Sentenza 18 luglio 2002
Massime • 2
La notificazione del ricorso per cassazione eseguita presso il procuratore domiciliatario della controparte costituitasi in primo grado, ma rimasta contumace in appello, è affetta da giuridica inesistenza, e non già da mera nullità, atteso che l'elezione di domicilio presso il procuratore ha effetto limitatamente al grado del giudizio per il quale la procura medesima è stata conferita.
Nell'ordinario giudizio di cognizione, la portata precettiva della sentenza non deve essere limitata a quanto risulta dal dispositivo, ma deve ricavarsi anche da altre parti della sentenza e in particolare dalla motivazione, che può essere utilizzata al fine di integrare ed interpretare il dispositivo medesimo.
Commentario • 1
- 1. Anche le spese straordinarie devono essere preventivamente concordate, se così è previsto nella sentenza di divorzioArticoli · https://studiodonne.it/ · 23 agosto 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/07/2002, n. 10409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10409 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. ROBERTO PREDEN - rel. Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IA VI IN PROPRIO E QUALE AMMINISTRATORE DELLA F.LLI IA DI CE S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PARTIGIANI 7 1CA/15 presso lo studio dell'avvocato MARINA MIRANDA, difeso dall'avvocato MIRANDA VI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IZ AR IL, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE DANTE 310, presso lo studio dell'avvocato LAUDATI GIULIA, difesa dall'avvocato MAROTTA VITO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
CARBONE ILDA VED. IZ, IZ EV, IZ NS, IZ VI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 135/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, sezione 3^ civile emessa il 20/11/1997, depositata il 21/01/98;
RG.2585/1996;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/01 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NZ MARINELLI, che ha concluso il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 16.7.1987, AT ZA esponeva che, con scrittura del 6.3.1982, aveva locato ad uso negozio di tessuti quattro vani del fabbricato di sua proprietà sito in S. Gennarello di Ottaviano, a NZ CI;
che la clausola n. 5 del contratto poneva a carico del conduttore l'obbligo di assicurare contro l'incendio, con copertura adeguata, l'intero fabbricato, anche per la parte non locata, nel caso di incendio sviluppatosi nei locali condotti;
che il conduttore, nonostante ripetute richieste non aveva dimostrato di aver stipulato l'assicurazione in conformità alle previsioni contrattuali;
che aveva comunicato di aver ceduto la locazione e l'azienda alla S.r.l. LI CI di Francesco. Ciò premesso, conveniva davanti al Tribunale di Napoli il CI chiedendo: l'accertamento dell'avvenuta stipulazione dell'assicurazione in conformità al contratto, e, in caso negativo, la risoluzione del contratto;
l'accertamento dell'avvenuta cessione della locazione e dell'azienda con atto di data certa anteriore alla comunicazione, e, in caso di non avvenuta cessione, la risoluzione del contratto;
la condanna del convenuto al risarcimento dei danni. Il convenuto resisteva deducendo che l'attore era a conoscenza sia dell'avvenuta stipula dell'assicurazione per una copertura di L. 300.000.000, sia dell'avvenuta cessione della locazione e dell'azienda, alla quale non si era opposto.
Veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della S.r.l. LI CI di Francesco.
Il Tribunale di Nola, al quale la causa era stata rimessa per competenza, con sentenza dell'11.4.1996, accoglieva la domanda di risoluzione e rigettava quella di risarcimento dei danni. Il CI, in proprio e quale legale rappresentante della S.r.l. LI CI di Francesco, proponeva appello nei confronti di LD RB, vedova ZA, nonché di EV, NS, NZ e MA IA ZA, quali eredi di AT ZA.
Resisteva la sola MA IA ZA, che proponeva appello incidentale.
La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 21.1.1998, rigettava entrambi i gravami. Considerava la corte:
- la sentenza impugnata conteneva in motivazione la condanna al rilascio con la fissazione dell'esecuzione, e pertanto la mancata riproduzione della statuizione nel dispositivo costituiva mera omissione materiale;
- il termine di un mese, previsto dal contratto di locazione del 6.3.1982, entro il quale il conduttore avrebbe dovuto stipulare l'assicurazione contro l'incendio, non aveva natura perentoria ne' essenziale, e pertanto l'avvenuta stipula della polizza dopo circa quattro anni non poteva determinare la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1457 c.c.;
- il conduttore si era tuttavia reso inadempiente agli obblighi assunti con il suindicato contratto di locazione circa l'assicurazione, poiché si era sottratto sia all'obbligo di concordare con il locatore l'importo della copertura assicurativa, stipulando in data 9.4.1986 la polizza per importo non previamente determinato di comune accordo, sia all'obbligo di assicurare anche i locali dell'edificio non oggetto del contratto di locazione, senza dare riscontro alla lettera del 13.5.1986 con la quale il locatore richiedeva l'osservanza degli obblighi contrattuali;
- il menzionato duplice inadempimento si era verificato in epoca anteriore alla cessione del contratto da parte del conduttore, avvenuta a detta dell'appellante il 30.12.1986;
- avendo il conduttore prodotto l'atto di cessione del contratto e dell'azienda soltanto in grado di appello, la cessione non era anteriormente opponibile al locatore;
- l'inadempienza doveva essere ascritta anche alla società cessionaria, nei cui confronti la domanda di risoluzione era stata estesa, poiché detta società, intervenendo in giudizio e facendo proprie le difese del conduttore cedente, aveva dimostrato di ben conoscere le clausole contrattuali;
- la declaratoria di risoluzione aveva effetto ex tunc, quanto meno dalla data di proposizione della domanda, e pertanto la produzione dell'atto di cessione, in grado di appello, era priva di effetti. Avverso la sentenza il CI, in proprio e nella qualità di amministratore della S.r.l. F.LL CI di Francesco, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, notificato soltanto a MA IA ZA, che ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria.
Con ordinanza del 12.10.2000, la Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi di AT ZA, parti del giudizio di appello. Il contraddittorio è stato integrato. I chiamati non hanno svolto difese in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. va preliminarmente rilevato che il contraddittorio è stato ritualmente integrato nei confronti di ZA NZ, ZA NS, ZA EV e RB LD, litisconsorti necessari in quanto eredi di AT ZA.
In particolare, per quanto riguarda ZA EV e RB LD, contumaci in appello, dopo una prima notifica presso lo studio del difensore nel giudizio di primo grado, da ritenere inesistente (sent. n. 9539/96; n. 3997/97), il ricorso per integrazione del contraddittorio è stato notificato, a causa dell'irreperibilità delle predette, ai sensi dell'art. 143 c.p.c. Il ricorso risulta tempestivamente notificato, in quanto la notificazione è stata effettuata entro il termine assegnato, poiché ì relativi adempimenti sono stati perfezionati anteriormente alla scadenza del termine (come richiesto dalla costante giurisprudenza di questa S.C.: sent. n. 658/75; n. 4072/81), e depositato ai sensi dell'art. 371-bis c.p.c.
2. Il primo motivo denuncia: omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Parte ricorrente si duole del rigetto del motivo di gravame con il quale aveva dedotto che la data dell'esecuzione non poteva essere fissata in assenza di condanna al rilascio espressamente enunciata nel dispositivo della sentenza di primo grado.
Sostiene che erroneamente la corte d'appello ha ritenuto sufficiente la previsione della condanna nella motivazione della sentenza e considerato mera omissione materiale la mancata riproduzione della statuizione di condanna nel dispositivo.
3. Il motivo è infondato.
La corte d'appello ha correttamente applicato il principio secondo cui, nel rito ordinario del giudizio di cognizione, la portata precettiva della sentenza non deve essere limitata a quanto risulta dal dispositivo, ma deve ricavarsi anche da altre parti del provvedimento e, in particolare, dalla motivazione, a integrazione ed interpretazione del dispositivo (sent. n.3916/96).
4. Il secondo motivo denuncia: violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e seguenti c.c., e dell'art. 113 c.p.c.; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia.
Parte ricorrente svolge due censure.
4.1. Con la prima deduce che erroneamente la corte d'appello avrebbe interpretato il contratto di locazione, nella parte in cui, in relazione alla polizza assicurativa contro il rischio dell'incendio che il conduttore si obbligava a stipulare, nel senso che l'importo della copertura dovesse essere stabilito dal locatore e non già concordato tra le parti.
4.2. Con la seconda, deduce che del pari erroneamente avrebbe interpretato la polizza, affermando che "risultano assicurati solo i locali destinati all'attività commerciale del CI", laddove sotto la voce "ricorso ai vicini" deve ritenersi compresa l'assicurazione contro i rischi dell'incendio anche per la parte di fabbricato non locata.
5. Il motivo è infondato sotto entrambi i profili di censura.
5.1. Giova premettere che la corte d'appello ha compiuto le indagini oggetto delle censure in relazione alla domanda di risoluzione proposta dal locatore per inadempimento, da parte del conduttore, agli obblighi derivanti dal contratto di locazione circa l'assicurazione dei locali. Ulteriore domanda di risoluzione era stata infatti proposta in relazione all'ulteriore violazione costituita dall'avvenuta cessione del contratto di locazione in difetto di cessione dell'azienda. Ma su tale punto si tornerà più avanti.
Ora, la corte d'appello ha anzitutto rilevato che il contratto di locazione poneva a carico del conduttore alcuni obblighi circa la stipula di una assicurazione contro l'incendio: si trattava, in particolare, dell'obbligo di concordare con il locatore l'importo della copertura assicurativa, e dell'ulteriore obbligo di non limitare l'assicurazione ai vani locati, ma di estenderla all'intero edificio.
La corte territoriale ha quindi ritenuto il conduttore inadempiente ad entrambi gli obblighi suindicati ed in relazione a tale inadempimento ha ritenuto giustificata la pronuncia di risoluzione adottata dai primi giudici.
5.1.1. Per quanto concerne l'obbligo di stipulare una assicurazione contro l'incendio, la corte, diversamente da quanto afferma il ricorrente, ha ritenuto che, in base al contratto di locazione, l'importo della copertura assicurativa doveva essere concordato con il locatore. Ha peraltro rilevato che, a fronte della contestazione del locatore (manifestata con lettera del 13.5.1986) circa la unilaterale determinazione della copertura assicurativa da parte del conduttore, quest'ultimo aveva sostenuto di essersi attenuto alle richieste del locatore ed aveva richiesto sul punto prova testimoniale, peraltro non ammissibile, poiché l'accordo, per espressa previsione contrattuale, doveva essere stipulato per iscritto. Ha quindi ravvisato la sussistenza dell'inadempimento del conduttore all'obbligo di concordare con il locatore l'entità della copertura assicurativa, e tale apprezzamento, congruamente motivato, non è in questa sede censurabile.
5.1.2. Quanto al secondo aspetto dell'obbligo assicurativo, concernente l'estensione dei beni assicurati, va rilevato che all'interpretazione data alla polizza dalla corte d'appello, nel senso che non aveva avuto ad oggetto, come prevedeva il contratto, anche le parti dell'edificio non locate, ma soltanto i locali destinati all'attività commerciale del CI, il ricorrente contrappone una sua difforme interpretazione, senza peraltro denunciare da quali vizi logici o errori di diritto l'esegesi del giudice di merito sarebbe inficiata. E ciò determina l'inammissibilità della censura.
5.1.3. Restano quindi ferme le ragioni in base alle quali la corte d'appello ha confermato la statuizione di risoluzione del contratto adottata dai primi giudici per i suindicati inadempimenti posti in essere dal conduttore, che la corte d'appello ha accertato essersi verificati anteriormente alla cessione del contratto: la polizza era stata infatti stipulata il 9.4.1986, mentre la cessione era avvenuta il 30.12.1986.
Statuizione che riguarda anche la S.r.l. LI CI di Francesco, poiché l'estensione della pronuncia nei confronti della predetta società è stata espressamente enunciata dalla corte d'appello, per essere l'inadempimento circa gli obblighi assicurativi anche ad essa ascrivibile, e non è stata censurata.
6. Il terzo motivo denuncia: violazione o falsa applicazione dell'art. 2556 c.c., dell'art. 36 della legge n. 392 del 1978, degli artt. 112 e 113 c.p.c. Parte ricorrente deduce che l'art. 36 della legge n. 392 del 1978 impone al conduttore che cede il contratto di locazione e l'azienda di darne comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e non anche di comunicare copia scritta del contratto di cessione e tale comunicazione è stata data;
con la citazione di primo grado, il ZA aveva chiesto di accertare la congiunta cessione della locazione e dell'azienda ed in caso negativo pronunciare la risoluzione della locazione;
la prova scritta della cessione dell'azienda ben poteva essere fornita in sede di appello, come in effetti è stata fornita.
7. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse. Le censure svolte dalla parte ricorrente sono attinenti all'ulteriore domanda di risoluzione, per essere avvenuta la cessione del contratto in difetto di congiunta cessione dell'azienda, proposta dal locatore in via subordinata rispetto alla domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento all'obbligo di assicurazione. Ma su tale ulteriore domanda la corte d'appello non ha pronunciato, in quanto assorbita dall'accoglimento della domanda principale di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore all'obbligo di assicurare i locali.
Devono quindi ritenersi non determinanti, nell'economia della decisione, le considerazioni svolte circa le modalità della cessione.
8. In conclusione. il ricorso va rigettato.
9. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della parte resistente, che liquida in L. 238,86, oltre L. 3.000.000 (tre milioni) per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 17 ottobre 2001. Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2002