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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/10/2025, n. 14369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14369 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 39721 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 12.6.2025,
e vertente tra
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Quintilio Varo n. 112, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Raul Carosi che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- attore -
e
in persona del presidente del consiglio pro-tempore, Controparte_1
in persona del presidente pro-tempore, Controparte_2
domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello
Stato che li rappresenta e difende,
- convenuti -
e
pagina 1 di 8 Repubblica Federale di Germania, in persona del legale rappresentante pro- tempore,
- convenuto - contumace -
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania per sentirli condannare al risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, subito dal padre e conseguente alla deportazione ed Parte_2
uccisione nel campo di sterminio di Auschwitz.
Si costituivano la Repubblica Italiana e la Controparte_2
eccependo il difetto di legittimazione passiva in favore del Ministero delle Finanze, la prescrizione, la mancata prova della qualità di erede, la mancata prova del danno, che alle vittime dei crimini nazisti erano già riconosciuti benefici dalla legge n. 96 del 10.3.1955, dal d.p.r. n. 2043/1963, dalla legge n. 791 del
18.11.1980 e dalla legge n. 94/1994, che vi era la decadenza da tali benefici ed era preclusa la possibilità di agire ulteriormente e che, in ogni caso, gli stessi dovevano essere detratti.
La Repubblica Federale di Germania restava contumace.
All'udienza del 12.6.2025 parte attrice concludeva per la condanna al risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria, i convenuti concludevano per l'accoglimento delle eccezioni preliminari ed il rigetto della pretesa, ovvero per la riduzione del danno ex art. 1227, 2° comma, c.c., ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c.
DIRITTO
Preliminarmente, in ordine al difetto di legittimazione passiva della
[...]
si osserva, in primo luogo, che la legittimazione “ad Controparte_2 causam” dal lato passivo costituisce un presupposto processuale, cioè una pagina 2 di 8 condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito, e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere asseritamente violato in relazione al diritto per cui si agisce.
Il controllo del giudice al riguardo si risolve e si esaurisce nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale e tale controllo deve essere effettuato d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Quando, invece, il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, come è in realtà nella fattispecie, viene a discutersi non di “legittimatio ad causam”, ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore (per tutte Cass. civ., Sez. III, 30/05/2008, n.
14468).
Tale ultima questione concerne il merito della causa ed è una tipica eccezione di merito non rilevabile d'ufficio, portando, in ipotesi, ad una pronuncia di rigetto della domanda.
Per altro profilo, l'art. 43), 1° comma, del d.l. n. 36 del 30.4.2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 29.6.2022, prevede che “Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio
1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica
Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica
14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026”.
pagina 3 di 8 Dunque, trattasi di fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle
Finanze, ma che riguarda un obbligo assunto dallo Stato, di guisa che il rapporto si instaura con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Controparte_2
.
[...]
La qualità di erede è documentata dal certificato di nascita e dall'autocertificazione, in atti.
Trattasi, inoltre, di questione attinente alla estraneità o meno rispetto al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ed è questione di merito, pertanto non rilevabile d'ufficio, con l'ulteriore conseguenza che è la parte che solleva l'eccezione di difetto di legittimazione ad essere onerata della relativa prova ex art. 2697 c.c.
(Cass. civ., Sez. I, 23/11/2005, n. 24594).
Orbene, i convenuti, a fronte della dimostrata qualità di figlio del “de cuius”, non hanno prodotto alcun concreto elemento da cui risulti la sua esclusione dalla qualità di erede.
Ciò premesso, l'attore espone di essere figlio di , il quale era arrestato Parte_2
a Roma dai nazisti il 8.5.1944 e poi deportato al campo di sterminio di Auschwitz, dove decedeva il 30.9.1944.
Il fatto, a non essere contestato dai convenuti e dunque provato ex art. 115 c.p.c., è comunque documentato dagli atti allegati alla memoria di replica ex art. 183 c.p.c. di parte attrice ed è disattesa l'eccezione di prescrizione.
Il 1° comma del citato art. 43) del d.l. n. 36/2022 dispone che “Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona”, mentre il successivo 6° comma fa espressamente salva per le azioni di accertamento e liquidazione dei danni “la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione”.
pagina 4 di 8 Ai fini della prescrizione occorre verificare se nel caso in esame si sia in presenza di un crimine di guerra o contro l'umanità, con la relativa imprescrittibilità dell'azione risarcitoria come vedremo, ovvero di un reato comune o di una lesione di diritti inviolabili della persona, soggetti alle regole ordinarie di prescrizione, ovvero di nessuna condotta illecita.
Nella fattispecie si è in presenza di un crimine di guerra, il quale, appunto, riguarda i civili non direttamente coinvolti nel conflitto, i bambini reclutati come soldati,
l'assassinio, i cattivi trattamenti, la deportazione per lavori forzati delle popolazioni civili dei territori occupati, l'esecuzione di ostaggi, il saccheggio di beni pubblici o privati, la distruzione ingiustificata di città e di villaggi, ovvero le devastazioni non giustificate da esigenze d'ordine militare.
I crimini di guerra, così come quelli contro l'umanità, sono imprescrittibili, in quanto in questi casi il diritto al risarcimento per il danno non patrimoniale non è soggetto al termine di prescrizione in virtù di una norma di diritto internazionale consuetudinario, recepita dall'art. 10), comma primo, della Costituzione, la quale sancisce, appunto, l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità ed è applicabile retroattivamente, anche ai sensi dell'art. 7), 2° comma, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 1950, a fatti avvenuti durante la seconda guerra mondiale, ed estende i propri effetti alla prescrizione dell'illecito civile, senza per questo sollevare problemi di compatibilità con l'art. 25, comma secondo, della
Costituzione
Passando alla quantificazione del risarcimento, spetta il danno non patrimoniale inteso come pregiudizio conseguente alla perdita del congiunto sotto il profilo della lesione del rapporto parentale.
Infatti, è ormai consolidato il riconoscimento del danno non patrimoniale connesso alla perdita del rapporto parentale, distinto sia dal danno biologico che da quello morale (Cass. civ., Sez. III, 03/02/2011, n. 2557), in favore dei congiunti di pagina 5 di 8 persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali (per tutte Cass.
Civ. Sez. Unite, 1.7.2002, n. 9556), ovvero sia deceduto (per tutte Cass. civ., Sez.
III, 15/07/2005, n. 15019), e che tale danno, il quale trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso (Cass. civ., sez. III, 11/03/2004, n. 4993), può essere dimostrato in via presuntiva (Cass. civ., sez. III, 14/12/2004, n. 23291; Cass. civ., sez. III, 14/07/2003, n. 11001; Cass. civ., sez. III, 14/07/2003, n. 10996).
Orbene, nella fattispecie tali elementi presuntivi sussistono e sono da ravvisarsi nello stretto rapporto di parentela, genitore e figlio, ed, ovviamente, nel fatto della estrema gravità per il nucleo familiare dell'evento morte, peraltro in circostanze drammatiche ed estremamente violente.
Dunque, liquidando tale danno in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., si adottano come parametro iniziale di riferimento le vigenti tabelle del Tribunale di
Roma per il 2025, le quali prevedono oggi per tale tipo di pregiudizio, nell'ottica di una maggiore personalizzazione, un sistema a punti basato sulla attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, pari ad 11.549,20 euro, il quale costituisce il valore ideale di ogni punto.
Più precisamente sono individuati cinque fattori di influenza del risarcimento, vale a dire il rapporto parentale, l'età della vittima, l'età del danneggiato, la convivenza e la composizione del nucleo familiare, nei quali sono previste delle variabili a ciascuna delle quali è attribuito un punteggio da moltiplicarsi per il valore monetario aggiornato di euro 11.549,20, sul cui importo finale possono essere, poi, applicati dei correttivi per adeguare ulteriormente il risarcimento alla fattispecie concreta in esame.
In definitiva, in base a tale criterio, è calcolato per un punteggio di Parte_1
26,5 di cui punti 18 per la perdita del genitore, punti 3,5 per l'età della vittima e pagina 6 di 8 punti 5 per l'età del danneggiato al momento del sinistro, per un danno non patrimoniale da morte di euro 306.053,80 (11.549,20 x 26,5 = 306.053,80).
Peraltro, adeguando il risarcimento al caso concreto, non si può non tenere conto della circostanza che il fatto illecito generatore del danno è risalente al 1944 e che dallo stesso sono passati decine di anni, fattore che, inevitabilmente, ha determinato nel decorso del tempo una progressiva e significativa riduzione del danno da lesione del rapporto parentale, con la conseguenza che, pur potendo il criterio tabellare sopra precisato essere utilizzato come criterio base e di partenza per la liquidazione equitativa, lo stesso deve essere oggetto di correttivi che tengano conto del notevole e considerevole decorso del tempo rispetto all'illecito e, per tale motivo, del carattere del tutto eccezionale e specifico del danno da risarcire.
A tal fine, sulla suddetta quantificazione è adottata una riduzione di due terzi ad euro 102.017,93 (306.053,80 : 3 = 102.017,93), somma da ritenersi, sempre nell'ottica della liquidazione equitativa, già rivalutata ed attualizzata ad oggi.
Sul punto si precisa che la circostanza che alle vittime dei crimini nazisti erano già riconosciuti benefici dalla legge n. 96 del 10.3.1955, dal d.p.r. n. 2043/1963, dalla legge n. 791 del 18.11.1980 e dalla legge n. 94/1994 non osta al riconoscimento dei benefici previsti dalla nuova normativa ex d.l. n. 36 del 30.4.2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 29.6.2022.
Del pari non risultano erogazioni disposte in base alla normativa precedente da portare in compensazione.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accerta e liquida in favore di a titolo di danno la somma di euro Parte_1
102.017,93; b) condanna la Repubblica Italiana, in persona del presidente del pagina 7 di 8 consiglio pro-tempore, e la in persona del Controparte_2
presidente pro-tempore, al pagamento in solido delle spese processuali che liquida in euro 3.500,00 per compensi ed euro 550,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa da distrarsi in favore del difensore.
Roma, 17.10.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 39721 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 12.6.2025,
e vertente tra
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Quintilio Varo n. 112, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Raul Carosi che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- attore -
e
in persona del presidente del consiglio pro-tempore, Controparte_1
in persona del presidente pro-tempore, Controparte_2
domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello
Stato che li rappresenta e difende,
- convenuti -
e
pagina 1 di 8 Repubblica Federale di Germania, in persona del legale rappresentante pro- tempore,
- convenuto - contumace -
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania per sentirli condannare al risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, subito dal padre e conseguente alla deportazione ed Parte_2
uccisione nel campo di sterminio di Auschwitz.
Si costituivano la Repubblica Italiana e la Controparte_2
eccependo il difetto di legittimazione passiva in favore del Ministero delle Finanze, la prescrizione, la mancata prova della qualità di erede, la mancata prova del danno, che alle vittime dei crimini nazisti erano già riconosciuti benefici dalla legge n. 96 del 10.3.1955, dal d.p.r. n. 2043/1963, dalla legge n. 791 del
18.11.1980 e dalla legge n. 94/1994, che vi era la decadenza da tali benefici ed era preclusa la possibilità di agire ulteriormente e che, in ogni caso, gli stessi dovevano essere detratti.
La Repubblica Federale di Germania restava contumace.
All'udienza del 12.6.2025 parte attrice concludeva per la condanna al risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria, i convenuti concludevano per l'accoglimento delle eccezioni preliminari ed il rigetto della pretesa, ovvero per la riduzione del danno ex art. 1227, 2° comma, c.c., ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c.
DIRITTO
Preliminarmente, in ordine al difetto di legittimazione passiva della
[...]
si osserva, in primo luogo, che la legittimazione “ad Controparte_2 causam” dal lato passivo costituisce un presupposto processuale, cioè una pagina 2 di 8 condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito, e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere asseritamente violato in relazione al diritto per cui si agisce.
Il controllo del giudice al riguardo si risolve e si esaurisce nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale e tale controllo deve essere effettuato d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Quando, invece, il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, come è in realtà nella fattispecie, viene a discutersi non di “legittimatio ad causam”, ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore (per tutte Cass. civ., Sez. III, 30/05/2008, n.
14468).
Tale ultima questione concerne il merito della causa ed è una tipica eccezione di merito non rilevabile d'ufficio, portando, in ipotesi, ad una pronuncia di rigetto della domanda.
Per altro profilo, l'art. 43), 1° comma, del d.l. n. 36 del 30.4.2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 29.6.2022, prevede che “Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio
1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica
Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica
14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026”.
pagina 3 di 8 Dunque, trattasi di fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle
Finanze, ma che riguarda un obbligo assunto dallo Stato, di guisa che il rapporto si instaura con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Controparte_2
.
[...]
La qualità di erede è documentata dal certificato di nascita e dall'autocertificazione, in atti.
Trattasi, inoltre, di questione attinente alla estraneità o meno rispetto al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ed è questione di merito, pertanto non rilevabile d'ufficio, con l'ulteriore conseguenza che è la parte che solleva l'eccezione di difetto di legittimazione ad essere onerata della relativa prova ex art. 2697 c.c.
(Cass. civ., Sez. I, 23/11/2005, n. 24594).
Orbene, i convenuti, a fronte della dimostrata qualità di figlio del “de cuius”, non hanno prodotto alcun concreto elemento da cui risulti la sua esclusione dalla qualità di erede.
Ciò premesso, l'attore espone di essere figlio di , il quale era arrestato Parte_2
a Roma dai nazisti il 8.5.1944 e poi deportato al campo di sterminio di Auschwitz, dove decedeva il 30.9.1944.
Il fatto, a non essere contestato dai convenuti e dunque provato ex art. 115 c.p.c., è comunque documentato dagli atti allegati alla memoria di replica ex art. 183 c.p.c. di parte attrice ed è disattesa l'eccezione di prescrizione.
Il 1° comma del citato art. 43) del d.l. n. 36/2022 dispone che “Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona”, mentre il successivo 6° comma fa espressamente salva per le azioni di accertamento e liquidazione dei danni “la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione”.
pagina 4 di 8 Ai fini della prescrizione occorre verificare se nel caso in esame si sia in presenza di un crimine di guerra o contro l'umanità, con la relativa imprescrittibilità dell'azione risarcitoria come vedremo, ovvero di un reato comune o di una lesione di diritti inviolabili della persona, soggetti alle regole ordinarie di prescrizione, ovvero di nessuna condotta illecita.
Nella fattispecie si è in presenza di un crimine di guerra, il quale, appunto, riguarda i civili non direttamente coinvolti nel conflitto, i bambini reclutati come soldati,
l'assassinio, i cattivi trattamenti, la deportazione per lavori forzati delle popolazioni civili dei territori occupati, l'esecuzione di ostaggi, il saccheggio di beni pubblici o privati, la distruzione ingiustificata di città e di villaggi, ovvero le devastazioni non giustificate da esigenze d'ordine militare.
I crimini di guerra, così come quelli contro l'umanità, sono imprescrittibili, in quanto in questi casi il diritto al risarcimento per il danno non patrimoniale non è soggetto al termine di prescrizione in virtù di una norma di diritto internazionale consuetudinario, recepita dall'art. 10), comma primo, della Costituzione, la quale sancisce, appunto, l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità ed è applicabile retroattivamente, anche ai sensi dell'art. 7), 2° comma, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 1950, a fatti avvenuti durante la seconda guerra mondiale, ed estende i propri effetti alla prescrizione dell'illecito civile, senza per questo sollevare problemi di compatibilità con l'art. 25, comma secondo, della
Costituzione
Passando alla quantificazione del risarcimento, spetta il danno non patrimoniale inteso come pregiudizio conseguente alla perdita del congiunto sotto il profilo della lesione del rapporto parentale.
Infatti, è ormai consolidato il riconoscimento del danno non patrimoniale connesso alla perdita del rapporto parentale, distinto sia dal danno biologico che da quello morale (Cass. civ., Sez. III, 03/02/2011, n. 2557), in favore dei congiunti di pagina 5 di 8 persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali (per tutte Cass.
Civ. Sez. Unite, 1.7.2002, n. 9556), ovvero sia deceduto (per tutte Cass. civ., Sez.
III, 15/07/2005, n. 15019), e che tale danno, il quale trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso (Cass. civ., sez. III, 11/03/2004, n. 4993), può essere dimostrato in via presuntiva (Cass. civ., sez. III, 14/12/2004, n. 23291; Cass. civ., sez. III, 14/07/2003, n. 11001; Cass. civ., sez. III, 14/07/2003, n. 10996).
Orbene, nella fattispecie tali elementi presuntivi sussistono e sono da ravvisarsi nello stretto rapporto di parentela, genitore e figlio, ed, ovviamente, nel fatto della estrema gravità per il nucleo familiare dell'evento morte, peraltro in circostanze drammatiche ed estremamente violente.
Dunque, liquidando tale danno in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., si adottano come parametro iniziale di riferimento le vigenti tabelle del Tribunale di
Roma per il 2025, le quali prevedono oggi per tale tipo di pregiudizio, nell'ottica di una maggiore personalizzazione, un sistema a punti basato sulla attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, pari ad 11.549,20 euro, il quale costituisce il valore ideale di ogni punto.
Più precisamente sono individuati cinque fattori di influenza del risarcimento, vale a dire il rapporto parentale, l'età della vittima, l'età del danneggiato, la convivenza e la composizione del nucleo familiare, nei quali sono previste delle variabili a ciascuna delle quali è attribuito un punteggio da moltiplicarsi per il valore monetario aggiornato di euro 11.549,20, sul cui importo finale possono essere, poi, applicati dei correttivi per adeguare ulteriormente il risarcimento alla fattispecie concreta in esame.
In definitiva, in base a tale criterio, è calcolato per un punteggio di Parte_1
26,5 di cui punti 18 per la perdita del genitore, punti 3,5 per l'età della vittima e pagina 6 di 8 punti 5 per l'età del danneggiato al momento del sinistro, per un danno non patrimoniale da morte di euro 306.053,80 (11.549,20 x 26,5 = 306.053,80).
Peraltro, adeguando il risarcimento al caso concreto, non si può non tenere conto della circostanza che il fatto illecito generatore del danno è risalente al 1944 e che dallo stesso sono passati decine di anni, fattore che, inevitabilmente, ha determinato nel decorso del tempo una progressiva e significativa riduzione del danno da lesione del rapporto parentale, con la conseguenza che, pur potendo il criterio tabellare sopra precisato essere utilizzato come criterio base e di partenza per la liquidazione equitativa, lo stesso deve essere oggetto di correttivi che tengano conto del notevole e considerevole decorso del tempo rispetto all'illecito e, per tale motivo, del carattere del tutto eccezionale e specifico del danno da risarcire.
A tal fine, sulla suddetta quantificazione è adottata una riduzione di due terzi ad euro 102.017,93 (306.053,80 : 3 = 102.017,93), somma da ritenersi, sempre nell'ottica della liquidazione equitativa, già rivalutata ed attualizzata ad oggi.
Sul punto si precisa che la circostanza che alle vittime dei crimini nazisti erano già riconosciuti benefici dalla legge n. 96 del 10.3.1955, dal d.p.r. n. 2043/1963, dalla legge n. 791 del 18.11.1980 e dalla legge n. 94/1994 non osta al riconoscimento dei benefici previsti dalla nuova normativa ex d.l. n. 36 del 30.4.2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 29.6.2022.
Del pari non risultano erogazioni disposte in base alla normativa precedente da portare in compensazione.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accerta e liquida in favore di a titolo di danno la somma di euro Parte_1
102.017,93; b) condanna la Repubblica Italiana, in persona del presidente del pagina 7 di 8 consiglio pro-tempore, e la in persona del Controparte_2
presidente pro-tempore, al pagamento in solido delle spese processuali che liquida in euro 3.500,00 per compensi ed euro 550,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa da distrarsi in favore del difensore.
Roma, 17.10.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
pagina 8 di 8