Sentenza 17 febbraio 2015
Massime • 1
In tema di truffa contrattuale, il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l'altra parte, unito a condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l'elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all'art. 640 cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata avesse affermato la sussistenza del reato di truffa nella condotta del ricorrente che, dopo essersi accreditato sul sito "ebay.it" ed aver messo in vendita un bene, aveva riscosso il prezzo richiesto senza consegnare il bene all'acquirente, provvedendo - dopo la transazione - a far cancellare il proprio "account" dal predetto sito, in modo da ostacolare le operazioni dirette alla sua identificazione).
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La massima Integra il delitto di truffa online, ai sensi dell' art. 640 c.p., la condotta di messa in vendita di un bene su un sito internet accompagnata dalla sua mancata consegna all'acquirente dopo il pagamento del prezzo, posta in essere da parte di chi falsamente si presenti come alienante ma abbia il solo proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e di conseguire, quindi, un profitto ingiusto (Cassazione penale , sez. II , 04/12/2019 , n. 51551). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale RITENUTO IN FATTO Con sentenza, emessa il 28 febbraio 2017, il Tribunale di Urbino ha condannato R.A. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/02/2015, n. 10136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10136 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 17/02/2015
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - N. 263
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Angelo - rel. Consigliere - N. 37709/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BE ID N. IL 14/05/1981;
avverso la sentenza n. 1042/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del 15/04/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CANEVELLI Paolo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 15.4.2014 la Corte di appello di Milano, in sede di rinvio ed a seguito di gravame interposto dall'imputato BE GU avverso la sentenza emessa il 9.2.2012 dal Tribunale di Como, ha confermato detta sentenza con la quale il predetto imputato è stato riconosciuto colpevole del reato di truffa ai danni di OM RT e condannato a pena di giustizia.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo:
2.1. erronea applicazione dell'art. 640 c.p. e manifesta illogicità della motivazione in ordine agli elementi costitutivi del reato, avendo la Corte territoriale valorizzato circostanze irrilevanti ed essendo ricorsa a mere congetture nel considerare l'omessa consegna della merce anche ad altri soggetti e la previsione che questi non avrebbero esercitato azioni legali per ottenere la restituzione della somma versata;
come pure rilevante - al contrario di quanto assume la Corte - sarebbe la positività del "feedback" risultante dai dati forniti dal sito "ebay" non modificabili dall'inserzionista, che escluderebbe una possibile simulazione da parte del ricorrente.
2.2. violazione dell'art. 62 c.p., n. 4 ed illogicità della motivazione in ordine alla esclusione del danno di lieve entità rispetto al valore intrinseco del bene compravenduto ed alle condizioni economiche non precarie dell'acquirente desunte dalla natura voluttuaria del bene acquistato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Il primo motivo è infondato.
2. In materia di truffa contrattuale il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l'altra parte, con condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l'elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all'art. 640 c.p. (Sez. 2, n. 41073 del 05/10/2004, Occhipinti ed altro, Rv. 230689). Inoltre, l'elemento che imprime al fatto dell'inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti - determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo - rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria. (Sez. 2, n. 5801 del 08/11/2013, Montalti e altro, Rv. 258203).
3. In applicazione dei principi ricordati questa Corte ha già ravvisato la condotta fraudolenta prevista dall'art. 640 c.p. in quella di chi si accredita sul sito "ebay" e pone in vendita un bene, ricevendone il corrispettivo senza procedere alla consegna di esso e rendendo difficile la possibilità di risalire al venditore (v. Sez. 2 n. 3058 del 29.9.2011, Zappa, n.m.; Sez. 2 n. 46849 del 22.10.2014, Parrelli, n.m.).
4. Si è, pertanto, posta nell'alveo di legittimità la Corte di merito che ha desunto la sussistenza degli artifici e raggiri, che hanno realizzato la violazione dell'affidamento prodotto nella parte offesa, considerando l'accreditamento del ricorrente nel sito informatico dedicato alle compravendite a mezzo della rete internet e dalla messa in vendita del bene oggetto della transazione - del quale è stato riscosso il prezzo pattuito senza il successivo invio della merce - rispetto alle quali condotte non illogicamente sono state valutate indizianti della truffa sia la cancellazione dell'"account" successiva alla conclusione della transazione che la reiterazione di fatti analoghi da parte dello stesso ricorrente.
5. Il secondo motivo è inammissibile in quanto in fatto, prospettandosi una diversa ed ipotetica valutazione delle condizioni economiche della parte offesa.
6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2015