in bonis, esercitava l'attività di autotrasporto di cose per conto terzi, in campo nazionale e internazionale;
- in data 1° marzo 2021 era stata chiesta dal Pubblico ministero la dichiarazione di fallimento di Pt_1
pagina 4 di 24 - in data 3 novembre 2021 veva venduto a i seguenti automezzi, strumentali all'esercizio Pt_1 CP_1
dell'attività di impresa:
1. semirimorchio SM Piacenza S36RF2 targato MN0145555, al prezzo di € 2.200,00 più i.v.a.
(fattura n. 140/2021);
2. semirimorchio ER targato AE97095, al prezzo di € 8.800,00 più i.v.a. (fattura n. 141/2021);
3. trattore Renault Premium 460 targato FF915CX, al prezzo di 4.950,00 più i.v.a. (fattura n. 142/2021)
4. semirimorchio CI targato AD31967, al prezzo di € 4.400,00 più i.v.a. (fattura n. 143/2021);
5. semirimorchio MI targato AE97297, al prezzo € 5.500,00 più i.v.a. (fattura n. 144/2021);
6. semirimorchio MO targato AE28478, al prezzo di € 5.500,00 più i.v.a. (fattura n. 145/2021);
7. semirimorchio Cardi 773 110 targato PG017912, al prezzo di € 1.100,00 più i.v.a. (fattura n. 146/2021);
8. semirimorchio CI SL740R targato AD31602, al prezzo di € 5.500,00 più i.v.a. (fattura n. 147/2021);
9. semirimorchio OK targato AD31861, al prezzo di € 3.300,00 più i.v.a. (fattura n. 148/2021);
10. semirimorchio ER LVFS3E1R08 targato XA359AY, al prezzo di € 13.200,00 più i.v.a.
(fattura n. 149/2021);
11. cisterna CI RE targato AA40896, al prezzo di € 2.200,00 più i.v.a. (fattura n. 150/2021);
12. semirimorchio CI SL11R targato XA731KR, al prezzo di € 2.200,00 più i.v.a. (fattura n. 151/2021);
13. semirimorchio S37P targato AD57347, al prezzo di € 4.400,00 più i.v.a. (fattura Parte_6
n. 152/2021);
pagina 5 di 24 - in data 19 novembre 2021 aveva presentato domanda di concordato preventivo con riserva, ai Pt_1
sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall., e la domanda era stata pubblicata nel Registro delle imprese il successivo 22 novembre 2021;
- in data 30 novembre 2021 aveva venduto a i seguenti ulteriori automezzi, anch'essi Pt_1 CP_1
strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa:
14. Automobiles EU GJ9HXC targato DH762TH, al prezzo di € 1.000,00 più i.v.a. (fattura n.
162/2021);
15. furgone AI targato DC816PS, al prezzo di € 3.000,00 più i.v.a. (fattura n. 163/2021);
16. semirimorchio OK targato TR008507, al prezzo di € 2.500,00 più i.v.a. (fattura n. 164/2021);
17. semirimorchio T3SPRP115 targato AC05511, al prezzo di € 3.500,00 più i.v.a. (fattura Pt_2
n. 165/2021);
- il Tribunale di Firenze, riunite le procedure di fallimento (R.G. 77/21 ruolo prefallimentare) e di concordato preventivo (R.G. 18/21 nuovo concordato preventivo), e decorso inutilmente il termine per il deposito della proposta, del piano e dei documenti di cui all'art. 161, commi 1, 2 e 3 l. fall., aveva dichiarato inammissibile la domanda di concordato e aperto il fallimento di (sentenza n. 17/22, Pt_1
pubblicata in data 28 gennaio 2022);
- successivamente all'apertura del fallimento, in data 9 febbraio 2022, aveva emesso in favore CP_1
di a titolo di corrispettivo del prezzo di acquisto dei suddetti automezzi, venti cambiali di importo Pt_1
pari ad € 4.468,25 l'una, con scadenze cadenzate trimestralmente a partire dal 30 aprile 2022 e fino al 31
gennaio 2027, per un totale di € 89.365,00.
Tanto premesso, il ha chiesto: Parte_1
- in via principale, la dichiarazione di inefficacia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 e 169 l.
fall., dei contratti di compravendita relativi agli automezzi sopra indicati ai nn. 7, 14, 15, 16 e 17, perché
pagina 6 di 24 i contratti medesimi erano stati trascritti nel p.r.a. o successivamente alla proposizione della domanda di concordato (il 30 novembre 2021 quelli relativi ai mezzi di cui ai nn. 14, 15 e 16), o successivamente alla data di dichiarazione del fallimento (il 14 marzo 2022 quelli relativi ai nn. 7 e 17);
- sempre in via principale, la revoca dei contratti di compravendita relativi agli altri automezzi (indicati ai nn. da 1 a 6 e da 8 a 13), ai sensi dell'art. 67, comma 2, l. fall.;
- in subordine, la revoca dei contratti di compravendita relativi agli automezzi di cui ai nn. 7, 14, 15, 16
e 17, ai sensi dell'art. 67, comma 2, l. fall.;
- in ulteriore subordine, la dichiarazione di inefficacia dei contratti di compravendita relativi agli automezzi di cui ai nn. 14, 15, 16 e 17, questa volta ai sensi dell'art. 167, comma 2, l. fall.,
in ogni caso con conseguente condanna della alla restituzione di tutti gli automezzi sopra CP_1
elencati.
Regolarmente costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande del , CP_1 Parte_1
deducendo:
- l'insussistenza dell'inefficacia di cui al combinato disposto degli artt. 45 e 169 l. fall., in ragione della natura meramente dichiarativa della trascrizione nel p.r.a. e dell'esito negativo del procedimento di ammissione al concordato preventivo, circostanza, quest'ultima, che, nella prospettiva della convenuta,
osta alla retrodatazione degli effetti del fallimento alla data di presentazione del ricorso per l'ammissione al concordato, presupponendo il principio della consecuzione tra procedure concorsuali la previa apertura della procedura minore, quantomeno in assenza di una disposizione di tenore analogo all'art. 69-bis l.
fall.;
- la sussumibilità della vicenda oggetto di giudizio non nella fattispecie dell'art. 67, comma 2, l. fall.,
bensì in quella dell'art. 72 l. fall., poiché il curatore aveva manifestato tacitamente, per fatti concludenti
- portando all'incasso le cambiali nel frattempo scadute, per un importo pari ad € 31.227,75 - la volontà
di subentrare in tutti i contratti di compravendita, da considerarsi non ancora compiutamente eseguiti da entrambe le parti;
pagina 7 di 24 - l'infondatezza dell'azione revocatoria fallimentare, per difetto tanto della scientia decotionis quanto dell'eventus damni, atteso che, quanto a quest'ultimo presupposto, gli automezzi erano stati venduti ad un prezzo maggiorato del 10% rispetto al valore di stima indicato nella perizia redatta dal tecnico Per_2
[...]
- la violazione, ad opera della curatela, dei doveri di buona fede e correttezza su di essa gravanti, avendo essa dapprima incassato parte dei pagamenti senza sollevare eccezione alcuna sulla validità ed efficacia dei contratti, così ingenerando nella controparte il legittimo affidamento sulla stabilità degli acquisti, per poi, inaspettatamente, agire per far dichiarare l'inefficacia o la revoca dei contratti medesimi;
- l'impossibilità di una pronuncia restitutoria relativamente agli automezzi sopra elencati ai nn. 2, 4, 7,
11, 12, 15 e 17, medio tempore venduti a terzi.
In caso di accoglimento delle domande del , ha chiesto, in via riconvenzionale, la Parte_1 CP_1
condanna del medesimo alla restituzione delle somme già incassate a titolo di prezzo, nonché Parte_1
alla restituzione delle cambiali non ancora riscosse.
Differita l'udienza di prima comparizione, sono stati assegnati i termini ex art. 171-ter c.p.c., di cui le parti si sono avvalse;
in particolare, il , nella memoria di cui all'art. 171-ter n. 1 c.p.c. ha: Parte_1
- eccepito l'inammissibilità delle domande riconvenzionali di perché aventi ad oggetto pretese CP_1
da far valere esclusivamente in sede di accertamento del passivo, ai sensi degli artt. 52, comma 2, e 93 l.
fall.;
- domandato, in caso di accertata impossibilità di restituzione degli automezzi di cui ai nn. 2, 4, 7, 11,
12, 15 e 17, la condanna di al pagamento dell'equivalente monetario del prezzo di CP_1
compravendita a terzi, o del maggior valore di mercato al momento della vendita alla convenuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A seguito di alcuni rinvii in pendenza di trattative, non essendovi richieste di ammissione di prove costituende ed essendo la causa documentalmente istruita, è stata fissata l'udienza per la rimessione in pagina 8 di 24 decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., di cui le parti si sono avvalse depositando note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
In particolare, in sede di comparsa conclusionale ha “aggiornato” l'importo delle cambiali CP_1
scadute e portate all'incasso dalla curatela fallimentare, indicandolo in € 44.782,50, producendo documentazione a sostegno di questa allegazione;
nella sua memoria di replica il ha eccepito Parte_1
l'inammissibilità di tale documentazione, in quanto depositata in atti successivamente al maturare delle preclusioni istruttorie.
All'udienza del 18 marzo 2025 la causa è stata infine trattenuta in decisione.
* * *
1. Sul thema decidendum.
Costituiscono circostanze incontestate, o comunque documentalmente provate:
- la vendita, da parte di n favore di dei diciassette automezzi sopra enumerati, per mezzo Pt_1 CP_1
di contratti di compravendita stipulati oralmente tra il 3 ed il 30 novembre 2021 (cfr. docc. da 2 a 19
parte attrice);
- il deposito, da parte di di una domanda di concordato preventivo con riserva in data 19 novembre Pt_1
2021 (cfr. doc. 20 parte attrice);
- l'avvenuta trascrizione nel p.r.a. di tre dei contratti di compravendita (quelli relativi agli automezzi sopra indicati ai nn. 14, 15 e 16) successivamente alla presentazione della domanda di concordato preventivo di (cfr. doc. 24 parte attrice); Pt_1
- l'intervenuta pronuncia di inammissibilità del concordato preventivo e di dichiarazione di fallimento della con sentenza pubblicata in data 28 gennaio 2022 (cfr. doc. 22 parte attrice); Pt_1
- la trascrizione nel p.r.a. di altri due contratti (quelli relativi agli automezzi di cui ai nn. 7 e 17)
successivamente alla data di dichiarazione di fallimento di (cfr. doc. 24 parte attrice). Pt_1
- la consegna a(lla già fallita) Rindi, in data 9 febbraio 2022, di venti cambiali con scadenze comprese tra il 30 aprile 2022 ed il 31 gennaio 2027, a titolo di pagamento del prezzo (cfr. doc. 23 parte attrice);
pagina 9 di 24 - l'incasso, da parte del , di dieci delle venti cambiali consegnate da a titolo di Parte_1 CP_1
pagamento del prezzo, per un importo di € 44.782,50; quanto a quest'ultimo punto, se è vero che il doc.
14 di parte convenuta è stato prodotto al momento del deposito della comparsa conclusionale, quindi in un momento in cui erano già ampiamente maturate le preclusioni istruttorie, è altresì vero che il non ha contestato di aver ricevuto regolarmente il pagamento delle cambiali sino ad oggi Parte_1
scadute.
Ciò su cui le parti controvertono è pertanto:
- l'efficacia nei confronti del (rectius, l'opponibilità al) Fallimento dei contratti di compravendita trascritti nel p.r.a. posteriormente alla data di apertura del fallimento o alla proposizione della domanda di concordato preventivo;
- la sussistenza dei presupposti per la revocatoria fallimentare dei contratti di compravendita opponibili al;
Parte_1
- l'ammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta subordinatamente all'accoglimento delle domande dell'attore.
Le questioni appena enucleate vanno risolte sulla scorta delle disposizioni della “vecchia” legge fallimentare, atteso che, in forza dell'art. 390, comma 2, CCII, le procedure di fallimento - quale quella in esame - aperte alla data di entrata in vigore del CCII medesimo (15 luglio 2022), «sono definite
secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».
2. Sulla domanda di inefficacia.
La domanda principale, tesa alla dichiarazione di inefficacia, nei confronti del , dei contratti Parte_1
di compravendita aventi ad oggetto gli automezzi di cui ai nn. 7, 14, 15, 16 e 17 è fondata.
2.1. I contratti trascritti dopo la dichiarazione di fallimento.
Sono certamente inopponibili alla procedura i due contratti di compravendita trascritti nel p.r.a dopo la data di dichiarazione del fallimento, vale a dire quelli aventi ad oggetto il semirimorchio Cardi 773 110
targato PG017912 ed il semirimorchio T3SPRP115 targato AC05511. Pt_2
pagina 10 di 24 L'opponibilità al fallimento delle alienazioni degli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, infatti, presuppone, ai sensi dell'art. 45 l. fall., l'avvenuta trascrizione dell'acquisto nel registro medesimo anteriormente alla data di dichiarazione di fallimento, costituendo la trascrizione la
«formalità» cui fa riferimento la citata disposizione (Sez. 1, Ordinanza n. 29459 del 15/11/2018; Sez. 1,
Sentenza n. 7954 del 17/07/1991).
Del tutto inconferenti sono le argomentazioni, pure in astratto giuridicamente corrette, della difesa della convenuta circa la natura non «costitutiva ed essenziale» della pubblicità per mezzo della trascrizione nel p.r.a.
La sentenza dichiarativa di fallimento, per usare un'espressione particolarmente evocativa della dottrina,
può essere equiparata ad un atto di pignoramento collettivo: pertanto, le alienazioni pregiudizievoli devono considerarsi inefficaci rispetto al ceto creditorio non soltanto se inesistenti o invalide, ma anche in caso di adempimento tardivo - perché successivo all'atto impositivo del vincolo, che è la sentenza stessa - degli oneri pubblicitari che per esse sono prescritti.
2.2. I contratti trascritti dopo la presentazione della domanda di concordato preventivo.
Parimenti inopponibili al devono reputarsi i tre contratti di compravendita trascritti nel p.r.a. Parte_1
dopo il deposito del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo - ovverosia quelli aventi ad oggetto l' GJ9HXC targato DH762TH, il furgone AI targato Controparte_3
DC816PS e il semirimorchio OK targato TR008507 -, in applicazione del principio della consecuzione tra procedure concorsuali.
Il principio in questione, per come ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità, si sostanzia nella considerazione unitaria di più procedure concorsuali succedutesi nel tempo, e comporta, tra l'altro, la retrodatazione di taluni degli effetti propri del fallimento a partire dall'inizio del concordato.
Come più volte precisato dalla Suprema corte, la consecutio ha sì valore sistematico, essendo improntata all'esigenza di salvaguardia dell'interesse superiore di concreta attuazione della par condicio creditorum,
anche contro eventuali espedienti tesi a vanificarla (cfr., ex multis, Sez. 1, Ordinanza n. 24056 del pagina 11 di 24 06/09/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 8970 del 29/03/2019), ma non ha portata generale, dovendo essere applicata in modo selettivo, «poiché non integra un autonomo criterio normativo destinato a regolare
ogni profilo della successione fra procedure concorsuali, ma riveste piuttosto il ruolo di «enunciato
meramente descrittivo di soluzioni regolative aventi distinte fonti normative»» (così, da ultimo, in motivazione, Sez. 1, Ordinanza n. 5279 del 28/02/2024).
Questa applicazione selettiva si declina nell'accertamento di una serie di requisiti ulteriori rispetto al dato oggettivo della successione di più procedure, e precisamente:
- l'origine di tutte le diverse procedure da un unico presupposto, costituito dallo stato di insolvenza (cfr.,
tra le tante, Sez. 1, Sentenza n. 6045 del 29/03/2016);
- il succedersi delle procedure senza soluzione di continuità, o comunque in un intervallo temporale «di
estensione non irragionevole, tale cioè da non costituire esso stesso elemento dimostrativo
dell'intervenuta variazione dei presupposti delle due procedure» (Sez. 1, Ordinanza n. 26159 del
07/10/2024 (Rv. 672512 - 01));
- l'esistenza di una apposita disposizione normativa che espressamente preveda la retrodatazione di uno o più degli effetti di una procedura concorsuale sin dal momento dell'introduzione o apertura di un'altra
(Sez. 1, Sentenza n. 5090 del 16/02/2022).
Orbene, nel caso di specie possono ritenersi integrati tutti i suddetti presupposti.
In particolare:
- la dichiarazione di fallimento è causalmente e direttamente ricollegabile a quella medesima situazione di crisi economica che ha determinato il deposito della domanda di concordato preventivo, come si può
desumere già dalla circostanza che l'istanza di fallimento accolta era stata avanzata mesi prima del deposito del ricorso per l'ammissione al concordato;
- tra le due procedure non c'è stata soluzione di continuità, atteso che il decreto di inammissibilità della domanda di concordato e la sentenza dichiarativa di fallimento sono stati pronunciati contestualmente;
pagina 12 di 24 - vi è un'apposita disposizione normativa, l'art. 169 l. fall., che, nell'ipotesi in cui la dichiarazione di fallimento consegua ad una domanda di concordato preventivo, esplicitamente contempla l'applicazione della regola di cui all'art. 45 l. fall. a far data dalla «presentazione della domanda di concordato».
Del resto, la giurisprudenza di merito ha già più volte riconosciuto, ad esempio, che sono inopponibili al fallimento le cessioni di credito non notificate al debitore ceduto, o da quest'ultimo non accettate con atto di data certa, anteriormente al deposito della domanda di concordato presso il registro delle imprese
(in tal senso, tra le altre, Tribunale di Brescia, 2 marzo 2021; Tribunale di Prato, 23 dicembre 2016).
Né è condivisibile la tesi, propugnata dalla difesa della convenuta, che condiziona l'applicabilità del richiamato art. 169 l. fall. alla “omologazione” del concordato preventivo.
La tesi in questione, oltre a non essere corroborata da alcun appiglio letterale, non è neanche sostenibile a livello sistematico.
Aderire ad essa equivarrebbe, invero, a legittimare iniziative puramente dilatorie tese a ritardare la dichiarazione di fallimento al solo scopo di rendere più agevolmente opponibili al ceto creditorio gli atti dispositivi compiuti dall'imprenditore già in stato di decozione, vanificando totalmente il principio della
par condicio creditorum.
Paradigmatica in questo senso è proprio la vicenda oggetto di causa, nella quale la domanda di ammissione al concordato con riserva si è rivelata puramente strumentale, tanto da essere dichiarata inammissibile per omesso deposito nei termini della proposta, del piano e dei documenti di cui all'art. 161, commi 1, 2 e 3 l. fall.
Del resto, pur se con riguardo a diversa fattispecie concreta, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di precisare che l'inammissibilità della domanda di ammissione al concordato preventivo non osta all'applicazione dell'art. 169 l. fall. (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 6508 del 03/03/2023 (Rv. 667150 - 02):
«Ove il tribunale dichiari l'inammissibilità della domanda di ammissione al concordato preventivo, nel
fallimento conseguentemente dichiarato la sospensione del decorso degli interessi (convenzionali o
pagina 13 di 24 legali), prevista dall'art. 55 l. fall., decorre non dalla sentenza dichiarativa, ma dalla data di
presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo.»).
3. Sulla domanda di revoca dei contratti di compravendita opponibili al fallimento.
La domanda di revoca, ai sensi dell'art. 67, comma 2, l. fall., dei restanti contratti di compravendita
(opponibili al fallimento) è anch'essa fondata.
Sussistono, infatti, tutti i presupposti applicativi enunciati dalla disposizione testé richiamata.
I contratti in questione, in primo luogo, sono pacificamente qualificabili come atti a titolo oneroso.
Essi, inoltre, sono stati compiuti in data 3 novembre 2021, ovverosia nei sei mesi anteriori alla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese (22 novembre 2021), dovendo sul punto farsi applicazione della disciplina dettata dall'art. 69-bis l. fall., vertendosi, come già detto, in fattispecie nella quale la dichiarazione di fallimento è intervenuta a seguito di domanda di concordato preventivo;
peraltro, i contratti ricadrebbero nel c.d. periodo “sospetto” anche con rifermento alla data di pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento (28 gennaio 2022).
Deve reputarsi dimostrata, infine, la conoscenza, in capo a dello stato di insolvenza della CP_1
società poi dichiarata fallita.
In particolare, l'onere della prova della scientia decotionis, che incombe sulla curatela fallimentare, può
essere assolto anche mediante il ricorso a presunzioni ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., purché «gli
elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei nel loro
complesso a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e
avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui
egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della
decozione del debitore.» (in tal senso, tra le tante, Sez. 1, Ordinanza n. 13445 del 17/05/2023; Sez. 1,
Ordinanza n. 27070 del 14/09/2022).
pagina 14 di 24 Nel caso di specie gli elementi raccolti convergono univocamente nel senso della conoscenza - o quantomeno della conoscibilità secondo l'ordinaria diligenza -, in capo all'accipiens, della condizione di dissesto in cui versava la società fallita.
Vi sono plurimi dati indiziari gravi, precisi e concordanti che depongono in tal senso.
Anzitutto la profonda commistione sia delle compagini sociali, sia, soprattutto, degli organi amministrativi delle due società contraenti.
Nel dettaglio, la sig.ra amministratrice unica e socia al 95% di (cfr. doc. 25 Parte_9 Pt_1
parte attrice), è stata anche, fino al maggio 2021 - ovverosia fino a pochi mesi prima della stipula dei contratti per cui oggi è causa - amministratrice unica e socia di (cfr. doc. 26 parte attrice); CP_1
inoltre, il nuovo amministratore e socio unico di il sig. risulta avere il CP_1 Parte_10
medesimo domicilio della precedente amministratrice (via Gherardo Caponsacchi n. 11, Firenze).
Già questi primi rilievi sarebbero di per sé sufficienti per affermare, con un livello di probabilità assai prossimo alla certezza, che il terzo contraente fosse pienamente cosciente dello stato di insolvenza della venditrice.
Corroborano ulteriormente questa conclusione gli elementi fortemente “anomali” che hanno caratterizzato, sotto vari profili, l'operazione negoziale conclusa tra le parti.
Da un lato, l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria non solo non è avvenuto contestualmente alla consegna dei beni, ma nemmeno è stato eseguito con un normale mezzo di pagamento: anziché versare somme di denaro ha, infatti, consegnato titoli di credito, con scadenze anche non brevi (fino a CP_1
cinque anni), a mesi di distanza dalla consegna degli automezzi, addirittura posteriormente alla dichiarazione di fallimento della venditrice.
Dall'altro lato, mediante la cessione di una frazione importante del proprio parco mezzi, ha Pt_1
sostanzialmente dismesso buona parte dei beni strumentali all'esercizio dell'impresa; e una iniziativa di tal fatta, priva com'è di plausibili spiegazioni sul piano economico e operativo, non può non essere pagina 15 di 24 percepita, da un'impresa operante nello stesso settore di mercato - quale appunto -, nella sua CP_1
valenza di chiaro indice presuntivo di un grave stato di crisi.
Infine, anche la circostanza che le parti abbiano sentito la necessità, prima di procedere alle compravendite, di far redigere una perizia estimativa degli automezzi, è sintomatico della consapevolezza della intrinseca “instabilità” delle alienazioni, se non proprio della volontà di cautelarsi nei confronti del possibile esperimento di una azione revocatoria;
eventualità, quest'ultima, che evidentemente si prospetta solo nel caso in cui una delle parti contraenti versi già in un conclamato stato di insolvenza.
Appare assai probabile, in altri termini, che le parti abbiano messo in atto un escamotage mirante a far transitare una buona fetta dell'azienda della società prossima al fallimento nel patrimonio della società
“sorella” in bonis, nel tentativo - peraltro sinora riuscito - di evitare l'apprensione dei mezzi da parte della procedura.
È infondata, viceversa, l'eccezione di insussistenza dell'eventus damni, avanzata dalla convenuta per paralizzare l'azione del . Parte_1
Sul punto è sufficiente richiamare il prevalente orientamento di legittimità, sulla scorta del quale «Ai fini
della revoca della vendita di propri beni effettuata dall'imprenditore, poi fallito entro un anno, ai sensi
dell'art. 67, comma 2, l. fall. (nel testo originario, applicabile “ratione temporis”), l'“eventus damni” è
“in re ipsa” e consiste nel fatto stesso della lesione della “par condicio creditorum”, ricollegabile, per
presunzione legale assoluta, all'uscita del bene dalla massa conseguente all'atto di disposizione;
pertanto, grava sul curatore il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte
dell'acquirente, mentre la circostanza che il prezzo ricavato dalla vendita sia stato utilizzato
dall'imprenditore, poi fallito, per pagare un suo creditore privilegiato (eventualmente anche garantito,
come nella specie, da ipoteca fondiaria gravante sull'immobile compravenduto) non esclude la possibile
lesione della “par condicio”, né fa venir meno l'interesse all'azione da parte del curatore, poiché è solo
in seguito alla ripartizione dell'attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni
pagina 16 di 24 di altri creditori privilegiati, che successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria potrebbero in tesi
insinuarsi.» (Sez. 1, Ordinanza n. 2218 del 25/01/2022 (Rv. 663950 - 01); conforme Sez. U, Sentenza n.
7028 del 28/03/2006 (Rv. 591009 - 01)).
Come pure non condivisibili sono le argomentazioni con le quali la convenuta prospetta l'applicabilità
alla fattispecie oggetto di giudizio dell'art. 72 l. fall., in luogo della disciplina dettata in materia di atti pregiudizievoli per i creditori.
L'art. 72 l. fall., infatti, riconosce al curatore la facoltà di scelta tra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto, «salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.».
E nel caso di specie l'effetto traslativo si è pacificamente realizzato anteriormente alla data di dichiarazione di fallimento, con ciò potendosi affermare che la fattispecie concreta si pone al di fuori dell'alveo applicativo della disposizione in esame.
Per di più, non è neanche in grado di indicare quali siano le eventuali prestazioni non ancora CP_1
eseguite da l'unico riferimento è ad una non meglio precisata obbligazione alla rinnovazione Pt_1
documentale del contratto - il cui originale sarebbe andato smarrito - relativo al solo semirimorchio SM
Piacenza S36RF2 targato MN014555, ai fini della trascrizione nel p.r.a. del relativo passaggio di proprietà.
Sennonché, quand'anche un'obbligazione di questo tipo fosse ipotizzabile in capo alla parte venditrice,
il suo inadempimento non sarebbe comunque ostativo alla produzione degli effetti reali, e dunque non andrebbe ad intaccare «le prestazioni principali integranti l'oggetto del contratto», la cui esecuzione in conformità al regolamento pattizio comporta la fuoriuscita dal perimetro applicativo dell'art. 72 l. fall.
(cfr., in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 5694 del 23/02/2023).
Infine, neppure può portare al rigetto dell'azione revocatoria la prospettata lesione del legittimo affidamento riposto dalla convenuta sulla validità ed efficacia dei contratti oggetto del giudizio,
ipotizzato da quest'ultima come conseguenza della violazione, da parte della curatela fallimentare, dei propri doveri di buona fede e correttezza.
pagina 17 di 24 Quand'anche questa violazione ci fosse, essa potrebbe, al più, comportare un obbligo risarcitorio in capo alla curatela (Sez. U, Sentenza n. 28056 del 25/11/2008), ma non certo impedire l'accoglimento dell'azione revocatoria da quest'ultima spiegata.
4. Sulla domanda riconvenzionale della convenuta.
Le domande riconvenzionali di sono inammissibili, dovendosi sul punto fare applicazione del CP_1
principio secondo il quale «Nel giudizio promosso dal curatore fallimentare per la revocatoria di un
contratto (nella specie, vendita immobiliare conclusa in periodo sospetto), la domanda riconvenzionale,
diretta ad ottenere la condanna del fallimento al pagamento di un credito derivante dal medesimo
contratto (nella specie, restituzione del prezzo versato) è inammissibile, per violazione degli artt. 52 e
93 legge fall., i quali sanciscono l'esclusività del rito speciale di accertamento del passivo» (Sez. 1,
Sentenza n. 8782 del 31/05/2012; Sez. U, Sentenza n. 23077 del 10/12/2004).
La convenuta, del resto, non ha offerto elementi ermeneutici tali da spingere a riconsiderare l'orientamento giurisprudenziale appena richiamato.
In particolare, non coglie nel segno l'argomentazione secondo la quale la domanda riconvenzionale avrebbe ad oggetto «non un credito nascente dal contratto oggetto di revocatoria ma […] una ripetizione
di indebito in relazione a pagamenti non dovuti, effettuati non in favore della società fallita quando essa
era in bonis ma in favore direttamente della curatela fallimentare».
In disparte la considerazione per cui i pagamenti effettuati da possono qualificarsi come CP_1
indebiti proprio in conseguenza del vittorioso esperimento dell'azione revocatoria fallimentare da parte della curatela, è risolutivo il riferimento al disposto dell'art. 52, comma 2, l. fall., che subordina esplicitamente la domanda relativa ad «ogni credito», quale che ne sia il titolo, allo speciale rito di accertamento del passivo;
tanto ciò vero che alla disciplina dettata per l'insinuazione al passivo sono soggetti, salve particolari eccezioni, pure i crediti prededucibili (art. 111-bis l. fall.).
Irrilevante è anche la circostanza che la corresponsione delle somme sia avvenuta posteriormente alla dichiarazione di fallimento;
il credito della società fallita era sorto al momento della conclusione del pagina 18 di 24 contratto, e sono stati solo il ritardo e le modalità con i quali l'acquirente si è decisa a adempiere - non risultando alcun accordo che giustificasse un pagamento dilazionato - a far sì che a ricevere la consegna delle cambiali fosse la curatela fallimentare e non la società quando era ancora in bonis.
5. Sugli effetti dell'accoglimento delle domande principali del . Parte_1
L'accoglimento delle domande del importa la condanna di alla restituzione alla Parte_1 CP_1
procedura dei seguenti automezzi:
- semirimorchio SM Piacenza S36RF2 targato MN0145555;
- trattore Renault Premium 460 targato FF915CX;
- semirimorchio MI targato AE97297;
- semirimorchio MO targato AE28478;
- semirimorchio CI SL740R targato AD31602;
- semirimorchio OK targato AD31861;
- semirimorchio ER LVFS3E1R08 targato XA359AY;
Parte
- semirimorchio MO S37P targato AD57347;
- Automobiles EU GJ9HXC targato DH762TH;
- semirimorchio OK targato TR008507.
I restanti automezzi, ovverosia:
- il semirimorchio ER targato AE97095;
- il semirimorchio CI targato AD31967;
- il semirimorchio Cardi 773 110 targato PG017912;
- la cisterna CI RE targata AA40896;
- il semirimorchio CI SL11R targato XA731KR;
- il furgone Daimler Chrysler targato DC816PS;
- il semirimorchio T3SPRP115 targato AC05511, Pt_2
pagina 19 di 24 sono stati medio tempore venduti da a terzi (cfr. docc. da 6 a 12 parte convenuta); dalle vendite CP_1
la convenuta ha incassato la somma totale di € 15.600,00, al netto dell'i.v.a.
L'impossibilità della restituzione in natura non osta all'accoglimento delle domande dell'attore, poiché,
per giurisprudenza consolidata, «Oggetto della domanda di revocatoria fallimentare non è il bene in sé,
ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità ad
esecuzione e, quindi, la liquidazione di un bene che, rispetto all'interesse dei creditori, viene in
considerazione soltanto per il suo valore;
ne consegue, non solo che la condanna al pagamento
dell'equivalente monetario ben può essere pronunciata dal giudice, anche d'ufficio, in ogni caso in cui
risulti impossibile la restituzione del bene, ma anche che la relativa domanda può essere proposta per
la prima volta nel giudizio d'appello, in quanto non nuova, ma ricompresa implicitamente nell'azione
revocatoria stessa.» (cfr., ex multis, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26425 del 08/11/2017 (Rv. 647045 - 01);
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11440 del 23/05/2014 (Rv. 631284 - 01); Sez. 1, Sentenza n. 14098 del
17/06/2009 (Rv. 609186 - 01)).
Nel presente giudizio, peraltro, il ha espressamente domandato, in riferimento agli automezzi Parte_1
di cui risulti impossibile la restituzione, la condanna della «convenuta al pagamento dell'equivalente
monetario del prezzo di compravendita a terzi o del maggior valore di mercato al momento della vendita
alla convenuta oltre interessi e rivalutazione.».
La domanda, nondimeno, è solo parzialmente fondata.
Per orientamento consolidato, l'obbligazione restitutoria dell'accipiens soccombente in sede di revocatoria fallimentare costituisce un debito di valuta, in quanto l'atto posto in essere dal fallito è
originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo in esito alla sentenza di accoglimento della domanda, che ha natura costitutiva. Sulla somma dovuta dal soccombente, pertanto, decorrono gli interessi dalla data della domanda giudiziale, se richiesti;
mentre la rivalutazione monetaria è dovuta solo ove l'attore alleghi e provi il maggior danno subito in conseguenza del ritardo con cui è stata restituita la pagina 20 di 24 somma di denaro oggetto della revocatoria (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 31652 del 09/12/2024; Sez. 1,
Ordinanza n. 12850 del 23/05/2018; Sez. 1, Sentenza n. 12736 del 10/06/2011).
Il , tuttavia, ha sì chiesto la rivalutazione monetaria, ma non ha provato il maggior danno Parte_1
subito; è vero che quest'ultimo può essere dimostrato anche in via presuntiva, ma il creditore è
quantomeno tenuto ad allegare che, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di
Stato con scadenza non superiore a dodici mesi è stato superiore al saggio degli interessi legali (Sez. 2,
Ordinanza n. 20547 del 30/07/2019). Cosa che la curatela non ha fatto.
Con riguardo agli automezzi di cui risulta impossibile la restituzione, di conseguenza, deve CP_1
essere condannata al pagamento, in favore del , di quanto corrispostole dai subacquirenti a Parte_1
titolo di prezzo, vale a dire della somma di € 15.600,00, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al saldo.
Sennonché, risulta che la convenuta ha già corrisposto alla procedura la somma di € 44.782,50, che oltrepassa ampiamente quanto dovuto per effetto dell'accoglimento dell'azione revocatoria.
Se dunque è inammissibile la domanda riconvenzionale restitutoria di e quindi il CP_1 Parte_1
non può essere condannato al pagamento del supero, nondimeno è possibile dichiarare compensata la somma di € 15.600,00 con le maggiori somme di denaro che la convenuta ha già versato.
Nella fattispecie, in applicazione dell'istituto della compensazione impropria, i rapporti di credito/debito tra le parti, infatti, che originano dal medesimo fatto - la sopravvenuta inefficacia dei contratti di compravendita per effetto dell'accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare – determinano l'elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere anche in assenza di eccezione di parte o domanda riconvenzionale (cfr., tra gli arresti più recenti, Sez. 3,
Ordinanza n. 26365 del 09/10/2024 (Rv. 672664 - 01)).
6. Sulle spese.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate sulla base degli importi di cui al D.m. n. 55/2014,
come aggiornati dal D.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore e della complessità della causa, nonché
pagina 21 di 24 dei parametri per i procedimenti di primo grado dinanzi al Tribunale, medi per le fasi di studio,
introduttiva e decisionale, minimi per la fase di trattazione e istruzione, avuto riguardo all'istruzione solo documentale della causa.
Più nel dettaglio, il valore della causa deve ritenersi indeterminabile;
ciò in quanto, non essendo possibile individuare, prima della redazione del piano di riparto definitivo, l'entità di quanto effettivamente percepiranno i creditori ammessi, non è nemmeno quantificabile ex ante il valore dei crediti a tutela dei quali viene esercitata l'azione revocatoria fallimentare (così, in motivazione, Sez. 1, Sentenza n. 1274 del
2016).
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita,
- visto l'art. 45 l. fall., DICHIARA inopponibili al i contratti Parte_1
di compravendita stipulati con aventi ad oggetto il semirimorchio Cardi 773 110 Controparte_1
targato PG017912 ed il semirimorchio T3SPRP115 targato AC05511; Pt_2
- visti gli artt. 169 e 45 l. fall., DICHIARA inopponibili i Parte_1
contratti di compravendita stipulati con aventi ad oggetto l' Peugeot Controparte_1 CP_3
GJ9HXC targato DH762TH, il furgone AI targato DC816PS e il semirimorchio OK
targato TR008507;
- visto l'art. 67, comma 2, l. fall., REVOCA e DICHIARA inefficaci nei confronti del
[...]
i contratti di compravendita stipulati con aventi ad Parte_1 Controparte_1
oggetto il semirimorchio SM Piacenza S36RF2 targato MN0145555, il semirimorchio MI targato
AE97297, il trattore Renault Premium 460 targato FF915CX, il semirimorchio CI targato AD31967,
il semirimorchio MI targato AE97297, il semirimorchio MO targato AE28478, il semirimorchio CI SL740R targato AD31602, il semirimorchio OK targato AD31861, il semirimorchio ER LVFS3E1R08 targato XA359AY, la cisterna CI RE targata AA40896,
pagina 22 di 24 Parte il semirimorchio CI SL11R targato XA731KR, il semirimorchio MO S37P targato
AD57347;
- per l'effetto, CONDANNA a restituire al Controparte_1 Parte_1
[...]
o il semirimorchio SM Piacenza S36RF2 targato MN0145555;
o il trattore Renault Premium 460 targato FF915CX;
o il semirimorchio MI targato AE97297;
o il semirimorchio MO targato AE28478;
o il semirimorchio CI SL740R targato AD31602;
o il semirimorchio OK targato AD31861;
o il semirimorchio ER LVFS3E1R08 targato XA359AY;
o il semirimorchio S37P targato AD57347; Parte_6
o l' GJ9HXC targato DH762TH; Controparte_3
o il semirimorchio targato TR008507; Pt_2
- DICHIARA inammissibile la domanda riconvenzionale di Controparte_1
- CONDANNA al pagamento in favore del Controparte_1 Parte_1
della somma di € 15.600,00, che dichiara compensata fino alla concorrenza di tale importo con le
[...]
maggiori somme di denaro che la convenuta ha già versato (€ 44.782,50);
- CONDANNA a rifondere al le spese Controparte_1 Parte_1
di lite, che liquida in € 759,00 per spese e in € 6.713,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge per onorari.
Così deciso in Firenze, 18 marzo 2025
La Giudice
dott.ssa Maria Novella Legnaioli
pagina 23 di 24 Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott. Andrea Sellitto
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