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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/10/2025, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 3042 /2021 da:
L'avv. SERAFINI NICOLA per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3042 del RGAC dell'anno 2021 avente ad oggetto appello avver so la sentenza del Giudice di Pace di Campana n. 12/2021, depositata il 5 novembre 2021, e vertente
TRA
Serafini avv. Nicola (C.F. ), rappresentato e difeso da sé medesimo e C.F._1 dall'avv. Parrotta Francesco
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA-contumace
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Nicola Serafini ha proposto appello avverso la sentenza n. 12/2021 emessa dal Giudice di Pace di Campana, con cui è stata dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni subiti dall'appellato a causa dell'aggressione ad un vitello da parte dei lupi il 12 maggio 2020 per mancata attivazione del procedimento amministrativo prodromico all'azione giudiziale.
Premessa l'inapplicabilità dei limiti di cui all'art. 339 c.p.c. all'appellabilità della sentenza, avendo richiesto un importo di euro 500 ,00, ma con la clausola relativa al riconoscimento della somma maggiore o minore che sarebbe risultata in corso di giudizio, ha dedotto l'erroneità della sentenza: a) per aver fatto applicazione di una normativa abrogata;
b) in quanto, essendo l'inammissibilità una specie di nullità, sarebbe necessaria una specifica previsione di legge per la sua pronuncia.
Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, l'accoglimento della domanda risarcitoria.
1 2. In via preliminare, per quel che riguarda il motivo relativo alla violazione dell'art. 156 c.p.c., si rileva che la categoria dell'inammissibilità è differente da quella della nullità, in quanto la prima riguarda atti che non presentano vizi intrinseci specifici, ma che, tuttavia, non possono essere esaminati, ad esempio perché tardivi o per altre ragioni estranee al contenuto dell'atto, anche di ordine sostanziale;
la nullità, invece, concerne vizi strutturali dell'atto, come ad esempio la genericità ovvero l'omissione di alcuni elementi.
Pertanto, l'assimilazione contenuta in appello non è meritevole di accoglimento.
3. Nel merito, l'appello è ammissibile ex art. 339, comma III, c.p.c. non già in ragione del valore della controversia (cfr. Cass. civ., Sez. III, 16 aprile 2025, n. 9970 “nel giudizio instaurato davanti al giudice di pace per il risarcimento dei danni (nella specie da condotta di ingiuria aggravata), qualora l'attore, oltre a richiedere una somma specifica non superiore a millecento euro, abbia anche concluso, in via alter nativa o subordinata, per la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore o minore da determinarsi nel corso del giudizio, siffatta ultima indicazione, pur non potendosi reputare mera clausola di stile, non può, tuttavia, ritenersi di per sé sola sufficiente a dimostrare la volontà dello stesso attore di chiedere una somma maggiore - ed ancor meno una somma superiore ad euro 1100,00 - in assenza di ogni altro indice interpretativo idoneo ad ingenerare quanto meno il dubbio che le circostanze de dotte siano potenzialmente idonee a superare il valore espressamente menzionato e, in particolare, quello entro il quale è ammessa la decisione secondo equità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del tribunale che aveva dichiarato inammissibil e ex art. 339, comma 3, c.p.c. l'appello proposto avverso la sentenza resa dal giudice di pace, ritenendo ininfluente, al fine di individuare il mezzo di impugnazione esperibile, l'ulteriore richiesta, avanzata dall'attore con l'atto di citazione, di condanna del convenuto al pagamento di "una somma diversa ritenuta di giustizia", rispetto a quella specificamente quantificata di euro 950,00)”), quanto piuttosto perché la violazione denunciata, consistente nell'aver applicato una disposizione asseritamente a brogata che prevede una condizione di ammissibilità della domanda costituita dal previo esperimento di un procedimento amministrativo, ha natura processuale, per cui non rientra nel perimetro dell'inappellabilità previsto dall'art. 339 c.p.c.
3.1. Ciò chiarito, l'appello è fondato e la domanda è, quindi, ammissibile, ma, in ogni caso, deve essere respinta nel merito.
Infatti, la normativa richiamata dal giudice di primo grado è stata definitivamente abrogata dall'art. 3, comma 15, L.R. 21 agosto 2006, n. 7, per cui non pare condivisibile la pronuncia di inammissibilità per omesso esperimento di un procedimento amministrativo prodromico all'azione giudiziale previsto da una norma non più in vigore al momento del fatto.
3.2. Nel merito, tuttavia, difetta la titolarità della posizione giuridica passiva in capo alla spettando la stessa alla Provincia o all'Atc competente a seconda delle previsioni CP_1 contenute nel piano faunistico venatorio applicabile.
2 Al riguardo, va precisato che il danno alle produzioni agricole, nell'ambito del quale rientra anche il danno ad animali allevati, causato da animali selvatici ha natura indennitaria e non risarcitoria, essendo stato chiarito che “il danno da fauna selvatica subito dall'imprenditore agricolo, in quanto intimamente connesso alla tutela di interessi squisitamente pubblicistici, qual è quello alla protezione dell'ambiente naturale e, in particolare, della fauna selvatica, non può ricevere riparazione nella sua interezza, bensì solo attraverso l'erogazione di un "contributo" da parte della Provincia, nei limiti di disponibilità del fondo predisposto dalla e alle condizioni e CP_1 nelle forme da quest'ultima stabilite” (T.A.R. Veneto Venezia, Sez. I, 22 novembre 2017, n.
1043; cfr. anche Cons. Stato, Sez. III, 26 settembre 2019, n. 4411, secondo cui “va riconosciuta natura meramente indennitaria ai contributi erogati per il ristoro dei danni derivanti dalla fauna selvatica e l'insussistenza dell'obbligo di corrispondere ai danneggiati l'integrale ristoro dei danni patiti” e Tribunale Pistoia, 22 febbraio 2010, secondo cui “quando si invoca l'art. 26, legge n. 157/1992, che nel caso in esame trova attuazione nella L.R. n. 3/1994, Toscana, art. 47, si è al di fuori della fattispecie di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. atteso che nelle norme in materia non viene in considerazione alcun profilo di illiceità ne comportamento dell'Amministrazione Pubblica”).
Ciò premesso, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, espresso proprio con riferimento alla “sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio Controparte_1 indisponibile dello Stato e sia tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale, la L. 11 febbraio 1992, n. 157 - recante la disciplina in materia di prote zione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio -attribuisce alle Regioni a statuto ordinario l'emanazione di norme relative al controllo e alla protezione di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3), alle stesse affidando i co nnessi, necessari poteri gestori. E' peraltro principio generale del nostro ordinamento che le regioni, laddove non vi si oppongano esigenze di carattere unitario, organizzano l'esercizio dei compiti amministrativi a livello locale attraverso i comuni e le province (art. 118 Cost. ; D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 4).
Ora, proprio alle province spettano quelli, in materia di protezione della flora e della fauna, nonchè di caccia e pesca, allorchè riguardino vaste zone intercomunali o l'intera area provinciale ( D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 19, lett. e ed f riproduttivo, in parte qua, della L.
8 giugno 1990, n. 142, art. 14).
In un contesto organizzatorio che così disloca le funzioni inerenti al governo del territorio, questa Corte ha condivisibilmente precisato che dei danni cagionati da animali selvatici risponde, in definitiva, a titolo aquiliano, l'ente, sia esso Provincia, Parco, Federazione CP_1
o Associazione, che dir si voglia, al quale essi risultino in concreto affidati, nel singolo ca so, segnatamente evidenziando che il delegato o concessionario potrà considerarsi responsabile, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. , a condizione che gli sia stata conferita, in quanto gestore, autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l'attività in modo da potere efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti all'esercizio dell'attività
3 stessa, e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni (confr. Cass. civ. 8 gennaio 2010, n. 80).
In sostanza, posto che l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di flora e di fauna, nei profili che afferiscano a zone intercomunali o all'intero territorio provinciale spetta, in via di principio alle Province, ma che dette funzioni devono essere organizzate dalla Regione, titolare delle relative potestà, si dovrà indagare, di volta involta, se l'ente delegato sia stato ragionevolmente posto in condizioni di adempire ai compiti affidatigli o se sia un nudus minister, senza alcuna concreta ed effettiva possibilità operativa.
3 L'attenzione deve a questo punto spostarsi sulla normativa regionale, al fine di appurare se il giudice di merito ne abbia fatto il malgoverno denunciato dal ricorrente. Ora, considerato che, con la L. 17 maggio 1996, n. 9, la ha attribuito alle province le funzioni Controparte_1 amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna selvatica (art. 2), delegandole alla formulazione e all'approvazione dei piani faunistico -venatori, nei quali devono essere, in particolare, previsti i criteri per la determinazione e l'erogazione del risarcimento, in favore dei proprietari o conduttori di fondi rustici, per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole (art. 6), non si vede come possa negarsi che il C. debba reclamare dalla provincia il ristoro dei pregiudizi subiti e che, conseguentemente, non possa pretenderli dalla regione”.
In buona sostanza, quindi, con la legge regionale 9/1996 la ha attribuito alle Province la CP_1 competenza all'adozione dei piani faunistico venatori in cui disciplinare i risarcimenti per i danni causati dalla fauna selvatica.
All'interno di detti piani, poi, le Province possono attribuire la competenza sulla materia agli Atc, ma, in ogni caso, resta esclusa qualsiasi titolarità passiva della CP_1
Tale disciplina è tutt'ora vigente e non può ritenersi superata dalla legge regionale 14/2015, con la quale sono state riportate alla regione le funzioni in materia di caccia previste dalla legge regionale 34/2000, la quale non ha ad oggetto gli indennizzi per i danni causati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica.
Pertanto, nel caso di specie, la domanda deve essere respinta, non essendo l'Ente convenuto titolare della posizione giuridica passiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano
Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello, rigettando nel merito la domanda attorea;
2. Nulla per le spese.
Così deciso in Castrovillari, 3 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
4
L'avv. SERAFINI NICOLA per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3042 del RGAC dell'anno 2021 avente ad oggetto appello avver so la sentenza del Giudice di Pace di Campana n. 12/2021, depositata il 5 novembre 2021, e vertente
TRA
Serafini avv. Nicola (C.F. ), rappresentato e difeso da sé medesimo e C.F._1 dall'avv. Parrotta Francesco
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA-contumace
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Nicola Serafini ha proposto appello avverso la sentenza n. 12/2021 emessa dal Giudice di Pace di Campana, con cui è stata dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni subiti dall'appellato a causa dell'aggressione ad un vitello da parte dei lupi il 12 maggio 2020 per mancata attivazione del procedimento amministrativo prodromico all'azione giudiziale.
Premessa l'inapplicabilità dei limiti di cui all'art. 339 c.p.c. all'appellabilità della sentenza, avendo richiesto un importo di euro 500 ,00, ma con la clausola relativa al riconoscimento della somma maggiore o minore che sarebbe risultata in corso di giudizio, ha dedotto l'erroneità della sentenza: a) per aver fatto applicazione di una normativa abrogata;
b) in quanto, essendo l'inammissibilità una specie di nullità, sarebbe necessaria una specifica previsione di legge per la sua pronuncia.
Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, l'accoglimento della domanda risarcitoria.
1 2. In via preliminare, per quel che riguarda il motivo relativo alla violazione dell'art. 156 c.p.c., si rileva che la categoria dell'inammissibilità è differente da quella della nullità, in quanto la prima riguarda atti che non presentano vizi intrinseci specifici, ma che, tuttavia, non possono essere esaminati, ad esempio perché tardivi o per altre ragioni estranee al contenuto dell'atto, anche di ordine sostanziale;
la nullità, invece, concerne vizi strutturali dell'atto, come ad esempio la genericità ovvero l'omissione di alcuni elementi.
Pertanto, l'assimilazione contenuta in appello non è meritevole di accoglimento.
3. Nel merito, l'appello è ammissibile ex art. 339, comma III, c.p.c. non già in ragione del valore della controversia (cfr. Cass. civ., Sez. III, 16 aprile 2025, n. 9970 “nel giudizio instaurato davanti al giudice di pace per il risarcimento dei danni (nella specie da condotta di ingiuria aggravata), qualora l'attore, oltre a richiedere una somma specifica non superiore a millecento euro, abbia anche concluso, in via alter nativa o subordinata, per la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore o minore da determinarsi nel corso del giudizio, siffatta ultima indicazione, pur non potendosi reputare mera clausola di stile, non può, tuttavia, ritenersi di per sé sola sufficiente a dimostrare la volontà dello stesso attore di chiedere una somma maggiore - ed ancor meno una somma superiore ad euro 1100,00 - in assenza di ogni altro indice interpretativo idoneo ad ingenerare quanto meno il dubbio che le circostanze de dotte siano potenzialmente idonee a superare il valore espressamente menzionato e, in particolare, quello entro il quale è ammessa la decisione secondo equità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del tribunale che aveva dichiarato inammissibil e ex art. 339, comma 3, c.p.c. l'appello proposto avverso la sentenza resa dal giudice di pace, ritenendo ininfluente, al fine di individuare il mezzo di impugnazione esperibile, l'ulteriore richiesta, avanzata dall'attore con l'atto di citazione, di condanna del convenuto al pagamento di "una somma diversa ritenuta di giustizia", rispetto a quella specificamente quantificata di euro 950,00)”), quanto piuttosto perché la violazione denunciata, consistente nell'aver applicato una disposizione asseritamente a brogata che prevede una condizione di ammissibilità della domanda costituita dal previo esperimento di un procedimento amministrativo, ha natura processuale, per cui non rientra nel perimetro dell'inappellabilità previsto dall'art. 339 c.p.c.
3.1. Ciò chiarito, l'appello è fondato e la domanda è, quindi, ammissibile, ma, in ogni caso, deve essere respinta nel merito.
Infatti, la normativa richiamata dal giudice di primo grado è stata definitivamente abrogata dall'art. 3, comma 15, L.R. 21 agosto 2006, n. 7, per cui non pare condivisibile la pronuncia di inammissibilità per omesso esperimento di un procedimento amministrativo prodromico all'azione giudiziale previsto da una norma non più in vigore al momento del fatto.
3.2. Nel merito, tuttavia, difetta la titolarità della posizione giuridica passiva in capo alla spettando la stessa alla Provincia o all'Atc competente a seconda delle previsioni CP_1 contenute nel piano faunistico venatorio applicabile.
2 Al riguardo, va precisato che il danno alle produzioni agricole, nell'ambito del quale rientra anche il danno ad animali allevati, causato da animali selvatici ha natura indennitaria e non risarcitoria, essendo stato chiarito che “il danno da fauna selvatica subito dall'imprenditore agricolo, in quanto intimamente connesso alla tutela di interessi squisitamente pubblicistici, qual è quello alla protezione dell'ambiente naturale e, in particolare, della fauna selvatica, non può ricevere riparazione nella sua interezza, bensì solo attraverso l'erogazione di un "contributo" da parte della Provincia, nei limiti di disponibilità del fondo predisposto dalla e alle condizioni e CP_1 nelle forme da quest'ultima stabilite” (T.A.R. Veneto Venezia, Sez. I, 22 novembre 2017, n.
1043; cfr. anche Cons. Stato, Sez. III, 26 settembre 2019, n. 4411, secondo cui “va riconosciuta natura meramente indennitaria ai contributi erogati per il ristoro dei danni derivanti dalla fauna selvatica e l'insussistenza dell'obbligo di corrispondere ai danneggiati l'integrale ristoro dei danni patiti” e Tribunale Pistoia, 22 febbraio 2010, secondo cui “quando si invoca l'art. 26, legge n. 157/1992, che nel caso in esame trova attuazione nella L.R. n. 3/1994, Toscana, art. 47, si è al di fuori della fattispecie di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. atteso che nelle norme in materia non viene in considerazione alcun profilo di illiceità ne comportamento dell'Amministrazione Pubblica”).
Ciò premesso, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, espresso proprio con riferimento alla “sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio Controparte_1 indisponibile dello Stato e sia tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale, la L. 11 febbraio 1992, n. 157 - recante la disciplina in materia di prote zione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio -attribuisce alle Regioni a statuto ordinario l'emanazione di norme relative al controllo e alla protezione di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3), alle stesse affidando i co nnessi, necessari poteri gestori. E' peraltro principio generale del nostro ordinamento che le regioni, laddove non vi si oppongano esigenze di carattere unitario, organizzano l'esercizio dei compiti amministrativi a livello locale attraverso i comuni e le province (art. 118 Cost. ; D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 4).
Ora, proprio alle province spettano quelli, in materia di protezione della flora e della fauna, nonchè di caccia e pesca, allorchè riguardino vaste zone intercomunali o l'intera area provinciale ( D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 19, lett. e ed f riproduttivo, in parte qua, della L.
8 giugno 1990, n. 142, art. 14).
In un contesto organizzatorio che così disloca le funzioni inerenti al governo del territorio, questa Corte ha condivisibilmente precisato che dei danni cagionati da animali selvatici risponde, in definitiva, a titolo aquiliano, l'ente, sia esso Provincia, Parco, Federazione CP_1
o Associazione, che dir si voglia, al quale essi risultino in concreto affidati, nel singolo ca so, segnatamente evidenziando che il delegato o concessionario potrà considerarsi responsabile, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. , a condizione che gli sia stata conferita, in quanto gestore, autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l'attività in modo da potere efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti all'esercizio dell'attività
3 stessa, e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni (confr. Cass. civ. 8 gennaio 2010, n. 80).
In sostanza, posto che l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di flora e di fauna, nei profili che afferiscano a zone intercomunali o all'intero territorio provinciale spetta, in via di principio alle Province, ma che dette funzioni devono essere organizzate dalla Regione, titolare delle relative potestà, si dovrà indagare, di volta involta, se l'ente delegato sia stato ragionevolmente posto in condizioni di adempire ai compiti affidatigli o se sia un nudus minister, senza alcuna concreta ed effettiva possibilità operativa.
3 L'attenzione deve a questo punto spostarsi sulla normativa regionale, al fine di appurare se il giudice di merito ne abbia fatto il malgoverno denunciato dal ricorrente. Ora, considerato che, con la L. 17 maggio 1996, n. 9, la ha attribuito alle province le funzioni Controparte_1 amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna selvatica (art. 2), delegandole alla formulazione e all'approvazione dei piani faunistico -venatori, nei quali devono essere, in particolare, previsti i criteri per la determinazione e l'erogazione del risarcimento, in favore dei proprietari o conduttori di fondi rustici, per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole (art. 6), non si vede come possa negarsi che il C. debba reclamare dalla provincia il ristoro dei pregiudizi subiti e che, conseguentemente, non possa pretenderli dalla regione”.
In buona sostanza, quindi, con la legge regionale 9/1996 la ha attribuito alle Province la CP_1 competenza all'adozione dei piani faunistico venatori in cui disciplinare i risarcimenti per i danni causati dalla fauna selvatica.
All'interno di detti piani, poi, le Province possono attribuire la competenza sulla materia agli Atc, ma, in ogni caso, resta esclusa qualsiasi titolarità passiva della CP_1
Tale disciplina è tutt'ora vigente e non può ritenersi superata dalla legge regionale 14/2015, con la quale sono state riportate alla regione le funzioni in materia di caccia previste dalla legge regionale 34/2000, la quale non ha ad oggetto gli indennizzi per i danni causati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica.
Pertanto, nel caso di specie, la domanda deve essere respinta, non essendo l'Ente convenuto titolare della posizione giuridica passiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano
Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello, rigettando nel merito la domanda attorea;
2. Nulla per le spese.
Così deciso in Castrovillari, 3 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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