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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/09/2025, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.689/2023
promossa da
in persona del legale rapp.te pro-tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in Bologna, Via A. Aldini n. 88, presso lo studio dell'avv. , che, unitamente all'avv. Parte_2 Caterina Malavenda, la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del precedente grado di giudizio
- Appellante –
Contro
elettivamente domiciliato in Parma, Strada delle Controparte_1 Fonderie n.10, presso lo studio dell'avv. Francesca Ghetti, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del presente grado di giudizio
-Appellato –
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribu- Controparte_1 nale di Parma, al fine di sentirla condannare al pagamento di € 35.000 o a Parte_1 quella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni riportati a seguito di articoli diffamatori pubblicati sul sito on line del periodico, di proprietà e gestito dalla convenuta. Più in dettaglio l'attore ha dedotto quanto segue. Dall'anno 2010, ricopriva la carica di comandante del Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma
(R.I.S.), struttura specializzata preposta allo svolgimento di indagini tecnico-scientifiche forensi a sup- porto dei reparti dell'Arma dei Carabinieri, della Magistratura e delle altre Forze di Polizia. In tale veste, si occupava, su delega della Procura della Repubblica di Bergamo, anche delle indagini sull'omicidio della minore , scomparsa da Brembate di Sopra (BG) la sera del 26 no- Persona_1 vembre 2010 e ritrovata morta, in data 26 febbraio 2011, in un campo a Chignolo d'Isola (BG), dopo tre mesi di ricerche. Nell'ambito del processo penale, avviato a Bergamo per quel delitto, parte attrice, nella sua qualità di comandante del R.I.S., era stato delegato, dalla locale Procura della Repubblica, ad effettuare accertamenti di natura tecnico-scientifica, finalizzati alla ricostruzione degli eventi e alla identificazione del reo, com- presi anche quelli in ambito video-fotografico.
1 Al riguardo, era stato richiesto al R.I.S. di valutare spezzoni di videoriprese, estrapolati da alcune teleca- mere a circuito chiuso, situate nelle immediate vicinanze del luogo di scomparsa della vittima (la palestra di Brembate di Sopra) e, successivamente, di effettuare la comparazione tra dette immagini e quelle rela- tive agli autoveicoli nella disponibilità dell'indagato, al fine di verificare Controparte_2 l'ipotesi investigativa che il mezzo furgonato, immortalato dalle telecamere in diversi passaggi, potesse essere quello di proprietà e in uso allo stesso come appariva sin dalla prima sommaria osserva- CP_2 zione.
Per il ruolo svolto nelle indagini preliminari, le quali si concludevano con il rinvio a giudizio del CP_2 in seguito condannato in via definitiva per omicidio volontario, il era stato escusso nel corso delle CP_1 udienze dibattimentali del 21 ottobre, 23 ottobre e 30 ottobre 2015 avanti alla Corte d'Assise di Bergamo, al fine di riferire delle numerose e differenziate attività d'indagine svolte dal R.I.S. Nel corso della testimonianza, l'attore riferiva, fra l'altro, degli accertamenti effettuati dal R.I.S. sulle immagini estratte dalle telecamere di sorveglianza e delle successive attività tecniche di comparazione tra alcune di queste immagini (singoli fotogrammi) e quelle degli automezzi a disposizione dell'imputato acquisite dai Carabinieri, in particolare le fotografie dell'autocarro furgonato Iveco Daily regolarmente Per_ utilizzato dal anche il giorno della scomparsa di CP_2
L'attore specificava come tali attività avessero riguardato singole immagini e che, mantenendo un atteg- giamento di cautela, la diagnosi comparativa tra le stesse (fotogramma telecamera vs foto del mezzo di fosse stata definita, in una scala di giudizi condivisa dalla comunità scientifico-forense, di “iden- CP_2 tificazione probabile”, collocandola a un livello precedente, in ordine di rilevanza crescente, a quello massimo di identificazione pressoché certa (cui, poi, invece perveniva la Magistratura). Durante il successivo controesame, gli avvocati del chiedevano al chiarimenti in relazione CP_2 CP_1 ad un filmato diffuso dai media, che non era stato oggetto della deposizione, della durata di circa due minuti e mezzo, filmato che ritraeva immagini di un autocarro furgonato transitare più volte e in diverse direzioni, nei luoghi limitrofi alla palestra di Brembate e nella fascia oraria dell'ultimo avvistamento della vittima. Il video si componeva di una sequenza di fotogrammi, estrapolati dai numerosi frammenti di videoriprese
(complessivamente moltissime ore) ed esaminati dal R.I.S. nelle parti di interesse, acquisiti agli atti del procedimento penale nella loro completezza.
La diffusione di tale filmato, a cura dell'Ufficio Stampa dell'Arma dei Carabinieri, avvenuta all'epoca con l'avallo della Procura competente, era volta a rendere disponibile all'opinione pubblica una sintesi dell'attività di comparazione svolta dal R.I.S. Non si trattava, quindi, di materiale tecnico con finalità probatorie, ma di un sunto fedele di quanto agli atti, consegnato ai media che avevano necessità di ottenere informazioni facilmente fruibili sulla ponde- rosa attività investigativa svolta dagli inquirenti, in quanto il video in questione non era mai entrato nel fascicolo della Procura né, conseguentemente, in quello dibattimentale. In data 1 novembre 2015, a seguito della deposizione, il quotidiano Libero pubblicava un articolo, a firma di con il titolo “ il carabiniere ammette: taroccato il video del furgone”, nel quale Persona_2 CP_2 il giornalista, stravolgendo la testimonianza del colonnello attribuiva allo stesso e al Reparto CP_1 dell'Arma, da lui diretto, la grave responsabilità di aver “confezionato” un “filmino tarocco”, un vero e proprio “falso” per condizionare l'opinione pubblica, convincendola della colpevolezza di CP_3
“con elementi di cui già si conosceva la non autenticità”, il tutto accompagnato da allusioni e giudizi
[...] assai poco lusinghieri sulla persona dell'odierno attore, soprannominato con sarcasmo il “supercarabi- niere”, al quale veniva falsamente attribuita la stupefacente “ammissione” in aula di una simile montatura.
2 L'addebito, falso e diffamatorio, veniva acriticamente ripreso, il giorno successivo, sul sito del periodico Oggi (www.oggi.it), di proprietà e gestito dalla in uno scritto rimasto in Rete Parte_1 Per_ per anni, intitolato “Processo , rivelazione choc: «Il video del furgone di è falso»”, sottotitolo CP_2
“L'ultimo colpo di scena al processo per la morte di arriva dalla deposizione del co- Persona_1 mandante dei . Il filmato con le immagini del furgone del muratore di che Controparte_4 CP_5 gira intorno alla palestra la sera della scomparsa di non compare nel fascicolo pro- Persona_1 cessuale. Secondo il capo del RI fu «fatto per esigenze di comunicazione». Per condizionare l'opinione pubblica”. Tale articolo proseguiva con i seguenti ulteriori immaginifici dettagli: “Caso Yara, rivelazione choc al processo: «Il video del furgone di è falso»”; “Il filmato dei carabinieri in cui, nei pressi della CP_2 palestra, appare un furgone indicato come appartenente a sarebbe stato confezionato Controparte_2 ad hoc per la stampa, tanto che gli stessi investigatori scartarono parte delle immagini che vi appaiono”. Il virgolettato lasciava chiaramente intendere ai lettori che quelle riferite erano le esatte parole del “capo del RI”, colonnello . Controparte_1
A ribadire la gravità dell'opera di falsificazione, asseritamente posta in essere dal R.I.S. e dal suo coman- dante dott. si aggiungeva che “quel video è una delle prove schiaccianti contro il muratore di Ma- CP_1
nell'inchiesta sull'omicidio di ”. Pt_3 Persona_1
Il concetto veniva ripetuto poche righe più sotto (“NULLA NEL FASCICOLO – Il filmato non compare nel fascicolo processuale. Quando gli avvocati di ne hanno chiesto conto al colonnello, il co- CP_2 mandante ha risposto: «Questo video è stato concordato con la Procura a fronte di pressanti e numerose richieste di chiarimenti della circostanza che era emersa»”), con l'indicazione della “fonte” da cui Oggi aveva tratto la notizia: “L'episodio, riportato da su Libero, sta scatenando enormi polemiche. Persona_2 Durante il controesame dell'ufficiale dell'Arma, il pm si era opposta al fatto che il video Testimone_1 fosse mostrato in aula, in quanto non nel fascicolo e il presidente aveva accolto l'opposizione. Invece si tratta di un fatto di enorme rilevanza proprio perché fu dato alla stampa e non inserito nel fascicolo: il processo si celebra infatti in Corte d'Assise, dove i giurati popolari rischiano di farsi un'opinione anche a seguito di ciò che vedono in tv e sui giornali. E di fatto, in tv è stato mostrato un filmato che non costituisce un indizio contro l'imputato”. L'illazione veniva supportata anche con le dichiarazioni, riportate a conclusione dell'articolo, contenute in una lettera del Presidente Gruppo dott. al procuratore di Bergamo, Parte_4 Persona_3 che alimentavano ulteriormente l'idea di un complotto degli inquirenti ai danni di Controparte_2
“Vede egregio procuratore, forse qualcuno ha immaginato che la stampa sia un gregge ammaestrato, e purtroppo qualche volta ve ne abbiamo dato ragione. Ma a noi continua a risultare curioso che in questo paese due istituzioni (la procura e l'arma dei carabinieri) considerino i giornalisti uno strumento per fare «pressione» a favore della propria tesi, propinando falsi all'opinione pubblica che non hanno alcun valore processuale, utilizzando la stampa in maniera strumentale. E ci permettiamo, vergognosa”. i è ritualmente costituita in giudizio, producendo documentazione e chie- Parte_1 dendo chiesto il rigetto della domanda, eccependo che nell'articolo era stato esercitato il legittimo diritto di cronaca e di critica, come già accertato da altri giudici, in procedimenti, introdotti dall'odierno attore, sia penali - definiti con l'archiviazione anche delle querele presentate contro ed Persona_2 CP_6
autore dell'articolo per cui è causa - sia civili, definiti con sentenze di rigetto delle domande e
[...] di condanna dell'attore al pagamento delle spese processuali. Con sentenza n. 355/2023 il Tribunale di Parma, all'esito della sola disamina della documentazione in atti, ha accolto la domanda dichiarando, per quanto rileva in questa sede, quanto segue:
3 “ Sul piano generale, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, in tema di diffa- mazione a mezzo stampa, presupposti imprescindibili per l'applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e del diritto di critica sono la verità del fatto storico posto a fondamento dell'elabora- zione valutativa (v. in tal senso, Cassazione n. 7715 del 04/11/2014; n. 40930 del 27/09/2013; n. 54501 del 21.9.2016), nonché la pertinenza, ossia la sussistenza di un interesse ai fatti narrati da parte dell'o- pinione pubblica (Cass. civ. 15 dicembre 2004, n. 23366; Cass. civ. Cass. 18 ottobre 1984, n. 5259). Sussistendo tali presupposti, perché possa essere riconosciuta l'esimente rispetto al delitto di diffama- zione, è necessario, altresì, che sia rispettato il requisito della continenza, ovvero che le espressioni usate non si traducano in una gratuita e immotivata aggressione alla sfera personale del soggetto passivo, ma rimangano circoscritte nell'ambito della tematica attinente al fatto dal quale la critica ha tratto spunto;
entro tali limiti, la critica, siccome espressione di valutazioni puramente soggettive dell'agente, può anche essere caratterizzata da forte asprezza (v. Cassazione n. 3047 del 13/12/2010; n. 32668 del 08/06/2018).
Tali principi valgono anche per la stampa on-line, in quanto assimilata al giornale tradizionale (v.
Cass.S.U.n.23469/2016). Infine, una volta esclusa l'esimente, “In tema di esercizio dell'attività giornalistica, il carattere diffama- torio di un articolo non va valutato sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni in esso contenute, dovendosi, invece, procedere ad un giudizio complessivo, nel quale, tuttavia, il titolo può as- sumere una specifica valenza allorché sia formulato in termini tali da recare un'affermazione compiuta, chiara, univoca ed integralmente percepibile senza la lettura del testo, risultando, così, idoneo di per sé, proprio in ragione della sua icastica perentorietà, ad impressionare e fuorviare il lettore più frettoloso, ingenerando giudizi lesivi dell'altrui reputazione (si veda altresì: Cass.n.18769 del 2013 e Cass.n.1976 del 2009)” (v. Cass.n.29640/2017). L'articolo in oggetto è stato pubblicato a seguito della deposizione resa dal Comandante del R.I.S., odierno attore, nel corso del processo di primo grado per l'omicidio di (commesso a Persona_1 Brembate il 26 novembre 2010, che, per l'efferatezza e la giovane età della vittima, ebbe, notoriamente, un enorme interesse mediatico). In particolare, esso contiene un'aspra critica alla risposta fornita dal testimone al controesame della difesa dell'imputato del processo, in merito ad un video, composto da spezzoni di videoregistrazioni tratte da cinque telecamere di videosorveglianza, montato dal comando R.I.S. e consegnato ai giornalisti, i quali, sulla base di esso e di una nota accompagnatoria (doc. 17 di parte convenuta), avevano diffuso la notizia del plurimo passaggio del furgone appartenente a nell'arco di tempo di 45 Controparte_2 minuti risultante dalle sequenze della videoregistrazione, nella zona e nell'orario dell'ultimo avvista- mento della vittima. La nota accompagnatoria contiene una descrizione riassuntiva delle attività d'indagine svolte dal R.I.S., in collaborazione con il R.O.S., successivamente al fermo dell'indagato CP_2 Esse erano consistite sia nell'operazione di ottimizzazione delle immagini fotografiche, successiva analisi e comparazione mediante modello 3D, per arrivare ad identificare il modello di furgone Iveco ripreso dalle telecamere e confrontarlo con quello in possesso del sia nella più tradizionale attività di CP_2 riscontro, che aveva portato ad escludere che altri furgoni, dello stesso modello, potessero trovarsi a
Brembate la sera del 26 novembre 2010.
Nel corso della propria deposizione testimoniale (doc. 1 di parte attrice), l'odierno attore descriveva così il video: “Sono cinque spezzoni…Insieme ai colleghi abbiamo fatto un montaggio per ragioni non anali- tiche, ma di rappresentazione”.
4 A seguito di chiarimenti chiesti dalla difesa dell'imputato, il colonnello rispondeva che, invece, il CP_1 lavoro di comparazione attraverso lo strumento dell'AutoCad e l'analisi dei frammenti di immagine era avvenuto con i frammenti della sola telecamera Polynt 2, permettendo, essi, una visione del furgone all'andata ed al ritorno (fornendo, così, sia la fiancata destra che la fiancata sinistra del veicolo) ed in posizione ortogonale (“…che per fare questo lavoro è assolutamente importante. E comunque abbiamo maggiori dettagli…”), idonea a consentire lo sviluppo dell'immagine in 3D da confrontare con il furgone del CP_2
Alla domanda della difesa se il video ricomprendesse tutte le registrazioni esaminate dal R.I.S., CP_2 l'odierno attore nuovamente rispondeva negativamente, precisando “Questo video, come ho detto in pre- messa, è un video che, concordemente con la Procura, quindi non è stata un'iniziativa certo, a fronte delle pressanti, numerose e insistenti richieste di chiarimenti su questa emergenza, su questa evidenza che era emersa in un secondo tempo, si è tentato, dal punto di vista della comunicazione, di montare un video che documentasse una parte. Ma, attenzione, le nostre analisi ovviamente non si basano su questo video. Questo è un video, un oggetto che è stato dato alla stampa, ai media, e i media ne hanno fatto... I media ne hanno fatto l'uso che hanno creduto”. Come emerge dal seguito della trascrizione, la Corte d'Assise, tuttavia, aveva a disposizione gli stessi, singoli, fotogrammi utilizzati dal R.I.S. per montare il video in oggetto (Presidente: “se la Corte ha i singoli fotogrammi, come sono stati messi insieme poi, per scopi che a noi non interessano, evidentemente non ci interessa. Quello che conta è che noi abbiamo i singoli fotogrammi. E mi pare che quelli ce li abbiamo”; Pubblico Ministero: “Sì”, pgg.143-144). Sempre dalla trascrizione della testimonianza, emerge, inoltre, che era programmata, nel corso del di- battimento, la successiva deposizione di “altro personale che ha approfondito questo argomento, sia te- lecamera per telecamere (e quindi avremo ancora occasioni di parlarne), sia sotto il profilo della esi- stenza in circolazione di autocarri dalle caratteristiche simili, analoghe o identiche a quello dell'impu- tato” (pg.145). Era chiaro, dunque, che successivi testimoni avrebbero deposto in merito sia all'utilità probatoria anche dei fotogrammi delle altre telecamere di videosorveglianza sia di quell'attività di ri- scontro, della quale la nota informativa surriferita aveva dato conto ai giornalisti. In effetti, la sentenza della Corte d'Assise d'Appello, che ha confermato la condanna del dà atto CP_2 dell'utilità probatoria fornita, a seguito di “riallineamento degli orari delle telecamere”, da fotogrammi estrapolati dalle varie telecamere elencate nella succitata nota esplicativa, e non solo dalla (v. CP_7 pgg.319-322, doc. 4 di parte attrice). Da quanto sopra, emerge, dunque, che il video oggetto di causa era composto di frammenti di immagine delle telecamere di videosorveglianza contenuti nel fascicolo processuale e che esso era stato consegnato alla stampa per motivi di mera rappresentazione, cioè per spiegare a che punto erano le indagini in quel momento ed in cosa esse erano consistite (attività di analisi delle immagini, da una parte, e di accerta- mento dell'esclusione della presenza di altri furgoni dello stesso tipo, dall'altra). In sede di escussione testimoniale è sì stato chiarito dal teste che l'attività di ottimizzazione e analisi CP_1 ha avuto ad oggetto solo una parte dei frammenti, perché di migliore lettura, ma, nello stesso dibatti- mento, è stato altresì chiarito che si è trattato degli stessi fotogrammi, tratti dalla videocamera Polynt 2, che compongono il video consegnato ai giornalisti. A seguito delle suddette risultanze testimoniali, tuttavia, l'odierna convenuta ha pubblicato sul sito del periodico “Oggi”, di sua proprietà, un articolo (doc. 3 di parte attrice), che titola: Processo Yara rive- lazione shock: “Il video del furgone di è falso”, all'interno del quale si afferma che l'ultimo CP_2 colpo di scena al processo…arriva dalla deposizione del Comandante dei RI e, in Controparte_1
5 grassetto, che Il filmato con le immagini del furgone del muratore di che gira intorno alla pale- CP_5 stra la sera della scomparsa di non compare nel fascicolo processuale. Secondo il capo Persona_1 del RI fu “fatto per esigenze di comunicazione”. Per condizionare l'opinione pubblica. Nell'articolo, di seguito alla ripetizione del contenuto del titolo, si precisa che “Il filmato dei carabinieri in cui, nei pressi della palestra, appare un furgone indicato come appartenente a Controparte_8 rebbe stato confezionato ad hoc per la stampa, tanto che gli stessi investigatori scartarono parte delle immagini che vi appaiono e nell'articolo viene altresì precisato che quel video è una delle prove schiac- cianti contro il muratore di nell'inchiesta sull'omicidio di . CP_5 Persona_1 Infine, al termine dell'articolo, per rafforzarne il significato, viene riportata la lettera aperta dei cronisti con la quale viene denunciato il fatto che due istituzioni (la procura e l'arma dei carabinieri) considerino i giornalisti uno strumento per fare “pressione” a favore della propria tesi propinando falsi all'opinione pubblica che non hanno alcun valore processuale, utilizzando la stampa in maniera strumentale. E ci permettiamo, vergognosa. Al contrario, alla luce della deposizione testimoniale dell'odierno attore e della nota accompagnatoria del video, oltre che della motivazione della sentenza della Corte d'Assise d'Appello, non vi è dubbio che il video in oggetto sia stato realizzato utilizzando materiale del fascicolo processuale, per meri fini rap- presentativi, e non, come riportato nell'articolo de quo, per costruire una falsa prova finalizzata a con- dizionare l'opinione pubblica. Deve, pertanto, escludersi che, nel caso di specie, sussistano i basilari presupposti per il riconoscimento dell'esimente del diritto di cronaca e di critica: la verità, anche putativa, del fatto, la pertinenza e la continenza sostanziale della critica. Poiché la scelta editoriale è stata quella di riportare la deposizione del teste con un significato CP_1 totalmente stravolto, rispetto a quello reale (Secondo il capo del RI fu “fatto per esigenze di comunica- zione”. Per condizionare l'opinione pubblica.), deve ritenersi che l'articolo in oggetto abbia contenuto diffamatorio. Inoltre, ai sensi dell'art. 2729, 1° comma, c.c., deve presumersi che, denunciando la manipolazione delle indagini per condizionare l'opinione pubblica e la stessa giuria popolare (v. testo dell'articolo in esame:
“si tratta di un fatto di enorme rilevanza proprio perché fu dato alla stampa e non inserito nel fascicolo: il processo si celebra infatti in Corte d'Assise, dove i giurati popolari rischiano di farsi un'opinione anche a seguito di ciò che vedono in tv e sui giornali. E di fatto, in tv è stato mostrato un filmato che non costituisce un indizio contro l'imputato”), esso abbia concretamente recato un danno all'onore ed alla reputazione dell'odierno attore, screditandone, anche sul piano professionale, l'importante ruolo di co- mandante di un primario reparto di investigazione scientifica, oltretutto in un momento di massima visi- bilità mediatica.
A parte attrice spetta, pertanto, il risarcimento dei danni. Con riguardo al quantum debeatur, tenuto conto delle funzioni svolte dall'attore, della massima esposi- zione mediatica dovuta al processo penale in corso, della gravità delle accuse contenute nell'articolo per cui è causa, delle presumibili conseguenze negative sull'onore, la reputazione e il credito sociale e pro- fessionale del comandante del R.I.S., delle modalità di diffusione dell'articolo (on-line), e, dunque, dell'elevata gravità della diffamazione, tutti criteri di valutazione richiamati dalle tabelle del Tribunale di Milano per l'anno 2021 (doc. 8 parte attrice), appare equo liquidare all'attore, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in via equitativa, tenuto conto anche della liquidazione già operata dal Tri- bunale di Milano e confermata in appello, per fatti analoghi (v. docc. 11 e 10), la somma di euro
35.000,00, oltre interessi legali, dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
6 Avverso detta sentenza ha proposto appello ondato su due motivi. Parte_1
Con il primo motivo, impugna il capo della sentenza con il quale è stata riconosciuto il carattere diffa- matorio dell'articolo incriminato. Riporta il contenuto di detto articolo e sostiene che il punto centrale, affrontato dal giornalista è costi- tuito, fin dall'articolo di , quando era stata resa nota la deposizione dell'appellato: Per_2
- dall'ingannevolezza della nota, che aveva accompagnato a suo tempo la diffusione del video ai mass media (doc. 17 fasc. I grado appellante) che aveva ingenerato l'impressione che quel furgone, ripreso in sette fotogrammi, fosse sempre quello di da qui la falsità non dei singoli fotogrammi, ma del CP_2 video, per l'errore indotto sul suo reale contenuto;
- dall'effetto che quell'impressione aveva avuto sull'opinione pubblica, compresi i giudici popolari, alla luce degli articoli che se ne erano occupati e che parlavano di continui passaggi del furgone di CP_2 nei pressi della palestra, senza che, chi avrebbe dovuto chiarire l'equivoco, lo avesse fatto;
- dalla deposizione dell'appellato che, sminuendo la scelta fatta dal RIS e l'effetto che aveva generato, in aula aveva praticamente escluso che il furgone fosse quello del ed aveva sostenuto, a sua CP_2 giustificazione, che il video non fosse probatorio, ragione per la quale non era stato inserito fra le prove del dibattimento, ma confezionato per meri fini rappresentativi, essendo del tutto indifferente l'uso che ne era stato fatto dai mass media, suscitando la replica pubblica di a nome dei cronisti, Persona_3 che si erano sentiti usati ed ingannati.
Si duole del fatto che la sentenza impugnata non contiene alcun riferimento a tali circostanze di fatto indiscutibili, perché posta l'attenzione su profili irrilevanti, a volte neppure desumibili dal testo, giun- gendo a conclusioni errate e frutto di un travisamento del fatto, oggetto di critica. Sostiene quindi che, in difetto di utili argomentazioni in linea con l'esito dell'istruttoria, ha poi condan- nato l'appellante apparentemente per un contrasto insanabile fra quanto emerso in dibattimento e quanto scritto nell'articolo, così dando luogo alla propalazione di un fatto falso, che in realtà neppure il Giudice a quo riesce ad individuare.
Con il secondo motivo, eccepisce il totale difetto di motivazione e violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., con riferimento al danno non patrimoniale, in alcun modo provato e al suo am- montare complessivo.
Sostiene che non è stata data prova del danno morale riportato a seguito del contenuto asseritamente diffamatorio dell'articolo. In via subordinata, evidenzia l'eccessività del danno liquidato e ne chiede una congrua riduzione nella misura complessiva non superiore a € 5.000. Conclude chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza, con rigetto della domanda, la condanna dell'ap- pellato alla restituzione delle somme già pagate e il favore delle spese del doppio grado di giudizio;
in via subordinata, chiede la riduzione dell'importo del risarcimento e compensazione delle spese
Si è costituito in giudizio che ha chiesto il rigetto dell'appello per le seguenti ragioni. Controparte_1
Sul primo motivo, ribadisce che il filmato di cui è causa, contrassegnato con lo stemma araldico dell'Arma dei Carabinieri e diffuso dall' , è genuino in ogni sua parte e le Controparte_9 immagini che lo compongono sono tratte, interamente e senza alcuna modifica, complemento e/o altera- zione, dal materiale già agli atti del processo.
Ciononostante, in data 1 novembre 2015, il quotidiano Libero pubblicava un lungo articolo a firma di con l'eloquente titolo “ il carabiniere ammette: taroccato il video del furgone” Persona_2 CP_2
(doc. 2 del fascicolo di I grado , nel quale il giornalista, stravolgendo la testimonianza del colon- CP_1 nello Lago, attribuiva allo stesso e al Reparto dell'Arma da lui diretto, la grave responsabilità di aver
7 “confezionato” un “filmino tarocco”, un vero e proprio “falso” per condizionare l'opinione pubblica, convincendola della colpevolezza di “con elementi di cui già si conosceva la non Controparte_2 autenticità”; il tutto accompagnato da allusioni e giudizi assai poco lusinghieri sulla persona dell'odierno esponente, soprannominato con sarcasmo il “supercarabiniere”, al quale veniva falsamente attribuita la stupefacente “ammissione” in aula di una simile montatura. L'addebito, falso e diffamatorio, veniva acriticamente ripreso, il giorno successivo, sul sito del periodico Oggi (www.oggi.it), di proprietà e gestito dalla in uno scritto rimasto in Parte_1 rete per anni (http://www.oggi.it/attualita/notizie/2015/11/02/processo-yara-rivelazione-choc-il-video- del-furgone-di-bossetti-e-falso/), intitolato “Processo Yara, rivelazione choc: «Il video del furgone di è falso»” (ns. doc. 3 del fascicolo di I grado), sottotitolo “L'ultimo colpo di scena al processo CP_2 per la morte di arriva dalla deposizione del comandante dei RI . Il Persona_1 Controparte_1 filmato con le immagini del furgone del muratore di che gira intorno alla palestra la sera della CP_5 scomparsa di non compare nel fascicolo processuale. Secondo il capo del RI fu «fatto Persona_1 per esigenze di comunicazione». Per condizionare l'opinione pubblica”. Sostiene che il Tribunale ha correttamente ravvisato la natura diffamatoria dell'articolo incriminato in CP_1 quanto ha attribuito al R.I.S. di Parma e al suo comandante contrariamente al vero, la re- CP_1 sponsabilità di aver “costruito” una falsa prova utilizzando fotogrammi “scartati” dagli investigatori –
“Il video del furgone di è falso”, “NULLA NEL FASCICOLO” – per “condizionare l'opinione CP_2 pubblica”, onde convincerla della colpevolezza di Controparte_2
Addebito ribadito, come si è visto, nelle parole di riportate a conclusione del pezzo, ove si Persona_3 accusano i R.I.S. (“l'arma dei carabinieri”) di aver “propinato falsi all'opinione pubblica che non hanno alcun valore processuale”, utilizzando la stampa “in maniera strumentale” e “vergognosa”. Ripete che il video di cui trattasi è assolutamente genuino nella totalità delle sue componenti e non risulta in alcun modo artefatto o modificato.
Tale video è stato diffuso dal R.I.S., d'accordo con la Procura della Repubblica di Bergamo e analoga- mente a quel che accade in altri procedimenti di rilievo sociale, per informare degli sviluppi investigativi Per_ tutti i cittadini, i quali, all'indomani della scomparsa di e per tutto il periodo successivo sino al ritrovamento del cadavere, avevano rivolto agli inquirenti pressanti interrogativi, non certo per supportare un'ipotesi accusatoria a scapito delle altre. Il filmato, peraltro, non poteva costituire una “prova” – men che meno “schiacciante” – della colpevo- lezza di non essendo mai stato acquisito nel fascicolo dibattimentale, proprio Controparte_2 perché gli inquirenti avevano già prodotto per intero tutto il materiale, di cui lo stesso costituiva sintesi fedele. Tanto che la stessa Corte d'Assise d'Appello di Brescia, con la sentenza che ha confermato la condanna all'ergastolo inflitta in primo grado al muratore di , si è sentita in dovere di smentire la ventilata CP_5
(da parte della difesa di e di alcuni media) falsità del materiale di indagine da parte del R.I.S. di CP_2
Parma.
Nelle pagine da 317 e ss. della sentenza n. 16/2017 del 17 luglio-13 ottobre 2017, in particolare, il Giudice di secondo grado ha evidenziato, “proprio per sgomberare il terreno dall'unica argomentazione conte- nuta nei motivi di appello”, che “le indagini effettuate sulle immagini delle telecamere dal R.O.S. e gli accertamenti tecnici videofotografici del R.I.S. hanno riguardato le immagini originali dei filmati estra- polati dalle telecamere, posti a disposizione delle parti e del Collegio in quanto contenute nei relativi
CD, e non hanno nulla a che vedere con il video, predisposto a fini investigativi, al quale ha fatto riferi- mento la difesa nei motivi di appello” (ns. doc. 4 del fascicolo di I grado, p. 317).
8 Insomma il filmato del R.I.S. di cui si dava conto nell'articolo contestato non era “falso”, ma del tutto genuino e tratto, per intero e senza eccezioni, dal materiale probatorio in atti, come accertato con efficacia di giudicato nel procedimento penale a carico di Controparte_2 Nessuno, pertanto, ha propinato “falsi” all'opinione pubblica o “confezionato prove decisive” fasulle per convincere i media della colpevolezza di l'unico falso è dunque quello che l'odierna convenuta CP_2 ha contribuito a divulgare. CP_1 Sono inoltre stati violati, nella specie, il canone della pertinenza, in quanto la falsa notizia diffusa da era priva di rilevanza pubblica, nonché quello della continenza espressiva, risolvendosi le propalazioni per cui è causa in un “attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale” dell'attore (Cass.4.3.2009, n. 31096), accusato di aver manipolato gli atti di un processo penale a lui affidato in qualità di comandante del Reparto Investigazioni Scientifiche dell'Arma dei Carabinieri, al fine di instil- lare subdolamente, nell'opinione pubblica, la convinzione della colpevolezza dell'indagato. CP_1 È ormai acclarato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il video definito da n “falso” era ed è invece originale e veritiero. La Corte d'Appello di Milano, infatti, con sentenza n. 1260/2021 pubblicata il 21 aprile 2021 (doc. 10 fasc. I grado appellato) ha affermato che detto video “non aveva “come fine ultimo quello di veicolare il consenso della stampa sull'ipotesi accusatoria”, ma quello di informare l'opinione pubblica sullo stato delle indagini concernenti l'omicidio di ” e che “il fine rappresentativo del video con- Persona_1 segnato ai media emergeva chiaramente durante l'escussione del colonnello di fronte Corte d'As- CP_1 sise di Bergamo”. Nella fattispecie il “fatto” su cui si incentrava la supposta critica è falso, in quanto il colonnello non CP_1 ha mai tenuto il comportamento che gli viene addebitato da (l'aver ammesso in aula che il fami- CP_10 gerato video – genuino – fosse stato realizzato e diffuso “per condizionare l'opinione pubblica”). Ragion per cui definire un “falso” la sintesi di tali complesse e delicate indagini, diffusa con l'avallo della Procura della Repubblica di Bergamo, è senza alcun dubbio diffamatorio e lesivo dell'onore e della re- putazione dell'odierno esponente, non solo sotto il profilo del difetto di verità, ma anche, e conseguente- mente, della pertinenza e continenza espressiva. Il video non aveva dunque lo “scopo” di convincere la pubblica opinione della colpevolezza di CP_2 come sostiene l'appellante, ma quello di illustrare fedelmente una metodologia di indagine;
cosa che risulta, al netto di interpretazioni strumentali e capziose, proprio dalle parole pronunciate a dibattimento dal dott. “a fronte delle pressanti, numerose e insistenti richieste di chiarimenti su questa emer- CP_1 genza, su questa evidenza era emersa in un secondo tempo, si è tentato, dal punto di vista della comuni- cazione, di montare un video che documentasse una parte” (doc. 1 fasc.I grado appellato). Ribadisce che i passaggi del furgone documentati dal video informativo del R.I.S. erano e sono sette in quarantasette minuti, ripresi da cinque spezzoni video riconducibili a tre diverse telecamere di sorve- glianza (Polint 2, BCC e Shell); i Carabinieri non si sono inventati nulla e nulla hanno aggiunto/tolto rispetto al materiale di indagine, totalmente confluito nel fascicolo processuale penale. Osserva che la “nota esplicativa” prodotta RCS (doc. 17 fasc. I grado appellante), chiarisce bene la me- todologia seguita dai RIS, peraltro in modo del tutto analogo alle prassi riconosciute ed adottate dai più prestigiosi dipartimenti di investigazioni scientifiche e degli organismi tecnici internazionali, negli accer- tamenti video-fotografici e le accurate verifiche svolte per giungere alla conclusione che, il furgone ri- tratto dalle telecamere fosse, secondo un giudizio di “identificazione probabile”, quello in uso a
[...]
Controparte_2
9 Anzi, proprio il fatto che controparte disponesse di questo chiarissimo documento e, cionondimeno, avesse scientemente contribuito a diffondere la inconsistente tesi della manipolazione, costituisce una ulteriore dimostrazione dell'animus diffamandi in capo all'appellante.
Sul secondo motivo, richiama consolidata giurisprudenza secondo la quale i riverberi pregiudizievoli della diffamazione – nella specie pacifica – sulla personalità del diffamato possono essere provati “avva- lendosi anche delle presunzioni e del notorio, se del caso, in via esclusiva” (Cass. civ., Sez. III, 20.4.2016, n. 7766; cfr. anche la già citata Cass. civ. Sez. III 25.5.2017, n. 13153 e Cass. civ., Sez. III, 28.9.2012, n.
16543).
“Oggi” è un periodico del gruppo molto noto e apprezzato (1.756.000 lettori e 285.092 diffusioni) CP_11 e il suo sito (www.oggi.it), sul quale l'articolo per cui è causa è stato visibile per quasi quattro anni, stando alle cifre fornite dalla stessa convenuta sulla propria pagina Web (ns. doc. 7 del fascicolo di I grado), riceve 8.034.000 visite mensili, con 1.138.000 utenti unici.
Il risarcimento liquidato dal Giudice di primo grado, pertanto, appare più che giustificato dagli elementi di fatto allegati, documentati e mai contestati ex adverso.
Richiama i “Criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa” aggiornati proprio recentemente dall'Osservatorio sulla Giustizia ci- vile di Milano (doc. 8 fasc. I grado appellato) grado), secondo i quali è congrua una liquidazione risarci- toria di importo compreso fra € 31.000,00 ed € 50.000,00 per le “diffamazioni di elevata gravità”, ovvero connotate, come in esame, da elevata notorietà del diffamante, diffusione dell'addebito diffamatorio nel corso di una pubblicazione (oltretutto permanente) a diffusione nazionale, notevole gravità del discredito ed eventuale rilevanza penale/disciplinare dei fatti attribuiti al diffamato, utilizzo di espressioni dequali- ficanti, elevato pregiudizio al diffamato sotto il profilo personale, professionale e istituzionale, risonanza mediatica della notizia diffamatoria ed elevata intensità dell'elemento soggettivo. Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e, con il favore delle spese del grado di giudizio.
Quindi, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza ex art. 352 c.p.c. del 29.04.2025, tenutasi con modalità cartolare, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è meritevole di accoglimento nei limiti e per le seguenti ragioni. Si riporta di seguito l'articolo incriminato (doc. 3 fasc. I grado appellante).
“Processo Yara, rivelazione choc: «Il video del furgone di è falso. L'ultimo colpo di scena al CP_2 processo per la morte di arriva dalla deposizione del comandante dei RI Persona_1 CP_1
Il filmato con le immagini del furgone del muratore di che gira intorno alla palestra la
[...] CP_5 sera della scomparsa di non compare nel fascicolo processuale. Secondo il capo del Persona_1
RI fu «fatto per esigenze di comunicazione». Per condizionare l'opinione pubblica. Caso Yara, rivelazione choc al processo: “Il video del furgone di è falso”. Il filmato dei carabi- CP_2 nieri in cui, nei pressi della palestra, appare un furgone indicato come appartenente a Controparte_2 sarebbe stato confezionato ad hoc per la stampa, tanto che gli stessi investigatori scartarono parte delle immagini che vi appaiono. Quel video è una delle prove schiaccianti contro il muratore di CP_5 nell'inchiesta sull'omicidio di . Persona_1
NULLA NEL FASCICOLO – Il filmato non compare nel fascicolo processuale. Quando gli avvocati di ne hanno chiesto conto al colonnello, il comandante ha risposto: “Questo video è stato concor- CP_2 dato con la Procura a fronte di pressanti e numerose richieste di chiarimenti della circostanza che era emersa”.
10 CORTE D'ASSISE- “L'episodio, riportato da su Libero, sta scatenando enormi polemiche. Persona_2 Durante il controesame dell'ufficiale dell'Arma, il pm si era opposta al fatto che il video Testimone_1 fosse mostrato in aula, in quanto non nel fascicolo e il presidente aveva accolto l'opposizione. Invece si tratta di un fatto di enorme rilevanza proprio perché fu dato alla stampa e non inserito nel fascicolo: il processo si celebra infatti in Corte d'Assise, dove i giurati popolari rischiano di farsi un'opinione anche a seguito di ciò che vedono in tv e sui giornali. E di fatto, in tv è stato mostrato un filmato che non costituisce un indizio contro l'imputato. L'ultimo colpo di scena al processo per la morte di arriva dalla deposizione del coman- Persona_1 dante dei RI . Il filmato con le immagini del furgone del muratore di che gira Controparte_1 CP_5 intorno alla palestra la sera della scomparsa di non compare nel fascicolo processuale. Persona_1 Secondo il capo del RI fu «fatto per esigenze di comunicazione». Per condizionare l'opinione pubblica”. LA LETTERA APERTA DEI CRONISTI. Non a caso il gruppo dei cronisti lombardi ha diffuso una lettera aperta al procuratore di Bergamo, a firma del cronista del Corriere della Sera Una lettera Persona_3 che si conclude in una maniera durissima:”Vede egregio procuratore, forse qualcuno ha immaginato che la stampa sia un gregge ammaestrato, e purtroppo qualche volta ve ne abbiamo dato ragione. Ma a noi continua a risultare curioso che in questo paese due istituzioni (la procura e l'arma dei carabinieri) considerino i giornalisti uno strumento per fare «pressione» a favore della propria tesi, propinando falsi all'opinione pubblica che non hanno alcun valore processuale, utilizzando la stampa in maniera stru- mentale. E ci permettiamo, vergognosa”. Ebbene, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di diffamazione a mezzo stampa, presupposti imprescindibili per l'applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e del di- ritto di critica sono la “verità”, la “continenza espositiva”, nonché la “pertinenza” ossia la sussistenza di un interesse ai fatti narrati da parte dell'opinione pubblica (Cass. civ., sez. III, 07/06/2018, n. 14727;
Cass.civ., sez. III, n. 04/10/2011, n. 20285, Cass. pen., sez. V, 05.07.2012 n.38437).
In materia di attività giornalistica, la Suprema Corte ha precisato che “il carattere diffamatorio di un articolo non può essere valutato sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni, ma con riferimento all'intero contesto della comunicazione, comprensiva di titoli e sottotitoli e di tutti gli altri elementi che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo. Infatti, il contenuto diffamatorio non va riferito solamente alla percezione che del contenuto dell'articolo di stampa possono avere i lettori attenti, che ne leggono l'intero contenuto, ma anche in relazione ai lettori più frettolosi, che possono farsi fuorviare e suggestionare anche solo dal titolo o dalle fotografie che lo accompagnano. Si deve, pertanto, riconoscere particolare rilievo alla titolazione, in quanto specificamente idonea, in ragione della sua icastica perentorietà, ad impressionare e fuorviare il lettore, ingenerando giudizi lesivi dell'altrui reputazione” (in tal senso v Cass. civ., sez. III, del 27.11.2018 n. 17656; Cass. civ., sez. III, del 12.12.2017, n. 29640).
Ed ancora (Cass.n.25420/2017; Cass.n.17207/2015; Cass.n.16543/2012), è stato affermato che il diritto di critica, diversamente da quello di cronaca, non consiste nella mera narrazione veritiera dei fatti ma esprime un giudizio, soggettivo per sua stessa natura;
presupposto però è che il fatto oggetto della critica corrisponda a verità, almeno ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, così come accade per il diritto di cronaca.
Ciò premesso, nel caso in esame, se è vero che il video di cui è causa - contrassegnato dallo stemma araldico dell'Arma dei Carabinieri e diffuso dal relativo Ufficio stampa - è veritiero e genuino in ogni sua parte e che le immagini che lo compongono sono tratte interamente dal materiale già agli atti del processo, senza alcuna modifica, complemento e/o alterazione, pur tuttavia è altrettanto vero che è stato
11 montato in maniera tale da fare ritenere, all'opinione pubblica, che il furgone - presente più volte in detto video e transitato davanti alla palestra dove si trovava , nel ristretto arco temporale com- Persona_1 patibile con il suo rapimento - fosse solo quello del avvalorando quindi la convinzione della sua Pt_5 assoluta colpevolezza .
Ciò trova conferma anche nella nota di accompagnamento di detto video (doc.17 fasc.I grado appellante) consegnata unitamente al suddetto video, ove si conclude affermando “…che il solo IVECO DAILY di non potesse che essere quello ripreso dai video delle tre telecamere prese in esame nei circa 45 CP_2 Per_ minuti immediatamente precedenti alla scomparsa di ”. Si aggiunge che, all'epoca della consegna di detto video, da parte dell'Arma dei Carabinieri, con il con- senso della Procura di Bergamo, non era stata resa nota, agli organi di stampa, la finalità di “mera rap- presentazione priva di valenza probatoria” (emersa solo a seguito dell'escussione del colonnello CP_1 all'udienza del 31.10.2015). Pertanto, in difetto di comunicazione della preventiva citata finalità, si può ragionevolmente ritenere che quanto riportato nell'articolo incriminato, ovvero che si trattasse di un video realizzato ad arte per orien- tare la pubblica opinione a favore delle indagini in corso, fosse un giudizio soggettivo formulato nell'eser- cizio legittimo del diritto di critica, fondato su un fatto che appariva vero. Sono poi certamente ravvisabili, nel caso in esame, gli ulteriori requisiti della “continenza” - stante l'uti- lizzo di termini non offensivi nei confronti dell'appellato e circoscritti nell'ambito della tematica attinente al fatto - e quello dell'interesse pubblico, in ragione della notorietà della vicenda processuale dell'epoca.
Si dà atto del fatto che sono stati richiamati, da entrambe le parti, precedenti giudiziari già intervenuti con riferimento a diverse domande di risarcimento danni, avanzate dal colonnello nei confronti di CP_1 altri giornalisti e relativi editori, sempre conseguenti ad articoli di contenuto del tutto analogo a quello del presente giudizio.
Più in dettaglio il Tribunale di Milano (sentenza n. 4672/2019, doc. 11 fasc. I grado appellato) e la Corte di Appello di Milano (sent.n.1260/2021, doc. 10 fasc. I grado appellato), hanno accolto la domanda ri- sarcitoria dell'odierno appellato, negando la sussistenza della scriminante del diritto di critica. Tale scriminante è stata invece riconosciuta nei seguenti provvedimenti giudiziari: Tribunale Milano Parte sent.n.1822/2025 (depositata da unitamente alla propria comparsa conclusionale); Tribunale Milano sent.n.5046/2020 (doc. 3 fasc. I grado appellante); richiesta archiviazione PM di Milano del 28.01.2020
(doc.11 fasc. I grado appellante); decreto di archiviazione del GIP del Tribunale di Milano dello
07.10.2021 (doc. 13 fasc. I grado appellante); richiesta di archiviazione del PM di Forlì del 12.01.2018 (doc. 15 fasc. I grado appellante) e relativo decreto di archiviazione del GIP di Forlì del 12.04.2018 (doc.
16 fasc. I grado appellante).
Ebbene, a parere di questo Collegio meritano di essere condivise le motivazioni contenute nella più re- cente sentenza del Tribunale di Milano (n. 1822/2025), sostanzialmente coincidenti con quelle del GIP del Tribunale di Milano dello 07.10.2021. Più in dettaglio, il Tribunale di Milano, pronunziatosi sulla natura diffamatoria o meno dell'originario articolo a firma del giornalista , pubblicato sul quotidiano “Libero” (cui hanno fatto seguito “a Per_2 catena” tutti quelli successivi, compreso quello in esame), per ragioni sostanzialmente analoghe a quelle sopra dedotte, ha escluso la natura diffamatoria di detto articolo, ravvisando, correttamente, la sussistenza di un legittimo esercizio del diritto di critica e delle scriminanti richieste dalla giurisprudenza. Per tali ragioni l'appello deve essere accolto, con totale riforma dell'impugnata sentenza confermata nel resto.
12 Le spese del doppio grado di giudizio, in ragione della reciproca soccombenza, sono poste a carico dell'ap- pellante e liquidate come in dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del grado di complessità della controversia, dell'attività svolta (con fase istruttoria limitata in difetto di istruzione probatoria) e delle questioni esaminate.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, in parziale accogli- mento del proposto appello e in totale riforma dell'impugnata sentenza, così decide:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
- condanna a restituire a le somme da questa versate in Controparte_1 Parte_1 esecuzione della sentenza impugnata;
- condanna a rifondere a e spese di lite del doppio grado Controparte_1 Parte_1 di giudizio, che si liquidano per il primo grado, in complessivi € 7.616 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA e, per il presente grado, in € 804 per spese e € 8470 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 17.07.2025.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.689/2023
promossa da
in persona del legale rapp.te pro-tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in Bologna, Via A. Aldini n. 88, presso lo studio dell'avv. , che, unitamente all'avv. Parte_2 Caterina Malavenda, la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del precedente grado di giudizio
- Appellante –
Contro
elettivamente domiciliato in Parma, Strada delle Controparte_1 Fonderie n.10, presso lo studio dell'avv. Francesca Ghetti, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del presente grado di giudizio
-Appellato –
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribu- Controparte_1 nale di Parma, al fine di sentirla condannare al pagamento di € 35.000 o a Parte_1 quella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni riportati a seguito di articoli diffamatori pubblicati sul sito on line del periodico, di proprietà e gestito dalla convenuta. Più in dettaglio l'attore ha dedotto quanto segue. Dall'anno 2010, ricopriva la carica di comandante del Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma
(R.I.S.), struttura specializzata preposta allo svolgimento di indagini tecnico-scientifiche forensi a sup- porto dei reparti dell'Arma dei Carabinieri, della Magistratura e delle altre Forze di Polizia. In tale veste, si occupava, su delega della Procura della Repubblica di Bergamo, anche delle indagini sull'omicidio della minore , scomparsa da Brembate di Sopra (BG) la sera del 26 no- Persona_1 vembre 2010 e ritrovata morta, in data 26 febbraio 2011, in un campo a Chignolo d'Isola (BG), dopo tre mesi di ricerche. Nell'ambito del processo penale, avviato a Bergamo per quel delitto, parte attrice, nella sua qualità di comandante del R.I.S., era stato delegato, dalla locale Procura della Repubblica, ad effettuare accertamenti di natura tecnico-scientifica, finalizzati alla ricostruzione degli eventi e alla identificazione del reo, com- presi anche quelli in ambito video-fotografico.
1 Al riguardo, era stato richiesto al R.I.S. di valutare spezzoni di videoriprese, estrapolati da alcune teleca- mere a circuito chiuso, situate nelle immediate vicinanze del luogo di scomparsa della vittima (la palestra di Brembate di Sopra) e, successivamente, di effettuare la comparazione tra dette immagini e quelle rela- tive agli autoveicoli nella disponibilità dell'indagato, al fine di verificare Controparte_2 l'ipotesi investigativa che il mezzo furgonato, immortalato dalle telecamere in diversi passaggi, potesse essere quello di proprietà e in uso allo stesso come appariva sin dalla prima sommaria osserva- CP_2 zione.
Per il ruolo svolto nelle indagini preliminari, le quali si concludevano con il rinvio a giudizio del CP_2 in seguito condannato in via definitiva per omicidio volontario, il era stato escusso nel corso delle CP_1 udienze dibattimentali del 21 ottobre, 23 ottobre e 30 ottobre 2015 avanti alla Corte d'Assise di Bergamo, al fine di riferire delle numerose e differenziate attività d'indagine svolte dal R.I.S. Nel corso della testimonianza, l'attore riferiva, fra l'altro, degli accertamenti effettuati dal R.I.S. sulle immagini estratte dalle telecamere di sorveglianza e delle successive attività tecniche di comparazione tra alcune di queste immagini (singoli fotogrammi) e quelle degli automezzi a disposizione dell'imputato acquisite dai Carabinieri, in particolare le fotografie dell'autocarro furgonato Iveco Daily regolarmente Per_ utilizzato dal anche il giorno della scomparsa di CP_2
L'attore specificava come tali attività avessero riguardato singole immagini e che, mantenendo un atteg- giamento di cautela, la diagnosi comparativa tra le stesse (fotogramma telecamera vs foto del mezzo di fosse stata definita, in una scala di giudizi condivisa dalla comunità scientifico-forense, di “iden- CP_2 tificazione probabile”, collocandola a un livello precedente, in ordine di rilevanza crescente, a quello massimo di identificazione pressoché certa (cui, poi, invece perveniva la Magistratura). Durante il successivo controesame, gli avvocati del chiedevano al chiarimenti in relazione CP_2 CP_1 ad un filmato diffuso dai media, che non era stato oggetto della deposizione, della durata di circa due minuti e mezzo, filmato che ritraeva immagini di un autocarro furgonato transitare più volte e in diverse direzioni, nei luoghi limitrofi alla palestra di Brembate e nella fascia oraria dell'ultimo avvistamento della vittima. Il video si componeva di una sequenza di fotogrammi, estrapolati dai numerosi frammenti di videoriprese
(complessivamente moltissime ore) ed esaminati dal R.I.S. nelle parti di interesse, acquisiti agli atti del procedimento penale nella loro completezza.
La diffusione di tale filmato, a cura dell'Ufficio Stampa dell'Arma dei Carabinieri, avvenuta all'epoca con l'avallo della Procura competente, era volta a rendere disponibile all'opinione pubblica una sintesi dell'attività di comparazione svolta dal R.I.S. Non si trattava, quindi, di materiale tecnico con finalità probatorie, ma di un sunto fedele di quanto agli atti, consegnato ai media che avevano necessità di ottenere informazioni facilmente fruibili sulla ponde- rosa attività investigativa svolta dagli inquirenti, in quanto il video in questione non era mai entrato nel fascicolo della Procura né, conseguentemente, in quello dibattimentale. In data 1 novembre 2015, a seguito della deposizione, il quotidiano Libero pubblicava un articolo, a firma di con il titolo “ il carabiniere ammette: taroccato il video del furgone”, nel quale Persona_2 CP_2 il giornalista, stravolgendo la testimonianza del colonnello attribuiva allo stesso e al Reparto CP_1 dell'Arma, da lui diretto, la grave responsabilità di aver “confezionato” un “filmino tarocco”, un vero e proprio “falso” per condizionare l'opinione pubblica, convincendola della colpevolezza di CP_3
“con elementi di cui già si conosceva la non autenticità”, il tutto accompagnato da allusioni e giudizi
[...] assai poco lusinghieri sulla persona dell'odierno attore, soprannominato con sarcasmo il “supercarabi- niere”, al quale veniva falsamente attribuita la stupefacente “ammissione” in aula di una simile montatura.
2 L'addebito, falso e diffamatorio, veniva acriticamente ripreso, il giorno successivo, sul sito del periodico Oggi (www.oggi.it), di proprietà e gestito dalla in uno scritto rimasto in Rete Parte_1 Per_ per anni, intitolato “Processo , rivelazione choc: «Il video del furgone di è falso»”, sottotitolo CP_2
“L'ultimo colpo di scena al processo per la morte di arriva dalla deposizione del co- Persona_1 mandante dei . Il filmato con le immagini del furgone del muratore di che Controparte_4 CP_5 gira intorno alla palestra la sera della scomparsa di non compare nel fascicolo pro- Persona_1 cessuale. Secondo il capo del RI fu «fatto per esigenze di comunicazione». Per condizionare l'opinione pubblica”. Tale articolo proseguiva con i seguenti ulteriori immaginifici dettagli: “Caso Yara, rivelazione choc al processo: «Il video del furgone di è falso»”; “Il filmato dei carabinieri in cui, nei pressi della CP_2 palestra, appare un furgone indicato come appartenente a sarebbe stato confezionato Controparte_2 ad hoc per la stampa, tanto che gli stessi investigatori scartarono parte delle immagini che vi appaiono”. Il virgolettato lasciava chiaramente intendere ai lettori che quelle riferite erano le esatte parole del “capo del RI”, colonnello . Controparte_1
A ribadire la gravità dell'opera di falsificazione, asseritamente posta in essere dal R.I.S. e dal suo coman- dante dott. si aggiungeva che “quel video è una delle prove schiaccianti contro il muratore di Ma- CP_1
nell'inchiesta sull'omicidio di ”. Pt_3 Persona_1
Il concetto veniva ripetuto poche righe più sotto (“NULLA NEL FASCICOLO – Il filmato non compare nel fascicolo processuale. Quando gli avvocati di ne hanno chiesto conto al colonnello, il co- CP_2 mandante ha risposto: «Questo video è stato concordato con la Procura a fronte di pressanti e numerose richieste di chiarimenti della circostanza che era emersa»”), con l'indicazione della “fonte” da cui Oggi aveva tratto la notizia: “L'episodio, riportato da su Libero, sta scatenando enormi polemiche. Persona_2 Durante il controesame dell'ufficiale dell'Arma, il pm si era opposta al fatto che il video Testimone_1 fosse mostrato in aula, in quanto non nel fascicolo e il presidente aveva accolto l'opposizione. Invece si tratta di un fatto di enorme rilevanza proprio perché fu dato alla stampa e non inserito nel fascicolo: il processo si celebra infatti in Corte d'Assise, dove i giurati popolari rischiano di farsi un'opinione anche a seguito di ciò che vedono in tv e sui giornali. E di fatto, in tv è stato mostrato un filmato che non costituisce un indizio contro l'imputato”. L'illazione veniva supportata anche con le dichiarazioni, riportate a conclusione dell'articolo, contenute in una lettera del Presidente Gruppo dott. al procuratore di Bergamo, Parte_4 Persona_3 che alimentavano ulteriormente l'idea di un complotto degli inquirenti ai danni di Controparte_2
“Vede egregio procuratore, forse qualcuno ha immaginato che la stampa sia un gregge ammaestrato, e purtroppo qualche volta ve ne abbiamo dato ragione. Ma a noi continua a risultare curioso che in questo paese due istituzioni (la procura e l'arma dei carabinieri) considerino i giornalisti uno strumento per fare «pressione» a favore della propria tesi, propinando falsi all'opinione pubblica che non hanno alcun valore processuale, utilizzando la stampa in maniera strumentale. E ci permettiamo, vergognosa”. i è ritualmente costituita in giudizio, producendo documentazione e chie- Parte_1 dendo chiesto il rigetto della domanda, eccependo che nell'articolo era stato esercitato il legittimo diritto di cronaca e di critica, come già accertato da altri giudici, in procedimenti, introdotti dall'odierno attore, sia penali - definiti con l'archiviazione anche delle querele presentate contro ed Persona_2 CP_6
autore dell'articolo per cui è causa - sia civili, definiti con sentenze di rigetto delle domande e
[...] di condanna dell'attore al pagamento delle spese processuali. Con sentenza n. 355/2023 il Tribunale di Parma, all'esito della sola disamina della documentazione in atti, ha accolto la domanda dichiarando, per quanto rileva in questa sede, quanto segue:
3 “ Sul piano generale, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, in tema di diffa- mazione a mezzo stampa, presupposti imprescindibili per l'applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e del diritto di critica sono la verità del fatto storico posto a fondamento dell'elabora- zione valutativa (v. in tal senso, Cassazione n. 7715 del 04/11/2014; n. 40930 del 27/09/2013; n. 54501 del 21.9.2016), nonché la pertinenza, ossia la sussistenza di un interesse ai fatti narrati da parte dell'o- pinione pubblica (Cass. civ. 15 dicembre 2004, n. 23366; Cass. civ. Cass. 18 ottobre 1984, n. 5259). Sussistendo tali presupposti, perché possa essere riconosciuta l'esimente rispetto al delitto di diffama- zione, è necessario, altresì, che sia rispettato il requisito della continenza, ovvero che le espressioni usate non si traducano in una gratuita e immotivata aggressione alla sfera personale del soggetto passivo, ma rimangano circoscritte nell'ambito della tematica attinente al fatto dal quale la critica ha tratto spunto;
entro tali limiti, la critica, siccome espressione di valutazioni puramente soggettive dell'agente, può anche essere caratterizzata da forte asprezza (v. Cassazione n. 3047 del 13/12/2010; n. 32668 del 08/06/2018).
Tali principi valgono anche per la stampa on-line, in quanto assimilata al giornale tradizionale (v.
Cass.S.U.n.23469/2016). Infine, una volta esclusa l'esimente, “In tema di esercizio dell'attività giornalistica, il carattere diffama- torio di un articolo non va valutato sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni in esso contenute, dovendosi, invece, procedere ad un giudizio complessivo, nel quale, tuttavia, il titolo può as- sumere una specifica valenza allorché sia formulato in termini tali da recare un'affermazione compiuta, chiara, univoca ed integralmente percepibile senza la lettura del testo, risultando, così, idoneo di per sé, proprio in ragione della sua icastica perentorietà, ad impressionare e fuorviare il lettore più frettoloso, ingenerando giudizi lesivi dell'altrui reputazione (si veda altresì: Cass.n.18769 del 2013 e Cass.n.1976 del 2009)” (v. Cass.n.29640/2017). L'articolo in oggetto è stato pubblicato a seguito della deposizione resa dal Comandante del R.I.S., odierno attore, nel corso del processo di primo grado per l'omicidio di (commesso a Persona_1 Brembate il 26 novembre 2010, che, per l'efferatezza e la giovane età della vittima, ebbe, notoriamente, un enorme interesse mediatico). In particolare, esso contiene un'aspra critica alla risposta fornita dal testimone al controesame della difesa dell'imputato del processo, in merito ad un video, composto da spezzoni di videoregistrazioni tratte da cinque telecamere di videosorveglianza, montato dal comando R.I.S. e consegnato ai giornalisti, i quali, sulla base di esso e di una nota accompagnatoria (doc. 17 di parte convenuta), avevano diffuso la notizia del plurimo passaggio del furgone appartenente a nell'arco di tempo di 45 Controparte_2 minuti risultante dalle sequenze della videoregistrazione, nella zona e nell'orario dell'ultimo avvista- mento della vittima. La nota accompagnatoria contiene una descrizione riassuntiva delle attività d'indagine svolte dal R.I.S., in collaborazione con il R.O.S., successivamente al fermo dell'indagato CP_2 Esse erano consistite sia nell'operazione di ottimizzazione delle immagini fotografiche, successiva analisi e comparazione mediante modello 3D, per arrivare ad identificare il modello di furgone Iveco ripreso dalle telecamere e confrontarlo con quello in possesso del sia nella più tradizionale attività di CP_2 riscontro, che aveva portato ad escludere che altri furgoni, dello stesso modello, potessero trovarsi a
Brembate la sera del 26 novembre 2010.
Nel corso della propria deposizione testimoniale (doc. 1 di parte attrice), l'odierno attore descriveva così il video: “Sono cinque spezzoni…Insieme ai colleghi abbiamo fatto un montaggio per ragioni non anali- tiche, ma di rappresentazione”.
4 A seguito di chiarimenti chiesti dalla difesa dell'imputato, il colonnello rispondeva che, invece, il CP_1 lavoro di comparazione attraverso lo strumento dell'AutoCad e l'analisi dei frammenti di immagine era avvenuto con i frammenti della sola telecamera Polynt 2, permettendo, essi, una visione del furgone all'andata ed al ritorno (fornendo, così, sia la fiancata destra che la fiancata sinistra del veicolo) ed in posizione ortogonale (“…che per fare questo lavoro è assolutamente importante. E comunque abbiamo maggiori dettagli…”), idonea a consentire lo sviluppo dell'immagine in 3D da confrontare con il furgone del CP_2
Alla domanda della difesa se il video ricomprendesse tutte le registrazioni esaminate dal R.I.S., CP_2 l'odierno attore nuovamente rispondeva negativamente, precisando “Questo video, come ho detto in pre- messa, è un video che, concordemente con la Procura, quindi non è stata un'iniziativa certo, a fronte delle pressanti, numerose e insistenti richieste di chiarimenti su questa emergenza, su questa evidenza che era emersa in un secondo tempo, si è tentato, dal punto di vista della comunicazione, di montare un video che documentasse una parte. Ma, attenzione, le nostre analisi ovviamente non si basano su questo video. Questo è un video, un oggetto che è stato dato alla stampa, ai media, e i media ne hanno fatto... I media ne hanno fatto l'uso che hanno creduto”. Come emerge dal seguito della trascrizione, la Corte d'Assise, tuttavia, aveva a disposizione gli stessi, singoli, fotogrammi utilizzati dal R.I.S. per montare il video in oggetto (Presidente: “se la Corte ha i singoli fotogrammi, come sono stati messi insieme poi, per scopi che a noi non interessano, evidentemente non ci interessa. Quello che conta è che noi abbiamo i singoli fotogrammi. E mi pare che quelli ce li abbiamo”; Pubblico Ministero: “Sì”, pgg.143-144). Sempre dalla trascrizione della testimonianza, emerge, inoltre, che era programmata, nel corso del di- battimento, la successiva deposizione di “altro personale che ha approfondito questo argomento, sia te- lecamera per telecamere (e quindi avremo ancora occasioni di parlarne), sia sotto il profilo della esi- stenza in circolazione di autocarri dalle caratteristiche simili, analoghe o identiche a quello dell'impu- tato” (pg.145). Era chiaro, dunque, che successivi testimoni avrebbero deposto in merito sia all'utilità probatoria anche dei fotogrammi delle altre telecamere di videosorveglianza sia di quell'attività di ri- scontro, della quale la nota informativa surriferita aveva dato conto ai giornalisti. In effetti, la sentenza della Corte d'Assise d'Appello, che ha confermato la condanna del dà atto CP_2 dell'utilità probatoria fornita, a seguito di “riallineamento degli orari delle telecamere”, da fotogrammi estrapolati dalle varie telecamere elencate nella succitata nota esplicativa, e non solo dalla (v. CP_7 pgg.319-322, doc. 4 di parte attrice). Da quanto sopra, emerge, dunque, che il video oggetto di causa era composto di frammenti di immagine delle telecamere di videosorveglianza contenuti nel fascicolo processuale e che esso era stato consegnato alla stampa per motivi di mera rappresentazione, cioè per spiegare a che punto erano le indagini in quel momento ed in cosa esse erano consistite (attività di analisi delle immagini, da una parte, e di accerta- mento dell'esclusione della presenza di altri furgoni dello stesso tipo, dall'altra). In sede di escussione testimoniale è sì stato chiarito dal teste che l'attività di ottimizzazione e analisi CP_1 ha avuto ad oggetto solo una parte dei frammenti, perché di migliore lettura, ma, nello stesso dibatti- mento, è stato altresì chiarito che si è trattato degli stessi fotogrammi, tratti dalla videocamera Polynt 2, che compongono il video consegnato ai giornalisti. A seguito delle suddette risultanze testimoniali, tuttavia, l'odierna convenuta ha pubblicato sul sito del periodico “Oggi”, di sua proprietà, un articolo (doc. 3 di parte attrice), che titola: Processo Yara rive- lazione shock: “Il video del furgone di è falso”, all'interno del quale si afferma che l'ultimo CP_2 colpo di scena al processo…arriva dalla deposizione del Comandante dei RI e, in Controparte_1
5 grassetto, che Il filmato con le immagini del furgone del muratore di che gira intorno alla pale- CP_5 stra la sera della scomparsa di non compare nel fascicolo processuale. Secondo il capo Persona_1 del RI fu “fatto per esigenze di comunicazione”. Per condizionare l'opinione pubblica. Nell'articolo, di seguito alla ripetizione del contenuto del titolo, si precisa che “Il filmato dei carabinieri in cui, nei pressi della palestra, appare un furgone indicato come appartenente a Controparte_8 rebbe stato confezionato ad hoc per la stampa, tanto che gli stessi investigatori scartarono parte delle immagini che vi appaiono e nell'articolo viene altresì precisato che quel video è una delle prove schiac- cianti contro il muratore di nell'inchiesta sull'omicidio di . CP_5 Persona_1 Infine, al termine dell'articolo, per rafforzarne il significato, viene riportata la lettera aperta dei cronisti con la quale viene denunciato il fatto che due istituzioni (la procura e l'arma dei carabinieri) considerino i giornalisti uno strumento per fare “pressione” a favore della propria tesi propinando falsi all'opinione pubblica che non hanno alcun valore processuale, utilizzando la stampa in maniera strumentale. E ci permettiamo, vergognosa. Al contrario, alla luce della deposizione testimoniale dell'odierno attore e della nota accompagnatoria del video, oltre che della motivazione della sentenza della Corte d'Assise d'Appello, non vi è dubbio che il video in oggetto sia stato realizzato utilizzando materiale del fascicolo processuale, per meri fini rap- presentativi, e non, come riportato nell'articolo de quo, per costruire una falsa prova finalizzata a con- dizionare l'opinione pubblica. Deve, pertanto, escludersi che, nel caso di specie, sussistano i basilari presupposti per il riconoscimento dell'esimente del diritto di cronaca e di critica: la verità, anche putativa, del fatto, la pertinenza e la continenza sostanziale della critica. Poiché la scelta editoriale è stata quella di riportare la deposizione del teste con un significato CP_1 totalmente stravolto, rispetto a quello reale (Secondo il capo del RI fu “fatto per esigenze di comunica- zione”. Per condizionare l'opinione pubblica.), deve ritenersi che l'articolo in oggetto abbia contenuto diffamatorio. Inoltre, ai sensi dell'art. 2729, 1° comma, c.c., deve presumersi che, denunciando la manipolazione delle indagini per condizionare l'opinione pubblica e la stessa giuria popolare (v. testo dell'articolo in esame:
“si tratta di un fatto di enorme rilevanza proprio perché fu dato alla stampa e non inserito nel fascicolo: il processo si celebra infatti in Corte d'Assise, dove i giurati popolari rischiano di farsi un'opinione anche a seguito di ciò che vedono in tv e sui giornali. E di fatto, in tv è stato mostrato un filmato che non costituisce un indizio contro l'imputato”), esso abbia concretamente recato un danno all'onore ed alla reputazione dell'odierno attore, screditandone, anche sul piano professionale, l'importante ruolo di co- mandante di un primario reparto di investigazione scientifica, oltretutto in un momento di massima visi- bilità mediatica.
A parte attrice spetta, pertanto, il risarcimento dei danni. Con riguardo al quantum debeatur, tenuto conto delle funzioni svolte dall'attore, della massima esposi- zione mediatica dovuta al processo penale in corso, della gravità delle accuse contenute nell'articolo per cui è causa, delle presumibili conseguenze negative sull'onore, la reputazione e il credito sociale e pro- fessionale del comandante del R.I.S., delle modalità di diffusione dell'articolo (on-line), e, dunque, dell'elevata gravità della diffamazione, tutti criteri di valutazione richiamati dalle tabelle del Tribunale di Milano per l'anno 2021 (doc. 8 parte attrice), appare equo liquidare all'attore, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in via equitativa, tenuto conto anche della liquidazione già operata dal Tri- bunale di Milano e confermata in appello, per fatti analoghi (v. docc. 11 e 10), la somma di euro
35.000,00, oltre interessi legali, dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
6 Avverso detta sentenza ha proposto appello ondato su due motivi. Parte_1
Con il primo motivo, impugna il capo della sentenza con il quale è stata riconosciuto il carattere diffa- matorio dell'articolo incriminato. Riporta il contenuto di detto articolo e sostiene che il punto centrale, affrontato dal giornalista è costi- tuito, fin dall'articolo di , quando era stata resa nota la deposizione dell'appellato: Per_2
- dall'ingannevolezza della nota, che aveva accompagnato a suo tempo la diffusione del video ai mass media (doc. 17 fasc. I grado appellante) che aveva ingenerato l'impressione che quel furgone, ripreso in sette fotogrammi, fosse sempre quello di da qui la falsità non dei singoli fotogrammi, ma del CP_2 video, per l'errore indotto sul suo reale contenuto;
- dall'effetto che quell'impressione aveva avuto sull'opinione pubblica, compresi i giudici popolari, alla luce degli articoli che se ne erano occupati e che parlavano di continui passaggi del furgone di CP_2 nei pressi della palestra, senza che, chi avrebbe dovuto chiarire l'equivoco, lo avesse fatto;
- dalla deposizione dell'appellato che, sminuendo la scelta fatta dal RIS e l'effetto che aveva generato, in aula aveva praticamente escluso che il furgone fosse quello del ed aveva sostenuto, a sua CP_2 giustificazione, che il video non fosse probatorio, ragione per la quale non era stato inserito fra le prove del dibattimento, ma confezionato per meri fini rappresentativi, essendo del tutto indifferente l'uso che ne era stato fatto dai mass media, suscitando la replica pubblica di a nome dei cronisti, Persona_3 che si erano sentiti usati ed ingannati.
Si duole del fatto che la sentenza impugnata non contiene alcun riferimento a tali circostanze di fatto indiscutibili, perché posta l'attenzione su profili irrilevanti, a volte neppure desumibili dal testo, giun- gendo a conclusioni errate e frutto di un travisamento del fatto, oggetto di critica. Sostiene quindi che, in difetto di utili argomentazioni in linea con l'esito dell'istruttoria, ha poi condan- nato l'appellante apparentemente per un contrasto insanabile fra quanto emerso in dibattimento e quanto scritto nell'articolo, così dando luogo alla propalazione di un fatto falso, che in realtà neppure il Giudice a quo riesce ad individuare.
Con il secondo motivo, eccepisce il totale difetto di motivazione e violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., con riferimento al danno non patrimoniale, in alcun modo provato e al suo am- montare complessivo.
Sostiene che non è stata data prova del danno morale riportato a seguito del contenuto asseritamente diffamatorio dell'articolo. In via subordinata, evidenzia l'eccessività del danno liquidato e ne chiede una congrua riduzione nella misura complessiva non superiore a € 5.000. Conclude chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza, con rigetto della domanda, la condanna dell'ap- pellato alla restituzione delle somme già pagate e il favore delle spese del doppio grado di giudizio;
in via subordinata, chiede la riduzione dell'importo del risarcimento e compensazione delle spese
Si è costituito in giudizio che ha chiesto il rigetto dell'appello per le seguenti ragioni. Controparte_1
Sul primo motivo, ribadisce che il filmato di cui è causa, contrassegnato con lo stemma araldico dell'Arma dei Carabinieri e diffuso dall' , è genuino in ogni sua parte e le Controparte_9 immagini che lo compongono sono tratte, interamente e senza alcuna modifica, complemento e/o altera- zione, dal materiale già agli atti del processo.
Ciononostante, in data 1 novembre 2015, il quotidiano Libero pubblicava un lungo articolo a firma di con l'eloquente titolo “ il carabiniere ammette: taroccato il video del furgone” Persona_2 CP_2
(doc. 2 del fascicolo di I grado , nel quale il giornalista, stravolgendo la testimonianza del colon- CP_1 nello Lago, attribuiva allo stesso e al Reparto dell'Arma da lui diretto, la grave responsabilità di aver
7 “confezionato” un “filmino tarocco”, un vero e proprio “falso” per condizionare l'opinione pubblica, convincendola della colpevolezza di “con elementi di cui già si conosceva la non Controparte_2 autenticità”; il tutto accompagnato da allusioni e giudizi assai poco lusinghieri sulla persona dell'odierno esponente, soprannominato con sarcasmo il “supercarabiniere”, al quale veniva falsamente attribuita la stupefacente “ammissione” in aula di una simile montatura. L'addebito, falso e diffamatorio, veniva acriticamente ripreso, il giorno successivo, sul sito del periodico Oggi (www.oggi.it), di proprietà e gestito dalla in uno scritto rimasto in Parte_1 rete per anni (http://www.oggi.it/attualita/notizie/2015/11/02/processo-yara-rivelazione-choc-il-video- del-furgone-di-bossetti-e-falso/), intitolato “Processo Yara, rivelazione choc: «Il video del furgone di è falso»” (ns. doc. 3 del fascicolo di I grado), sottotitolo “L'ultimo colpo di scena al processo CP_2 per la morte di arriva dalla deposizione del comandante dei RI . Il Persona_1 Controparte_1 filmato con le immagini del furgone del muratore di che gira intorno alla palestra la sera della CP_5 scomparsa di non compare nel fascicolo processuale. Secondo il capo del RI fu «fatto Persona_1 per esigenze di comunicazione». Per condizionare l'opinione pubblica”. Sostiene che il Tribunale ha correttamente ravvisato la natura diffamatoria dell'articolo incriminato in CP_1 quanto ha attribuito al R.I.S. di Parma e al suo comandante contrariamente al vero, la re- CP_1 sponsabilità di aver “costruito” una falsa prova utilizzando fotogrammi “scartati” dagli investigatori –
“Il video del furgone di è falso”, “NULLA NEL FASCICOLO” – per “condizionare l'opinione CP_2 pubblica”, onde convincerla della colpevolezza di Controparte_2
Addebito ribadito, come si è visto, nelle parole di riportate a conclusione del pezzo, ove si Persona_3 accusano i R.I.S. (“l'arma dei carabinieri”) di aver “propinato falsi all'opinione pubblica che non hanno alcun valore processuale”, utilizzando la stampa “in maniera strumentale” e “vergognosa”. Ripete che il video di cui trattasi è assolutamente genuino nella totalità delle sue componenti e non risulta in alcun modo artefatto o modificato.
Tale video è stato diffuso dal R.I.S., d'accordo con la Procura della Repubblica di Bergamo e analoga- mente a quel che accade in altri procedimenti di rilievo sociale, per informare degli sviluppi investigativi Per_ tutti i cittadini, i quali, all'indomani della scomparsa di e per tutto il periodo successivo sino al ritrovamento del cadavere, avevano rivolto agli inquirenti pressanti interrogativi, non certo per supportare un'ipotesi accusatoria a scapito delle altre. Il filmato, peraltro, non poteva costituire una “prova” – men che meno “schiacciante” – della colpevo- lezza di non essendo mai stato acquisito nel fascicolo dibattimentale, proprio Controparte_2 perché gli inquirenti avevano già prodotto per intero tutto il materiale, di cui lo stesso costituiva sintesi fedele. Tanto che la stessa Corte d'Assise d'Appello di Brescia, con la sentenza che ha confermato la condanna all'ergastolo inflitta in primo grado al muratore di , si è sentita in dovere di smentire la ventilata CP_5
(da parte della difesa di e di alcuni media) falsità del materiale di indagine da parte del R.I.S. di CP_2
Parma.
Nelle pagine da 317 e ss. della sentenza n. 16/2017 del 17 luglio-13 ottobre 2017, in particolare, il Giudice di secondo grado ha evidenziato, “proprio per sgomberare il terreno dall'unica argomentazione conte- nuta nei motivi di appello”, che “le indagini effettuate sulle immagini delle telecamere dal R.O.S. e gli accertamenti tecnici videofotografici del R.I.S. hanno riguardato le immagini originali dei filmati estra- polati dalle telecamere, posti a disposizione delle parti e del Collegio in quanto contenute nei relativi
CD, e non hanno nulla a che vedere con il video, predisposto a fini investigativi, al quale ha fatto riferi- mento la difesa nei motivi di appello” (ns. doc. 4 del fascicolo di I grado, p. 317).
8 Insomma il filmato del R.I.S. di cui si dava conto nell'articolo contestato non era “falso”, ma del tutto genuino e tratto, per intero e senza eccezioni, dal materiale probatorio in atti, come accertato con efficacia di giudicato nel procedimento penale a carico di Controparte_2 Nessuno, pertanto, ha propinato “falsi” all'opinione pubblica o “confezionato prove decisive” fasulle per convincere i media della colpevolezza di l'unico falso è dunque quello che l'odierna convenuta CP_2 ha contribuito a divulgare. CP_1 Sono inoltre stati violati, nella specie, il canone della pertinenza, in quanto la falsa notizia diffusa da era priva di rilevanza pubblica, nonché quello della continenza espressiva, risolvendosi le propalazioni per cui è causa in un “attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale” dell'attore (Cass.4.3.2009, n. 31096), accusato di aver manipolato gli atti di un processo penale a lui affidato in qualità di comandante del Reparto Investigazioni Scientifiche dell'Arma dei Carabinieri, al fine di instil- lare subdolamente, nell'opinione pubblica, la convinzione della colpevolezza dell'indagato. CP_1 È ormai acclarato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il video definito da n “falso” era ed è invece originale e veritiero. La Corte d'Appello di Milano, infatti, con sentenza n. 1260/2021 pubblicata il 21 aprile 2021 (doc. 10 fasc. I grado appellato) ha affermato che detto video “non aveva “come fine ultimo quello di veicolare il consenso della stampa sull'ipotesi accusatoria”, ma quello di informare l'opinione pubblica sullo stato delle indagini concernenti l'omicidio di ” e che “il fine rappresentativo del video con- Persona_1 segnato ai media emergeva chiaramente durante l'escussione del colonnello di fronte Corte d'As- CP_1 sise di Bergamo”. Nella fattispecie il “fatto” su cui si incentrava la supposta critica è falso, in quanto il colonnello non CP_1 ha mai tenuto il comportamento che gli viene addebitato da (l'aver ammesso in aula che il fami- CP_10 gerato video – genuino – fosse stato realizzato e diffuso “per condizionare l'opinione pubblica”). Ragion per cui definire un “falso” la sintesi di tali complesse e delicate indagini, diffusa con l'avallo della Procura della Repubblica di Bergamo, è senza alcun dubbio diffamatorio e lesivo dell'onore e della re- putazione dell'odierno esponente, non solo sotto il profilo del difetto di verità, ma anche, e conseguente- mente, della pertinenza e continenza espressiva. Il video non aveva dunque lo “scopo” di convincere la pubblica opinione della colpevolezza di CP_2 come sostiene l'appellante, ma quello di illustrare fedelmente una metodologia di indagine;
cosa che risulta, al netto di interpretazioni strumentali e capziose, proprio dalle parole pronunciate a dibattimento dal dott. “a fronte delle pressanti, numerose e insistenti richieste di chiarimenti su questa emer- CP_1 genza, su questa evidenza era emersa in un secondo tempo, si è tentato, dal punto di vista della comuni- cazione, di montare un video che documentasse una parte” (doc. 1 fasc.I grado appellato). Ribadisce che i passaggi del furgone documentati dal video informativo del R.I.S. erano e sono sette in quarantasette minuti, ripresi da cinque spezzoni video riconducibili a tre diverse telecamere di sorve- glianza (Polint 2, BCC e Shell); i Carabinieri non si sono inventati nulla e nulla hanno aggiunto/tolto rispetto al materiale di indagine, totalmente confluito nel fascicolo processuale penale. Osserva che la “nota esplicativa” prodotta RCS (doc. 17 fasc. I grado appellante), chiarisce bene la me- todologia seguita dai RIS, peraltro in modo del tutto analogo alle prassi riconosciute ed adottate dai più prestigiosi dipartimenti di investigazioni scientifiche e degli organismi tecnici internazionali, negli accer- tamenti video-fotografici e le accurate verifiche svolte per giungere alla conclusione che, il furgone ri- tratto dalle telecamere fosse, secondo un giudizio di “identificazione probabile”, quello in uso a
[...]
Controparte_2
9 Anzi, proprio il fatto che controparte disponesse di questo chiarissimo documento e, cionondimeno, avesse scientemente contribuito a diffondere la inconsistente tesi della manipolazione, costituisce una ulteriore dimostrazione dell'animus diffamandi in capo all'appellante.
Sul secondo motivo, richiama consolidata giurisprudenza secondo la quale i riverberi pregiudizievoli della diffamazione – nella specie pacifica – sulla personalità del diffamato possono essere provati “avva- lendosi anche delle presunzioni e del notorio, se del caso, in via esclusiva” (Cass. civ., Sez. III, 20.4.2016, n. 7766; cfr. anche la già citata Cass. civ. Sez. III 25.5.2017, n. 13153 e Cass. civ., Sez. III, 28.9.2012, n.
16543).
“Oggi” è un periodico del gruppo molto noto e apprezzato (1.756.000 lettori e 285.092 diffusioni) CP_11 e il suo sito (www.oggi.it), sul quale l'articolo per cui è causa è stato visibile per quasi quattro anni, stando alle cifre fornite dalla stessa convenuta sulla propria pagina Web (ns. doc. 7 del fascicolo di I grado), riceve 8.034.000 visite mensili, con 1.138.000 utenti unici.
Il risarcimento liquidato dal Giudice di primo grado, pertanto, appare più che giustificato dagli elementi di fatto allegati, documentati e mai contestati ex adverso.
Richiama i “Criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa” aggiornati proprio recentemente dall'Osservatorio sulla Giustizia ci- vile di Milano (doc. 8 fasc. I grado appellato) grado), secondo i quali è congrua una liquidazione risarci- toria di importo compreso fra € 31.000,00 ed € 50.000,00 per le “diffamazioni di elevata gravità”, ovvero connotate, come in esame, da elevata notorietà del diffamante, diffusione dell'addebito diffamatorio nel corso di una pubblicazione (oltretutto permanente) a diffusione nazionale, notevole gravità del discredito ed eventuale rilevanza penale/disciplinare dei fatti attribuiti al diffamato, utilizzo di espressioni dequali- ficanti, elevato pregiudizio al diffamato sotto il profilo personale, professionale e istituzionale, risonanza mediatica della notizia diffamatoria ed elevata intensità dell'elemento soggettivo. Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e, con il favore delle spese del grado di giudizio.
Quindi, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza ex art. 352 c.p.c. del 29.04.2025, tenutasi con modalità cartolare, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è meritevole di accoglimento nei limiti e per le seguenti ragioni. Si riporta di seguito l'articolo incriminato (doc. 3 fasc. I grado appellante).
“Processo Yara, rivelazione choc: «Il video del furgone di è falso. L'ultimo colpo di scena al CP_2 processo per la morte di arriva dalla deposizione del comandante dei RI Persona_1 CP_1
Il filmato con le immagini del furgone del muratore di che gira intorno alla palestra la
[...] CP_5 sera della scomparsa di non compare nel fascicolo processuale. Secondo il capo del Persona_1
RI fu «fatto per esigenze di comunicazione». Per condizionare l'opinione pubblica. Caso Yara, rivelazione choc al processo: “Il video del furgone di è falso”. Il filmato dei carabi- CP_2 nieri in cui, nei pressi della palestra, appare un furgone indicato come appartenente a Controparte_2 sarebbe stato confezionato ad hoc per la stampa, tanto che gli stessi investigatori scartarono parte delle immagini che vi appaiono. Quel video è una delle prove schiaccianti contro il muratore di CP_5 nell'inchiesta sull'omicidio di . Persona_1
NULLA NEL FASCICOLO – Il filmato non compare nel fascicolo processuale. Quando gli avvocati di ne hanno chiesto conto al colonnello, il comandante ha risposto: “Questo video è stato concor- CP_2 dato con la Procura a fronte di pressanti e numerose richieste di chiarimenti della circostanza che era emersa”.
10 CORTE D'ASSISE- “L'episodio, riportato da su Libero, sta scatenando enormi polemiche. Persona_2 Durante il controesame dell'ufficiale dell'Arma, il pm si era opposta al fatto che il video Testimone_1 fosse mostrato in aula, in quanto non nel fascicolo e il presidente aveva accolto l'opposizione. Invece si tratta di un fatto di enorme rilevanza proprio perché fu dato alla stampa e non inserito nel fascicolo: il processo si celebra infatti in Corte d'Assise, dove i giurati popolari rischiano di farsi un'opinione anche a seguito di ciò che vedono in tv e sui giornali. E di fatto, in tv è stato mostrato un filmato che non costituisce un indizio contro l'imputato. L'ultimo colpo di scena al processo per la morte di arriva dalla deposizione del coman- Persona_1 dante dei RI . Il filmato con le immagini del furgone del muratore di che gira Controparte_1 CP_5 intorno alla palestra la sera della scomparsa di non compare nel fascicolo processuale. Persona_1 Secondo il capo del RI fu «fatto per esigenze di comunicazione». Per condizionare l'opinione pubblica”. LA LETTERA APERTA DEI CRONISTI. Non a caso il gruppo dei cronisti lombardi ha diffuso una lettera aperta al procuratore di Bergamo, a firma del cronista del Corriere della Sera Una lettera Persona_3 che si conclude in una maniera durissima:”Vede egregio procuratore, forse qualcuno ha immaginato che la stampa sia un gregge ammaestrato, e purtroppo qualche volta ve ne abbiamo dato ragione. Ma a noi continua a risultare curioso che in questo paese due istituzioni (la procura e l'arma dei carabinieri) considerino i giornalisti uno strumento per fare «pressione» a favore della propria tesi, propinando falsi all'opinione pubblica che non hanno alcun valore processuale, utilizzando la stampa in maniera stru- mentale. E ci permettiamo, vergognosa”. Ebbene, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di diffamazione a mezzo stampa, presupposti imprescindibili per l'applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e del di- ritto di critica sono la “verità”, la “continenza espositiva”, nonché la “pertinenza” ossia la sussistenza di un interesse ai fatti narrati da parte dell'opinione pubblica (Cass. civ., sez. III, 07/06/2018, n. 14727;
Cass.civ., sez. III, n. 04/10/2011, n. 20285, Cass. pen., sez. V, 05.07.2012 n.38437).
In materia di attività giornalistica, la Suprema Corte ha precisato che “il carattere diffamatorio di un articolo non può essere valutato sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni, ma con riferimento all'intero contesto della comunicazione, comprensiva di titoli e sottotitoli e di tutti gli altri elementi che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo. Infatti, il contenuto diffamatorio non va riferito solamente alla percezione che del contenuto dell'articolo di stampa possono avere i lettori attenti, che ne leggono l'intero contenuto, ma anche in relazione ai lettori più frettolosi, che possono farsi fuorviare e suggestionare anche solo dal titolo o dalle fotografie che lo accompagnano. Si deve, pertanto, riconoscere particolare rilievo alla titolazione, in quanto specificamente idonea, in ragione della sua icastica perentorietà, ad impressionare e fuorviare il lettore, ingenerando giudizi lesivi dell'altrui reputazione” (in tal senso v Cass. civ., sez. III, del 27.11.2018 n. 17656; Cass. civ., sez. III, del 12.12.2017, n. 29640).
Ed ancora (Cass.n.25420/2017; Cass.n.17207/2015; Cass.n.16543/2012), è stato affermato che il diritto di critica, diversamente da quello di cronaca, non consiste nella mera narrazione veritiera dei fatti ma esprime un giudizio, soggettivo per sua stessa natura;
presupposto però è che il fatto oggetto della critica corrisponda a verità, almeno ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, così come accade per il diritto di cronaca.
Ciò premesso, nel caso in esame, se è vero che il video di cui è causa - contrassegnato dallo stemma araldico dell'Arma dei Carabinieri e diffuso dal relativo Ufficio stampa - è veritiero e genuino in ogni sua parte e che le immagini che lo compongono sono tratte interamente dal materiale già agli atti del processo, senza alcuna modifica, complemento e/o alterazione, pur tuttavia è altrettanto vero che è stato
11 montato in maniera tale da fare ritenere, all'opinione pubblica, che il furgone - presente più volte in detto video e transitato davanti alla palestra dove si trovava , nel ristretto arco temporale com- Persona_1 patibile con il suo rapimento - fosse solo quello del avvalorando quindi la convinzione della sua Pt_5 assoluta colpevolezza .
Ciò trova conferma anche nella nota di accompagnamento di detto video (doc.17 fasc.I grado appellante) consegnata unitamente al suddetto video, ove si conclude affermando “…che il solo IVECO DAILY di non potesse che essere quello ripreso dai video delle tre telecamere prese in esame nei circa 45 CP_2 Per_ minuti immediatamente precedenti alla scomparsa di ”. Si aggiunge che, all'epoca della consegna di detto video, da parte dell'Arma dei Carabinieri, con il con- senso della Procura di Bergamo, non era stata resa nota, agli organi di stampa, la finalità di “mera rap- presentazione priva di valenza probatoria” (emersa solo a seguito dell'escussione del colonnello CP_1 all'udienza del 31.10.2015). Pertanto, in difetto di comunicazione della preventiva citata finalità, si può ragionevolmente ritenere che quanto riportato nell'articolo incriminato, ovvero che si trattasse di un video realizzato ad arte per orien- tare la pubblica opinione a favore delle indagini in corso, fosse un giudizio soggettivo formulato nell'eser- cizio legittimo del diritto di critica, fondato su un fatto che appariva vero. Sono poi certamente ravvisabili, nel caso in esame, gli ulteriori requisiti della “continenza” - stante l'uti- lizzo di termini non offensivi nei confronti dell'appellato e circoscritti nell'ambito della tematica attinente al fatto - e quello dell'interesse pubblico, in ragione della notorietà della vicenda processuale dell'epoca.
Si dà atto del fatto che sono stati richiamati, da entrambe le parti, precedenti giudiziari già intervenuti con riferimento a diverse domande di risarcimento danni, avanzate dal colonnello nei confronti di CP_1 altri giornalisti e relativi editori, sempre conseguenti ad articoli di contenuto del tutto analogo a quello del presente giudizio.
Più in dettaglio il Tribunale di Milano (sentenza n. 4672/2019, doc. 11 fasc. I grado appellato) e la Corte di Appello di Milano (sent.n.1260/2021, doc. 10 fasc. I grado appellato), hanno accolto la domanda ri- sarcitoria dell'odierno appellato, negando la sussistenza della scriminante del diritto di critica. Tale scriminante è stata invece riconosciuta nei seguenti provvedimenti giudiziari: Tribunale Milano Parte sent.n.1822/2025 (depositata da unitamente alla propria comparsa conclusionale); Tribunale Milano sent.n.5046/2020 (doc. 3 fasc. I grado appellante); richiesta archiviazione PM di Milano del 28.01.2020
(doc.11 fasc. I grado appellante); decreto di archiviazione del GIP del Tribunale di Milano dello
07.10.2021 (doc. 13 fasc. I grado appellante); richiesta di archiviazione del PM di Forlì del 12.01.2018 (doc. 15 fasc. I grado appellante) e relativo decreto di archiviazione del GIP di Forlì del 12.04.2018 (doc.
16 fasc. I grado appellante).
Ebbene, a parere di questo Collegio meritano di essere condivise le motivazioni contenute nella più re- cente sentenza del Tribunale di Milano (n. 1822/2025), sostanzialmente coincidenti con quelle del GIP del Tribunale di Milano dello 07.10.2021. Più in dettaglio, il Tribunale di Milano, pronunziatosi sulla natura diffamatoria o meno dell'originario articolo a firma del giornalista , pubblicato sul quotidiano “Libero” (cui hanno fatto seguito “a Per_2 catena” tutti quelli successivi, compreso quello in esame), per ragioni sostanzialmente analoghe a quelle sopra dedotte, ha escluso la natura diffamatoria di detto articolo, ravvisando, correttamente, la sussistenza di un legittimo esercizio del diritto di critica e delle scriminanti richieste dalla giurisprudenza. Per tali ragioni l'appello deve essere accolto, con totale riforma dell'impugnata sentenza confermata nel resto.
12 Le spese del doppio grado di giudizio, in ragione della reciproca soccombenza, sono poste a carico dell'ap- pellante e liquidate come in dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del grado di complessità della controversia, dell'attività svolta (con fase istruttoria limitata in difetto di istruzione probatoria) e delle questioni esaminate.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, in parziale accogli- mento del proposto appello e in totale riforma dell'impugnata sentenza, così decide:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
- condanna a restituire a le somme da questa versate in Controparte_1 Parte_1 esecuzione della sentenza impugnata;
- condanna a rifondere a e spese di lite del doppio grado Controparte_1 Parte_1 di giudizio, che si liquidano per il primo grado, in complessivi € 7.616 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA e, per il presente grado, in € 804 per spese e € 8470 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 17.07.2025.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
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