Trib. La Spezia, sentenza 24/10/2025, n. 531
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Sentenza 24 ottobre 2025

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Il Tribunale Ordinario di La Spezia, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza nel procedimento di opposizione tardiva proposto da un soggetto contro il decreto ingiuntivo n. 313/2018 emesso dal medesimo Tribunale, con il quale gli era stato intimato, unitamente ad altra ditta, il pagamento di una somma complessiva di euro 59.482,79, di cui euro 10.000,00 a suo carico quale fideiussore di un mutuo chirografario. L'opponente ha sollevato eccezioni preliminari di incompetenza territoriale, sostenendo la competenza del Tribunale di Roma o Torino, e di inesistenza o nullità assoluta della notifica del decreto ingiuntivo, deducendo di non averne avuto conoscenza fino alla notifica di un pignoramento presso terzi avvenuta in data successiva. Ha altresì disconosciuto la sottoscrizione sull'avviso di ricevimento della raccomandata contenente il decreto, riservandosi di proporre querela di falso. Nel merito, ha contestato la validità dell'estratto conto, la quantificazione del debito per applicazione di tassi usurari e la mancanza di riscontri contabili, nonché la prescrizione del diritto della banca e l'eccessività delle spese liquidate nel decreto ingiuntivo. Ha quindi chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto e la sua revoca. Si sono costituiti la convenuta originaria, che ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, eccependo altresì la tardività dell'opposizione in quanto il termine per impugnare decorrerebbe dalla notifica dell'atto di precetto, e deducendo la validità della notifica del decreto ingiuntivo, nonché il difetto di legittimazione passiva per cessione del credito; sono intervenute due società, una quale mandataria della cessionaria del credito e l'altra quale successore a titolo particolare, che hanno sostanzialmente aderito alle difese della convenuta originaria, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la querela di falso proposta dall'opponente, ritenendola priva degli elementi probatori adeguati e specifici richiesti dall'art. 221 c.p.c., e comunque irrilevante ai fini della decisione. Ha infatti rilevato che l'eventuale nullità della notifica del decreto ingiuntivo era stata sanata dalla successiva notifica dell'atto di precetto, avvenuta in data 18.03.2022, dalla quale l'opponente aveva avuto comunque conoscenza del decreto. Alla luce di tale circostanza, il Giudice ha ritenuto l'opposizione tardiva, poiché proposta oltre il termine di quaranta giorni dalla conoscenza comunque acquisita del decreto ingiuntivo, come previsto dall'art. 650 c.p.c., anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione che fa decorrere il termine dalla conoscenza effettiva del provvedimento. Di conseguenza, il Tribunale ha rigettato la domanda proposta dall'opponente e ha confermato il decreto ingiuntivo n. 313/2018, condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta originaria, liquidate in complessivi euro 3.397,00 per onorari, oltre accessori di legge, e rigettando ogni altra domanda.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. La Spezia, sentenza 24/10/2025, n. 531
    Giurisdizione : Trib. La Spezia
    Numero : 531
    Data del deposito : 24 ottobre 2025

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