Sentenza 14 luglio 2010
Massime • 1
L'attenuante di cui all'art. 62 n. 5 cod. pen., richiedendo la sussistenza del fatto doloso della persona offesa, rinvia, per la nozione del dolo, al precedente art. 43 e quindi presuppone che la persona offesa preveda e voglia l'evento dannoso come conseguenza della propria cooperazione attiva o passiva al fatto delittuoso dell'agente. (Nella specie è stata esclusa la ricorrenza dell'attenuante nella reazione a una rapina a mano armata da parte di un gioielliere che, al termine della colluttazione, finì ucciso dai rapinatori, sul rilievo che le confliggenti condotte della vittima e degli aggressori non costituivano elementi della medesima serie causale di produzione dell'evento, ma si ponevano in rapporto di mera occasionalità, nel senso che la reazione della persona offesa rappresentava l'antecedente).
Commentario • 1
- 1. Truffa contrattuale: sussiste se l'atto fraudolento si manifesti solo nell'esecuzione contrattualeAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 25 settembre 2023
La massima In tema di truffa contrattuale, l'induzione in errore, mediante raggiro o artifizio, sussiste non solo quando il contraente pone in essere, originariamente, l'attività fraudolenta, ma anche quando il comportamento, diretto a ingenerare errore, si manifesti successivamente, nel corso cioè dell'esecuzione contrattuale, in rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell'ingiusto profitto (Cassazione penale , sez. II , 17/11/2020 , n. 5046). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 17/11/2020 , n. 5046 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/07/2010, n. 29938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29938 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Pubblica udienza
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 14/07/2010
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 715
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 10639/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ME FA N. IL 22/11/1976;
2) LO ZI N. IL 14/04/1971;
avverso la sentenza n. 11/2008 CORTE ASSISE APPELLO di VENEZIA, del 07/07/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/07/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dott. GALASSO Aurelio, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
Udito il difensore delle parti civili, avvocato Martellato Luigino Maria, che ha concluso, per iscritto, per il rigetto dei ricorsi degli imputati, con condanna alla rifusione delle spese del giudizio, giusta separata notula;
Udito il difensore dell'imputato PA, avvocato Fragasso MA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
uditi i difensori dell'imputato ET, avvocato Aricò Giovanni e Capuzzo Franco, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
RILEVA
1. - Con sentenza, deliberata il 7 luglio 2009 e depositata il 5 ottobre 2009, la Corte di assise di appello di Venezia, in (parziale) accoglimento del gravame del Pubblico Ministero, ha ritenuto, in relazione al delitto di omicidio di cui al capo sub A/3 della rubrica, perpetrato in danno del gioielliere AS Gianfranco, in Abano Terme il 19 luglio 2005, la aggravante del nesso teleologico, ai sensi dell'art. 61, n. 2, in relazione all'art. 576 c.p. (aggravante esclusa dal primo giudice); ha inflitto ai giudicabili AN ET e RI PA la pena principale dell'ergastolo, con isolamento diurno (in ragione di otto mesi per ET, di un anno per PA), e le pene accessorie conseguenti ipso jure;
e ha confermato nel resto la sentenza della Corte di assise di Padova, 31 gennaio 2008, di condanna dei succitati giudicabili, imputati, inoltre, ambedue del delitto di rapina in danno del AS (capo sub A, ibidem) e dei connessi delitti di ricettazione (capi sub A/1, A/5, A/6, A/7, A/9), di porto e detenzione di armi da sparo e da guerra (capo sub A/2), di furto (capi sub A/4, A/8 e A/10) e di incendio (capo sub A/11); il solo ET della detenzione di munizioni da guerra e per armi comuni da sparo (capo sub T) e, infine, il solo PA delle rapine in danno del supermercato CA (capo sub L), della agenzia di Galliera Veneta della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo (capo sub M), della oreficeria OL (capo sub N), della agenzia di Scorzè del Monte dei Paschi di Siena (capo sub O), della agenzia di Rubano della Banca IT (capo sub Q), della agenzia di Povolaro Dueville della Banca NT (capo sub R) e dei connessi reati di cui ai capi sub L/1, sub P, sub P/1, sub S) e da sub M/1 a sub M/4, da sub N/1 a sub N/3, da sub O/1 a sub O/4, da sub Q/1 a sub Q/4, da sub R/1 a sub R/3 (bis).
I giudici di merito hanno accertato - per quanto qui rileva - quanto segue.
1.1 - Alle ore 16.00 circa del 19 luglio 2005, ET e PA, assieme a MA IE (detto DE) e a VI MA, fecero irruzione nella gioielleria di AS Gianfranco, col volto coperto e armati di pistole e di mitra;
il gioielliere tentò vanamente di contrastare l'ingresso dei malfattori;
quindi ingaggiò una colluttazione con ET, ma fu sopraffatto dalle "brutali percosse"; successivamente con una delle pistole, legalmente detenute, aprì il fuoco contro i malviventi, attingendo VI;
ma i rapinatori non desistettero: PA con una breve raffica di mitra abbattè il commerciante, ferendolo alla altezza del terzo spazio intercostale, nella regione dorso laterale destra in corrispondenza del fianco, alla superficie anteriore del terzo prossimale della coscia sinistra e al terzo dito della mano sinistra. L'exitus intervenne nell'arco di pochi minuti in dipendenza dello shock emorragico conseguito alla ferita toracica, che aveva interessato il cuore e il fegato.
Uccisa la vittima, i grassatori - compreso VI, anche egli mortalmente ferito - riuscirono ad allontanarsi prima dell'arrivo dei Carabinieri con i preziosi razziati (per il valore di circa Euro 161.000,00); fuggirono, inizialmente a bordo della autovettura Alfa 33, di colore rosso scuro (rubata pochi minuti prima della rapina a Padova), della quale si erano serviti per portarsi sulla scena del delitto;
e, nel prosieguo, utilizzando una Audi A3 di colore grigio, che avevano predisposto, munita di targhe rubate.
Durante la fuga lasciarono VI morente davanti l'ospedale di Piove di Sacco.
L'autovettura venne, infine, abbandonata e incendiata in località Giare di Mira.
1.2 - L'accertamento della responsabilità si fonda sulle chiamate in correità, positivamente scrutinate in punto di attendibilità, di IE (identificato in virtù di univoche tracce ematiche, rinvenute sia sulla scena del delitto che nell'abitacolo della Alfa 33, e fermato il 19 agosto 2005) e di AM LC, imputato in procedimento connesso per il concorso con gli imputati nella detenzione delle armi utilizzate per la rapina e nella ricettazione della autovettura Audi A3 (e di altri veicoli), sulla testimonianza di CI LC (padre di LC AM), sulla propalazione del collaborante TE TT, sul sequestro dell'arma del delitto (recuperata in virtù delle indicazioni di IE), sulla videoripresa della azione delittuosa, registrata dall'impianto di sicurezza della gioielleria, sugli altri elementi della generica, sulla falsità dell'alibi ammannito da ET. IE ha dettagliatamente riferito in ordine alla preparazione della sanguinosa rapina e alla esecuzione del delitto. In particolare ha narrato che PA aveva acquisito la disponibilità di un capannone, sito in Campolongo Maggiore, concesso in locazione da LC e utilizzato dai grassatori come base operativa;
che PA e ET si erano precostituiti un falso alibi, mediante la simulazione con compiacente registrazione della loro presenza presso il cantiere di Mestre, ove lavoravano;
che una settimana prima della rapina tutti i compartecipi avevano effettuato un sopralluogo.
LC ha confermato di aver locato il capannone a PA, fin dal maggio 2005 per il canone di duemilacinquecento Euro al mese;
ha riconosciuto (oltre che costui e IE) anche ET;
ha dichiarato di aver notato che i conduttori avevano parcheggiato nel capannone l'autovettura Audi A3 e, in particolare, la sera del 15 luglio 2005 aveva scorto IE intento a pulire col getto di aria compressa una pistola in presenza di PA e ET, mentre a terra erano visibili altre armi, smontate, a canna lunga. Lo stesso giorno della rapina e poco prima del delitto, aveva intravisto IE allontanarsi dal capannone alla guida della Audi A3 con tre passeggeri a bordo;
il conducente e gli altri occupanti del veicolo avevano tutti la testa coperta da cappellini e, a dispetto della calura estiva, indossavano maglioni e guanti di lana;
nel capannone erano rimaste parcheggiate la Citroen C2 nera di ET e la motocicletta Honda rossa di IE;
la sera aveva appreso dal telegiornale la notizia della rapina perpetrata ad Abano Terme con esito mortale.
CI LC, il quale era stato in grado di riconoscere PA e IE, aveva pure assistito alla pulizia della pistola qualche giorno prima della rapina e il 19 luglio 2005 aveva notato che i grassatori, giunti al capannone con indosso abiti estivi, erano, poi, sortiti con abbigliamento non consono alla stagione.
1.3 - Con riferimento ai motivi di gravame, del Pubblico Ministero e degli imputati, e in relazione a quanto nel presente scrutinio di legittimità serba rilevanza, la Corte di assise di appello - in esito alla rinnovazione della istruzione dibattimentale colla visione della ripresa filmata della rapina, effettuata dall'apparato di video registrazione dell'impianto di sicurezza della gioielleria, e con successiva esecuzione, previa riapertura del dibattimento, di perizia antropometrica - ha argomentato nei termini che seguono. 1.3.1 - Sono esatti i critici rilievi difensivi in merito all'assunto della Corte di assise, secondo la quale le confessioni di IE circa la commissione di tutti gli altri delitti di rapina sarebbe stata assolutamente spontanea, senza che il collaborante fosse gravato da alcun sospetto, e in merito all'apprezzamento del primo giudice della competa rottura da parte del medesimo IE di ogni solidarietà criminale.
Invero risulta delle informative dei Carabinieri del Nucleo operativo del Reparto operativo del Comando provinciale di Vicenza in data 11 luglio 2005 e 5 novembre 2007 che MA IE "era in realtà da tempo sospettato, unitamente al fratello DA e ad altro suo parente, PA IE, di essere autore delle numerose rapine consumate in Veneto in quel periodo".
E la collaborazione è stata prestata da IE solo dopo che era stato "raggiunto da indizi che lo inchiodavano alle proprie responsabilità per la rapina e per l'omicidio AS", sicché "non gli restava altra via se non quella di una ampia collaborazione".
Inoltre il collaborante non ha effettivamente offerto apprezzabili elementi utili per la identificazione del compartecipe di altre rapine, detto AN, verosimilmente ben conosciuto, così dimostrando di non recidere i vincoli di solidarietà con l'ambiente criminale della propria etnia, al quale non appartengono i giudicabili inseriti piuttosto in "un contesto criminale contiguo". Tutto ciò non compromette, tuttavia, l'attendibilità della fonte e non svaluta il contenuto della collaborazione.
Le succitate informative consentono solo di ipotizzare che, in relazione a tutte le altre rapine, gli inquirenti "forse sarebbero riusciti ad andare oltre i meri sospetti e ad acquisire indizi". La mancata completa collaborazione per gli altri episodi delittuosi non sminuisce il valore della ampia confessione e la credibilità della chiamata di correo a carico di ET e di PA, essendo l'accusa "indenne dal sospetto di calunnia". 1.3.2 - L'accertamento della colpevolezza di ET non è compromesso dal negativo responso peritale in esito alla indagine antropometrica eseguita previa rinnovazione della istruzione dibattimentale.
Invero il perito ha escluso la identificabilità di ET col rapinatore ripreso dalle telecamere (comparabile all'imputato per esclusione) a cagione della ritenuta "discrepanza di altezza delle spalle" e ha aggiunto, in sede di esame dibattimentale, che per far collimare il dato della statura aveva dovuto posizionare in modo non corretto l'imputato durante l'esperimento, mentre, quando ET "è stato posizionato bene, non coincidevano ne' spalle, nè altezza" o, forse, un parametro, ma non anche l'altro. Il responso non è condivisibile.
L'elaborato peritale è ridondante, dispersivo e "poco dettagliato nei passaggi più rilevanti".
Nel corso dell'indagine - esperimento i consulenti del Pubblico Ministero e delle parti civili hanno contestato la correttezza della posizione fatta assumere a ET dal perito;
costui non ha tenuto conto della incidenza esercitata sul profilo delle spalle dalla "contrattura muscolare derivante dal trasporto del fucile mitragliatore del peso di circa quattro chilogrammi" e dall'abbigliamento; non ha enunciato nel verbale delle operazioni il tenore delle obiezioni;
non ha investito la Corte ne' al riguardo, nei ai fini della nomina di un esperto, "dotato delle necessarie conoscenze di carattere anatomico o biomeccanico" delle quali esso perito ha affermato essere privo;
non ha corredato l'elaborato dei "riscontri fotografici" a supporto nelle negative conclusioni. Ciò posto deve, invece, positivamente risolversi la questione della identificazione di ET con la figura del rapinatore ripreso dalle telecamere e convenzionalmente in atti contraddistinto dalla lettera D.
Alla stregua della stessa perizia e dei responsi dei consulenti del Pubblico Ministero e delle parti civili risulta pacifica la "compatibilita della statura".
Si tratta di dato "sicuro e immutabile", mentre la postura delle spalle è variabile e influenzata da una congerie imponderabili di fattori mutevoli e contingenti.
Inoltre, decisivamente, l'"esame visivo e il raffronto fra le immagini a disposizione" offrono "la percezione diretta della analogia di struttura fisica .. tra il rapinatore D, di altezza media (definito nella perizia pletorico nel torace e incavo nella zona ombelicale) e ET".
1.3.3 - Non sono decisive le discrasie e le inesattezze rilevate dai difensori nelle dichiarazioni di IE, di LC AM e di CI LC in ordine ai veicoli nella disponibilità di ET, a determinate caratteristiche somatiche dell'appellante, alla segnalata presenza di un foro di proiettile nella carrozzeria della autovettura di ET. Si tratta di dettagli marginali;
sono plausibili "momentanei errori di memoria"; i margini di approssimazione sono inevitabili. Peraltro l'indicazione di una AR, piuttosto che della Citroen C2 del giudicabile, è giustificata dalle "forti somiglianze" dei modelli;
ET, pur non essendo proprietario di una motocicletta di colore giallo, ben potrebbe aver utilizzato occasionalmente un veicolo avuto in prestito;
IE è "incorso in confusione", attribuendo la capigliatura "con meches bionde" a ET, anziché a PA;
costui, infatti, secondo quanto documentano le fotografie in atti, presenta "vistose meches bionde";
non ostante l'esito negativo dell'accertamento di un foro di proiettile nella carrozzeria della autovettura di ET (in esito alla perizia eseguita dall'ing. Tosato), restano confermati i contatti antecedenti all'omicidio tra ET e IE, il quale, non avendo assistito allo sparo e al danneggiamento della autovettura, "riportò sol quanto gli disse" il compartecipe;
la pregressa conoscenza tra IE e ET è, peraltro, comprovata da "numerosi e documentati contatti e dalla consegna di un telefonino da parte del primo al secondo.
La mancata indicazione da parte di IE dei propri movimenti dopo la consumazione della rapina è irrilevante;
la questione è "eccentrica rispetto al tema di prova"; la eventuale reticenza del collaborante in ordine a condotte o accadimenti non pertinenti non si ripercuote sulla chiamata in correità.
1.3.4 - La carenza di indicazioni da parte di TT, circa i rapporti tra ET e VI e circa la ubicazione della gioielleria AS, non compromette il rilievo della propalazione "il cui significato è di carattere generale" da valutarsi "nel complessivo contesto".
1.3.5 - Effettivamente una serie di elementi apprezzati dal primo giudice (quali lo scontrino delle consumazioni che IE narra di aver fatto assieme ai correi presso il bar Japelli, sito di fronte la gioielleria AS, in occasione del sopralluogo effettuato il 12 luglio 2005) non hanno valenza "rigorosamente individualizzante"; danno, tuttavia, conto del positivo controllo dei numerosi dettagli riferiti dal collaborante, tenuto conto "che quante più informazioni IE andava fornendo agli inquirenti, tanto più egli si esponeva a possibili smentite".
E, in proposito, sebbene non sia stata dimostrata sul piano oggettivo la provenienza delle derrate, sequestrate il 6 dicembre 2005 nella abitazione di ET a Bovolenta, dal furto con effrazione, commesso dai compartecipi la sera prima della rapina presso il supermercato Alì di Vigonza - secondo quanto narrato da IE - soccorre, tuttavia, la prova logica in considerazione "della contiguità temporale del rinvenimento" e della mancata indicazione da parte dell'imputato circa la provenienza del corpo del reato, non essendo credibile - a fronte della gravità della posizione processuale del giudicabile - la ragione addotta da costui del silenzio (scilicet: per evitare "disturbi" al preteso fornitore dei formaggi).
1.3.6 - La negativa rilevazione strumentale di spostamenti della autovettura Citroen C2 di colore nero di ET - nell'abitacolo del veicolo era stata in precedenza (il 9 luglio 2005) installata una microspia nell'ambito di indagini condotte dalla Procura di Ferrara - non contraddice l'avvistamento di LC AM del veicolo all'interno del capannone il giorno della rapina.
Il maresciallo AN Zanini ha testimoniato di aver verificato, con opportuni esperimenti, che l'apparato di intercettazione non era mai entrato in funzione.
Inoltre ET e PA disponevano - secondo quanto riferito da IE - di "sofisticate apparecchiature" per neutralizzare i sensori.
E anche il teste ER ha riferito che PA possedeva due rilevatori di frequenze.
1.3.7 - Le testimonianze a discarico in punto di prova di alibi, in relazione alla dedotta presenza di ET e PA nel cantiere della impresa ZO presso la stazione ferroviaria di Mestre dal 18 al 20 luglio 2005, sono incoerenti, imprecise e incerte;
ZO e il subappaltatore ER (datore di lavoro degli imputati) si contraddicono in merito alle rispettive presenze nel cantiere;
la localizzazione della utenza cellulare smentisce le dichiarazioni di ZO;
ER ha ammesso che le registrazioni delle presenze orarie dei dipendenti non erano fedeli;
che gli operai fruivano di mezze giornate libere, pur figurando registrati per otto ore di lavoro;
e, pur se a dibattimento aveva asserito di non ricordare quante ore ET e PA avessero lavorato il 19 luglio 2005, nel corso delle indagini aveva ricordato che gli imputati quel giorno gli avevano chiesto di essere registrati per otto ore di lavoro, avendone, tuttavia, prestato solo quattro.
1.3.8 - In ordine al dolo omicida, l'elemento psicologico del delitto di sangue non è contraddetto dal mancato ricorso all'uso del mitra contro il gioielliere fin dal momento iniziale della rapina, rispondendo la scelta tattica all'esigenza opportunistica di non suscitare immediatamente pubblico allarme nella zona adiacente il negozio.
La visione del filmato rende palese l'intento omicida: risulta evidente che PA sparò in sequenza (rectius: a raffica) i colpi del mitra "sia pure in numero contenuto", a "distanza ravvicinatissima"
contro
AS e "verso la parte vitale del corpo"; non già a scopo meramente intimidatorio, contro il soffitto o il pavimento, ovvero mirando a un distretto anatomico periferico. Epperò è affatto irrilevante la ricostruzione delle traiettorie dei proiettili o la considerazione della deviazione (di una o più ogive) "riscontrata" dalle scalfitture sui mobili, laddove l'omicida "prese di mira e concretamente attinse" la regione anatomica vitale della vittima.
1.3.9 - Le modalità di programmazione ed esecuzione della rapina, con micidiali armi da guerra cariche, conclamano "secondo il rapporto di regolarità causale .. dell'id quod plerumque accidit", la piena previsione e accettazione dell'uso cruento delle armi stesse, per fronteggiare la reazione della vittima o l'intervento di terzi. Deve essere, pertanto, confermata la qualificazione della concorsuale condotta ai sensi dell'art. 110 c.p., con esclusione della ipotesi di cui all'art. 116 c.p., invocata da ET. 1.3.10 - È frutto di ingiustificata e non condivisibile "parcellizzazione delle fasi della azione" l'esclusione della aggravante del nesso teleologico, operata dalla Corte di assise. I primi giudici hanno, infatti, ritenuto, che PA fece fuoco animato da "dolo di impeto", in preda alla "concitazione" e alla "istintualità", sicché difetterebbe quella "particolare intensità del dolo" che connota la aggravante in parola.
Era, invece, ben prevedibile la reazione armata del gioielliere. E, laddove secondo l'imputazione, la ampia contestazione della aggravante non risulta circoscritta allo solo scopo del conseguimento del profitto del reato ma comprende anche la finalità strumentale della esecuzione del delitto, la perpetrazione della condotta omicida, attuata nella flagranza della grassazione che "si stava consumando", e volta a neutralizzare la legittima reazione di AS, integra perfettamente la previsione dell'art. 61 c.p., n.2. 1.3.11 - Non è ravvisabile la attenuante, prevista dall'art. 62 c.p., n. 5, del concorso del fatto doloso della persona offesa.
La condotta della vittima non costituisce "concausa efficiente" della sua morte.
La reazione del gioielliere determinò soltanto le condizioni relative alla perpetrazione della condotta illecita di PA che "determinò l'evento".
1.3.12 - La considerazione della pessima condotta della vita anteatta, della biografia criminale scandita da condanne per gravi delitti (analiticamente indicati dal giudice di prime cure), della grande pericolosità sociale, della capacità a delinquere, della pervicace e inveterata inclinazione al delitto, della tempistica dei reati, dopo pochi mesi dalla scarcerazione seguita a lunga detenzione, della intensità del dolo, anche alla luce delle propalazioni di TT, rendono ET immeritevole delle postulate attenuanti generiche;
mentre non appare suscettibile di favorevole valutazione nei confronti del reo il quale non ha, peraltro, mostrato alcun segno di resipiscenza, il comportamento processuale di collaborazione alla indagine peritale, atteso che un diverso atteggiamento dilatorio o ostruzionistico avrebbe consentito di "trarre argomenti di carattere logico .. significativi per il giudizio di colpevolezza".
2. - Ricorrono per cassazione entrambi gl'imputati, col ministero dei rispettivi difensori di fiducia: ET mediante atto redatto dall'avvocato Franco Capuzzo, recante la data del 10 dicembre 2009, e mediante ulteriore atto, redatto dall'avvocato Giovanni Aricò, recante la data del 21 gennaio 2010; PA, mediante atto redatto dall'avvocato MA Fragasso jr, recante la data del 14 dicembre 2009, impugnando congiuntamente alla sentenza anche l'ordinanza dibattimentale 3 marzo 2009, per l'omessa pronuncia sulla richiesta di rinnovazione della istruzione dibattimentale al fine dell'esame del consulente del Pubblico Ministero, dott. Zernar Ezio (richiesta formulata con atto del 28 gennaio 2009, depositato alla udienza del 30 gennaio 2009, e richiamata nella memoria difensiva prodotta alla udienza del 3 marzo 2009).
PA presenta, altresì, motivi nuovi, mediante atto del;
2.1 - ET sviluppa complessivamente nove motivi: sette redatti dall'avvocato Capuzzo e ulteriori due motivi (appresso indicati come l'ottavo e il nono) redatti dall'avvocato Aricò, con i quali dichiara (anche) promiscuamente di denunziare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 110 e 116 c.p. e art. 576 c.p., comma 1, n. 1, con riferimento all'art.61 c.p., n. 2, (sesto motivo) e in relazione agli artt. 62 bis e 133 c.p. (settimo motivo), in relazione all'art. 61 c.p., n. 2, e art. 62 c.p., n. 5, (nono motivo), inosservanza di norme processuali in relazione all'art. 603 c.p.p. (primo motivo), in relazione all'art.125 c.p.p., comma 3, e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e) con riferimento all'art. 111 Cost. (terzo motivo), in relazione ancora all'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e) (quarto motivo) e in relazione all'art. 533 c.p.p. (quinto motivo), nonché - con tutti i motivi tranne il quinto - mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, anche sotto il profilo della formale violazione dell'art. 192 c.p.p., commi 2 e 3. 2.1.1 - Col primo motivo il difensore censura: la Corte territoriale dopo aver disposto - ravvisatane la necessità dopo la chiusura del dibattimento - perizia antropometrica ha immotivatamente disatteso il responso del perito, favorevole al ricorrente;
il perito ha, infatti, negato la corrispondenza della sagoma corporea del giudicabile con quella della persona ripresa dalle telecamere del sistema di sicurezza della gioielleria;
illogica è la valorizzazione del mero dato della altezza del giudicabile;
il dato non è selettivo e, peraltro, costituiva oggetto del patrimonio probatorio del giudizio già prima della rinnovazione della istruttoria dibattimentale ritenuta, tuttavia, necessaria;
sul punto, infine, il giudice a quo è incorso nel travisamento della prova, supponendo l'accertamento peritale della corrispondenza tra l'altezza di ET e quella del rapinatore ripreso nel filmato;
il perito ha spiegato, al riguardo, che, nel corso della ricostruzione sperimentale, "a parità di altezza di spalle", era stato necessario "posizionare male l'imputato .. spostandolo un tantino indietro" per far collimare l'altezza (del capo rispetto al suolo).
2.1.2 - Col secondo motivo il difensore contesta la positiva valutazione della attendibilità del chiamante in correità IE e deduce: dopo aver riconosciuto la fondatezza delle censure difensive sul punto che il collaborante non aveva reciso i vincoli di solidarietà con l'ambiente criminale di appartenenza della propria etnia e sul punto che in relazione agli altri reati la collaborazione era sopravvenuta successivamente alla emersione di indizi di reità, il giudice di secondo grado ha illogicamente richiamato per relationem la motivazione della sentenza appellata, laddove la Corte di assise ha valutato il dichiarante pienamente attendibile, mentre quella di assise di appello lo reputa "meno genuino, meno spontaneo e, pertanto, non attendibile"; il giudice a quo è, dunque, incorso nella inosservanza del principio di accertamento della responsabilità penale al di là di ogni ragionevole dubbio;
difettano assolutamente elementi di conferma della attendibilità della accusa;
le circostanze, a tal fine valorizzate dai giudici di merito, hanno valenza indiziaria pari a zero;
in particolare, lo scontrino delle consumazioni del collaborante è assolutamente inidoneo a provare l'incontro tra GR e il ricorrente;
il gestore del bar non ha riconosciuto alcuno degli imputati;
e dal pari irrilevante è la conoscenza del collaborante di circostanze relative ai familiari e ai veicoli di ET, laddove è stata, peraltro, dimostrata la falsità della asserzione di IE circa la presenza di un foro di proiettile sulla portiera della autovettura Citroen C2 del ricorrente;
delle derrate rinvenute in casa di ET non è stata dimostrata la asserita provenienza furtiva;
ne' giova l'argomento della Corte territoriale circa la "contiguità temporale", in quanto tra il furto e il rinvenimento trascorsero ben cinque mesi, al di là della considerazione della assenza di collegamento tra il furto e la rapina culminata con l'omicidio; e, ancora, le dichiarazioni di IE contrastano con quelle di AM LC;
costui attribuisce erroneamente a ET il possesso di una autovettura di marca Toyota, modello AR, e rappresenta che i giudicabili giunsero a bordo di furgone Daily;
ne', poi, l'ulteriore errata attribuzione a TT (da parte di LC) di una fantomatica motocicletta di colore giallo può essere superata colla mera congettura della Corte territoriale secondo la quale il ricorrente potrebbe aver fatto uso occasionale di un veicolo avuto in prestito da altri;
in ulteriori contraddizioni incorrono i dichiaranti nella descrizione delle fattezze fisiche dell'imputato (peraltro non riconosciuto da LC CI); la supposizione dei giudici di merito che IE si sia confuso, attribuendo a ET la capigliatura di PA, è affatto gratuita, priva di "supporto fattuale" e travisante. 2.1.3 - Col terzo motivo il ricorrente censura la valutazione della prova a discarico, con riferimento al dedotto alibi. Il difensore argomenta: la Corte territoriale ha immotivatamente valutato non credibili i testimoni addotti dalla difesa;
peraltro il dubbio circa la presenza del ricorrente sul cantiere della ditta Cofathec a Mestre nelle serate del 18 e del 19 luglio 2005 potrebbe semmai integrare la ipotesi dell'alibi fallito, non certamente l'indizio dell'alibi falso;
se ET "si fosse voluto dolosamente creare una situazione fasulla" per precostituirsi l'alibi, "sicuramente sarebbe stato molto più semplice provare la sua presenza in un altro luogo al momento della rapina", piuttosto che quella a Mestre "molto più articolata per la sera e la notte precedente e la sera e la notte susseguente rispetto al fatto". 2.1.4 - Col quarto motivo il ricorrente di duole della omessa valutazione del segnale sonoro "denominato nel processo come beep di cui alla perizia in atti", sostenendo essere provato il funzionamento nella microspia, installata sulla autovettura Citroen C2 del giudicabile, sicché - non essendo registrati movimenti della autovettura dal parcheggio dinnanzi alla abitazione di ET - era invalidato l'avvistamento di AM LC del succitato veicolo.
2.1.5 - Col quinto motivo il ricorrente reitera la denunzia della violazione del criterio dell'accertamento della responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio, ribadendo gli assunti difensivi circa la non genuinità della chiamata di correo, la carenza di riscontri e il favorevole responso peritale in ordine alla non corrispondenza dei dati antropometrici.
2.1.6 - Il sesto motivo investe i punti del riconoscimento della aggravante teleologica e del diniego del concorso anomalo. Il difensore, in relazione al primo punto, afferma: è fondata la considerazione della Corte di assise, in merito alla esclusione della aggravante, circa la estemporaneità della condotta omicida (di PA) in seguito "ai colpi di pistola esplosi dal gioielliere"; si trattò, appunto, "di reazione istintiva alla aggressione del AS"; difetta la "intensità finalistica" che connota la aggravante;
ET, durante al colluttazione colla vittima, non fece uso del mitra;
i colpi esplosi contro la vittima furono solo tre;
AS è stato attinto per la deviazione "imprevista e imprevedibile del proiettile"; IE ha reiteratamente negato ogni intento omicida;
la Corte territoriale ha fatto ricorso a "non provate congetture psicologiche"; la aggravante è soggettiva e, pertanto, non è estensibile agli altri compartecipi.
Con riferimento al secondo punto il difensore argomenta: ET non è autore della condotta omicida;
non deve risponderne a titolo di concorso (pieno) ai sensi dell'art. 110 c.p.; manca la prova che il ricorrente "si fosse rappresentato in concreto la verificazione" dell'"evento più grave, come possibile conseguenza della azione concordata"; tanto, anzi, ha espressamente escluso GR;
l'omicidio costituì "istintiva conseguenza rispetto alla azione del AS posta in essere in difetto di requisiti di cui all'art. 52 c.p.. 2.1.7 - Col settimo motivo il ricorrente censura il diniego - assertivamente immotivato - delle circostanze attenuanti generiche, opponendo: non giova il riferimento alle dichiarazioni di TT per affermare la intensità del dolo, in quanto il dichiarante non è al corrente della azione criminosa;
la condotta processuale dell'imputato è caratterizzata dalla collaborazione e dalla lealtà;
se ET non avesse consentito di partecipare alle operazioni peritali, la Corte territoriale avrebbe dovuto assolverlo, poiché aveva ritenuto indispensabile la perizia;
non è sindacabile, costituendo "espressione di scelte difensive" la mancata esternazione di espressioni di resipiscenza;
la Corte territoriale non ha valutato tutti i parametri di cui all'art. 133 c.p.; anche il trattamento sanzionatorio è frutto del "pregiudizio colpevolista" dei giudici di merito.
2.1.8 - Con l'ottavo motivo il difensore, ribadendo le censure circa la reticenza e la "assenza di spontaneità" di IE, sostiene:
la Corte territoriale ha eluso "l'obbligo di motivare", reputando eccentrica la verifica della attendibilità del collaborante in ordine "a movimenti e azioni non pertinenti" la sanguinosa rapina, mentre occorreva accertare se "la chiamata in correità verso ET non fosse finalisticamente orientata" a dissimulare l'identità degli "altri due complici .. ripresi delle telecamere";
compromette la attendibilità del dichiarante la assenza di indicazioni "circa i momenti successivi alla azione"; illogicamente la Corte di assise di appello ha omesso di confutare compitamente le censure difensive in ordine al "sicuro mendacio" di IE in merito alla esistenza di un foro di proiettile sulla autovettura dell'imputato e ha opposto mere congetture per superare l'obiezione che ET non ha mai posseduto la motocicletta di colore giallo;
inoltre, il riconoscimento da parte dei giudici di merito della necessità della perizia antropometrica esclude la "sufficienza della chiamata in correità" e del materiale probatorio acquisito a sorreggere la dimostrazione della colpevolezza;
la Corte territoriale ha, poi, illogicamente sostituito "il proprio convincimento", senza verificarlo, al responso del perito, mutilando "parte della prova";
il perito ha, infatti, confutato i consulenti del Pubblico Ministero e delle parti civili, dimostrando che anche "la diversa sovrapposizione della postura delle spalle del rapinatore", ripreso dalle telecamere, "avrebbe categoricamente escluso la identità della altezza" col ricorrente;
la ritenuta "non completezza dell'elaborato" peritale (per mancanza del corredo fotografico circa la non coincidenza della altezza con posizionamento diverso), imponeva quanto meno "un supplemento" di indagine.
2.1.9 - Col nono motivo il difensore censura il diniego della attenuante dell'art. 62 c.p., n. 5, a sua volta incompatibile con la aggravante del nesso teleologico e argomenta: il rapinatore che l'accusa suppone essere ET, pur durante la colluttazione iniziale colla vittima, non ha fatto uso dell'arma da fuoco;
l'altro compartecipe ha sparato solo dopo che AS aveva ferito mortalmente VI;
la cronologia smentisce la ricorrenza della aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 2, e dimostra il concorso della attenuante invocata;
la vittima non versava in stato di legittima difesa;
l'autore materiale dell'omicidio del gioielliere agì con dolo di impeto per salvare la propria vita" e non per assicurarsi il profitto e l'impunità del reato;
l'alternativa tra le finalità incompatibili (dell'autotutela fisica e del perseguimento del profitto del reato) deve essere risolta in base al principio del favor rei;
la circostanza che nessuno dei compartecipi sparò prima del gioielliere "esclude il concertato e volontario uso dell'arma e la volontà omicidiaria finalizzata alla perpetrazione della rapina ovvero ad assicurarsene il relativo profitto".
2.2 - PA, dopo una generale premessa critica della sentenza impugnata stigmatizzata in termini di decisione immotivata ed elusiva della dialettica processuale, sviluppa quattro motivi, dichiarando (anche) promiscuamente di denunciare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all'art. 61 c.p., n. 2, (secondo motivo), in relazione agli artt. 575 e 584 c.p. (terzo motivo), in relazione all'art. 62 c.p., n. 5, (quarto motivo), nonché - con tutti e quattro i motivi - mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
A corredo dei motivi il ricorrente allega in copia il verbale di udienza del 3 marzo 2009, la memoria difensiva depositata nella succitata udienza, il fascicolo fotografico acquisito nel dibattimento di prime cure alla udienza dell'8 febbraio 2007. 2.2.1 - Col primo motivo il ricorrente, censurando l'omesso esame della memoria difensiva, depositata nel dibattimento di secondo grado alla udienza del 3 marzo 2009, e delle confutazioni difensive dei motivi di appello degli uffici del Pubblico Ministero, circa la aggravante teleologica, il dolo e il trattamento sanzionatorio, oppone con richiamo delle deduzioni in parola: i giudici di merito hanno trascurato la generica;
la Corte territoriale doveva, previa ulteriore rinnovazione della istruzione dibattimentale, esaminare il consulente del Pubblico Ministero in merito alla direzione degli spari;
dalla videoregistrazione risulta che i rapinatori non spararono se non dopo AS;
dai rilievi del maresciallo Donati emerge, ancora, che i colpi esplosi contro il gioielliere furono solo tre e non almeno tre come asserisce il giudice a quo;
AS sparò due volte, non avendo deflagrato la terza cartuccia;
furono rinvenuti sulla scena del delitto "frammenti metallici e parti di camiciatura delle ogive"; il maresciallo Donati ha ricostruito la traiettoria, inclinata verso il basso, del "colpo" mortale, con primo punto di impatto contro un orologio da tavolo (del quale fu rinvenuto un frammento a terra); in corrispondenza del foro di entrata al torace della vittima e, precisamente, del taschino della camicia di AS, fu fotografato un frammento del rivestimento della ogiva;
tanto dimostra che la vittima fu uccisa da un colpo di rimbalzo di un "tiro verso il basso e non ad altezza d'uomo"; la traiettoria intracorporea risulta caratterizzata da fortissima obliquità dall'alto verso il basso, con ritenzione della regione lombo sacrale sinistra, secondo quanto attestato dal consulente settore;
la raffica di mitra fu brevissima;
concorda colla generica la prova orale, rappresentata dalla dichiarazione di IE circa la assenza dell'intento omicida;
la condotta dell'autore materiale costituì "reazione istintiva e auto difensiva" non correlata alla esecuzione della rapina e senza intento di cagionare la morte di AS;
la Corte territoriale neppure ha fatto cenno della presentazione dello scritto difensivo e ha trascurato di confutare le più diffuse argomentazioni della memoria al cui testo il difensore dichiara di far rinvio sui "punti cruciali" della aggravante in parola. Denunzia, ancora, il ricorrente, sotto il concorrente profilo della illogicità della motivazione, il travisamento della prova;
afferma, anche ripetendo le deduzioni e le argomentazioni prima esposte:
la Corte territoriale incorre in petizione di principio coll'assunto che i colpi furono diretti contro il corpo della vittima;
difetta assolutamente la dimostrazione della "reale traiettoria dei tre proiettili"; le risultanze medico-legali e i rilievi di generica "falsificano" la tesi della Corte di merito e comprovano che gli spari furono diretti verso il basso;
infatti, il proiettile ritenuto dal cadavere colpì l'orologio da tavolo e, quindi, di rimbalzo AS al torace;
l'affermazione dei giudici di merito circa la evidenza della video ripresa si risolve nella "invenzione di una prova inesistente", in quanto "le immagini registrate non consentono, a causa della loro segmentazione cronologica, di percepire le conoscenze riferite dal giudice a quo"; risulta, invece, che l'esecutore materiale fece fuoco con "l'arma al fianco", senza tenerla "imbracciata alla spalla".
2.2.2 - Col secondo motivo il difensore deduce: la Corte territoriale non ha considerato la natura soggettiva della aggravante teleologica;
esattamente il primo giudice, valutata la "istintività" della azione dell'esecutore materiale, aveva escluso la ricorrenza della "particolare intensità del dolo" che deve sorreggere l'aggravante in parola;
mentre la Corte di assise di appello ha erroneamente e illogicamente ravvisato l'elemento psicologico della circostanza nel dolo eventuale del delitto di omicidio;
così opinando si dovrebbe applicare la aggravante "in tutti i casi di delitti commessi in occasione di altri reati o, comunque, in un medesimo contesto temporale"; l'espediente argomentativo dei giudici di merito della negazione di elementi contrari (alla sussistenza della aggravante) disvela la carenza di motivazione;
peraltro la stessa Corte territoriale riconosce che l'azione omicida era servita per neutralizzare la reazione armata della vittima;
pertanto "lo scopo essenzialmente autodifensivo" contraddice la "tensione finalistica" della previsione dell'art. 61 c.p., n. 2; risulta affatto fragile sul piano logico giuridico il tentativo del giudice a quo di recuperare la finalità del compimento della rapina quale movente dell'omicidio;
nella contestazione enunciata al capo sub A) della rubrica - relativo alla rapina - si prospetta quale contenuto della violenza strumentale all'impossessamento esclusivamente la reiterazione delle percosse inferte col calcio del fucile mitragliatore;
la sequenza cronologica tra il reato fine (già perfezionato con l'impossessamento dei preziosi, siccome espressamente indicato nella sentenza di primo grado) e il reato mezzo non consente di configurare la aggravante. 2.2.3 - Col terzo motivo il ricorrente, anche con richiamo della memoria, censura l'accertamento del dolo omicida, postulando la derubricazione del delitto di sangue ai sensi dell'art. 584 c.p. e, in proposito, deduce: l'affermazione dell'elemento psicologico è frutto di "pregiudizio logico giuridico"; il filmato dimostra che nella fase iniziale dalla rapina il compartecipe, "ostacolato" dalla vittima, non sparò; è errata la supposizione della Corte territoriale che ET si astenne dal far fuoco solo per evitare l'allarme conseguente alla deflagrazione, in quanto avrebbe potuto tramortire il gioielliere;
tanto comprova la "insussistenza della volontà omicida"; inoltre la raffica fu "brevissima", di soli tre colpi, a fronte della capacità offensiva dell'arma; i colpi non furono indirizzati "verso distretti corporei vitali"; i proiettili furono deviati;
AS fu colpito "di rimbalzo"; l'accertamento della sentenza contrasta colle emergenze obiettive;
la Corte territoriale ha immotivatamente disatteso le deduzioni difensive (in proposito esposte nella memoria); non ha dato conto della reiezione della richiesta di rinnovazione della istruzione dibattimentale per l'esame del dott. Zernar;
ha contraddittoriamente affermato l'intento omicida, pur ammettendo la "possibilità" della deviazione dei colpi, laddove la circostanza è, peraltro, sicuramente provata dalla tracce e visivamente documentata dalle fotografie;
la sentenza è inficiata dal pregiudizio del "dolo immanente ab origine, invocato a copertura sia della rapina che dell'omicidio" e dell'"errore logico della falsa causa" per la supposizione che "un evento sia causato da un altro solo perché lo segue"; mentre il delitto di sangue nella fattispecie è stato perpetrato contro o, comunque, oltre l'intenzione; la Corte di merito è incorsa nel concorrente vizio della "erronea applicazione dell'art. 575 c.p. in luogo dell'art. 584 c.p.". 2.2.4 - Col quarto motivo il ricorrente si duole del diniego della attenuante dell'art. 62 c.p., n. 5, opponendo: è illogica l'argomentazione della Corte territoriale la quale ha escluso l'attenuante sulla base del rilievo che la vittima avrebbe soltanto concorso alla "determinazione delle condizioni favorevoli" per la verificazione dell'evento mortale;
è sufficiente, infatti, il contributo eziologico, non essendo necessario - secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità - "che la persona offesa debba volere lo stesso evento voluto dal colpevole"; orbene, la condotta dell'offeso costituisce "concausa efficiente della sua morte", in quanto "è la condizione che ha determinato il rapinatore a sparare a sua volta"; sicuramente, "se il gioielliere non avesse sparato .. il rapinatore non avrebbe risposto al fuoco".
2.2.5 - Con i "motivi nuovi" il difensore ribadisce e sviluppa le censure per l'omessa considerazione della memoria del 3 marzo 2009 e delle deduzioni articolate nello scritto.
Oppone che gli elementi di prova contraria sono decisivi e contraddicono la affermazione della aggravante del nesso teleologico, richiamando le considerazioni espresse circa la direzione dei colpi, il numero degli spari, le tracce relative, la dislocazione dei frammenti dei proiettili sulla scena del delitto.
Denunzia la "infedeltà della sentenza".
Argomenta, sulla base della equazione del matematico e filosofo Carlo Gustavo Hempel, la fallacia del costrutto argomentativo della decisione impugnata, assertivamente caratterizzata "da un valore pressoché pari allo zero dei risultati conoscitivi", epperò priva di capacità di resistenza rispetto alla tesi difensiva antagonista e, comunque, inficiata dalla mancata valutazione di elementi di giudizio e tale da non soddisfare il requisito della tenuta al di là di ogni ragionevole dubbio. Reitera l'assunto della inconciliabilità della aggravante col "dolo di omicidio" e della violazione della legge penale.
E, in ordine all'elemento psicologico del delitto di sangue, ripropone i critici rilievi circa la supposizione della "immanenza (del dolo omicida) ab origine actionis", circa il misconoscimento della natura soggettiva della aggravante teleologica, circa la erroneità dell'inferenza del motivo soggettivo dall'evento secondo la "falsa causa" della illazione post hoc, ergo propter hoc, circa il ritenuto carattere istintivo e autodifensivo della azione omicida. Argomenta che illogicamente i giudici di merito hanno finito col collegare la dimostrazione del dolo omicida e della aggravante teleologica alla "negligenza delinquenziale", rappresentata dalla omessa immobilizzazione della vittima.
Rileva, infine, che la previsione della connessione, contemplata, dall'art. 61 c.p., n. 2, è "meno ampia" (e più rigorosa) della ipotesi del nesso occasionale della "unità spaziale e temporale", previsto dall'art. 45, comma 2, dell'abrogato codice di rito del 1930 ed "enfatizzato" dalla Corte territoriale per dimostrare la aggravante.
3. - Con memoria recante la data del 7 luglio 2010, depositata il 9 luglio 2010, le parti civili costituite, TO BR, AS SY e HE AS, col ministero del difensore, avvocato Luigino Maria Martellato, resistono ai ricorsi, postulando la inammissibilità o il rigetto di entrambe le impugnazioni. Il difensore illustra diffusamente il compendio probatorio, riportando, anche testualmente, le relative emergenze;
critica le obiezioni della difesa degli imputati;
sostiene l'attendibilità del chiamante in correità IE e la adeguatezza dei "riscontri individualizzanti"; postula la sussistenza del concorsuale dolo omicida di tutti i compartecipi, della condizione di legittima difesa in cui versò la vittima, della aggravante del nesso teleologico;
contesta la richiesta difensiva di rinnovazione della istruzione dibattimentale;
nega la ricorrenza del concorso della persona offesa nella causazione dell'evento; afferma che "gli esiti della perizia .. sono pienamente confermativi della responsabilità degli imputati" e che nessun vizio inficia la sentenza impugnata, riproducendone alcuni passaggi e trascrivendo, a confutazione delle conclusioni del perito, i responsi e i chiarimenti offerti dai consulenti del Pubblico Ministero e delle parti civili.
A corredo della memoria il difensore allega la relazione dei consulenti delle parti civili (prof.ssa Cattaneo, dott. De Angelis, ing. Sala), le note critiche sulla perizia redatte dai succitati consulenti col corredo iconografico e una appendice sui lavori scientifici.
4. - Il ricorso di ET merita accoglimento nei termini che seguono.
Decisivo e assorbente si rivela l'esame del primo motivo. La Corte territoriale disponendo (addirittura dopo la chiusura del dibattimento) la rinnovazione della istruzione dibattimentale ha ritenuto assolutamente necessaria la esecuzione della perizia antropometrica, con implicito apprezzamento che il compendio probatorio, acquisito a carico di ET, non fosse sufficiente a giustificare la conferma della sua condanna.
Ciò posto, l'esito negativo del responso peritale, se indubbiamente non implicava, quale automatica e ineluttabile conseguenza, l'epilogo assolutorio, imponeva, tuttavia, al collegio di merito di offrire - semmai anche attraverso la rielaborazione critica delle conclusioni del perito ovvero rinnovando la perizia - la dimostrazione della positiva soluzione del tema di indagine commesso;
l'identità dei dati antropometrici del rapinatore ripreso dalle telecamere del sistema di sicurezza della gioielleria con quelli della persona dell'imputato.
Se non che, in relazione a tale decisivo punto, il costrutto argomentativo che sorregge la sentenza impugnata disvela la manifesta illogicità.
I giudici di merito, infatti, (A) hanno criticato la metodica del perito;
(B) hanno motivato la contraria conclusione con la duplice considerazione: (B1) che il perito aveva, comunque, accertato la identità della statura;
(B2) che, sulla base dell'esame visivo diretto, risultava la "analogia di struttura fisica" del rapinatore ripreso nel filmato e convenzionalmente indicato colla lettera D e ET.
Orbene - a prescindere dal rilievo della manifesta contraddittorietà testuale della sentenza sul punto del positivo confronto della statura attribuito al perito (p. 31 della sentenza), a dispetto del contrario chiarimento fornito a dibattimento dal prof. Mastronardi e in precedenza testualmente riportato (p. 30, ibidem) - la pars destruens dell'argomentare della corte di merito non vale di per sè a giustificare altro epilogo - fatto salvo il riesame della necessità della indagine peritale - se non quello della rinnovazione della perizia.
Mentre i due elementi positivamente valutati dal giudice a quo sono palesemente incongruenti.
Tale è il riferimento - affatto privo di valenza selettiva - alla "altezza media", accomunante "il rapinatore D .. e ET". E tale è il rilievo della mera "analogia di struttura fisica". Si tratta di dato, pacificamente acquisito al patrimonio probatorio del processo - la Corte ne aveva già avuto diretta contezza percettiva alla udienza del 15 dicembre 2008 in occasione della visione del filmato - che costituiva il presupposto della indagine peritale quale criterio di orientamento per la selezione del termine di confronto ai fini dell'accertamento antropometrico. Conclusivamente la Corte territoriale ha illogicamente preteso di recuperare l'esito negativo del responso peritale (circa la compatibilità tra la sagoma del rapinatore ripreso e il profilo antropometrico dell'imputato) mediante la considerazione di elementi (la statura media e l'analogia della struttura corporea) ben noti già prima che venisse disposta la rinnovazione della istruzione dibattimentale e, quindi, necessariamente apprezzati (sia pure implicitamente) come non sufficienti a integrare - unitamente a tutte le altre emergenze a carico - compendio probatorio idoneo a sorreggere la conferma della sentenza appellata.
Tanto compromette, sul piano logico, la tenuta dell'impianto motivazionale della decisione della Corte di assise di appello, laddove - è appena il caso di rilevare - nella sede del presente scrutinio di legittimità non possono formare oggetto di considerazione le deduzioni e le argomentazioni, che attengono al merito del giudizio, (ri)proposte dalla difesa delle parti civili. Conseguono l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di assise di appello di Venezia.
5. - Il ricorso di PA è infondato.
5.1 - Riveste carattere preliminare l'esame delle censure relative all'accertamento dell'elemento psicologico del delitto di sangue e della connessa doglianza per l'omessa motivazione della implicita reiezione della mozione difensiva di rinnovazione della istruzione dibattimentale con assunzione dell'esame del consulente tecnico balistico del Pubblico Ministero, dott. Ezio Zernar. La Corte territoriale, attraverso la riproduzione visiva in udienza del filmato della videocamere dell'impianto di sicurezza della gioielleria AS, ha accertato colla diretta percezione della ripresa della azione, che PA, in seguito alla reazione armata del gioielliere, esplose, da distanza affatto contenuta, una brevissima raffica col fucile mitragliatore, indirizzandola verso il bersaglio grosso ovverosia verso il tronco del corpo della vittima. Tanto conclama alla evidenza, in considerazione della micidialità dell'arma da guerra, delle condizioni di teatro e delle modalità della azione, il dolo omicida univocamente disvelato dalla obiettività della condotta al di là di ogni ragionevole dubbio. Del tutto priva di pregio si appalesa, nella sede del presente scrutinio di legittimità, la (soggettiva) negazione del ricorrente del contenuto della percezione attestata dalla Corte territoriale, colla correlata obiezione della qualità delle immagini. E affatto ininfluente risulta ogni censura e considerazione circa la traiettoria e il tramite intracorporeo, descritti della ogiva che attinse la vittima di rimbalzo (secondo la tesi del ricorrente), cagionando la ferita mortale: la constatazione visiva della condotta di PA - documentata dalla ripresa filmata - e del non (ragionevolmente) confutabile intento omicida che la anima, assume valenza dimostrativa affatto pregnante e decisiva, assolutamente insensibile a ogni rilievo circa la traiettoria o della deviazione "di uno o più dei colpi" sparati a raffica e, pertanto, con inevitabile e plausibile margine di approssimazione. Sicché della reiezione della mozione istruttoria per l'esame del consulente balistico (costui, peraltro, secondo quanto emerge dalla richiamata memoria difensiva, non presentò alcuna relazione, v. p. 15 dello scritto) la Corte territoriale, alla stregua delle ragioni che sorreggono l'accertamento compiuto, ha dato implicitamente conto. 5.2 - Correttamente la Corte di assise di appello riformando in accoglimento del gravame del Pubblico Ministero la sentenza appellata, ha ritenuto la aggravante nel nesso teleologico che il giudice di prime cure aveva escluso.
In rito deve rilevarsi in limine che non coglie nel segno il rilievo difensivo sul punto che nel capo relativo al delitto di rapina (sub A della rubrica) la descrizione della condotta violenta dei rapinatori si limiti a rappresentare i reiterati colpi inferti alla vittima "col calcio del fucile mitragliatore" e non menzioni l'azione di fuoco. La condotta in contestazione risulta configurata alla stregua del concorrente capo sub A/3, relativo al fatto di sangue, laddove è enunciata "l'aggravante di aver commesso il fatto per eseguire il delitto di rapina (sub A) o, comunque, per assicurarsi il prodotto o il profitto di tale reato".
Ciò posto, nessuna delle due censure formulate dal ricorrente appare fondata.
La prima investe l'aspetto oggettivo della aggravante, sotto il profilo che, essendosi già perfezionato nella fase iniziale della grassazione (in seguito alle minaccia armata, alle percosse e all'impossessamento di alcuni preziosi) il delitto di cui all'art.628 c.p., comma 1, l'omicidio che seguì alla successiva reazione della vittima non potrebbe assolvere alcuna funzione famulativa nella prospettiva della esecuzione della rapina già consumata. La seconda censura contesta invece la ricorrenza dell'elemento psicologico della aggravante con la obiezione che la condotta omicida fu frutto di estemporanea e "istintiva" decisione dell'agente in seguito alla reazione armata della vittima, sicché difetterebbe la "particolare intensità del dolo" richiesto dalla previsione dell'art. 61 c.p., n. 2. 5.2.1 - La considerazione del ricorrente (confortata da plurimi arresti di questa Corte suprema), sul punto che già prima del fatto di sangue si fosse perfezionata la rapina, è indubbiamente esatta, ma non è risolutiva nel senso della esclusione della aggravante. In primo luogo l'omicidio fu perpetrato nella flagranza della rapina. La circostanza non è esclusa dal rilievo che il segmento iniziale della condotta criminale avesse già integrato gli estremi del reato, perdurando la azione di violenza e di minaccia dei compartecipi e non avendo avuto termine l'apprensione e l'impossessamento - tuttora in corso - dei gioielli: "... mentre prelevavano i preziosi dagli espositori, furono esplosi tre o quattro colpi..." (v. pp.
8-9 e 70 della sentenza di primo grado, citata al riguardo nel secondo motivo del ricorso, v. 2.2.2).
In secondo luogo l'azione omicida, evidentemente finalizzata a contrastare la reazione armata del gioielliere, risulta, pertanto, preordinata alla assicurazione del prodotto della rapina, in relazione ai preziosi già razziati, nonché alla prosecuzione della condotta delittuosa già incoata e, dunque, alla (ulteriore) esecuzione del reato, in relazione all'impossessamento degli altri preziosi esposti nella gioielleria.
Sotto tale ultimo aspetto - giova aggiungere - perché la aggravante sia integrata, è sufficiente, qualora la condotta delittuosa sia non istantanea, bensì si protragga per un apprezzabile intervallo di tempo, che il reato famulativo sia perpetrato per eseguire anche un solo segmento della azione (in prosecuzione) sussumibile nel modello tipizzato della norma incriminatrice del reato fine. Epperò ricorre, sul piano oggettivo, il nesso teleologico tra il delitto di sangue e quello di rapina.
5.2.2 - Affatto positivo è, poi, l'apprezzamento dell'elemento psicologico della aggravante.
Le deduzioni difensive non scalfiscono l'accertamento della Corte territoriale.
Prive di pregio giuridico sono le considerazioni circa la contingenza della determinazione omicida correlata alla reazione della vittima o circa il mancato ricorso all'uso cruento delle armi da fuoco nella fase iniziale della rapina.
È opportuno ricordare che, trattando il tema del concorso dei compartecipi della rapina col correo, esecutore materiale dell'omicidio perpetrato durante la grassazione, per vincere la resistenza opposta ovvero per assicurare il prodotto o l'impunità del reato, l'orientamento di questa Corte si è consolidato nella affermazione del principio di diritto, secondo il quale "il concorso di persone nell'omicidio seguito a una rapina a mano armata in danno del titolare di una gioielleria è, ai sensi dell'art. 110 c.p., pieno e non anomalo (art. 116 c.p.) atteso che l'evento omicidiario verificatosi non può considerarsi eccezionale e imprevedibile, ma un ordinario possibile suo sviluppo, alla luce di una verificata regolarità causale dovuta all'uso delle armi per fronteggiare evenienze peggiorative o per garantirsi la via di fuga" (Sez. 1^, 20 maggio 2001, n. 25239, Milici, massima n. 219434; cui adde: Sez. 1^, 14 marzo 1996, n. 5188, Caccavo, massima n. 204665; Sez. 1^, 20 novembre 2000, n. 4399/2001, Riso, massima n. 218191; Sez. 2^, 13 maggio 2009, n. 20885, Moscato, massima n. 244808 e, da ultimo, Sez. 6^, 13 gennaio 2010, n. 18489, Rubino, massima n. 246914). Ed è, altresì, opportuno premettere che l'intento omicida, anche nella forma più intensa della premeditazione, ben può atteggiarsi nella forma del dolo condizionato - quando, cioè, "l'attuazione del proposito criminoso sia subordinata al verificarsi o no di un determinato evento" (Cass., Sez. 1^, 12 maggio 1967, n. 696, Manfito, massima n. 105811; Sez. 1^, 14 novembre 1977, n. 2853, Messina, massima n. 138292; Sez. 2^, 18 gennaio 1993, n. 2611, Bergamaschi, massima n. 193578 e Sez. 1^, 30 gennaio 2008, n. 7766, Dettori, massima n. 239232) - ed è, inoltre, compatibile con la occasionale scelta del momento della esecuzione, in relazione a particolare opportunità colta dall'agente (Cass., Sez. 1^, 30 gennaio 2008, n. 7766, cit., massima n. 239233). Orbene, la volontà che anima la compartecipazione delittuosa nella organizzazione della rapina, programmata e attuata con impiego di micidiali armi da guerra, cariche e pronte all'uso, involge alla stregua del criterio della "regolarità causale", la evidente, ferma e ponderata determinazione dei compartecipi di ricorrere, alla occorrenza, all'uso cruento delle armi letali per vincere la resistenza della vittima, per contrastare l'intervento delle forze dell'ordine o di terzi, per assicurare il prodotto del reato, per guadagnare l'impunità.
La condizionata determinazione, concernente il ricorso all'azione di fuoco e la conseguente perpetrazione della famulativa condotta omicida, integra pienamente l'elemento psicologico della aggravante prevista dall'art. 61 c.p., n. 2, insito nella contestuale e originaria programmazione della condotta delittuosa. Epperò (per contrastare l'affermazione della aggravante in questione) è ininfluente il rilievo che nessuno dei compartecipi abbia sparato nella fase iniziale della rapina.
E può, senz'altro, concedersi che i compartecipi auspicassero di consumare la grassazione senza il cruento epilogo (quanto meno per contenere la propria responsabilità).
Rileva, invece, che, all'occorrenza, PA fece uso del fucile mitragliatore, sparando a raffica contro la vittima, al bersaglio grosso, appena si realizzò la condizione di impiego (la reazione armata del gioielliere) per la quale era stato deciso e attuato il porto dell'arma da guerra.
5.3 - A prescindere dall'isolato e remoto arresto contrastante riportato dal ricorrente (nel quarto motivo) senza l'indicazione degli estremi della sentenza (Sez. 4^, 30 gennaio 1989, n. 3741, Occhinegro, massima n. 180762), la giurisprudenza di questa Corte suprema è affatto consolidata e assolutamente concorde nella affermazione del principio di diritto secondo il quale "la circostanza prevista dall'art. 62 c.p., n. 5 richiede, ai fini della sussistenza, l'integrazione di due elementi l'uno materiale, e cioè l'inserimento del comportamento della persona offesa nella serie delle cause determinatrici dell'evento l'altro psichico, consistente nella volontà di concorrere a determinare l'evento medesimo" (Sez. 1^, 7 marzo 1969, n. 359, La Spina, massima n. 112575; Sez. 1^, 26 aprile 1979, n. 6535, Pelosi, massima n. 142555; nonché tutte le altre massime riportate infra al paragrafo sub 4.3.2). Nella specie non ricorre ne' l'uno, ne' l'altro dei succitati elementi.
5.3.1 - Sul piano obiettivo della eziologia è necessario che la condotta della persona offesa costituisca "vera e propria concausa" dell'evento, obiettivamente orientata alla sua produzione, in base alla regola inferenziale dell'id quod plerumque accidit, e non mero "antecedente", "occasione" o "pretesto" della condotta del soggetto attivo (Cass., Sez. 1^, 27 febbraio 1973, n. 4913, Zambotti, massima n. 124400; Sez. 1^, 15 dicembre 1970, n. 1319/1971, Gangemi, massima n. 117788; Sez. 1^, 15 gennaio 1968, n. 30, Pastorino, massima n. 107883; Sez. 2^, 10 febbraio 1967, n. 290, Saltar, massima n. 105878;
Sez. 1^, 15 febbraio 1990, n. 5378, Iarossi, massima n. 184024; Sez. 6^, 15 aprile 1970, n. 963, Verrecchia, massima n. 114754; Sez. 2^, 1 giugno 1983, n. 1781, Fanin, massima n. 162871). Nella specie la sequela causale indotta dalla persona offesa e quella innescata dal soggetto attivo sono orientate secondo direttrici indipendenti e, addirittura, antagoniste: AS reagisce contro i rapinatori, tentando di impedire la grassazione, mentre PA contrasta la reazione del gioielliere, abbattendolo. Sicché le configgenti condotte non costituiscono elementi della medesima serie causale di produzione dell'evento, bensì si pongono in rapporto di mera occasionalità, nel senso che la reazione della persona offesa rappresenta l'antecedente e l'occasione della condotta omicida.
5.3.2 - Neppure sussiste l'elemento psicologico della attenuante in parola.
Questa Corte ha ripetutamente chiarito che "l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 5, richiedendo la sussistenza del fatto doloso della persona offesa, si richiama, per la nozione del dolo, alla disposizione contenuta nell'art. 43 c.p., e, quindi, presuppone che la persona offesa preveda e voglia l'evento dannoso come conseguenza della propria cooperazione attiva (azione) o passiva (omissione) al fatto delittuoso dell'agente" (Sez. 1^, 21 novembre 1967, n. 1620/1968, Nizzi, massima n. 107401; cui adde: Sez. 3^, 12 novembre 1965, n. 3069, Ferrari, massima n. 100300; Sez. 3^, 22 ottobre 1970, n. 1096, Del Vecchio, massima n. 115835; Sez. 3^, 17 aprile 1973, n. 6217, Mangano, massima n. 124915; Sez. 3^, 1 marzo 1982, n. 5862, Agarossi, massima n. 154200; Sez. 6^, 4 novembre 1988, n. 12482, Soloperto, massima n. 179931; Sez. 1^, 9 maggio 1994, n. 9352, La Vergata, massima n. 199834; Sez. 5^, 22 aprile 1999, n. 7570, Traverso, massima n. 213639; e, da ultimo, Sez. 1^, 11 marzo 2008, n. 13764, Sorrentino, massima n. 239798). Epperò, nella fattispecie, può sicuramente escludersi che AS, nel reagire alla aggressione dei rapinatori, abbia previsto e voluto l'evento della propria morte.
5.4 - Per il resto non ricorre - alla evidenza - alcuna violazione di legge:
nè sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);
nè sotto il profilo della erronea applicazione, avendo Corte di assise di appello esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte, ne', oltretutto, opponendo il ricorrente alcuna alternativa interpretazione a quella correttamente seguita nel provvedimento impugnato.
5.5 - Neppure ricorre palesemente vizio alcuno della motivazione. La Corte territoriale ha dato conto adeguatamente - come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. - delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte:
Cass., Sez. 1^, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4^, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.
Questa Corte non rileva nel tessuto motivazionale del provvedimento impugnato:
nè il vizio della contraddittorietà della motivazione che consiste nel concorso (dialetticamente irrisolto) di proposizioni (testuali ovvero extra testuali, contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente), concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altra e viceversa;
nè il vizio della illogicità manifesta che consegue alla violazione di alcuno degli altri principi della logica formale e/o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 c.p.p., ovvero alla invalidità (o scorrettezza) dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e la conclusione. Epperò i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di vitia della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili à termini dell'art. 606 c.p.p., comma 3. 5.6 - Conseguono il rigetto del ricorso di PA e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione a favore delle parti civili delle spese del presente giudizio congruamente liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di PA RI che condanna al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione a favore delle parti civili delle spese del presente giudizio che liquida in Euro quattromilacinquecento oltre accessori come per legge. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ET AN e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2010