Articolo 1 della Legge 14 novembre 1962, n. 1600
Articolo 2
Versione
13 dicembre 1962
Art. 1.
Per la copertura dei propri disavanzi di bilancio, al 30 giugno 1962, gli Enti autonomi lirici del Teatro comunale di Bologna, del Teatro comunale di Firenze, del Teatro comunale dell'Opera di Genova, del Teatro della Scala di Milano, del Teatro San Carlo di Napoli, del Teatro Massimo di Palermo, del Teatro dell'Opera di Roma, del Teatro Regio di Torino, del Teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste, del Teatro La Fenice di Venezia, dell'Arena di Verona, nonche' dell'Istituzione dei concerti dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, dell'Istituzione dei concerti del Conservatorio statale di musica "Pierluigi da Palestrina" di Cagliari sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane per il complessivo importo di lire 2.500.000.000.
Il Ministero del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministero del tesoro, comunichera' alle parti contraenti le modalita', i termini ed i limiti di somma entro i quali potranno stipularsi i mutui suddetti.
Entrata in vigore il 13 dicembre 1962