Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/02/2015, n. 10136
CASS
Sentenza 17 febbraio 2015

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Massime1

In tema di truffa contrattuale, il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l'altra parte, unito a condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l'elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all'art. 640 cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata avesse affermato la sussistenza del reato di truffa nella condotta del ricorrente che, dopo essersi accreditato sul sito "ebay.it" ed aver messo in vendita un bene, aveva riscosso il prezzo richiesto senza consegnare il bene all'acquirente, provvedendo - dopo la transazione - a far cancellare il proprio "account" dal predetto sito, in modo da ostacolare le operazioni dirette alla sua identificazione).

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    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023

    La massima Integra il delitto di truffa online, ai sensi dell' art. 640 c.p., la condotta di messa in vendita di un bene su un sito internet accompagnata dalla sua mancata consegna all'acquirente dopo il pagamento del prezzo, posta in essere da parte di chi falsamente si presenti come alienante ma abbia il solo proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e di conseguire, quindi, un profitto ingiusto (Cassazione penale , sez. II , 04/12/2019 , n. 51551). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale RITENUTO IN FATTO Con sentenza, emessa il 28 febbraio 2017, il Tribunale di Urbino ha condannato R.A. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/02/2015, n. 10136
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10136
Data del deposito : 17 febbraio 2015

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