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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/09/2025, n. 7979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7979 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. 31846/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 31846/2019 R.G. avente ad oggetto: “contratti bancari”, e vertente
TRA in persona del curatore dott. , rappresentato e Parte_1 Parte_2 difeso, dall' avv. Alessandro Borriello;
- ATTORE -
E in persona del Presidente dott. Controparte_1
rappresentata e difesa, dagli avv. Faustino Manfredonia e Claudio Manfredonia;
CP_2
- CONVENUTA –
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il in persona del curatore, Parte_1 conveniva in giudizio la per accertare e dichiarare l'illegittima Controparte_3 applicazione al contratto di apertura di credito in conto corrente n. 01/0173381, stipulato dalla con la banca convenuta, di interessi ultralegali ed usurari, nonché di una commissione Parte_1 di massimo scoperto non pattuita per iscritto, di capitalizzazione trimestrale dei predetti interessi in violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., e l'indebita postergazione ed antergazione delle valute relative ai prelievi ed ai versamenti durante l'intero corso del rapporto di contocorrente;
deduceva, peraltro, l'illegittimo esercizio, ad opera dell'istituto di credito, dello ius variandi perché in contrasto con l'art. 118 T.U.B.. Contestava, infine operazioni a debito della correntista perché eseguite in assenza di autorizzazione. Chiedeva, quindi, la rideterminazione del saldo del contratto di apertura di credito in conto corrente e la condanna della banca alla ripetizione delle somme indebitamente percepite.
Costituitosi in giudizio, l'istituto bancario convenuto chiedeva il rigetto delle domande, sostenendo, nel merito, l'infondatezza dell'avversa pretesa, con condanna dell'attore al pagamento delle spese del giudizio.
Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., veniva ammessa la CTU contabile richiesta da pare attrice e la causa veniva, poi, trattenuta in decisione all'udienza del 23/05/2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, si rileva la procedibilità della lite, dato l'esperimento della mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, promossa dal conclusasi Parte_1 con esito negativo, come da verbale del 24/01/2020 allegato alla produzione di parte attrice.
Passando poi al merito, le domande formulate dal devono essere Parte_1 accolte solo parzialmente per le ragioni di seguito esposte.
Mette conto innanzitutto precisare che la operante nel settore edilizio, è stata Parte_1 costituita in data 01/04/1999, iscritta al Registro delle Imprese di Napoli in data 24/06/1999 e dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 90, emessa in data 26/03/2015, depositata il 01/04/2015.
La curatela, priva di fondi (cfr. doc. n. 5), si doleva in questa sede di un andamento - a suo dire
- anomalo del rapporto di conto corrente intercorso con la banca convenuta, dovuto a talune irregolarità ed inadempimenti ivi riscontrati.
Tanto premesso, risulta innanzitutto infondata l'eccezione, sollevata da parte attrice, avente ad oggetto la nullità del contratto di conto corrente bancario per violazione dell'art. 117 t.u.b.
Sul punto, questo Tribunale osserva che la copia del contratto di cui è causa ed i relativi allegati
- con particolare riferimento alle condizioni generali di contratto ed a quelle di sintesi, depositate unitamente alla perizia di parte attorea - risultano regolarmente sottoscritti, con firma non disconosciuta, dall'amministratore unico della società correntista e pertanto, alla luce del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 898 del 2018), il contratto è senza dubbio valido. In particolare, la Cassazione ha affermato che il requisito della forma scritta, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, per i contratti di intermediazione finanziaria, e dall'art. 117 TUB, per i contratti bancari, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma. Sicché, tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente - che, infatti, l'ha prodotta nel presente giudizio - ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario/banca, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.
Quanto poi all'eccepita usurarietà dei tassi di interesse applicati, si osserva che, ai fini della verifica del rispetto della normativa in materia antiusura, deve aversi riguardo al momento della stipulazione del contratto, essendo del tutto irrilevante il fenomeno della cosiddetta usura sopravvenuta.
Sul punto, sono esemplificative le conclusioni rassegnate dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte nella sentenza del 19 ottobre 2017, n. 24675 - che, pur avendo a diretto riferimento un contenzioso relativo ad un contratto di mutuo, risulta aver espresso un principio generale suscettibile di applicazione anche ad un contratto di conto corrente - con la quale si è chiarito che la disciplina dell'usura, declinata negli artt. 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c., ne presuppone la nozione data dalla norma penale. Pertanto, avendo l'art. 1 D.L. n. 394/2000 dato rilievo al solo momento della pattuizione, ne consegue che, in caso di usura sopravvenuta, la clausola determinativa degli interessi non è né nulla, né inefficace, e la pretesa al pagamento dei medesimi non è di per sé contraria a buona fede e correttezza. In conclusione, l'usura si presenta suscettibile di venire in rilievo esclusivamente con riferimento alle pattuizioni originarie ed al momento delle stesse.
In particolare, il Fallimento attoreo si limitava a dedurre, tanto nell'atto introduttivo mediante richiamo alla relazione tecnica sottoscritta dal dott. (pag. 18 della citazione), quanto Persona_1 all'udienza del 13/06/2023, che il superamento dei tassi soglia usura si verificava in alcuni trimestri successivi al momento genetico di conclusione del contratto. La doglianza non appare, pertanto, meritevole di accoglimento, poiché parte attrice neppure allegava, in modo specifico e puntuale, né provava documentalmente, che i riscontrati sforamenti del tasso soglia siano avvenuti in seguito alle modifiche contrattuali operate dalla convenuta, con conseguente rigetto dell'eccezione di usurarietà degli interessi.
Con riguardo, invece, alla illegittimità delle presunte variazioni unilaterali applicate dalla al contratto bancario, giova premettere che l'istituto dello ius variandi Controparte_1 può essere definito come il diritto potestativo della banca di modificare, mediante una manifestazione di volontà unilaterale in senso sfavorevole al cliente, le condizioni economiche o regolamentari dei contratti attinenti alle operazioni ed ai servizi bancari e finanziari.
Ciò premesso in generale e venendo al caso di specie, pur rilevando che il si è Parte_1 limitato a censurare, peraltro in maniera assolutamente generica, variazioni unilaterali in peius dei tassi senza specificamente indicarli, il ctu ha comunque riscontrato l'applicazione di “un'aliquota del 2,780% per il periodo dal 01.07.09 al 04.08.09” (cfr. pag. 10 relazione peritale) non preceduta da una comunicazione, depositata in atti, di adeguamento contrattuale ex art. 118 t.u.b.; ha quindi, concluso per lo storno dall'importo della CDF (commissione disponibilità fondi) addebitata per tale periodo dell'ammontare di € 322,98.
Egualmente, in riferimento al periodo dal IV° trimestre 2012, ha poi chiarito che “la ha CP_1 addebitato, senza alcuna comunicazione ex art 118 TUB, la Commissione di Istruttoria Veloce
(CIV) per complessivi € 343,75 che si è provveduto a stornare” (cfr. pag. 10 relazione peritale).
Quanto, invece, al periodo dal 05/08/2009, la CDF, che è stata fissata nella misura del 2,00% su base annua correlato all'importo ed alla durata degli affidamenti indipendentemente dall'effettivo utilizzo, risulta essere indicata nella raccomandata A/R dell'11/01/2010, documento ove è, peraltro, apposto timbro e firma della correntista su entrambe le pagine (cfr. doc. n. 12, allegato alla produzione parte convenuta). Per tale assorbente ragione, non può dunque ritenersi integrato, sia pure limitatamente ai trimestri indicati, il presupposto stesso di applicazione della disciplina dello ius variandi.
L'odierno attore ha, inoltre, censurato l'illegittima applicazione da parte dell'istituto di credito della commissione di massimo scoperto, in quanto non pattuita per iscritto ed anche perché priva di causa.
Sul punto, è sufficiente rilevare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. Civ., sez. I, 03/07/2023, n. 18664) deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale debba essere calcolata.
Ebbene, ancorché parte attrice abbia formulato l'eccezione di nullità in maniera generica, non avendo neppure precisato quale sia stata la percentuale in concreto applicata, va comunque rilevato che la c.m.s., pattuita nel contratto di conto corrente in atti del 20/06/2000 e costantemente calcolata, fino al II° trimestre 2009, sul massimo utilizzo trimestrale, non riporta né le modalità di calcolo, né quelle di quantificazione. Da ciò consegue che il correntista non sia in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione all'istituto di credito.
In base ai suindicati principi, deve pertanto essere espunto ogni addebito a tale titolo vantato dalla così considerando, quanto agli ulteriori addebiti, unicamente quelli che hanno CP_1 costituito oggetto di specifica pattuizione. Ciò è quanto altresì rilevato dal CTU, dott. Per_2 nella parte della relazione peritale in cui precisa che “il ctu ha provveduto ad annullare gli addebiti per CMS effettuati dalla per complessivi euro 6.837,81” (cfr. pag. 10 relazione peritale). CP_1 Con un ulteriore motivo di doglianza, parte attrice ha poi eccepito la nullità della clausola anatocistica per violazione dell'art. 1283 c.c.
Ebbene, mette conto premettere che, a seguito dell'entrata in vigore della delibera CICR del
9/02/2000, deve essere considerata valida la pattuizione di capitalizzazione di interessi purché
l'addebito e l'accredito avvengano a tassi e con periodicità contrattualmente stabiliti (nella prassi bancaria, trimestrale), e sempre che nell'ambito dello stesso conto corrente sia prevista la medesima periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
Risulta poi dalle previsioni contrattuali riportate nel contratto di conto corrente per cui è causa che tale clausola sia stata pattuita per iscritto, avendo infatti i contraenti previsto che “i rapporti di dare avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con la identica periodicità trimestrale, ossia al 31/03, al 30/06, al 30/09, al 31/12 di ogni anno, nonché all'atto dell'estinzione del conto”. La clausola è stata oggetto di specifica approvazione ai sensi degli artt.
1341 e 1342 c.c.
Il CTU ha accertato che “la Banca nel contratto del 20.06.2000 ha regolarmente indicato, per quanto concerne il tasso creditore sia il TAN 0,25% che il TAE 0,2502%, mentre per le integrazioni contrattuali successive o ha indicato il TAN = al TAE (0,100% rif contratto del 03.12.2008) od è stato indicato il solo TAN (0,300% rif contratto del 19.01.2012), pertanto nel primo (esclusione capitalizzazione in presenza di TAN=TAE) il calcolo è stato effettuato applicando la capitalizzazione trimestrale sino a tutto il 2008 , mentre per i successivi trimestri la capitalizzazione semplice. Da tale ricalcolo emerge un saldo creditore per il correntista al
31/03/2015 di € 3.223,06 (All.1). Nel secondo (conteggiando la capitalizzazione degli interessi)emerge un saldo creditore per il correntista al 31/03/2015 di € 3.387,45 (All.2) In riferimento al quesito 3 (capitalizzazione ed art 120 tub L 147/2013) si rileva che la ha CP_1 continuato ad applicare la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e pertanto si è provveduto, come espressamente richiesto dal quesito, ad applicare sia il regime di capitalizzazione semplice, escludendo quindi l'effetto della capitalizzazione per il periodo successivo all'01/01/2014 in considerazione del divieto di anatocismo indicato dall'art 120 TUB così come modificato dalla l.147/2013 che la capitalizzazione trimestrale”.
Sul punto, la Suprema Corte, con sentenza n. 4321/2022, ha affermato che l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi - giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione - e non soddisfa, per altro verso, quanto esige l'art. 6 della delibera CICR citata. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione. Il principio di diritto espresso è il seguente “La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della Delib. CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dalla Delib., art. 3, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”.
Tanto premesso, tra le due ipotesi di calcolo eseguite dal CTU nella rielaborazione del saldo del rapporto di conto corrente per cui è causa, deve condividersi l'ipotesi in cui veniva eliminata la capitalizzazione degli interessi per il periodo successivo al 2008 ed anche per il periodo successivo all'01/01/2014 in considerazione del divieto di anatocismo indicato dall'art 120 TUB, così come modificato dalla l. 147/2013.
Dalla relazione peritale in atti, risulta, invero, la capitalizzazione trimestrale degli interessi anche successivamente alla legge di stabilità per il 2014.
Sul punto, deve essere chiarito che il quadro normativo in materia di anatocismo risulta nuovamente mutato a decorrere dall'1/1/2014. Infatti, da tale data, il vecchio testo dell'art. 120, comma 2, TUB, è stato modificato dalla legge n. 147/2013, nel seguente modo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata , nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorta capitale”.
La nuova norma assicura solo la medesima scansione temporale (mensile, trimestrale, ecc…) della liquidazione degli interessi di tutte le operazioni di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione.
In tale disallineamento tra normativa primaria e secondaria, fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR, ai sensi dell'art. 120 TUB, come modificato dalla legge n. 147/2013, deve ritenersi che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera CICR del 9/2/2000, e, quindi, a partire dall'1/1/2014, prevale sul precedente assetto normativo, con la conseguenza che sugli interessi calcolati dall'1/1/2014 non sono più applicabili ulteriori interessi nei trimestri successivi a quello di maturazione. Trattandosi di norma non retroattiva, trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del
31/12/2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1/1/2014.
Con riguardo, inoltre, alla contestazione avente ad oggetto l'illegittima applicazione dei criteri di accredito ed addebito delle valute, si ritiene che essa sia generica, non avendo parte attrice indicato quali sarebbero le specifiche operazioni (ed i relativi importi) censurate ed in merito alle quali la avrebbe erroneamente applicato la valuta. Essa, pertanto, deve essere respinta. CP_1
Alla luce delle argomentazioni svolte, deve quindi trovare accoglimento la domanda attorea avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito, indicato nelle scritture contabili della
[...]
al 31/03/2015 in euro 25.915,63 a debito della correntista. Controparte_1
Ed invero, il CTU, nella relazione peritale in atti, ha, innanzitutto, rilevato - come già precisato
- la legittima applicazione tanto dei tassi d'interesse riportati nei contratti depositati e sottoscritti dalle parti ed ha correttamente escluso la capitalizzazione degli interessi a partire dal 2008, poiché le integrazioni al contratto per cui è causa prevedevano l'identità tra TAN e TAE, nonché per il periodo successivo al 2014, in considerazione del divieto di anatocismo indicato dall'art 120
T.U.B..
Ha, poi, riscontrato - e quindi stornato - l'indebita applicazione, per mancata espressa pattuizione, di aliquote non pattuite relative alla commissione di disponibilità fondi (CDF) ed alla commissione di istruttoria veloce (CIV), nonché della commissione di massimo scoperto, annullandone i relativi addebiti per complessivi euro 6.837,81. Infine, ha scomputato un considerevole numero di spese non pattuite, precisando che “esse ammontano a complessivi €
866,71 e precisamente € 38,77 per commissioni, € 10,59 per costo libretto assegni, € 42,65 per commissioni accessorie, € 6,00 per spese comunicazioni fidi, € 403,70 per spese visure, € 5,00 per spese raccomandate fidi, € 360,00 per spese revisione fidi” (cfr. pag. 10 relazione peritale).
Tanto premesso, avendosi riguardo alle conclusioni del CTU, a fronte di un saldo debitore indicato dalla al 31/03/2015 di euro 25.915,63, il saldo ricalcolato è pari ad euro 7.001,53 a CP_1 debito della correntista.
Il ha, infine, censurato talune movimentazioni registrate sugli estratti Parte_1 conto prodotti dalla giungendo alla determinazione, quale valore Controparte_1 complessivo di pagamenti asseritamente inesistenti, in quanto non autorizzati dalla società correntista, di un ammontare pari ad euro 859.865,49.
Ebbene, in via preliminare, va rilevato che, in atti, non vi è alcuna prova di una contestazione in tal senso da parte della società fallita, neppure in ordina alla mancata ricezione degli estratti conto, non risultando allegata e provata da parte della curatela attrice la mancata consegna dei medesimi. In ogni caso, va precisato che la contestazione delle singole poste indicate nell'estratto conto relativo alle movimentazioni bancarie avrebbe dovuto essere specifica e non generica. In altri termini, quando il documento prodotto in giudizio contenga, come nel caso in esame, l'indicazione delle singole partite che hanno concorso a formare il saldo - in tal modo essendo stata data al correntista la possibilità di un dettagliato esame e, quindi, di una eventuale specifica contestazione delle singole poste dalle quali discende quel saldo - il correntista deve ritenersi onerato, nel momento in cui il documento viene portato a sua conoscenza, di provvedere, al fine di superarne l'efficacia probatoria, alla sua specifica contestazione, non potendosi questi limitare ad una generica affermazione di non riconoscere valore all'estratto prodotto.
Né può essere considerato sufficientemente soddisfatto l'onere probatorio, che altresì incombe in capo al correntista per la determinazione delle singole rimesse ed il loro calcolo, dal solo mero, generico ed indistinto rinvio operato dall'attore alla relazione peritale di parte depositata in giudizio.
In via generale, si rileva che il conto corrente di corrispondenza è caratterizzato dall'esplicazione di un servizio di cassa, in relazione alle operazioni di pagamento o di riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del cliente e tale prestazione, fornita dalla banca, costituisce oggetto di un mandato (Cass. 5 dicembre 2011, n. 25943; Cass. 15 dicembre
1970, n. 2685; cfr. pure Cass. 10 febbraio 1982, n. 815). Propriamente, infatti, il contratto di conto corrente bancario, o di corrispondenza, ha natura di contratto innominato misto, in cui concorrono gli elementi del mandato (che hanno rilievo preminente nella determinazione della sua struttura e disciplina, come si ricava dal richiamo alle norme sul mandato contenuto nell'art. 1856 c.c., per tutte le operazioni regolate in conto corrente) ed elementi di altri negozi (così Cass. 21 dicembre
1971 n. 3701).
Tanto non basta, tuttavia, a far credere che il rendiconto della banca per l'attività prestata in esecuzione del contratto trovi la sua disciplina nella regola posta dall'art. 1712 c.c.. Vero è invece, che in tema di conto corrente bancario ha fondamento applicativo l'art. 1832 c.c. (cui fa rinvio l'art. 1857 c.c.). E in proposito, la Suprema Corte di legittimità ha ritenuto che, proprio alla luce di tale disposizione, sia corretto credere che l'invio periodico degli estratti conto esaurisca, in relazione al periodo considerato, l'obbligo della banca di rendere il conto al cliente: con la conseguenza che ove questi abbia approvato, anche tacitamente, l'estratto conto ricevuto, non vi è più titolo per richiedere, in un secondo momento, altre forme di rendiconto relative al medesimo periodo (Cass.
22 maggio 1997, n. 4598, in motivazione). Appare dunque evidente che la banca non possa considerarsi adempiente all'obbligo di rendicontare il cliente sull'andamento del rapporto, ove non consti che abbia trasmesso allo stesso gli estratti conto ad esso relativi.
In sintesi, “Nel contratto di conto corrente bancario, che è caratterizzato dall'esplicazione di un servizio di cassa, in relazione alle operazioni di pagamento o di riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del cliente e che, come tale, ha ad oggetto una prestazione - cui possono aggiungersene altre - che si inquadra in quella tipica del contratto di mandato, la banca ha l'obbligo di rendiconto ex art. 1832 c.c., che si attua attraverso l'invio periodico degli estratti conto, sicché la stessa è ad esso inadempiente ove non provi di avervi provveduto”( cfr.
Cassazione civile sez. I, 20/01/2017, n.1584).
E' noto, altresì, che – a parte l'ormai sopito interesse alla questione all'esito della diffusione dei servizi di home banking forniti dalla quasi totalità degli istituti di credito – la banca non abbia l'obbligo di adottare per l'invio degli estratti conto una forma “rafforzata” potendo essere l'invio anche eseguito a mezzo di posta non certificata, ciò rendendo più difficile per gli istituti di credito – in caso di negazione della ricezione da parte del cliente – la prova dell'esecuzione della prestazione di rendicontazione.
Resta inteso che, anche una volta negata la ricezione degli estratti e prodotta in via di rimedio copia degli estratti in favore del cliente, come è avvenuto nel caso di specie, al fine di consentire operatività all'art. 1832 c.c. (e, dunque, efficacia alla contestazione delle operazioni), la stessa debba essere specifica e puntuale, non potendo essere classificata quale generica.
La specificità va correlata al suo oggetto, alla sua natura ed alla data dell'operazione.
Ebbene, applicando tali principi al caso di specie, la contestazione appare assolutamente generica.
Le operazioni disconosciute per il lungo periodo dal 15/1/2006 al 18/9/2012, infatti, sono tutte operazioni a debito (non è stata contestata alcuna operazione a credito) e non appare verosimile che il conto sia stato movimentato regolarmente fino alla fine del 2005 con varie operazioni di segno opposto, ed, all'improvviso, fosse stato utilizzato solo per gli accrediti e, piuttosto, per tutte le operazioni di spesa, deliberatamente movimentato ad iniziativa della banca a suo piacimento senza alcuna autorizzazione da parte del cliente.
In conclusione, il saldo accertato in ragione del contratto di apertura di conto corrente n.
01/173381, tenuto conto degli importi scomputati per le motivazioni indicate in premessa, ammonta ad euro 7.001,53 a debito della correntista. L'accoglimento della sola domanda di accertamento negativo del credito ed il rigetto, nel resto, delle ulteriori istanze sollevate dal giustifica una compensazione integrale Parte_1 delle spese di lite.
Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto in atti, sono poste definitivamente a carico della convenuta. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta che il saldo del rapporto di conto corrente ordinario n. 01/173381 è pari ad euro
7.001,53 a debito della correntista;
2) rigetta le ulteriori domande proposte dall'attore nei confronti della convenuta
[...]
; Controparte_1
3) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
4) pone le spese di CTU come liquidate in corso di causa a carico della convenuta. CP_1
Napoli, 15/09/2025
Il giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello
La sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Elisabetta Mungo (magistrato ordinario in tirocinio)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 31846/2019 R.G. avente ad oggetto: “contratti bancari”, e vertente
TRA in persona del curatore dott. , rappresentato e Parte_1 Parte_2 difeso, dall' avv. Alessandro Borriello;
- ATTORE -
E in persona del Presidente dott. Controparte_1
rappresentata e difesa, dagli avv. Faustino Manfredonia e Claudio Manfredonia;
CP_2
- CONVENUTA –
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il in persona del curatore, Parte_1 conveniva in giudizio la per accertare e dichiarare l'illegittima Controparte_3 applicazione al contratto di apertura di credito in conto corrente n. 01/0173381, stipulato dalla con la banca convenuta, di interessi ultralegali ed usurari, nonché di una commissione Parte_1 di massimo scoperto non pattuita per iscritto, di capitalizzazione trimestrale dei predetti interessi in violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., e l'indebita postergazione ed antergazione delle valute relative ai prelievi ed ai versamenti durante l'intero corso del rapporto di contocorrente;
deduceva, peraltro, l'illegittimo esercizio, ad opera dell'istituto di credito, dello ius variandi perché in contrasto con l'art. 118 T.U.B.. Contestava, infine operazioni a debito della correntista perché eseguite in assenza di autorizzazione. Chiedeva, quindi, la rideterminazione del saldo del contratto di apertura di credito in conto corrente e la condanna della banca alla ripetizione delle somme indebitamente percepite.
Costituitosi in giudizio, l'istituto bancario convenuto chiedeva il rigetto delle domande, sostenendo, nel merito, l'infondatezza dell'avversa pretesa, con condanna dell'attore al pagamento delle spese del giudizio.
Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., veniva ammessa la CTU contabile richiesta da pare attrice e la causa veniva, poi, trattenuta in decisione all'udienza del 23/05/2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, si rileva la procedibilità della lite, dato l'esperimento della mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, promossa dal conclusasi Parte_1 con esito negativo, come da verbale del 24/01/2020 allegato alla produzione di parte attrice.
Passando poi al merito, le domande formulate dal devono essere Parte_1 accolte solo parzialmente per le ragioni di seguito esposte.
Mette conto innanzitutto precisare che la operante nel settore edilizio, è stata Parte_1 costituita in data 01/04/1999, iscritta al Registro delle Imprese di Napoli in data 24/06/1999 e dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 90, emessa in data 26/03/2015, depositata il 01/04/2015.
La curatela, priva di fondi (cfr. doc. n. 5), si doleva in questa sede di un andamento - a suo dire
- anomalo del rapporto di conto corrente intercorso con la banca convenuta, dovuto a talune irregolarità ed inadempimenti ivi riscontrati.
Tanto premesso, risulta innanzitutto infondata l'eccezione, sollevata da parte attrice, avente ad oggetto la nullità del contratto di conto corrente bancario per violazione dell'art. 117 t.u.b.
Sul punto, questo Tribunale osserva che la copia del contratto di cui è causa ed i relativi allegati
- con particolare riferimento alle condizioni generali di contratto ed a quelle di sintesi, depositate unitamente alla perizia di parte attorea - risultano regolarmente sottoscritti, con firma non disconosciuta, dall'amministratore unico della società correntista e pertanto, alla luce del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 898 del 2018), il contratto è senza dubbio valido. In particolare, la Cassazione ha affermato che il requisito della forma scritta, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, per i contratti di intermediazione finanziaria, e dall'art. 117 TUB, per i contratti bancari, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma. Sicché, tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente - che, infatti, l'ha prodotta nel presente giudizio - ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario/banca, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.
Quanto poi all'eccepita usurarietà dei tassi di interesse applicati, si osserva che, ai fini della verifica del rispetto della normativa in materia antiusura, deve aversi riguardo al momento della stipulazione del contratto, essendo del tutto irrilevante il fenomeno della cosiddetta usura sopravvenuta.
Sul punto, sono esemplificative le conclusioni rassegnate dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte nella sentenza del 19 ottobre 2017, n. 24675 - che, pur avendo a diretto riferimento un contenzioso relativo ad un contratto di mutuo, risulta aver espresso un principio generale suscettibile di applicazione anche ad un contratto di conto corrente - con la quale si è chiarito che la disciplina dell'usura, declinata negli artt. 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c., ne presuppone la nozione data dalla norma penale. Pertanto, avendo l'art. 1 D.L. n. 394/2000 dato rilievo al solo momento della pattuizione, ne consegue che, in caso di usura sopravvenuta, la clausola determinativa degli interessi non è né nulla, né inefficace, e la pretesa al pagamento dei medesimi non è di per sé contraria a buona fede e correttezza. In conclusione, l'usura si presenta suscettibile di venire in rilievo esclusivamente con riferimento alle pattuizioni originarie ed al momento delle stesse.
In particolare, il Fallimento attoreo si limitava a dedurre, tanto nell'atto introduttivo mediante richiamo alla relazione tecnica sottoscritta dal dott. (pag. 18 della citazione), quanto Persona_1 all'udienza del 13/06/2023, che il superamento dei tassi soglia usura si verificava in alcuni trimestri successivi al momento genetico di conclusione del contratto. La doglianza non appare, pertanto, meritevole di accoglimento, poiché parte attrice neppure allegava, in modo specifico e puntuale, né provava documentalmente, che i riscontrati sforamenti del tasso soglia siano avvenuti in seguito alle modifiche contrattuali operate dalla convenuta, con conseguente rigetto dell'eccezione di usurarietà degli interessi.
Con riguardo, invece, alla illegittimità delle presunte variazioni unilaterali applicate dalla al contratto bancario, giova premettere che l'istituto dello ius variandi Controparte_1 può essere definito come il diritto potestativo della banca di modificare, mediante una manifestazione di volontà unilaterale in senso sfavorevole al cliente, le condizioni economiche o regolamentari dei contratti attinenti alle operazioni ed ai servizi bancari e finanziari.
Ciò premesso in generale e venendo al caso di specie, pur rilevando che il si è Parte_1 limitato a censurare, peraltro in maniera assolutamente generica, variazioni unilaterali in peius dei tassi senza specificamente indicarli, il ctu ha comunque riscontrato l'applicazione di “un'aliquota del 2,780% per il periodo dal 01.07.09 al 04.08.09” (cfr. pag. 10 relazione peritale) non preceduta da una comunicazione, depositata in atti, di adeguamento contrattuale ex art. 118 t.u.b.; ha quindi, concluso per lo storno dall'importo della CDF (commissione disponibilità fondi) addebitata per tale periodo dell'ammontare di € 322,98.
Egualmente, in riferimento al periodo dal IV° trimestre 2012, ha poi chiarito che “la ha CP_1 addebitato, senza alcuna comunicazione ex art 118 TUB, la Commissione di Istruttoria Veloce
(CIV) per complessivi € 343,75 che si è provveduto a stornare” (cfr. pag. 10 relazione peritale).
Quanto, invece, al periodo dal 05/08/2009, la CDF, che è stata fissata nella misura del 2,00% su base annua correlato all'importo ed alla durata degli affidamenti indipendentemente dall'effettivo utilizzo, risulta essere indicata nella raccomandata A/R dell'11/01/2010, documento ove è, peraltro, apposto timbro e firma della correntista su entrambe le pagine (cfr. doc. n. 12, allegato alla produzione parte convenuta). Per tale assorbente ragione, non può dunque ritenersi integrato, sia pure limitatamente ai trimestri indicati, il presupposto stesso di applicazione della disciplina dello ius variandi.
L'odierno attore ha, inoltre, censurato l'illegittima applicazione da parte dell'istituto di credito della commissione di massimo scoperto, in quanto non pattuita per iscritto ed anche perché priva di causa.
Sul punto, è sufficiente rilevare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. Civ., sez. I, 03/07/2023, n. 18664) deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale debba essere calcolata.
Ebbene, ancorché parte attrice abbia formulato l'eccezione di nullità in maniera generica, non avendo neppure precisato quale sia stata la percentuale in concreto applicata, va comunque rilevato che la c.m.s., pattuita nel contratto di conto corrente in atti del 20/06/2000 e costantemente calcolata, fino al II° trimestre 2009, sul massimo utilizzo trimestrale, non riporta né le modalità di calcolo, né quelle di quantificazione. Da ciò consegue che il correntista non sia in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione all'istituto di credito.
In base ai suindicati principi, deve pertanto essere espunto ogni addebito a tale titolo vantato dalla così considerando, quanto agli ulteriori addebiti, unicamente quelli che hanno CP_1 costituito oggetto di specifica pattuizione. Ciò è quanto altresì rilevato dal CTU, dott. Per_2 nella parte della relazione peritale in cui precisa che “il ctu ha provveduto ad annullare gli addebiti per CMS effettuati dalla per complessivi euro 6.837,81” (cfr. pag. 10 relazione peritale). CP_1 Con un ulteriore motivo di doglianza, parte attrice ha poi eccepito la nullità della clausola anatocistica per violazione dell'art. 1283 c.c.
Ebbene, mette conto premettere che, a seguito dell'entrata in vigore della delibera CICR del
9/02/2000, deve essere considerata valida la pattuizione di capitalizzazione di interessi purché
l'addebito e l'accredito avvengano a tassi e con periodicità contrattualmente stabiliti (nella prassi bancaria, trimestrale), e sempre che nell'ambito dello stesso conto corrente sia prevista la medesima periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
Risulta poi dalle previsioni contrattuali riportate nel contratto di conto corrente per cui è causa che tale clausola sia stata pattuita per iscritto, avendo infatti i contraenti previsto che “i rapporti di dare avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con la identica periodicità trimestrale, ossia al 31/03, al 30/06, al 30/09, al 31/12 di ogni anno, nonché all'atto dell'estinzione del conto”. La clausola è stata oggetto di specifica approvazione ai sensi degli artt.
1341 e 1342 c.c.
Il CTU ha accertato che “la Banca nel contratto del 20.06.2000 ha regolarmente indicato, per quanto concerne il tasso creditore sia il TAN 0,25% che il TAE 0,2502%, mentre per le integrazioni contrattuali successive o ha indicato il TAN = al TAE (0,100% rif contratto del 03.12.2008) od è stato indicato il solo TAN (0,300% rif contratto del 19.01.2012), pertanto nel primo (esclusione capitalizzazione in presenza di TAN=TAE) il calcolo è stato effettuato applicando la capitalizzazione trimestrale sino a tutto il 2008 , mentre per i successivi trimestri la capitalizzazione semplice. Da tale ricalcolo emerge un saldo creditore per il correntista al
31/03/2015 di € 3.223,06 (All.1). Nel secondo (conteggiando la capitalizzazione degli interessi)emerge un saldo creditore per il correntista al 31/03/2015 di € 3.387,45 (All.2) In riferimento al quesito 3 (capitalizzazione ed art 120 tub L 147/2013) si rileva che la ha CP_1 continuato ad applicare la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e pertanto si è provveduto, come espressamente richiesto dal quesito, ad applicare sia il regime di capitalizzazione semplice, escludendo quindi l'effetto della capitalizzazione per il periodo successivo all'01/01/2014 in considerazione del divieto di anatocismo indicato dall'art 120 TUB così come modificato dalla l.147/2013 che la capitalizzazione trimestrale”.
Sul punto, la Suprema Corte, con sentenza n. 4321/2022, ha affermato che l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi - giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione - e non soddisfa, per altro verso, quanto esige l'art. 6 della delibera CICR citata. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione. Il principio di diritto espresso è il seguente “La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della Delib. CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dalla Delib., art. 3, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”.
Tanto premesso, tra le due ipotesi di calcolo eseguite dal CTU nella rielaborazione del saldo del rapporto di conto corrente per cui è causa, deve condividersi l'ipotesi in cui veniva eliminata la capitalizzazione degli interessi per il periodo successivo al 2008 ed anche per il periodo successivo all'01/01/2014 in considerazione del divieto di anatocismo indicato dall'art 120 TUB, così come modificato dalla l. 147/2013.
Dalla relazione peritale in atti, risulta, invero, la capitalizzazione trimestrale degli interessi anche successivamente alla legge di stabilità per il 2014.
Sul punto, deve essere chiarito che il quadro normativo in materia di anatocismo risulta nuovamente mutato a decorrere dall'1/1/2014. Infatti, da tale data, il vecchio testo dell'art. 120, comma 2, TUB, è stato modificato dalla legge n. 147/2013, nel seguente modo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata , nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorta capitale”.
La nuova norma assicura solo la medesima scansione temporale (mensile, trimestrale, ecc…) della liquidazione degli interessi di tutte le operazioni di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione.
In tale disallineamento tra normativa primaria e secondaria, fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR, ai sensi dell'art. 120 TUB, come modificato dalla legge n. 147/2013, deve ritenersi che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera CICR del 9/2/2000, e, quindi, a partire dall'1/1/2014, prevale sul precedente assetto normativo, con la conseguenza che sugli interessi calcolati dall'1/1/2014 non sono più applicabili ulteriori interessi nei trimestri successivi a quello di maturazione. Trattandosi di norma non retroattiva, trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del
31/12/2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1/1/2014.
Con riguardo, inoltre, alla contestazione avente ad oggetto l'illegittima applicazione dei criteri di accredito ed addebito delle valute, si ritiene che essa sia generica, non avendo parte attrice indicato quali sarebbero le specifiche operazioni (ed i relativi importi) censurate ed in merito alle quali la avrebbe erroneamente applicato la valuta. Essa, pertanto, deve essere respinta. CP_1
Alla luce delle argomentazioni svolte, deve quindi trovare accoglimento la domanda attorea avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito, indicato nelle scritture contabili della
[...]
al 31/03/2015 in euro 25.915,63 a debito della correntista. Controparte_1
Ed invero, il CTU, nella relazione peritale in atti, ha, innanzitutto, rilevato - come già precisato
- la legittima applicazione tanto dei tassi d'interesse riportati nei contratti depositati e sottoscritti dalle parti ed ha correttamente escluso la capitalizzazione degli interessi a partire dal 2008, poiché le integrazioni al contratto per cui è causa prevedevano l'identità tra TAN e TAE, nonché per il periodo successivo al 2014, in considerazione del divieto di anatocismo indicato dall'art 120
T.U.B..
Ha, poi, riscontrato - e quindi stornato - l'indebita applicazione, per mancata espressa pattuizione, di aliquote non pattuite relative alla commissione di disponibilità fondi (CDF) ed alla commissione di istruttoria veloce (CIV), nonché della commissione di massimo scoperto, annullandone i relativi addebiti per complessivi euro 6.837,81. Infine, ha scomputato un considerevole numero di spese non pattuite, precisando che “esse ammontano a complessivi €
866,71 e precisamente € 38,77 per commissioni, € 10,59 per costo libretto assegni, € 42,65 per commissioni accessorie, € 6,00 per spese comunicazioni fidi, € 403,70 per spese visure, € 5,00 per spese raccomandate fidi, € 360,00 per spese revisione fidi” (cfr. pag. 10 relazione peritale).
Tanto premesso, avendosi riguardo alle conclusioni del CTU, a fronte di un saldo debitore indicato dalla al 31/03/2015 di euro 25.915,63, il saldo ricalcolato è pari ad euro 7.001,53 a CP_1 debito della correntista.
Il ha, infine, censurato talune movimentazioni registrate sugli estratti Parte_1 conto prodotti dalla giungendo alla determinazione, quale valore Controparte_1 complessivo di pagamenti asseritamente inesistenti, in quanto non autorizzati dalla società correntista, di un ammontare pari ad euro 859.865,49.
Ebbene, in via preliminare, va rilevato che, in atti, non vi è alcuna prova di una contestazione in tal senso da parte della società fallita, neppure in ordina alla mancata ricezione degli estratti conto, non risultando allegata e provata da parte della curatela attrice la mancata consegna dei medesimi. In ogni caso, va precisato che la contestazione delle singole poste indicate nell'estratto conto relativo alle movimentazioni bancarie avrebbe dovuto essere specifica e non generica. In altri termini, quando il documento prodotto in giudizio contenga, come nel caso in esame, l'indicazione delle singole partite che hanno concorso a formare il saldo - in tal modo essendo stata data al correntista la possibilità di un dettagliato esame e, quindi, di una eventuale specifica contestazione delle singole poste dalle quali discende quel saldo - il correntista deve ritenersi onerato, nel momento in cui il documento viene portato a sua conoscenza, di provvedere, al fine di superarne l'efficacia probatoria, alla sua specifica contestazione, non potendosi questi limitare ad una generica affermazione di non riconoscere valore all'estratto prodotto.
Né può essere considerato sufficientemente soddisfatto l'onere probatorio, che altresì incombe in capo al correntista per la determinazione delle singole rimesse ed il loro calcolo, dal solo mero, generico ed indistinto rinvio operato dall'attore alla relazione peritale di parte depositata in giudizio.
In via generale, si rileva che il conto corrente di corrispondenza è caratterizzato dall'esplicazione di un servizio di cassa, in relazione alle operazioni di pagamento o di riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del cliente e tale prestazione, fornita dalla banca, costituisce oggetto di un mandato (Cass. 5 dicembre 2011, n. 25943; Cass. 15 dicembre
1970, n. 2685; cfr. pure Cass. 10 febbraio 1982, n. 815). Propriamente, infatti, il contratto di conto corrente bancario, o di corrispondenza, ha natura di contratto innominato misto, in cui concorrono gli elementi del mandato (che hanno rilievo preminente nella determinazione della sua struttura e disciplina, come si ricava dal richiamo alle norme sul mandato contenuto nell'art. 1856 c.c., per tutte le operazioni regolate in conto corrente) ed elementi di altri negozi (così Cass. 21 dicembre
1971 n. 3701).
Tanto non basta, tuttavia, a far credere che il rendiconto della banca per l'attività prestata in esecuzione del contratto trovi la sua disciplina nella regola posta dall'art. 1712 c.c.. Vero è invece, che in tema di conto corrente bancario ha fondamento applicativo l'art. 1832 c.c. (cui fa rinvio l'art. 1857 c.c.). E in proposito, la Suprema Corte di legittimità ha ritenuto che, proprio alla luce di tale disposizione, sia corretto credere che l'invio periodico degli estratti conto esaurisca, in relazione al periodo considerato, l'obbligo della banca di rendere il conto al cliente: con la conseguenza che ove questi abbia approvato, anche tacitamente, l'estratto conto ricevuto, non vi è più titolo per richiedere, in un secondo momento, altre forme di rendiconto relative al medesimo periodo (Cass.
22 maggio 1997, n. 4598, in motivazione). Appare dunque evidente che la banca non possa considerarsi adempiente all'obbligo di rendicontare il cliente sull'andamento del rapporto, ove non consti che abbia trasmesso allo stesso gli estratti conto ad esso relativi.
In sintesi, “Nel contratto di conto corrente bancario, che è caratterizzato dall'esplicazione di un servizio di cassa, in relazione alle operazioni di pagamento o di riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del cliente e che, come tale, ha ad oggetto una prestazione - cui possono aggiungersene altre - che si inquadra in quella tipica del contratto di mandato, la banca ha l'obbligo di rendiconto ex art. 1832 c.c., che si attua attraverso l'invio periodico degli estratti conto, sicché la stessa è ad esso inadempiente ove non provi di avervi provveduto”( cfr.
Cassazione civile sez. I, 20/01/2017, n.1584).
E' noto, altresì, che – a parte l'ormai sopito interesse alla questione all'esito della diffusione dei servizi di home banking forniti dalla quasi totalità degli istituti di credito – la banca non abbia l'obbligo di adottare per l'invio degli estratti conto una forma “rafforzata” potendo essere l'invio anche eseguito a mezzo di posta non certificata, ciò rendendo più difficile per gli istituti di credito – in caso di negazione della ricezione da parte del cliente – la prova dell'esecuzione della prestazione di rendicontazione.
Resta inteso che, anche una volta negata la ricezione degli estratti e prodotta in via di rimedio copia degli estratti in favore del cliente, come è avvenuto nel caso di specie, al fine di consentire operatività all'art. 1832 c.c. (e, dunque, efficacia alla contestazione delle operazioni), la stessa debba essere specifica e puntuale, non potendo essere classificata quale generica.
La specificità va correlata al suo oggetto, alla sua natura ed alla data dell'operazione.
Ebbene, applicando tali principi al caso di specie, la contestazione appare assolutamente generica.
Le operazioni disconosciute per il lungo periodo dal 15/1/2006 al 18/9/2012, infatti, sono tutte operazioni a debito (non è stata contestata alcuna operazione a credito) e non appare verosimile che il conto sia stato movimentato regolarmente fino alla fine del 2005 con varie operazioni di segno opposto, ed, all'improvviso, fosse stato utilizzato solo per gli accrediti e, piuttosto, per tutte le operazioni di spesa, deliberatamente movimentato ad iniziativa della banca a suo piacimento senza alcuna autorizzazione da parte del cliente.
In conclusione, il saldo accertato in ragione del contratto di apertura di conto corrente n.
01/173381, tenuto conto degli importi scomputati per le motivazioni indicate in premessa, ammonta ad euro 7.001,53 a debito della correntista. L'accoglimento della sola domanda di accertamento negativo del credito ed il rigetto, nel resto, delle ulteriori istanze sollevate dal giustifica una compensazione integrale Parte_1 delle spese di lite.
Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto in atti, sono poste definitivamente a carico della convenuta. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta che il saldo del rapporto di conto corrente ordinario n. 01/173381 è pari ad euro
7.001,53 a debito della correntista;
2) rigetta le ulteriori domande proposte dall'attore nei confronti della convenuta
[...]
; Controparte_1
3) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
4) pone le spese di CTU come liquidate in corso di causa a carico della convenuta. CP_1
Napoli, 15/09/2025
Il giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello
La sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Elisabetta Mungo (magistrato ordinario in tirocinio)