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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 24/10/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1398 / 2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni
Gaggioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ordinario di primo grado iscritto al numero di ruolo generale indicato in epigrafe, promosso da:
, (C.F. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Zoli, del Foro di Civitavecchia, domiciliato presso lo studio del difensore in Fiumicino (RM), Via Giovanni Battista Grassi 45,
-attore-
Contro
, P. IVA con sede in Milano, Piazza Gae Aulenti 3, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti MA LI e RT LI del Foro di Genova, nonché
dall'avv. Stefano De Ferrari, presso il cui studio in La Spezia, Via Don Minzoni 5, la convenuta ha eletto domicilio,
- convenuta-
P IVA , con sede in Milano, Via Vittorio Betteloni n. Controparte_2 P.IVA_2
2, e per essa, quale mandataria, , rappresentata e Controparte_3
1 difesa dall' avv. MA LI del Foro di Genova e dall'avv. Stefano De Ferrari,
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in La Spezia, Via Don Minzoni 5,
-intervenuta -
P IVA , con sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, CP_4 P.IVA_3
rappresentata e difesa dagli avv.ti Andea Fioretti e Riccardo Rosaria Ciampa, entrambi del
Foro di Roma, domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma, NG LD da
Brescia n. 9/10,
-intervenuta-
***
CONCLUSIONI
*Per l'attore , come in memoria conclusionale : Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione, deduzione, istanza, pretesa
e conclusione, in quanto infondata in fatto ed in diritto oltreché sprovvista del benché minimo
supporto probatorio: IN VIA PRELIMINARE, FORMALE E DI RITO 1. Disporre la rimessione
della causa sul ruolo per la decisione della riserva assunta all'udienza del 10.04.2025 e non
adottata sulla questione della querela di falso ( del 20.09.2022 avverso la notifica del
10.05.2018 del decreto ingiuntivo nr 313-2018 del 23.04.2018 (monitorio N.R.G. 883/2018),
per le ragioni in atti e per l'effetto per le ragioni in atti e per l'effetto
2. Adottare i provvedimenti di legge e secondo giustizia con riserva di ogni integrazione
documentale e/o difensiva anche all'esito delle controdeduzioni delle opposte costituite.
IN VIA PRELIMINARE, FORMALE E DI RITO In via preliminare, di rito e nel merito: 3.
Rigettare la domanda di inammissibilità della querela di falso del 20.9.2022 delle controparti
per le ragioni in atti e per l'effetto, 4. Rigettare la domanda di rigetto della querela di falso del
20.9.2022 delle controparti per le ragioni in atti e per l'effetto, 5. Accertare e dichiarare
rilevante il documento di cui alla querela di falso del 20.9.2022 e, per l'effetto, accertare e
2 dichiarare ammissibile la querela stessa e per l'effetto, 6. Accertare e dichiarare la mancata
risposta e/o la risposta negativa all'interpello ex art 222 cpc delle controparti costituite e per
l'effetto, 7. disporre che il documento venga espunto dal giudizio RG 1398-2022 (avviso
ricevimento notifica del 10.5.2018 dell'atto giudiziario inviato con plico raccomandata AG
78764941836-9 (AR 68764941836-8) e Adottare i provvedimenti di legge e secondo giustizia.
In via subordinata 8. solo nella denegata ipotesi di rigetto delle domande che precedono e
ove vi sia riposta affermativa all'interpello ex art 222 cpc delle controparti costituite, Voglia il
Giudice autorizzare la presentazione della querela e disporre ex lege ex art 222 cpc e per
l'effetto, 9. disporre il deposito del documento in predicato (avviso ricevimento notifica del
10.5.2018 dell'atto giudiziario inviato con plico raccomandata AG 78764941836-9 (AR
68764941836-8) nelle mani del cancelliere e formare processo verbale di deposito ex art. 223
c.p.c.. ovvero qualora, il documento si trovi presso terzi, ordinare il sequestro secondo le
norme del codice di procedura penale. 10. Adottare i provvedimenti di legge e secondo
giustizia con riserva di ogni integrazione documentale e/o difensiva anche all'esito delle
controdeduzioni delle opposte costituite. 11. previa in ogni caso revoca del DECRETO
INGIUNTIVO NR 313/2018 emesso e depositato il 23.04.2018 - N.R.G. 883/2018 del
Tribunale Civile di La Spezia, in persona del Giudice Dott. Gabriele Giovanni Gaggioli, con
esecutorietà concessa ex art. 647 c.p.c. il 21.11.2018 ( decreto di esecutorietà nr
cronol.5549/2018 del 22.11.2018- Repert nr 1479/2018 del 22.11.2018) nei confronti di -
[...]
(p. iva ) in persona del suo titolare Controparte_5 P.IVA_4 [...]
(cf ), - (cf ), di CP_5 C.F._2 Parte_1 C.F._1
pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta Controparte_1
giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di Euro 59.482,79 (quanto a Pt_1
limitatamente all'importo di Ero 10.000,00 da imputarsi al mutuo chirografario n.
[...]
4300714);
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione
3 così liquidate: Euro 406,50 per esborsi;
Euro 2.135,00 per onorari, oltre 15% ex art.2 DM
55/2014, oltre Iva e Cpa per le ragioni in fatto ed in diritto di cui al presente atto da intendersi
ivi integralmente trascritte e riproposte;
12. in via preliminare e pregiudiziale, concorrendo
gravi motivi, ai sensi del combinato disposto degli art. 650 comma 2 e 649 c.p.c. accogliere,
inaudita altera parte l'istanza di sospensione della esecutorietà concessa ex art. 647 c.p.c.il
21.11.2018 (decreto di esecutorietà nr cronol.5549/2018 del 22.11.2018- Repert nr
1479/2018 del 22.11.2018) del decreto ingiuntivo nr 313-2018 in favore della controparte
opposta. per le ragioni in fatto ed in diritto di cui al presente atto da intendersi ivi
integralmente trascritte e riproposte;
13. in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità e\o
l'annullabilità dell'opposto decreto ingiuntivo con sua conseguente revoca per inesistenza
della notificazione nei confronti del Sig. per le ragioni in fatto ed in diritto di cui al Parte_1
presente atto;
14. nel merito in via principale, accertare e dichiarare la nullità e\o l'annullabilità
dell'opposto decreto ingiuntivo con sua conseguente revoca e, per l'effetto, per tutte le ragioni
già e meglio rassegnate nella narrativa del corrente atto, volere integralmente rigettare tutte le
contrarie ed avverse eccezioni, deduzioni, istanze, pretese, domande e conclusioni, ivi
comprese tutte le domande di pagamento somme, in quanto infondate in fatto ed in diritto,
genericamente formulate e, comunque, sfornite del benché minimo supporto probatorio con
esonero dell'odierna istante da ogni responsabilità economica e patrimoniale. Il tutto in ogni
caso con ogni ulteriore effetto di legge anche in ordine alla vittoria dei compensi e delle spese
di lite in favore dell'opponente; 15. nel merito in via ulteriormente principale, accertare e
dichiarare la nullità e\o l'annullabilità dell'opposto decreto ingiuntivo con sua conseguente
revoca in quanto ingiusto, illegittimo ed errato negli importi per essere stata illegittimamente
ingiunta una somma superiore a quanto in ogni caso dovuto, per tutte le ragioni già e meglio
rassegnate nella narrativa del corrente atto. Il tutto in ogni caso con ogni ulteriore effetto di
legge anche in ordine alla vittoria dei compensi e delle spese di lite in favore dell'opponente;
4 16. nel merito, in via meramente subordinata, nella denegata ma non temuta ipotesi di
mancato accoglimento delle conclusioni già rassegnate in via pregiudiziale e\o in via
preliminare e\o nel merito in via principale e, quindi, nell'ipotesi di accoglimento, anche
parziale, delle domande spiegande ed azionande dalla controparte nei confronti dell'odierna
comparente, contenere l'eventuale condanna nei soli limiti di quanto all'esito del giudizio de
quo sarà risultato effettivamente e rigorosamente accertato e provato. Il tutto in ogni caso con
ogni ulteriore effetto di legge anche in ordine alla vittoria dei compensi e delle spese di lite in
favore dell'opponente;
*Per la convenuta come in foglio di precisazioni delle conclusioni del CP_1
19.02.2025:
“Voglia l'On. Tribunale adito contrariis reiectis, confermate le ordinanze emesse da codesto
On. Tribunale nel presente procedimento in data 29.11.2022 e 11.05.2023:
IN VIA PRINCIPALE, respingere, in quanto inammissibili, tardive e infondate nel merito, le
domande formulate dal signor nei confronti di ponendo Parte_1 Controparte_1
quest'ultima in stato di assolutoria e confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo
opposto n. 313/2018 emesso, in data 23/04/2018, dall'Ill.mo Tribunale della Spezia;
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale
ritenesse di revocare il decreto ingiuntivo opposto, condannare il signor , C.F. Parte_1
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
n.51, Roma 00135, a pagare a la somma di Euro 10.000,00 (diconsi Euro Controparte_1
diecimila/00), oltre interessi convenzionali dalla debenza al saldo e rivalutazione monetaria o
comunque la diversa somma che dovesse emergere ad esito del presente giudizio;
- IN OGNI
CASO, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.”;
*Per l'intervenuta come in comparsa di costituzione: Controparte_2
5 “Piaccia a questo Ill.mo Giudice, contrariis reiectis: dichiarare inammissibile e comunque
respingere ogni domanda di sospensione e di revoca del D.I. N. 313/2018 emesso e
depositato il 23.04.2018 (R.G. 883/2018 del Tribunale Civile di La Spezia) confermando
l'esecutività del decreto stesso;
Con vittoria di spese, diritti e onorari.”
*Per l'intervenuta ex art. 111 cpc come in comparsa di costituzione di Controparte_4
Controparte_2
“Piaccia a questo Ill.mo Giudice, contrariis reiectis: dichiarare inammissibile e comunque
respingere ogni domanda di sospensione e di revoca del D.I. N. 313/2018 emesso e
depositato il 23.04.2018 (R.G. 883/2018 del Tribunale Civile di La Spezia) confermando
l'esecutività del decreto stesso;
Con vittoria di spese, diritti e onorari.”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso
*Con atto di citazione in data 14.07.2022 proponeva opposizione tardiva ex Parte_1
art. 650 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo nr. 313/ 2018 - RG 883/2108 emesso il 23 aprile
2018 dal Tribunale della Spezia, con il quale gli era stato intimato, insieme alla ditta “
[...]
”, il pagamento in favore di della somma Controparte_5 Controparte_1
complessiva di euro 59.482,79, di cui euro 10.000,00 a suo carico in qualità di fideiussore di un mutuo chirografario nr. 4300714.
Eccepiva in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale della Spezia, sostenendo che il giudice competente doveva individuarsi nel Tribunale di Roma, o in subordine in quello di Torino, in relazione al luogo di esecuzione dei rapporti bancari.
Sempre in via preliminare eccepiva l'inesistenza e/o nullità assoluta della notifica del
10.05.2018 del decreto ingiuntivo al sig. L'opponente dichiarava di non avere Parte_1
avuto conoscenza del provvedimento fino alla notifica, avvenuta il 4 luglio 2022, di un
6 pignoramento presso terzi promosso dalla società cessionaria del credito, CP_2
Dichiarava di non riconoscere come propria la sottoscrizione apposta sull'avviso
[...]
di ricevimento relativo alla notificazione del decreto ingiuntivo n. 313/2018, che la parte opposta assumeva essere stato recapitato il 10 maggio 2018 mediante CP_1
plico raccomandato n. 78764941836-9 (68764941836-8).
Affermava, inoltre, di non avere mai firmato il suddetto avviso né ricevuto personalmente la raccomandata, che risultava essere stata consegnata presso la sua residenza di Roma. Sulla
base di tali elementi, l'opponente sosteneva che la notificazione del decreto ingiuntivo fosse inesistente o, comunque, affetta da nullità assoluta per violazione delle norme che disciplinano la validità della notificazione postale. Chiedeva dunque che il Tribunale
disponesse l'esibizione dell'originale dell'avviso di ricevimento disconosciuto, riservandosi di proporre, nei modi e nei termini di legge, querela di falso qualora la controparte avesse insistito sulla validità dell'atto di notifica.
Nel merito, l'opponente affermava che l'estratto conto presentato dall'istituto di credito non rispettava i requisiti di legge, in quanto privo dell'indicazione chiara del dirigente certificante e della sua firma leggibile, e che pertanto non poteva valere quale prova del credito.
Contestava inoltre la quantificazione del debito, rilevando l'applicazione di tassi d'interesse superiori alla soglia di usura e la mancanza di riscontri contabili completi circa le movimentazioni del rapporto. Aggiungeva che il diritto della banca si fosse prescritto,
essendo trascorso il termine quinquennale senza atti interruttivi validi, e che anche la liquidazione delle spese nel decreto ingiuntivo fosse stata effettuata in misura eccessiva rispetto ai parametri di legge.
Alla luce di tali motivi, chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del Parte_1
decreto ex artt 649 e 650, 2°comma cpc e, nel merito, la sua revoca per nullità, annullabilità
o illegittimità, con il rigetto di ogni domanda di . CP_1
7 *Con provvedimento datato 29.07.2022 il Giudice fissava udienza il 20.09.2022 per la comparizione delle parti e la discussione dell'istanza ex art. 649 e 650, 2°comma c.p.c.
assegnando termine sino al 15.09.2022 ad per il deposito di memoria Controparte_1
difensiva limitatamente all'istanza ex artt. 649 e 650, 2°comma c.p.c.
Sempre all'interno del provvedimento suddetto il Giudice rilevava che: “non ricorrono i
presupposti ex art. 649 e 650 co. 2 per la sospensione inaudita altera parte del titolo
esecutivo in ragione della relata di notifica (redatta dall'ufficiale giudiziario e costituente atto
pubblico ex art. 2700 c.c.) attestante la consegna del ricorso monitorio e del decreto
ingiuntivo in data 10.06.2018 a vedasi nota di deposito di in Parte_1 CP_1
data 09.11.2018
nel fascicolo monitorio n. 833/2018 RG).”
depositava memoria in data 15.09.22 rilevando l'inammissibilità e la CP_1
tardività dell'opposizione proposta da contro il decreto ingiuntivo n. 313/2018. Parte_1
L'istituto di credito sosteneva che l'opponente aveva avuto conoscenza dell'esistenza del decreto già in data 18 marzo 2022, giorno in cui gli era stato notificato l'atto di precetto recante espresso riferimento al provvedimento ingiuntivo. Pertanto, l'opposizione, notificata soltanto il 14 luglio 2022, risultava proposta ben oltre il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 650 c.p.c., con conseguente decadenza dal diritto di impugnazione. A sostegno di tale tesi, la difesa richiamava la giurisprudenza più recente della Corte di cassazione – in particolare l'ordinanza n. 23955 del 2 agosto 2022 – la quale stabiliva che il termine per proporre opposizione tardiva decorre dal momento in cui il debitore abbia comunque acquisito conoscenza dell'esistenza del decreto, indipendentemente dalle modalità con cui tale conoscenza sia avvenuta.
Quanto alla pretesa nullità della notificazione del decreto e al disconoscimento dell'avviso di ricevimento, riteneva che le doglianze di controparte fossero infondate, in quanto CP_1
8 formulate in maniera generica e prive di specificità, non accompagnate da alcuna prova concreta. Evidenziava che, secondo costante orientamento della Suprema Corte, l'avviso di ricevimento di una notifica postale fa piena prova della consegna dell'atto fino a querela di falso, anche qualora la firma risulti illeggibile o non perfettamente corrispondente a quella del destinatario. Poiché non aveva proposto querela di falso, la notificazione Parte_1
doveva considerarsi valida e regolarmente eseguita. Veniva altresì sottolineato che non erano emerse irregolarità, errori o negligenze dell'agente postale tali da infirmare la validità dell'atto notificatorio.
contestava anche l'eccezione dell'opponente relativa al presunto difetto di CP_1
procura ad litem in capo all'Avv. Stefano De Ferrari, dimostrando che la procura era regolarmente inserita nel ricorso per decreto ingiuntivo notificato nel 2018 e che gli Avv.ti
MA e RT LI erano muniti di valide procure generali rilasciate dal legale rappresentante della banca. Da ciò derivava la piena regolarità formale e sostanziale dell'atto monitorio.
In via ulteriore, l'istituto eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando che il credito azionato nei confronti del Sig. era stato ceduto a Pt_1 Controparte_2
e che, pertanto, non era più titolare del rapporto giuridico oggetto
[...] CP_1
dell'opposizione. Conseguentemente, l'azione intrapresa nei suoi confronti non poteva essere accolta. In conclusione, chiedeva al Tribunale di dichiarare l'inammissibilità e, CP_1
comunque, il rigetto dell'opposizione del Sig. confermando l'esecutività del decreto Pt_1
ingiuntivo n. 313/2018, e di mandarla assolta da ogni pretesa.
*Con atto di intervento depositato il 15.09.2022 e per essa, quale Controparte_2
mandataria, rilevava di essere cessionaria del Controparte_3
credito (originariamente di nei confronti di in relazione al CP_1 Parte_1
quale ha ottenuto in data 23.04.2018 il D.I. n. 313 del Tribunale di La CP_1
9 Spezia, nei confronti di e del garante ) in CP_5 Controparte_5 Parte_1
virtù di contratto stipulato il 19.07.2019. Di tale cessione era stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91 del 03.08.2019.
Per quanto riguarda l'esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto, la memoria difensiva ripercorreva le stesse motivazioni di chiedendo l'accoglimento delle CP_1
medesime conclusioni.
*All'udienza del 20.09.2022 il sig. depositava querela di falso avverso la propria Parte_1
sottoscrizione in calce all'avviso di ricevimento della notificazione del decreto ingiuntivo.
Il Giudice assegnava termine sino al 30.09.2022 a per il deposito di CP_1
memoria difensiva e fissava successiva udienza per il 06.10.2022. Le parti dunque provvedevano al deposito delle memorie difensive entro i termini assegnati.
All'udienza del 06.10.2022 depositava note difensive delle quali Parte_1 CP_1
e contestavano l'ammissibilità. Il Giudice si riservava.
[...] Controparte_2
In data 28.20.2022
e depositavano comparsa di costituzione e risposta Controparte_2 CP_1
ordinaria ex art. 166 cp rassegnando le rispettive conclusioni.
Con ordinanza del 29.11.2022, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
06.10.2025, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi degli artt. 649 e 650 c. 2 c.p.c. e fissava udienza per il giorno 11.05.2023.
All'udienza del giorno 11.05.2023 depositava note difensive e chiedeva la Parte_1
revoca dell'ordinanza del 29.11.2022 contenente il rigetto della richiesta di sospensione dell'esecutorietà del D.I. opposto, oltre ad insistere affinché fosse disposto il giudizio per la querela di falso. e deducevano l'inammissibilità CP_1 Controparte_2
delle note difensive non autorizzate depositate da chiedevano la conferma Parte_1
10 dell'ordinanza del 29.11.2022 e la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni stante la tardività dell'opposizione e la concessione dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c.
Il Giudice confermava l'ordinanza di cui sopra, assegnava alle parti i termini ex art. 183 c. 6
c.p.c. e fissava udienza del giorno 18.01.2024 per la discussione delle istanze istruttorie.
All'udienza del 18.01.2024 il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 23.01.2025, poi rinviato al 20.02.2025.
*In data 06.02.2025 la società nterveniva, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., nel Controparte_4
giudizio 1398/2022 quale successore di richiamando e confermando Controparte_2
tutte le istanze, domande, deduzioni ed eccezioni già formulate e articolate da quest'ultima.
*All'udienza del 20.02.2025 il Giudice dava atto che fosse pervenuta istanza di differimento dell'udienza da parte del difensore del sig. fissava udienza il 10.04.2025 per Parte_1
la precisazione delle conclusioni.
*All'udienza del 10.04.2025 insisteva sulla querela di falso e le parti Parte_1
precisavano le conclusioni, ed il Giudice si riservava sulla querela di falso, tratteneva la causa in decisione ed assegnava alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Le parti depositavano le memorie conclusive, e nelle date 10.06.2025 e Parte_1
30.06.2025 depositava altresì due istanze di rimessione della causa sul ruolo per la decisione delle questioni inerenti la querela di falso.
Osservato
1.Nel merito
La domanda attorea è infondata e come tale deve essere respinta per i seguenti motivi.
Ogni questione inerente la querela di falso del 20.09.2022 deve essere decisa con la presente sentenza.
In riferimento alla querela di falso proposta depositata all'udienza del 20.09.2022 a seguito del disconoscimento della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, la stessa è
11 inammissibile per mancata osservanza delle disposizioni di cui all'art. 221 c.p.c. ed inoltre irrilevante ai fini della decisione. Ed invero, come si evince dalla lettura del secondo comma dell'art. 221 c.p.c. la querela deve contenere l'indicazione degli elementi oltreché delle prove della falsità, a pena di nullità. Perciò, in caso di mancata indicazione degli elementi e delle prove della falsità si verifica una nullità insanabile, con conseguente inammissibilità della querela. Nel caso di specie la querela di falso presentata da non è supportata Parte_1
da elementi probatori adeguati e quindi tali da far desumere o da poter identificare la notifica come firmata da un soggetto diverso rispetto al sig. La previsione dell'art. 221 c.p.c. Pt_1
è volta a permettere al giudice di effettuare un accertamento preliminare sulla sussistenza o meno dei presupposti della proposizione, in modo da evitare una dilazione dei tempi della decisione del processo principale. La necessità di specificazione di un disconoscimento viene evidenziata anche dalla Corte di cassazione, con ordinanza n. 15507 del 2022, la quale sottolinea che “[...] è necessario che il disconoscimento sia puntuale, cioè specifico e
circostanziato, e non si limiti ad un generico disconoscimento come nel caso di specie”.
La decisione sulla querela di falso è inoltre irrilevante.
L'inesistenza della notifica è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità, sanabile con efficacia
"ex tunc" per raggiungimento dello scopo (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 21865 del 28/10/2016, Rv.
641550 - 01). L'eventuale nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto risulta sanata,
nel caso di specie, dalla notifica dell'atto di precetto regolarmente notificato a Parte_1
in data 18.03.2022 (cfr. prod. E - allegata alla comparsa di costituzione e risposta nell'interesse di e d prod. C - allegata alla comparsa di costituzione e CP_1
risposta di . Pertanto , rilevato che in tema di opposizione a decreto Controparte_2
12 ingiuntivo, la Giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che “il termine ordinario per
proporre opposizione tardiva, ai sensi del primo comma dell'art. 650 cpc, è di quaranta giorni
dalla conoscenza comunque avuta, del decreto da parte dell'ingiunto, fermo restando che,
indipendentemente dalla fruizione di tale termine, in applicazione del terzo comma dell'art.
650 cpc, l'opposizione è comunque inammissibile decorsi dieci giorni dall'inizio
dell'esecuzione” (cfr. Cass., Sez. 6 – 1 Ordinanza n. 7560 del 08.03.2022), l'opposizione svolta da appare tardiva perché proposta oltre il termine di 40 giorni dalla Parte_1
conoscenza del decreto ingiuntivo da parte dell'ingiunto (ex multis Cass., Sez. 6 – 1
ordinanza n. 7560 del 08.02.2022).
Alla luce di quanto sopra l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo nr. 313 /
2018 – RG 883/2018 Tribunale La Spezia confermato.
2.Sulle spese processuali
Le spese processuali devono seguire la soccombenza.
Gli onorari della difesa di vengono liquidati complessivamente in euro CP_1
3.397,00, applicando i parametri medi di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa (euro 10.000,00) del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), dell'Autorità
Giudiziaria adita (Tribunale) dell'attività processuale effettivamente svolta (studio, introduttiva,
decisionale).
***
P.Q.M.
A) Dichiara inammissibile la querela di falso proposta da all'udienza del Parte_1
20.09.2022.
B) RESPINGE la domanda proposta da e per l'effetto conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo nr. 313 / 2018 - RG 883 / 2018 emesso dal Tribunale della Spezia.
13 C) CONDANNA alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Parte_1 CP_1
che si liquidano in complessivi euro 3.397,00 per onorari, oltre accessori di legge.
[...]
D) RIGETTA ogni altra domanda.
La Spezia, 23.10.2025
Il Giudice
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni
Gaggioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ordinario di primo grado iscritto al numero di ruolo generale indicato in epigrafe, promosso da:
, (C.F. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Zoli, del Foro di Civitavecchia, domiciliato presso lo studio del difensore in Fiumicino (RM), Via Giovanni Battista Grassi 45,
-attore-
Contro
, P. IVA con sede in Milano, Piazza Gae Aulenti 3, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti MA LI e RT LI del Foro di Genova, nonché
dall'avv. Stefano De Ferrari, presso il cui studio in La Spezia, Via Don Minzoni 5, la convenuta ha eletto domicilio,
- convenuta-
P IVA , con sede in Milano, Via Vittorio Betteloni n. Controparte_2 P.IVA_2
2, e per essa, quale mandataria, , rappresentata e Controparte_3
1 difesa dall' avv. MA LI del Foro di Genova e dall'avv. Stefano De Ferrari,
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in La Spezia, Via Don Minzoni 5,
-intervenuta -
P IVA , con sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, CP_4 P.IVA_3
rappresentata e difesa dagli avv.ti Andea Fioretti e Riccardo Rosaria Ciampa, entrambi del
Foro di Roma, domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma, NG LD da
Brescia n. 9/10,
-intervenuta-
***
CONCLUSIONI
*Per l'attore , come in memoria conclusionale : Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione, deduzione, istanza, pretesa
e conclusione, in quanto infondata in fatto ed in diritto oltreché sprovvista del benché minimo
supporto probatorio: IN VIA PRELIMINARE, FORMALE E DI RITO 1. Disporre la rimessione
della causa sul ruolo per la decisione della riserva assunta all'udienza del 10.04.2025 e non
adottata sulla questione della querela di falso ( del 20.09.2022 avverso la notifica del
10.05.2018 del decreto ingiuntivo nr 313-2018 del 23.04.2018 (monitorio N.R.G. 883/2018),
per le ragioni in atti e per l'effetto per le ragioni in atti e per l'effetto
2. Adottare i provvedimenti di legge e secondo giustizia con riserva di ogni integrazione
documentale e/o difensiva anche all'esito delle controdeduzioni delle opposte costituite.
IN VIA PRELIMINARE, FORMALE E DI RITO In via preliminare, di rito e nel merito: 3.
Rigettare la domanda di inammissibilità della querela di falso del 20.9.2022 delle controparti
per le ragioni in atti e per l'effetto, 4. Rigettare la domanda di rigetto della querela di falso del
20.9.2022 delle controparti per le ragioni in atti e per l'effetto, 5. Accertare e dichiarare
rilevante il documento di cui alla querela di falso del 20.9.2022 e, per l'effetto, accertare e
2 dichiarare ammissibile la querela stessa e per l'effetto, 6. Accertare e dichiarare la mancata
risposta e/o la risposta negativa all'interpello ex art 222 cpc delle controparti costituite e per
l'effetto, 7. disporre che il documento venga espunto dal giudizio RG 1398-2022 (avviso
ricevimento notifica del 10.5.2018 dell'atto giudiziario inviato con plico raccomandata AG
78764941836-9 (AR 68764941836-8) e Adottare i provvedimenti di legge e secondo giustizia.
In via subordinata 8. solo nella denegata ipotesi di rigetto delle domande che precedono e
ove vi sia riposta affermativa all'interpello ex art 222 cpc delle controparti costituite, Voglia il
Giudice autorizzare la presentazione della querela e disporre ex lege ex art 222 cpc e per
l'effetto, 9. disporre il deposito del documento in predicato (avviso ricevimento notifica del
10.5.2018 dell'atto giudiziario inviato con plico raccomandata AG 78764941836-9 (AR
68764941836-8) nelle mani del cancelliere e formare processo verbale di deposito ex art. 223
c.p.c.. ovvero qualora, il documento si trovi presso terzi, ordinare il sequestro secondo le
norme del codice di procedura penale. 10. Adottare i provvedimenti di legge e secondo
giustizia con riserva di ogni integrazione documentale e/o difensiva anche all'esito delle
controdeduzioni delle opposte costituite. 11. previa in ogni caso revoca del DECRETO
INGIUNTIVO NR 313/2018 emesso e depositato il 23.04.2018 - N.R.G. 883/2018 del
Tribunale Civile di La Spezia, in persona del Giudice Dott. Gabriele Giovanni Gaggioli, con
esecutorietà concessa ex art. 647 c.p.c. il 21.11.2018 ( decreto di esecutorietà nr
cronol.5549/2018 del 22.11.2018- Repert nr 1479/2018 del 22.11.2018) nei confronti di -
[...]
(p. iva ) in persona del suo titolare Controparte_5 P.IVA_4 [...]
(cf ), - (cf ), di CP_5 C.F._2 Parte_1 C.F._1
pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta Controparte_1
giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di Euro 59.482,79 (quanto a Pt_1
limitatamente all'importo di Ero 10.000,00 da imputarsi al mutuo chirografario n.
[...]
4300714);
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione
3 così liquidate: Euro 406,50 per esborsi;
Euro 2.135,00 per onorari, oltre 15% ex art.2 DM
55/2014, oltre Iva e Cpa per le ragioni in fatto ed in diritto di cui al presente atto da intendersi
ivi integralmente trascritte e riproposte;
12. in via preliminare e pregiudiziale, concorrendo
gravi motivi, ai sensi del combinato disposto degli art. 650 comma 2 e 649 c.p.c. accogliere,
inaudita altera parte l'istanza di sospensione della esecutorietà concessa ex art. 647 c.p.c.il
21.11.2018 (decreto di esecutorietà nr cronol.5549/2018 del 22.11.2018- Repert nr
1479/2018 del 22.11.2018) del decreto ingiuntivo nr 313-2018 in favore della controparte
opposta. per le ragioni in fatto ed in diritto di cui al presente atto da intendersi ivi
integralmente trascritte e riproposte;
13. in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità e\o
l'annullabilità dell'opposto decreto ingiuntivo con sua conseguente revoca per inesistenza
della notificazione nei confronti del Sig. per le ragioni in fatto ed in diritto di cui al Parte_1
presente atto;
14. nel merito in via principale, accertare e dichiarare la nullità e\o l'annullabilità
dell'opposto decreto ingiuntivo con sua conseguente revoca e, per l'effetto, per tutte le ragioni
già e meglio rassegnate nella narrativa del corrente atto, volere integralmente rigettare tutte le
contrarie ed avverse eccezioni, deduzioni, istanze, pretese, domande e conclusioni, ivi
comprese tutte le domande di pagamento somme, in quanto infondate in fatto ed in diritto,
genericamente formulate e, comunque, sfornite del benché minimo supporto probatorio con
esonero dell'odierna istante da ogni responsabilità economica e patrimoniale. Il tutto in ogni
caso con ogni ulteriore effetto di legge anche in ordine alla vittoria dei compensi e delle spese
di lite in favore dell'opponente; 15. nel merito in via ulteriormente principale, accertare e
dichiarare la nullità e\o l'annullabilità dell'opposto decreto ingiuntivo con sua conseguente
revoca in quanto ingiusto, illegittimo ed errato negli importi per essere stata illegittimamente
ingiunta una somma superiore a quanto in ogni caso dovuto, per tutte le ragioni già e meglio
rassegnate nella narrativa del corrente atto. Il tutto in ogni caso con ogni ulteriore effetto di
legge anche in ordine alla vittoria dei compensi e delle spese di lite in favore dell'opponente;
4 16. nel merito, in via meramente subordinata, nella denegata ma non temuta ipotesi di
mancato accoglimento delle conclusioni già rassegnate in via pregiudiziale e\o in via
preliminare e\o nel merito in via principale e, quindi, nell'ipotesi di accoglimento, anche
parziale, delle domande spiegande ed azionande dalla controparte nei confronti dell'odierna
comparente, contenere l'eventuale condanna nei soli limiti di quanto all'esito del giudizio de
quo sarà risultato effettivamente e rigorosamente accertato e provato. Il tutto in ogni caso con
ogni ulteriore effetto di legge anche in ordine alla vittoria dei compensi e delle spese di lite in
favore dell'opponente;
*Per la convenuta come in foglio di precisazioni delle conclusioni del CP_1
19.02.2025:
“Voglia l'On. Tribunale adito contrariis reiectis, confermate le ordinanze emesse da codesto
On. Tribunale nel presente procedimento in data 29.11.2022 e 11.05.2023:
IN VIA PRINCIPALE, respingere, in quanto inammissibili, tardive e infondate nel merito, le
domande formulate dal signor nei confronti di ponendo Parte_1 Controparte_1
quest'ultima in stato di assolutoria e confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo
opposto n. 313/2018 emesso, in data 23/04/2018, dall'Ill.mo Tribunale della Spezia;
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale
ritenesse di revocare il decreto ingiuntivo opposto, condannare il signor , C.F. Parte_1
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
n.51, Roma 00135, a pagare a la somma di Euro 10.000,00 (diconsi Euro Controparte_1
diecimila/00), oltre interessi convenzionali dalla debenza al saldo e rivalutazione monetaria o
comunque la diversa somma che dovesse emergere ad esito del presente giudizio;
- IN OGNI
CASO, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.”;
*Per l'intervenuta come in comparsa di costituzione: Controparte_2
5 “Piaccia a questo Ill.mo Giudice, contrariis reiectis: dichiarare inammissibile e comunque
respingere ogni domanda di sospensione e di revoca del D.I. N. 313/2018 emesso e
depositato il 23.04.2018 (R.G. 883/2018 del Tribunale Civile di La Spezia) confermando
l'esecutività del decreto stesso;
Con vittoria di spese, diritti e onorari.”
*Per l'intervenuta ex art. 111 cpc come in comparsa di costituzione di Controparte_4
Controparte_2
“Piaccia a questo Ill.mo Giudice, contrariis reiectis: dichiarare inammissibile e comunque
respingere ogni domanda di sospensione e di revoca del D.I. N. 313/2018 emesso e
depositato il 23.04.2018 (R.G. 883/2018 del Tribunale Civile di La Spezia) confermando
l'esecutività del decreto stesso;
Con vittoria di spese, diritti e onorari.”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso
*Con atto di citazione in data 14.07.2022 proponeva opposizione tardiva ex Parte_1
art. 650 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo nr. 313/ 2018 - RG 883/2108 emesso il 23 aprile
2018 dal Tribunale della Spezia, con il quale gli era stato intimato, insieme alla ditta “
[...]
”, il pagamento in favore di della somma Controparte_5 Controparte_1
complessiva di euro 59.482,79, di cui euro 10.000,00 a suo carico in qualità di fideiussore di un mutuo chirografario nr. 4300714.
Eccepiva in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale della Spezia, sostenendo che il giudice competente doveva individuarsi nel Tribunale di Roma, o in subordine in quello di Torino, in relazione al luogo di esecuzione dei rapporti bancari.
Sempre in via preliminare eccepiva l'inesistenza e/o nullità assoluta della notifica del
10.05.2018 del decreto ingiuntivo al sig. L'opponente dichiarava di non avere Parte_1
avuto conoscenza del provvedimento fino alla notifica, avvenuta il 4 luglio 2022, di un
6 pignoramento presso terzi promosso dalla società cessionaria del credito, CP_2
Dichiarava di non riconoscere come propria la sottoscrizione apposta sull'avviso
[...]
di ricevimento relativo alla notificazione del decreto ingiuntivo n. 313/2018, che la parte opposta assumeva essere stato recapitato il 10 maggio 2018 mediante CP_1
plico raccomandato n. 78764941836-9 (68764941836-8).
Affermava, inoltre, di non avere mai firmato il suddetto avviso né ricevuto personalmente la raccomandata, che risultava essere stata consegnata presso la sua residenza di Roma. Sulla
base di tali elementi, l'opponente sosteneva che la notificazione del decreto ingiuntivo fosse inesistente o, comunque, affetta da nullità assoluta per violazione delle norme che disciplinano la validità della notificazione postale. Chiedeva dunque che il Tribunale
disponesse l'esibizione dell'originale dell'avviso di ricevimento disconosciuto, riservandosi di proporre, nei modi e nei termini di legge, querela di falso qualora la controparte avesse insistito sulla validità dell'atto di notifica.
Nel merito, l'opponente affermava che l'estratto conto presentato dall'istituto di credito non rispettava i requisiti di legge, in quanto privo dell'indicazione chiara del dirigente certificante e della sua firma leggibile, e che pertanto non poteva valere quale prova del credito.
Contestava inoltre la quantificazione del debito, rilevando l'applicazione di tassi d'interesse superiori alla soglia di usura e la mancanza di riscontri contabili completi circa le movimentazioni del rapporto. Aggiungeva che il diritto della banca si fosse prescritto,
essendo trascorso il termine quinquennale senza atti interruttivi validi, e che anche la liquidazione delle spese nel decreto ingiuntivo fosse stata effettuata in misura eccessiva rispetto ai parametri di legge.
Alla luce di tali motivi, chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del Parte_1
decreto ex artt 649 e 650, 2°comma cpc e, nel merito, la sua revoca per nullità, annullabilità
o illegittimità, con il rigetto di ogni domanda di . CP_1
7 *Con provvedimento datato 29.07.2022 il Giudice fissava udienza il 20.09.2022 per la comparizione delle parti e la discussione dell'istanza ex art. 649 e 650, 2°comma c.p.c.
assegnando termine sino al 15.09.2022 ad per il deposito di memoria Controparte_1
difensiva limitatamente all'istanza ex artt. 649 e 650, 2°comma c.p.c.
Sempre all'interno del provvedimento suddetto il Giudice rilevava che: “non ricorrono i
presupposti ex art. 649 e 650 co. 2 per la sospensione inaudita altera parte del titolo
esecutivo in ragione della relata di notifica (redatta dall'ufficiale giudiziario e costituente atto
pubblico ex art. 2700 c.c.) attestante la consegna del ricorso monitorio e del decreto
ingiuntivo in data 10.06.2018 a vedasi nota di deposito di in Parte_1 CP_1
data 09.11.2018
nel fascicolo monitorio n. 833/2018 RG).”
depositava memoria in data 15.09.22 rilevando l'inammissibilità e la CP_1
tardività dell'opposizione proposta da contro il decreto ingiuntivo n. 313/2018. Parte_1
L'istituto di credito sosteneva che l'opponente aveva avuto conoscenza dell'esistenza del decreto già in data 18 marzo 2022, giorno in cui gli era stato notificato l'atto di precetto recante espresso riferimento al provvedimento ingiuntivo. Pertanto, l'opposizione, notificata soltanto il 14 luglio 2022, risultava proposta ben oltre il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 650 c.p.c., con conseguente decadenza dal diritto di impugnazione. A sostegno di tale tesi, la difesa richiamava la giurisprudenza più recente della Corte di cassazione – in particolare l'ordinanza n. 23955 del 2 agosto 2022 – la quale stabiliva che il termine per proporre opposizione tardiva decorre dal momento in cui il debitore abbia comunque acquisito conoscenza dell'esistenza del decreto, indipendentemente dalle modalità con cui tale conoscenza sia avvenuta.
Quanto alla pretesa nullità della notificazione del decreto e al disconoscimento dell'avviso di ricevimento, riteneva che le doglianze di controparte fossero infondate, in quanto CP_1
8 formulate in maniera generica e prive di specificità, non accompagnate da alcuna prova concreta. Evidenziava che, secondo costante orientamento della Suprema Corte, l'avviso di ricevimento di una notifica postale fa piena prova della consegna dell'atto fino a querela di falso, anche qualora la firma risulti illeggibile o non perfettamente corrispondente a quella del destinatario. Poiché non aveva proposto querela di falso, la notificazione Parte_1
doveva considerarsi valida e regolarmente eseguita. Veniva altresì sottolineato che non erano emerse irregolarità, errori o negligenze dell'agente postale tali da infirmare la validità dell'atto notificatorio.
contestava anche l'eccezione dell'opponente relativa al presunto difetto di CP_1
procura ad litem in capo all'Avv. Stefano De Ferrari, dimostrando che la procura era regolarmente inserita nel ricorso per decreto ingiuntivo notificato nel 2018 e che gli Avv.ti
MA e RT LI erano muniti di valide procure generali rilasciate dal legale rappresentante della banca. Da ciò derivava la piena regolarità formale e sostanziale dell'atto monitorio.
In via ulteriore, l'istituto eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando che il credito azionato nei confronti del Sig. era stato ceduto a Pt_1 Controparte_2
e che, pertanto, non era più titolare del rapporto giuridico oggetto
[...] CP_1
dell'opposizione. Conseguentemente, l'azione intrapresa nei suoi confronti non poteva essere accolta. In conclusione, chiedeva al Tribunale di dichiarare l'inammissibilità e, CP_1
comunque, il rigetto dell'opposizione del Sig. confermando l'esecutività del decreto Pt_1
ingiuntivo n. 313/2018, e di mandarla assolta da ogni pretesa.
*Con atto di intervento depositato il 15.09.2022 e per essa, quale Controparte_2
mandataria, rilevava di essere cessionaria del Controparte_3
credito (originariamente di nei confronti di in relazione al CP_1 Parte_1
quale ha ottenuto in data 23.04.2018 il D.I. n. 313 del Tribunale di La CP_1
9 Spezia, nei confronti di e del garante ) in CP_5 Controparte_5 Parte_1
virtù di contratto stipulato il 19.07.2019. Di tale cessione era stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91 del 03.08.2019.
Per quanto riguarda l'esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto, la memoria difensiva ripercorreva le stesse motivazioni di chiedendo l'accoglimento delle CP_1
medesime conclusioni.
*All'udienza del 20.09.2022 il sig. depositava querela di falso avverso la propria Parte_1
sottoscrizione in calce all'avviso di ricevimento della notificazione del decreto ingiuntivo.
Il Giudice assegnava termine sino al 30.09.2022 a per il deposito di CP_1
memoria difensiva e fissava successiva udienza per il 06.10.2022. Le parti dunque provvedevano al deposito delle memorie difensive entro i termini assegnati.
All'udienza del 06.10.2022 depositava note difensive delle quali Parte_1 CP_1
e contestavano l'ammissibilità. Il Giudice si riservava.
[...] Controparte_2
In data 28.20.2022
e depositavano comparsa di costituzione e risposta Controparte_2 CP_1
ordinaria ex art. 166 cp rassegnando le rispettive conclusioni.
Con ordinanza del 29.11.2022, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
06.10.2025, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi degli artt. 649 e 650 c. 2 c.p.c. e fissava udienza per il giorno 11.05.2023.
All'udienza del giorno 11.05.2023 depositava note difensive e chiedeva la Parte_1
revoca dell'ordinanza del 29.11.2022 contenente il rigetto della richiesta di sospensione dell'esecutorietà del D.I. opposto, oltre ad insistere affinché fosse disposto il giudizio per la querela di falso. e deducevano l'inammissibilità CP_1 Controparte_2
delle note difensive non autorizzate depositate da chiedevano la conferma Parte_1
10 dell'ordinanza del 29.11.2022 e la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni stante la tardività dell'opposizione e la concessione dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c.
Il Giudice confermava l'ordinanza di cui sopra, assegnava alle parti i termini ex art. 183 c. 6
c.p.c. e fissava udienza del giorno 18.01.2024 per la discussione delle istanze istruttorie.
All'udienza del 18.01.2024 il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 23.01.2025, poi rinviato al 20.02.2025.
*In data 06.02.2025 la società nterveniva, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., nel Controparte_4
giudizio 1398/2022 quale successore di richiamando e confermando Controparte_2
tutte le istanze, domande, deduzioni ed eccezioni già formulate e articolate da quest'ultima.
*All'udienza del 20.02.2025 il Giudice dava atto che fosse pervenuta istanza di differimento dell'udienza da parte del difensore del sig. fissava udienza il 10.04.2025 per Parte_1
la precisazione delle conclusioni.
*All'udienza del 10.04.2025 insisteva sulla querela di falso e le parti Parte_1
precisavano le conclusioni, ed il Giudice si riservava sulla querela di falso, tratteneva la causa in decisione ed assegnava alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Le parti depositavano le memorie conclusive, e nelle date 10.06.2025 e Parte_1
30.06.2025 depositava altresì due istanze di rimessione della causa sul ruolo per la decisione delle questioni inerenti la querela di falso.
Osservato
1.Nel merito
La domanda attorea è infondata e come tale deve essere respinta per i seguenti motivi.
Ogni questione inerente la querela di falso del 20.09.2022 deve essere decisa con la presente sentenza.
In riferimento alla querela di falso proposta depositata all'udienza del 20.09.2022 a seguito del disconoscimento della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, la stessa è
11 inammissibile per mancata osservanza delle disposizioni di cui all'art. 221 c.p.c. ed inoltre irrilevante ai fini della decisione. Ed invero, come si evince dalla lettura del secondo comma dell'art. 221 c.p.c. la querela deve contenere l'indicazione degli elementi oltreché delle prove della falsità, a pena di nullità. Perciò, in caso di mancata indicazione degli elementi e delle prove della falsità si verifica una nullità insanabile, con conseguente inammissibilità della querela. Nel caso di specie la querela di falso presentata da non è supportata Parte_1
da elementi probatori adeguati e quindi tali da far desumere o da poter identificare la notifica come firmata da un soggetto diverso rispetto al sig. La previsione dell'art. 221 c.p.c. Pt_1
è volta a permettere al giudice di effettuare un accertamento preliminare sulla sussistenza o meno dei presupposti della proposizione, in modo da evitare una dilazione dei tempi della decisione del processo principale. La necessità di specificazione di un disconoscimento viene evidenziata anche dalla Corte di cassazione, con ordinanza n. 15507 del 2022, la quale sottolinea che “[...] è necessario che il disconoscimento sia puntuale, cioè specifico e
circostanziato, e non si limiti ad un generico disconoscimento come nel caso di specie”.
La decisione sulla querela di falso è inoltre irrilevante.
L'inesistenza della notifica è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità, sanabile con efficacia
"ex tunc" per raggiungimento dello scopo (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 21865 del 28/10/2016, Rv.
641550 - 01). L'eventuale nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto risulta sanata,
nel caso di specie, dalla notifica dell'atto di precetto regolarmente notificato a Parte_1
in data 18.03.2022 (cfr. prod. E - allegata alla comparsa di costituzione e risposta nell'interesse di e d prod. C - allegata alla comparsa di costituzione e CP_1
risposta di . Pertanto , rilevato che in tema di opposizione a decreto Controparte_2
12 ingiuntivo, la Giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che “il termine ordinario per
proporre opposizione tardiva, ai sensi del primo comma dell'art. 650 cpc, è di quaranta giorni
dalla conoscenza comunque avuta, del decreto da parte dell'ingiunto, fermo restando che,
indipendentemente dalla fruizione di tale termine, in applicazione del terzo comma dell'art.
650 cpc, l'opposizione è comunque inammissibile decorsi dieci giorni dall'inizio
dell'esecuzione” (cfr. Cass., Sez. 6 – 1 Ordinanza n. 7560 del 08.03.2022), l'opposizione svolta da appare tardiva perché proposta oltre il termine di 40 giorni dalla Parte_1
conoscenza del decreto ingiuntivo da parte dell'ingiunto (ex multis Cass., Sez. 6 – 1
ordinanza n. 7560 del 08.02.2022).
Alla luce di quanto sopra l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo nr. 313 /
2018 – RG 883/2018 Tribunale La Spezia confermato.
2.Sulle spese processuali
Le spese processuali devono seguire la soccombenza.
Gli onorari della difesa di vengono liquidati complessivamente in euro CP_1
3.397,00, applicando i parametri medi di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa (euro 10.000,00) del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), dell'Autorità
Giudiziaria adita (Tribunale) dell'attività processuale effettivamente svolta (studio, introduttiva,
decisionale).
***
P.Q.M.
A) Dichiara inammissibile la querela di falso proposta da all'udienza del Parte_1
20.09.2022.
B) RESPINGE la domanda proposta da e per l'effetto conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo nr. 313 / 2018 - RG 883 / 2018 emesso dal Tribunale della Spezia.
13 C) CONDANNA alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Parte_1 CP_1
che si liquidano in complessivi euro 3.397,00 per onorari, oltre accessori di legge.
[...]
D) RIGETTA ogni altra domanda.
La Spezia, 23.10.2025
Il Giudice
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
14