Sentenza 11 febbraio 1978
Massime • 1
Poiche,a termini dell'art 5 della legge 16 febbraio 1942 n 426, la potesta normativa attribuita all'ordinamento giuridico sportivo, con efficacia nell'ambito dell'ordinamento giuridico statale, e limitata alla potesta regolamentare nel settore sportivo (secondo quanto si desume dall'art 5 della legge 16 febbraio 1942 n 426), la normativa contenuta nei regolamenti delle federazioni sportive - organi del CONI - la quale disciplini rapporti intersoggettivi privati e, in particolare, rapporti negoziali, non ha efficacia anche nell'ambito dell'ordinamento giuridico statale. Conseguentemente, nel caso in cui una norma di un regolamento Federale sportivo vieti determinate contrattazioni fra societa sportive e tesserati, il contratto di diritto privato concluso in violazione del divieto non puo essere dichiarato nullo nello ordinamento giuridico statale, siccome contrario a norma imperativa, poiche la norma imperativa che pone il divieto e efficace solo nell'interno dell'ordinamento giuridico sportivo, nell'ambito del quale potranno essere emanati i previsti provvedimenti sanzionatori da esso previsti. ( V 2228/68, mass n 334468; ( V 811/63).*
Commentari • 3
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Premessa Il sistema sportivo viene definito come ordinamento settoriale[1]. Esso risulta strutturato su base internazionale, al cui vertice si pone il C.I.O (Comitato Olimpico Internazionale)[2]. Al Comitato Olimpico internazionale sono affiliati tutti i comitati olimpici nazionali dei vari Paesi (in Italia vi è il C.O.N.I.), che hanno la finalità di organizzare e promuovere lo sport nel territorio di riferimento. Al C.I.O sono affiliate, altresì, le Federazioni sportive internazionali, che curano la regolamentazione e l'organizzazione delle singole discipline sportive, così come a livello nazionale le diverse Federazioni sportive nazionali sono affiliate ai comitati olimpici nazionali. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/02/1978, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 1978 |
Testo completo
Poiche,a termini dell'art 5 della legge 16 febbraio 1942 n 426, la potesta normativa attribuita all'ordinamento giuridico sportivo, con efficacia nell'ambito dell'ordinamento giuridico statale, e limitata alla potesta regolamentare nel settore sportivo (secondo quanto si desume dall'art 5 della legge 16 febbraio 1942 n 426), la normativa contenuta nei regolamenti delle federazioni sportive - organi del CONI - la quale disciplini rapporti intersoggettivi privati e, in particolare, rapporti negoziali, non ha efficacia anche nell'ambito dell'ordinamento giuridico statale. Conseguentemente, nel caso in cui una norma di un regolamento Federale sportivo vieti determinate contrattazioni fra societa sportive e tesserati, il contratto di diritto privato concluso in violazione del divieto non puo essere dichiarato nullo nello ordinamento giuridico statale, siccome contrario a norma imperativa, poiche la norma imperativa che pone il divieto e efficace solo nell'interno dell'ordinamento giuridico sportivo, nell'ambito del quale potranno essere emanati i previsti provvedimenti sanzionatori da esso previsti. ( V 2228/68, mass n 334468; ( V 811/63).*