Art. 9.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro dei lavori pubblici, le variazioni compensative connesse con l'attuazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 647, 2 gennaio 1952, n. 10 e 15 luglio 1954, n. 543 , concernenti l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale e della legge 9 agosto 1954, n. 638 , relativa alla sistemazione dei fiumi e torrenti.
Parimenti, in relazione all'istituzione del Magistrato per il Po, di cui alla legge 12 luglio 1956, n. 735 , il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni compensative di bilancio.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro dei lavori pubblici, le variazioni compensative connesse con l'attuazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 647, 2 gennaio 1952, n. 10 e 15 luglio 1954, n. 543 , concernenti l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale e della legge 9 agosto 1954, n. 638 , relativa alla sistemazione dei fiumi e torrenti.
Parimenti, in relazione all'istituzione del Magistrato per il Po, di cui alla legge 12 luglio 1956, n. 735 , il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni compensative di bilancio.