Sentenza 21 dicembre 2012
Massime • 1
Quando il Tribunale ritenga illegittimamente instaurato il giudizio immediato per una parte delle imputazioni, può disporre lo stralcio degli atti relativi a tali contestazioni e deve valutare la necessità della unitarietà del giudizio alla stregua di quanto stabilito dal primo comma dell'art. 18 cod. proc. pen., non avendo alcun rilievo il principio fissato dall'art. 453 n. 2 cod. proc. pen., nell'ambito del quale per "indagini in corso" vanno intese esclusivamente le indagini connesse relative ad altri imputati o altri reati per i quali si procede nelle forme ordinarie e con stretto riferimento alla fase delle indagini preliminari.
Commentario • 1
- 1. Truffa contrattuale: sussiste se l'atto fraudolento si manifesti solo nell'esecuzione contrattualeAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 25 settembre 2023
La massima In tema di truffa contrattuale, l'induzione in errore, mediante raggiro o artifizio, sussiste non solo quando il contraente pone in essere, originariamente, l'attività fraudolenta, ma anche quando il comportamento, diretto a ingenerare errore, si manifesti successivamente, nel corso cioè dell'esecuzione contrattuale, in rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell'ingiusto profitto (Cassazione penale , sez. II , 17/11/2020 , n. 5046). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 17/11/2020 , n. 5046 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/12/2012, n. 14672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14672 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 21/12/2012
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 2448
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 40203/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ID ED, n. a Sousse (Tunisia) il 10 agosto 1975;
ricorre avverso il provvedimento, in data 11 luglio 2012, del Gip del Tribunale di Fermo con cui è stata dichiarata la nullità del decreto di giudizio immediato limitatamente al capo C) e ordinata la restituzione al P.M. degli atti concernenti l'instaurazione del giudizio immediato a carico del ricorrente per l'imputazione di cui alla L. n. 110 del 1975, art.
4. sentita la relazione svolta dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;
sentito il parere del P.M. Dr. GIALANELLA Antonio che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
ID ED ricorre avverso il provvedimento, in data 11 luglio 2012, del Gip del Tribunale di Fermo con cui è stata dichiarata la nullità del decreto di giudizio immediato limitatamente al capo C) e ordinata la restituzione al P.M. degli atti concernenti l'instaurazione del giudizio immediato a carico del ricorrente per l'imputazione di cui alla L. n. 110 del 1975, art.
4. Lamenta il ricorrente l'abnormità del provvedimento stante la sussistenza della connessione ai sensi dell'art. 12 c.p.p., comma 1, lett. b) e c). Secondo il ricorrente il potere di scegliere se procedere cumulativamente o separatamente solo per alcuni reati, previa separazione, è un potere che spetta esclusivamente al p.m., essendo direttamente connesso all'esercizio dell'azione penale. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Osserva la Corte che quando il Tribunale ritenga illegittimamente instaurato il giudizio immediato per una parte delle imputazioni di cui al giudizio, può disporre lo stralcio degli atti relativi a tali contestazioni e deve valutare la necessità della unitarietà del giudizio alla stregua di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, che esclude la separazione solo quando la riunione sia "assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti" mentre non ha nessun rilievo il principio fissato dall'art. 453, n. 2, per il quale la separazione va evitata quando possa determinare grave pregiudizio per le indagini in corso, poiché per "indagini in corso" vanno intese esclusivamente le indagini connesse relative ad altri imputati o altri reati per i quali si procede nelle forme ordinarie e con stretto riferimento alla fase delle indagini preliminari. (Sez. 3, n. 273 del 26/09/1995 - dep. 12/01/1996, Pellegrino ed altro, Rv. 203708).
3. Nel caso in esame il Tribunale ha escluso la sussistenza di pericoli di pregiudizio per le indagini, proprio perché le indagini sono esaurite per tutti i reati in contestazione.
4. Peraltro, nel caso in esame, l'eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato per il reato sub c) è stata proposta dalla difesa, ed essendo stata tale eccezione accolta dal GIP, non può dal suo accoglimento, fondarsi un ricorso per abnormità quale quello prodotto in questa sede.
5. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
a ciò consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 visti i profili di colpa, da versare alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2013