Sentenza 5 luglio 2012
Massime • 1
I dati di carattere informatico contenuti nel computer, in quanto rappresentativi, alla stregua della previsione normativa, di cose, rientrano tra le prove documentali.
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/07/2012, n. 37419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37419 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2012 |
Testo completo
M 374 19 /12 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.1503 - Presidente - Saverlo Felice Mannino CC - 05/07/2012 - Relatore - Alfredo Maria Lombardi R.G.N. 2156/2012 Elisabetta Rosi Santi Gazzara Gastone Andreazza ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LA MA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza in data 09/12/2011 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alfredo Maria Lombardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vito D'Ambrosio, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Fausto Fusco, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto di perquisizione e sequestro di documentazione varia emesso dal P.M. presso il medesimo Tribunale in data 15/11/2011 nei confronti di LA MA, indagato del reato di cui all'art. 178 del D. Lgs n. 42/2004. L'ordinanza ha affermato la sussistenza del fumus del reato oggetto di indagine con riferimento alla vendita effettuata dalla ENJOY S.r.l., di cui è legale rappresentante il LA, ovvero "Carlucci Gallerie Antiquarie", di quattro sculture di marmo raffiguranti le "Quattro Stagioni", firmate Pozzi 1833, nonché di due busti raffiguranti "Perseo" e "Paride" attribuiti ad NT CA, opere risultate invece di recente produzione. L'ordinanza ha inoltre affermato che i documenti sequestrati presso la sede della ENJOY e la l'abitazione del LA costituiscono cose pertinenti al reato e che nel concetto di documentazione deve essere inclusa anche quella informatica con la conseguente legittimità del sequestro di un PC, che pertanto non necessitava della successiva convalida.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'indagato tramite il difensore che, con due mezzi di annullamento, articolati su vari punti sostanzialmente denuncia:
2.1 Mancanza del fumus commissi delicti rispetto all'imputazione contestata di cui all'art. 178, primo comma lett. d), del D. Lgs n. 42/2004. Si ripercorrono le risultanze delle indagini effettuate dalla GG.FF. relative alla vendita sia delle sculture di marmo raffiguranti le quattro stagioni che del due busti attribuiti al CA e delle dichiarazioni rese dai soggetti che avevano venduto dette opere per inferirne l'inesistenza del fumus del reato ed, in particolare, la attribuibilità al LA di una condotta consapevole diretta ad accreditare con qualsiasi mezzo che si trattasse di opere originali.
2.2 Carenza di necessità del decreto di perquisizione e sequestro e necessità della convalida del sequestro stesso. Si deduce che le cose sequestrate non costituiscono corpo del reato e che non era affatto necessario disporre la perquisizione e sequestro, avendo il LA manifestato immediatamente la propria disponibilità a produrre la documentazione richiesta. Si ribadisce pol che il PC non era indicato nel decreto di sequestro con la conseguente necessità della successiva convalida della misura reale. Si denuncia infine carenza assoluta dell'ordinanza sui vari punti oggetto di censura. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato.
2.1 Il primo motivo di censura è inammissibile. Il ricorrente, mediante una complessa esposizione di fatto, sostanzialmente chiede un accertamento di merito in sede di legittimità in ordine alla sussistenza del reato ed alla attribuibilità dello stesso al LA, che neppure rileva aq fini del sequestro probatorio.
2.2 Il secondo motivo di ricorso è infondato. 2 In tema di sequestro probatorio, sono cose pertinenti al reato tutte quelle che, anche senza essere in rapporto qualificato con il fatto illecito, presentino capacità dimostrativa dello stesso. ( sez. 3, sentenza n. 22058 del 22/04/2009, Bortoli, Rv. 243721). Nel caso in esame la documentazione sequestrata costituisce fonte di prova del reato ritenuta necessaria per l'accertamento dei fatti e della responsabilità dell'indagato, sicché sussistevano le condizioni richieste dall'art. 253 c.p.p. per dispomne il sequestro. Correttamente, inoltre, il Tribunale del riesame ha affermato che nella nozione di documentazione rientra anche quella informatica contenuta nel computer con la conseguente legittimità del sequestro di quest'ultimo, che non necessitava di un successivo provvedimento di convalida. I dati contenuti nel computer, infatti, costituiscono prova documentale ai sensi dell'art. 234, primo comma, c.p.p. trattandosi della rappresentazione di cose, termine cui deve attribuirsi la più ampia estensione, effettuata mediante mezzi diversi da quelli tradizionali, così come previsto dalla norma. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 05/07/2012. Il Consigliere estensore Il Presidente веробой Uter Крити DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 27 SET 2012 AL CANCELLIERE IERE Luana Mariani 3