Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 07/03/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00171/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00045/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di TI (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 45 del 2024, proposto da
Associazione Consumatori Codaconslatina, in persona del legale rappresentante pro tempore, e i signori TO PI e MO CA TI, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Toni De Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Città di Sabaudia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Loris Tosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
per l'annullamento
della delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 05.05.2023, avente ad oggetto: TARI: TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2023. APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E RELATIVE TARIFFE;
della delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 05.05.2023, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2023/2025 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000)” pubblicata
all’albo pretorio dal 7 giugno 2023 al 22 giugno 2023;
per quanto occorre possa: della delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 09.05.2023, avente ad oggetto: “ESAME DEGLI EMENDAMENTI RELATIVI ALLO SCHEMA DI BILANCIO”; della delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 09.05.2023 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023- 2025 E RELATIVI ALLEGATI”; della delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 05.05.2023, avente ad oggetto: “RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 – APPROVAZIONE”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Città di Sabaudia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2025 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, successivamente trasposto presso questo tribunale, l’Associazione consumatori Codaconslatina e i cittadini del Comune di Sabaudia PI TO e TI MO CA hanno impugnato gli atti in epigrafe specificati, a seguito dei quali il Comune di Sabaudia ha determinato un aumento della Tassa Rifiuti per l’anno 2023 in ragione della esigenza di fare fronte al debito maturato con l’impresa LL in virtù della sentenza n. 698 del 2021, con cui questo Tribunale aveva condannato il Comune resistente a corrispondere alla suddetta impresa la somma di € 245.000,00 a titolo di compensi revisionali ex art. 115 D.lgs. n. 163/2006 afferenti al “Servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani e nettezza urbana” nel periodo 2016/2020.
In ottemperanza alla succitata sentenza, il dirigente responsabile del Comune di Sabaudia, con nota del 27 aprile 2023 ha riconosciuto all’impresa LL con atto transattivo, la complessiva somma di € 275.000,00, iva inclusa.
Successivamente, è stata previsto l’aumento della TARI e sulla scorta di tale aumento, e con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 09/05/2023 è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025.
2) Tali atti però incidono negativamente e illegittimamente sugli interessi dei consumatori per cui l’Associazione Consumatori Codaconslatina e i due cittadini sopra menzionati propongono l’odierno gravame, deducendo un’unica articolata censura di violazione di legge (art. 194 del d.lgs. 267 del 2000; art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 507/1993; art. 3 della legge n. 241/1990) ed eccesso di potere.
Espongono, che al finanziamento dei debiti fuori bilancio si può provvedere usando le entrate, tranne quelle che provengono dalla assunzione di prestiti e di quelle che hanno specifica destinazione per legge, nonché i proventi che derivano da alienazioni di beni patrimoniali disponibili.
Non è quindi possibile coprire un costo fuori bilancio inerente il servizio in argomento mediante la previsione di un aumento della tariffa, la quale non può nascere gravata da ulteriori oneri estranei all’esercizio di competenza.
Nella specie, il costo per “revisione prezzi” rappresenta un costo della gestione precedente certo, prevedibile e determinato (al pari di tutti i costi di revisione), che non è stato riconosciuto solo in ragione di atti e provvedimenti illegittimi successivamente annullati.
Invero, diversamente opinando, si finirebbe per far ricadere sui cittadini i costi degli esercizi precedenti originati da atti illegittimi dell’Amministrazione.
Ogni tariffa annuale, quindi, non può nascere gravata da ulteriori oneri (estranei all’esercizio di competenza).
Le ipotesi di inserimento di costi riferibili ad anni precedenti nel Piano Economico Finanziario relativo all’anno successivo farebbero ricadere l’onere su utenti attuali (es. nuovi residenti) del servizio che ben potrebbero non averne usufruito nell’anno precedente, e tanto in contrasto con la ratio del tributo de quo.
Come chiarito in giurisprudenza una diversa interpretazione potrebbe portare alla inammissibile conseguenza di avallare - in via ordinaria - eventuali comportamenti inerti della P.A., riversando ad libitum e sine die sulle tariffe delle annualità successive i costi - anche ordinari - di annualità pregresse (Tar Lecce n. 352 del 23.2.2017).
3) Con atti depositati l’1 e il 20 febbraio 2024, si sono costituiti in giudizio, rispettivamente, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Comune di Sabaudia, il primo eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, il secondo eccependo il difetto di interesse ad agire dei ricorrenti.
4) Alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2025, la causa è stata riservata per la decisione.
5) In via preliminare, il Collegio dispone l’estromissione dal giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze per difetto di legittimazione passiva.
Come dallo stesso giustamente rappresentato, gli atti oggetto dell’odierno giudizio sono stati emessi dal Comune di Sabaudia e l’Amministrazione statale non è coinvolta in alcun modo nella relativa vicenda procedimentale.
6) Sempre, in via preliminare, va premesso che, come di recente rilevato anche dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4478/2024 del 20 maggio 2025, il ricorso avverso l'atto generale è ammissibile pur in assenza dei concreti atti di determinazione tariffe e la legittimazione spetta a qualsiasi cittadino senza necessità di fornire prova della sussistenza di un concreto interesse, da ritenere in re ipsa. Inoltre, poiché presupposto della TARI è, alternativamente, il possesso ovvero la detenzione di locali o aree scoperte, «suscettibili» di produrre rifiuti urbani, deve ritenersi certamente legittimato al ricorso chi ha fornito prova di essere possessore o detentore nel 2023 di immobile suscettibile di produrre rifiuti urbani.
7) Pertanto, va accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso limitatamente al sig. PI, che non ha prodotto certificato di residenza continuativa né ha dimostrato di essere possessore o detentore nel 2023 di immobile suscettibile di produrre rifiuti urbani.
8) Con riguardo agli altri ricorrenti va detto, invece, che il Codaconslatina è legittimato a ricorrere posto che, come dallo stesso puntualizzato, con la previsione dell'art. 137 del Codice del consumo le associazioni inserite nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale (come il Codacons) sono ipso iure legittimate ad agire, ai sensi dell'articolo 140, a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti. Ed è evidente che i provvedimenti impugnati incidono negativamente su "un interesse collettivo dei consumatori e degli utenti", la cui tutela viene assunta dalla associazione.
9) Il sig. TI, da parte, sua dal certificato di residenza continuativa risulta stabilmente residente sin dal 1979; inoltre ha prodotto copia del modello F24 compilato per il pagamento della tassa in argomento riferita all’anno 2023.
10) Nel merito il ricorso è fondato.
11) Ed invero, come ben argomentato dai ricorrenti, la tassa sui rifiuti (Tari) è il tributo destinato alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, comprendente lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, il recupero, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.
L’art. 1, comma 650, della l. 27 dicembre 2013, n. 147, chiarisce che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria, per cui ogni tariffa annuale non può nascere gravata da ulteriori oneri (estranei all’esercizio di competenza).
Spiega la giurisprudenza, che “La tassa per i rifiuti ha come presupposto il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; il tributo è dovuto per ogni anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; la tariffa è stabilita dai comuni ed è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte; il periodo d'imposta può essere definito, in accordo con la dottrina più autorevole, il segmento temporale in cui isolare, ai fini della imposizione periodica, il continuo dell'attività produttiva di reddito imponibile o di altro presupposto ritenuto espressione della capacità contributiva; il periodo d'imposta è perciò una delimitazione, in funzione del tempo, del presupposto d'imposta (o del presupposto della tassa, come nel caso della Tari: cfr. art. 62 del d.lg. n. 507 del 1993) assunto quale elemento rappresentativo della capacità contributiva del soggetto passivo; la conseguenza è che ad ogni periodo di imposta corrisponde, di regola, una obbligazione tributaria autonoma, il cui oggetto deve essere determinato con riguardo ai fatti e alle situazioni che si verificano in detto periodo” (Consiglio di Stato sez. V, 03/01/2024, n.91).
12. Né può accogliersi la tesi opposta dal Comune, argomentando dall’art. 11 dei criteri elaborati da Area.
Lo stesso art.11 richiamato dall’amministrazione fa, infatti, specifico riferimento ai criteri per "ciascun anno”, mentre nel caso in esame si intendono imputare al 2023 costi sostenuti dalla LL per gli anni 2016/2020 che, in mancanza di una norma specifica, non possono che essere posti a carico della fiscalità generale come onere straordinario di bilancio.
Il debito maturato dal Comune di Sabaudia verso l’impresa LL per revisione prezzi, come sopra spiegato, costituisce quindi un debito fuori bilancio che, come affermato dai ricorrenti, costituisce una sopravvenienza passiva, carente a monte di impegno contabile e che comporta, quindi, una spesa che non ha specifica previsione nel bilancio dell’esercizio in cui si manifesta.
Un debito fuori bilancio, quindi, determina uno squilibrio finanziario che deve essere corretto mediante una diversa modulazione in bilancio delle risorse disponibili.
Solo se le risorse disponibili non sono sufficienti l’Amministrazione può ricorrere all’indebitamento con le modalità prescritte dal Tuel, le quali però non contemplano la possibilità di ricorrere all’incremento della tariffa di un servizio per coprire un debito fuori bilancio, in quanto la tariffa deve limitarsi a coprire il costo della gestione per l’esercizio di competenza.
13) Per le ragioni esposte, quindi, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento, in parte qua degli atti impugnati.
14) Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di TI (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 45/24 lo accoglie e, per l’effetto annulla in parte qua gli atti impugnati.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina la restituzione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in TI nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ines Simona Immacolata Pisano, Presidente
Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore
Massimiliano Scalise, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Maria Bucchi | Ines Simona Immacolata Pisano |
IL SEGRETARIO