Cass. pen., sez. II, sentenza 23/06/2016, n. 29853
CASS
Sentenza 23 giugno 2016

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La sentenza n. 1846 del 23/06/2016, emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, analizza un caso di presunta truffa contrattuale. Le parti coinvolte, due imputati, contestavano la decisione della Corte di Appello di Bari, che aveva condannato gli stessi al risarcimento dei danni per la condotta di rilascio di assegni non coperti. Gli imputati sostenevano che la condotta fraudolenta fosse avvenuta dopo la conclusione del contratto, e quindi non configurabile come truffa, e che uno di loro fosse estraneo ai fatti. La Corte ha esaminato i presupposti giuridici della truffa, evidenziando che essa si consuma al momento del conseguimento del profitto, e che gli artifici devono essere posti in essere al momento della conclusione del contratto. Tuttavia, ha anche riconosciuto che in contratti ad esecuzione differita, la condotta fraudolenta può manifestarsi anche durante l'esecuzione. La Corte ha annullato la sentenza impugnata, rinviando al giudice civile per una corretta ricostruzione dei fatti, ritenendo che la questione della tardività della querela fosse inammissibile in sede di legittimità.

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Massime2

Nei contratti ad esecuzione istantanea, configurano il reato di truffa gli artifici e raggiri che siano posti in essere al momento della trattativa e della conclusione del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo, che viene indotto a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe prestato, sicchè, nel caso di contratto stipulato senza alcun artificio o raggiro, l'attività decettiva commessa successivamente alla stipula e durante l'esecuzione contrattuale è penalmente irrilevante, a meno che non determini, da parte della vittima, un'ulteriore attività giuridica che non sarebbe stata compiuta senza quella condotta decettiva.

Nei contratti sottoposti a condizione, ovvero in quelli ad esecuzione differita o che non si esauriscono in un'unica prestazione, è configurabile il reato di truffa nel caso in cui gli artifici e raggiri siano posti in essere anche dopo la stipula del contratto e durante la fase di esecuzione di esso, al fine di conseguire una prestazione altrimenti non dovuta o di far apparire verificata la condizione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 23/06/2016, n. 29853
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29853
Data del deposito : 23 giugno 2016

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