Cass. civ., sez. I, sentenza 04/01/1966, n. 55
CASS
Sentenza 4 gennaio 1966

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Il verbale del sopraluogo disposto dall'ufficio fiscale non ha l'efficacia formale di un accertamento negativo di imposta di consumo sui materiali di costruzione, ma puo costituire un elemento materiale di prova per giungere alla conclusione che l'immobile sia stato ultimato entro due anni dall'inizio della costruzione, ai fini della concessione del beneficio fiscale. *

La legge 21 luglio 1949, n.409, subordinando il diritto alla esenzione dall'imposta di consumo sui materiali di costruzione alla condizione che gli edifici siano ultimati entro i termini di legge, intende riferirsi al momento in cui essi siano idonei ad essere utilizzati, e non esige anche che le case stesse vengano effettivamente adibite ad abitazione. *

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 04/01/1966, n. 55
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 55
    Data del deposito : 4 gennaio 1966

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