Cass. civ., sez. III, sentenza 18/07/2002, n. 10409
CASS
Sentenza 18 luglio 2002

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La notificazione del ricorso per cassazione eseguita presso il procuratore domiciliatario della controparte costituitasi in primo grado, ma rimasta contumace in appello, è affetta da giuridica inesistenza, e non già da mera nullità, atteso che l'elezione di domicilio presso il procuratore ha effetto limitatamente al grado del giudizio per il quale la procura medesima è stata conferita.

Nell'ordinario giudizio di cognizione, la portata precettiva della sentenza non deve essere limitata a quanto risulta dal dispositivo, ma deve ricavarsi anche da altre parti della sentenza e in particolare dalla motivazione, che può essere utilizzata al fine di integrare ed interpretare il dispositivo medesimo.

Commentario1

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 18/07/2002, n. 10409
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10409
Data del deposito : 18 luglio 2002

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