Sentenza 13 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/10/2003, n. 15308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15308 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 15308/0 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVO Lavoro Composta dagli I Dott. Paolino \DE Presidente R.G.N. 4396/01 .31067Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Cron. - Rel. Consigliere Dott. Camillo FILADORO Rep. Consigliere Ud.19/05/03 Dott. Giuseppe CELLERINO Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NE AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ZARA 16, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE NAPOLITANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VINCENZO VIOLA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
COMMERCIAL UNION INSURANCE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEL PARADISO 55, presso lo studio dell' avvocato FLAMINIA DELLA CHIESA D'ISASCA, 2003 rappresentato e difeso NUNZIO RUSSO, dall'avvocato 3008 giusta delega in atti;
-1
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 566/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 30/10/00 R.G.N. 399/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/05/03 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;
udito l'Avvocato MICHELE DE CILLA per delega NAPOLITANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 28 settembre - 30 ottobre 2000, la Corte d'Appello di Napoli rigettava l'appello proposto da GE ON avverso la decisione del locale RE del 26 marzo - 24 maggio 1999 di rigetto della domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del suo diritto all'inquadramento nella categoria dei dirigenti o, in subordine, della qualifica di funzionario della s.p.a. Commercial Union Insurance ( già GEAS) s.p.a.- I giudici di appello prendevano in esame le mansioni svolte dal ON nel periodo gennaio 1990-febbraio 1991 sulla base delle risultanze istruttorie e concludevano che le stesse non potevano essere ricondotte ad alcuna delle due qualifiche rivendicate, secondo descrizione datane dalla contrattazione collettiva. Tra le varie censure formulate in ordine alla decisione di primo grado, il ON aveva dedotto che il RE non aveva affatto esaminato il nucleo centrale della questione pure sottoposta al suo esame e cioè se le mansioni a lui assegnate - consistenti nel transigere i danni subiti da terzi per effetto di comportamenti di soggetti assicurati dalla Compagnia controparte con l'emissione di assegni in nome e per conto della GEAS - rientrasse o meno nei compiti propri dei liquidatori di sinistri (qualifica nella quale il ON era all'epoca inquadrato), ovvero comportasse lo svolgimento di mansioni superiori al VI livello del CCNL. La transazione di sinistri e l'emissione di assegni in rappresentanza della GEAS, ad avviso dell'appellante, travalicavano palesemente i compiti caratteristici attribuiti dal Contratto Collettivo di Lavoro ai liquidatori acostituivano esercizio di mansioni superiori, essendo esplicazione di fatto di poteri di rappresentanza societari. La Corte d'appello rigettava l'appello del ON. Rilevato che la procura rilasciata al ON era speciale e che lo stesso lavoratore aveva una autonomia limitata, i giudici di appello escludevano che le funzioni dallo stesso espletate potessero influire sulla conduzione della intera azienda o almeno su un ramo autonomo di essa. Nell'anno 1988, sottolinea la Corte, erano state impartite precise istruzioni per il pagamento diretto dei sinistri per il tramite dei liquidatori. L'importo massimo autorizzato per il ON era stato fissato in lire 10.000.000. Ciò confermava l'esistenza di una posizione di dipendenza gerarchica dei liquidatori da altri dipendenti non inquadrati neppure nella categoria dei dirigenti. La Corte d'appello prendeva in esame anche la domanda subordinata proposta dal ON, ma giudicava infondata anche questa, alla luce delle disposizioni della contrattazione collettiva che prevedeva diversi gradi di funzionari (due, e tre secondo il CCNL del 1991). Il ricorrente non aveva mai coordinato altri dipendenti e non aveva mai svolto compiti di pianificazione, coordinamento o controllo sull'attività di dipendenti di livello inferiore, previsti dal CCNL per la figura del funzionario di primo e secondo grado, né aveva mai ricoperto il ruolo di gerente di agenzia in economia con almeno quindici dipendenti amministrativi. La posizione professionale del ON, concludeva la Corte d'appello, non era neppure assimilabile a quelle figure specificamente indicate come meritevoli del primo grado dei funzionari, elencate nel 2° comma degli articoli 72 e 77 delle due successive contrattazioni collettive. Pur beneficiando il ON di una procura speciale, egli non rivestiva la posizione di vice gerente munito di procura né quella di procuratore di agenzia in economica. A maggior ragione, poi, doveva escludersi che il ON avesse titolo all'inquadramento nel -grado 3° della categoria dei funzionari, che dal CCNL del 1991 - viene riconosciuto a quei funzionari cui l'impresa abbia affidato compiti di responsabilità di particolare importanza. - Sotto altro e distinto profilo, i giudici di appello sottolineavano che la lettera del 13 ottobre 1989 indirizzata al ON dal Servizio del personale, nella quale si accennava alla possibilità di un inquadramento in una qualifica superiore a quella di assunzione, non poteva dirsi impegnativa per la società. La promozione ad un livello superiore (e precisamente del settimo livello del CCNL) era infatti espressamente condizionata in tale lettera alla dimostrazione da parte dell'interessato delle capacità richieste dalla figura professionale del : funzionario. Avverso tale decisione il ON ha proposto ricorso per cassazione sorretto da undici motivi, illustrati da memoria. Resiste la società Commercial Union Insurance (già GEAS) s.p.a. con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2095 e 2103 codice civile, nonché omessa o insufficiente motivazione di punto decisivo della controversia (art.360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile). Ad avviso del ricorrente, la Corte d'Appello non avrebbe fatto applicazione dei principi più volte enunciati da questa Corte che, in caso di rivendicazione di qualifica superiore, richiedono l'accertamento in fatto delle attività lavorativa svolte, l'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo ed, infine, il raffronto tra il risultato della prima indagine ed il tenore della normativa contrattuale. In particolare, i giudici di appello non avrebbero accertato quali mansioni erano state svolte dal ON nel periodo gennaio 1990- aprile 1991. In particolare non avevano considerato che la facoltà di emettere assegni in nome e per conto della società e di transigere sui danni gli erano state affidate ancor prima del rilascio formale della procura dell'aprile 1991. L'indagine sui contenuti di questa procura appariva, pertanto, del tutto ultronea, poiché il ON si era limitato a proseguire nei compiti già svolti in precedenza. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2909, 2697 codice civile, 324, 116, 416 codice di procedura civile, omesso esame o insufficiente valutazione degli atti difensivi in riferimento a punto decisivo della controversia;
in subordine, mancata ammissione di decisivi mezzi istruttori, omesso esame 5 della domanda e violazione e falsa applicazione dell'art. 112 codice di procedura civile (art. 360 nn.3 e 5 codice di procedura civile). Erroneamente i giudici di appello avrebbero trascurato la formazione del giudicato interno in merito all'esercizio delle nuove mansioni assegnate al ON con effetto dal gennaio 1990. Nella memoria difensiva depositata in primo grado la società non aveva mai contestato espressamente tale circostanza. In tal modo, la Corte d'Appello non avrebbe tenuto conto del costante insegnamento di questa Corte, secondo la quale un fatto può ritenersi provato non solo quando sia stato ammesso esplicitamente dalla controparte, ma anche quando la stessa abbia impostato il proprio sistema difensivo su argomentazione logicamente incompatibili con il suo disconoscimento. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia omessa o insufficiente motivazione di altro punto decisivo della controversia, violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 277 del codice di procedura civile;
omesso esame, errata interpretazione della domanda ed omessa decisione (art.360 nn.3 e 5 codice di procedura civile). La Corte d'Appello aveva omesso qualsiasi motivazione in merito alla deduzione del ON, secondo la quale la facoltà di concludere transazioni sui danni e di emettere in via generale e continuativa assegni in nome e per conto della società Commercial Union Insurance (già GEAS), senza soluzione di continuità dal gennaio 1990, derivava dal conferimento di un mandato generale. I giudici di appello non avevano esaminato tutta la domanda neanche sotto lo stretto profilo letterale, limitandosi ad osservare -sotto un profilo generale - che l'emettere assegni in nome e per conto di altri non deriva automaticamente dal conferimento di una procura generale. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 15 R.D. 1736 del 1933 e 1708 codice civile, violazione e falsa applicazione dell'art. 113 codiceと نا di procedura civile, motivazione illogica o insufficiente, violazione e falsa applicazione degli articoli 1703, 1708 e 1722 codice civile (art. 360 nn.3 e 5 codice di procedura civile). La sentenza impugnata aveva esaminato solo una parte della disciplina positiva di riferimento in tema di emissione di assegni per conto altrui., senza considerare l'unanime orientamento della dottrina secondo il quale l'art.15 del R.D. del 1933 contiene una disposizione interpretativa della procura generale. I giudici di appello avrebbero dovuto soffermarsi sul tema della distinzione tra mandato generale e mandato speciale, che costituiva il punto fondamentale del presente giudizio - alla luce delle decisioni della giurisprudenza e degli orientamenti della dottrina - Avevano invece frettolosamente concluso che il ON era munito di procura speciale senza alcun approfondimento. Ciò che rilevava, ai fini della domanda principale, non era certo il rapporto esterno, ma piuttosto il rapporto interno tra le parti in lite. I giudici di appello non hanno indicato il percorso logico seguito per pervenire alla conclusione che il ON era munito di procura speciale e non aveva spiegato se l'incarico conferito allo stesso rientrava nell'ambito di un mandato generale o speciale, riguardante il compimento di un solo affare. La Corte d'Appello aveva concentrato la propria attenzione solo sulla procura dell'11 aprile 1991, che atteneva alla giustificazione, nei confronti dei terzi, dei poteri esercitati e non aveva affatto esaminato, in concreto, le mansioni di fatto svolte dal ON a partire dal gennaio del 1990. Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 244 e 253 codice di procedura civile, violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 2909 codice civile, 324 e 116 codice di procedura civile, carenza e illogicità della motivazione (art.360 nn.3 e 5 codice di procedura civile). Nel motivare il rigetto della domanda, la Corte d'Appello aveva affermato che mancava agli atti la prova del rilascio di una procura generale. Tale conclusione era conseguenza, tuttavia, della insufficiente motivazione in ordine al potere di transigere ed emettere assegni in modo continuativo. : Il ricorrente aveva sempre richiesto di essere ammesso a provare con testi lo svolgimento delle mansioni dedotte: ma tale prova non era stata ammessa dai giudici di appello (i quali, peraltro, non avevano spiegato per quale motivo ritenevano necessaria la prova del rilascio della procura generale, che avrebbe potuto essere dedotta da fatti univoci e concludenti, in relazione al comportamento tenuto da entrambe le parti). Con il sesto motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dlel'art. 1324 codice civile, in relazione agli articoli 1362, 1363, 1364, 1365 e 1366 codice civile;
omessa, illogica ed insufficiente motivazione (art.360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile). I giudici di appello, con motivazione del tutto inadeguata ed insufficiente, avevano affermato che mancava la prova scritta del rilascio di un mandato generale. Tuttavia, gli stessi giudici non avevano tenuto conto dell'attività svolta dal ON dal gennaio 1990 all'aprile 1991, prima del rilascio della procura. La sentenza impugnata sarebbe del tutto insufficiente, non avendo i giudici di appello spiegato quale fosse stato l'intento proprio della GEAS nel rilasciare la procura agli atti. Con il settimo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1711 codice civile, omessa ed insufficiente motivazione (art.360 nn.3 e 5 codice di procedura civile). Sempre con riferimento alla categoria di dirigente rivendicata in via principale, il ricorrente osserva che la Corte d'Appello non aveva spiegato le ragioni per le quali il rappresentante con mandato di emettere (in via continuativa e senza necessità di ricorrere volta per volta ad una specifica autorizzazione del rappresentato) assegni fino ad un determinato importo non potrebbe essere considerato munito di mandato generale, anche con riferimento al citato art.15 del R.D. n.1736 del 1933. C 8 Le norme contrattuali invocate dal ON a sostegno della rivendicata categoria di dirigente individuano una determinata figura professionale (quella di procuratore con mandato generale) senza fissare o richiedere limiti quantitativi determinati al di sotto dei quali viene meno il carattere generale dell'incarico. Nell'affermare che i poteri operativi del dipendente attribuiti dalla procura fossero alquanto circoscritti, i giudici di appello non avevano considerato che tali poteri non erano stati attribuiti per un numero circoscritto di affari, bensì per una pluralità indeterminata di affari della mandante relativi al medesimo complesso di rapporti patrimoniali L'affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale il mandato generale sussiste nella misura in cui il mandatario non incontra limiti nella determinazione della somma per l'emissione dell'assegno non solo non trova fondamento in nessuna norma giuridica, ma urta, altresì, un principio fondamentale, dimenticando che il potere di agire in nome altrui deve avere delle limitazioni, non tanto per motivi giuridici, quanto, soprattutto, per ovvie considerazioni di ordine logico. Con l'ottavo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2095 e 2103 codice civile, motivazione insufficiente, omesso accoglimento di richieste istruttorie rilevanti o su punti decisivi (art.360 nn.3 e 5 codice di procedura civile). I giudici di appello avevano osservato che l'esistenza dei rilevati limiti operativi non sarebbe compatibile con la definizione legale della categoria dei dirigenti, quale delineata dalla giurisprudenza di questa Corte. In particolare, ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata non avrebbe approfondito l'indagine in ordine all'autonomia nell'effettuare transazioni e nell'emettere assegni, omettendo di considerare che il ON era del tutto libero nello svolgimento delle attività descritte (entro i limiti della procura generale conferitagli). Con il nono motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 71 e 72 CCNL 29 ottobre 1987, degli articoli 76 e 77 CCNL 3 marzo 1991 in relazione agli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366 codice civile, motivazione omessa, insufficiente e illogica (art. 360 nn.3 e 5 codice di procedura civile). Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha ritenuto di respingere anche la domanda subordinata, relativa al riconoscimento della qualifica di funzionario, interpretando le disposizioni dei due contratti collettivi in modo non corretto, basandosi sul solo tenore letterale delle stesse e senza considerare le varie disposizioni nel loro complesso secondo il criterio logico sistematico dettato dall'art.1363 codice civile. Con il decimo motivo, il ricorrente denuncia omessa o insufficiente motivazione in ordine ad altro punto decisivo della controversia;
violazione e falsa applicazione degli articoli 1353 codice civile, violazione e falsa applicazione dell'art. 1419 codice civile (art.360 nn.3 e 5 codice di procedura civile). I giudici di appello non avrebbero considerato i contenuti della lettera del 13 ottobre 1989, con la quale la società GEAS comunicava al ON la successiva assegnazione al settimo livello a distanza di un anno dalla sua assunzione "a condizione che LA abbia dimostrato le capacità richieste dal ruolo che intenderemo assegnarle". La Corte d'appello aveva liquidato questo ulteriore aspetto controverso, rilevando molto semplicemente che la società non era affatto tenuto a promuovere il ON al settimo livello, avendo invece condizionato la realizzazione di tale inquadramento alla dimostrazione, da parte dell'interessato, del possesso delle capacità richieste dalla figura professionale di funzionario: prova che, nel caso di specie, era del tutto mancata. I giudici di appello non avevano neppure affrontato la questione se la condizione di cui sopra fosse da considerare potestativa o meramente potestativa ovvero se la stessa fosse comunque affetta da nullità per assoluta indeterminatezza dell'oggetto (non essendo stata determinata la prestazione che il ON avrebbe dovuto svolgere per dimsotrare di avere le qualità richieste dal ruolo di funzionario". Con l'undicesimo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 36 della Costituzione e 2103 codice civile, nonché omesso esame di domanda, omessa } motivazione e omessa decisione (art.360 nn.3 e 5 codice di procedura civile). I giudici di appello, ad avviso del ricorrente, non avrebbero preso in esame una questione che pure apparteneva, sin dall'inizio, alla presente controversia: e cioè se le mansioni svolte dal gennaio 1990 rientrassero, o meno, nei compiti tipici del liquidatore sinistri ovvero costituissero espletamento di mansioni superiori e dovessero conseguentemente essere compensate con una retribuzione maggiore di quella in effetti erogata al dipendente, in rapporto alla qualità e quantità del lavoro svolto. Gli undici motivi, da esaminare congiuntamente, perché connessi tra di loro, non sono fondati. Con i primi otto motivi il ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver riconosciuto il suo diritto ad essere inquadrato nella categoria dei dirigenti. Gli ultimi tre motivi sono riservati al rigetto anche della domanda subordinata, relativa all'inquadramento come funzionario. Le doglianze, proposte in vario modo e sotto il profilo della denuncia di vizio della motivazione e di violazione di norme di diritto, tendono tutte a prospettare una diversa interpretazione del materiale probatorio inammissibile in questa sede. I giudici di appello si sono attenuti alla giurisprudenza di questa Corte che richiede, in caso di domande di riconoscimento di qualifica superiore, di esaminare innanzitutto le mansioni di fatto svolte dal lavoratore, di porle a raffronto con quelle descritte dalla contrattazione collettiva con riferimento al livello rivestito in azienda ed a quello rivendicato. Nel caso di specie, con motivazione del tutto adeguata, i giudici di appello hanno considerato le mansioni svolte dal ON ed hanno riconosciuto sulla base della contrattazione collettiva, ampiamente menzionata sia con riferimento alla categoria di dirigente rivendicata in via principale che con riferimento a quella di funzionario proposta in via subordinata - che le stesse erano perfettamente sovrapponibili a quelle del livello rivestito. In relazione alla domanda subordinata, la Corte d'Appello ha ricordato, sotto un profilo generale, che il riconoscimento della qualifica di funzionario di natura esclusivamente - contrattuale - presuppone l'attribuzione del potere di firma da esercitarsi in via generale e continuativa in rappresentanza dell'azienda (Cass. 25 febbraio 1991 n.1976, 20 aprile 1990 n.3296). Con riferimento più specifico al caso di specie, gli stessi giudici hanno osservato che compiti del ON erano quelli di transigere e rilasciare l'assegno bancario entro i limiti segnati dalla procura. Con motivazione esente da vizi logici ed errori giuridici, la Corte d'Appello ha rilevato che la procura era di carattere speciale e non generale, per cui la facoltà, limitata all'importo massimo di lire 10.000.000, di sottoscrivere assegni, ai sensi della normativa vigente, non poteva costituire in alcun modo indice di una rappresentanza generale. I giudici di appello hanno ricordato come anche ad altri ispettori liquidatori (nessuno con qualifica superiore a quella del ON) era stata conferita una procura, espressamente qualificata come speciale. Unico compito del ON era quello di definire i sinistri, in qualità di addetto all'Ispettorato sinistri di Napoli, sottoscrivendo assegni fino ad un importo massimo di 10.000.000. Il ricorrente si lamenta della mancata ammissione di una prova per testi, della quale, tuttavia, non riporta i capi, né le specifiche circostanze dedotte: donde un assorbente profilo di inammissibilità della censura. In ogni caso, il ricorrente non ha chiesto specificamente di provare il conferimento di un mandato generale. ん Passando in esame la contrattazione collettiva, succedutasi nel tempo, la Corte d'Appello ha escluso che il ON potesse essere inquadrato in uno dei tre livelli di funzionario delineati dal contratto. Con una motivazione del tutto logica e che sfugge comunque a qualsiasi censura in sede di legittimità, gli stessi giudici hanno anche concluso che la "promessa" di una promozione al livello superiore formulata dalla società sin dalla lettera di assunzione non era impegnativa per la società, non avendo il ON fornito la prova di avere tutte le qualità prescritte per la 89 N 84-8-11 3 posizione di funzionario OI N TIE ISNES IV OLLINIC O SSL ES INDO O Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. IC 'OTTO I VISON. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.
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La Corte rigetta il ricorso. .25, tre oltre ad Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro... euro 1.700 (millesettecento) per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, il 19 maggio 2003. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE P. Lin. Gumanu IL GANS Bepasitato in Canc elleria 1 3 QTT. 2003 CANCELA