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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 31/07/2025, n. 1828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1828 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Martino Casavola, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta in grado di appello iscritte al n. 2680 del R.G. 2023,
aventi ad oggetto: appello,
T R A
, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Cristina Parte_1
Casale, dal quale è rappresentata e difesa giusto mandato in atti,
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Nicola Controparte_1
Mazzia, dal quale è rappresentato e difeso giusto mandato in atti,
APPELLATO
All'udienza del 16/04/2025, le parti precisavano le conclusioni riportandosi
a quelle rassegnate nei propri scritti difensivi.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12.5.2023, proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza n. 2869/22 del Giudice di Pace di Taranto,
depositata in data 18.11.2022, con la quale il giudice di primo grado,
accogliendo parzialmente la domanda di opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'ex coniuge, , aveva revocato il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 173/2021 emesso su ricorso di essa istante, condannando l'ingiunto a corrisponderle la somma di euro 554,37 a titolo di rimborso del 60% delle spese straordinarie da ella sostenute, in luogo dell'importo ingiunto di euro 2.090,97.
L'appellante ha impugnato tale decisione, deducendo come primo motivo di appello l'errore di valutazione del giudice di prime cure nel concludere per la non debenza delle somme richieste per il periodo antecedente alla sentenza di separazione n. 159/2018 del 19.01.2018; con il secondo motivo ha invocato l'omessa pronuncia su talune somme da rimborsare per l'anno 2020 ed il conseguente errore di calcolo derivato in sede di determinazione del quantum
debeatur per l'ulteriore importo di € 291,87 (60% di € 486,45); con il terzo motivo ha contestato l'erronea qualificazione quali spese ordinarie delle spese relative all'acquisto di farmaci da banco e di prodotti per la cura ed igiene personale, del vestito acquistato per la comunione della figlia , del PE
vestito per la festa di Halloween e del materiale didattico e di cancelleria.
L'appellante ha infine contestato il capo relativo alla regolamentazione delle spese di lite, dolendosi della loro compensazione e deducendo che, sebbene
2 l'opposizione avesse trovato parziale accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, il giudizio era tuttavia pervenuto ad accertare la sia pur parziale fondatezza della pretesa creditoria.
L'appellato ha resistito in giudizio, rilevando che nel ricorso per decreto ingiuntivo la aveva posto a fondamento della domanda esclusivamente Pt_1
la sentenza di separazione n. 159/2018 ed il provvedimento presidenziale del
25.9.2018 adottato nel successivo giudizio di divorzio iscritto al n. 2454 RG
2018 e non anche la pregressa ordinanza presidenziale resa in data 4.6.2014
nel giudizio di separazione;
evidenziava altresì il mancato assolvimento da parte della appellante dell'onere probatorio relativo agli esborsi sostenuti nell'anno 2020, deducendo la riconducibilità tra le spese ordinarie, alla luce del Protocollo vigente presso il Tribunale di Taranto, delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci da banco o di uso comune e di quelle relative al materiale didattico e di cancelleria (quaderni, diari, matite, penne, colori);
contestava inoltre la rimborsabilità della spesa di euro 400,00 sostenuta per l'acquisto dell'abito della prima comunione della figlia per non essere PE
stata preventivamente concordata.
Il proponeva quindi appello incidentale nella parte in cui non _1
aveva accolto la sua domanda volta ad ottenere il rimborso delle spese straordinarie ed ordinarie da egli sostenute e documentate.
Ciò premesso quanto al fatto, va in primo luogo evidenziato che sussistono i presupposti per l'accoglimento della censura formulata dalla alla Pt_1
sentenza impugnata con riferimento alla decorrenza del diritto al rimborso
3 delle spese straordinarie, atteso che, sebbene l'odierna appellante abbia richiamato nella propria domanda monitoria la sentenza di separazione n.
159/2018 ed il provvedimento presidenziale del 25.9.2018 adottato nel successivo giudizio di divorzio, appare evidente che ella, chiedendo esplicitamente nel ricorso per decreto ingiuntivo anche la restituzione delle spese maturate con decorrenza dall'anno 2014, abbia fatto implicitamente e chiaramente valere in monitorio anche quelle successive alla ordinanza presidenziale del 4.6.2014 adottata nell'ambito del giudizio di separazione, il cui contenuto risulta essere stato, tra l'altro, pienamente confermato dalla predetta sentenza n. 159/2018 che lo ha di fatto pienamente avallato.
Ne consegue pertanto l'accoglimento dell'appello con riguardo alla decorrenza del diritto della appellante al rimborso delle spese straordinarie previste dal protocollo in vigore presso questo Tribunale a far data dall'ordinanza presidenziale del 04.06.2014 sino alla sentenza di separazione.
Il dovrà pertanto contribuire alle seguenti spese: per l'anno 2014, _1
esame colturale euro 15,00, prestazione specialistica euro 46,15, PE PE
indagini allergologiche euro 46,15, visita specialistica euro PE PE
46,15, analisi cliniche euro 120,00, soggiorno terme minori euro Per_2
90,00, per la somma complessiva di euro 218,07 (60% di 363,45); per l'anno
2015, quota euro 72,00, quota associativa Controparte_2
euro 40,00, quota partecipazione spettacolo Controparte_2
in ambito scolastico euro 8,00, analisi cliniche euro 25,00, Per_2 PE
analisi cliniche euro 25,00, e dunque per la somma complessiva di Per_2
4 euro 102,00 (60% di 170,00); per l'anno 2017, iscrizione scolastica classe prima media euro 25,00 e saggio euro 120,00 e dunque per Per_2 PE
la complessiva somma di euro 87,00 ( 60% di euro 145).
Gli ulteriori rimborsi richiesti dalla per le predette annualità devono Pt_1
invece essere catalogati tra le spese ordinarie e devono pertanto considerarsi compresi nell'assegno di mantenimento versato dalla controparte.
Ed infatti, il protocollo vigente presso il Tribunale di Taranto, aderendo all'orientamento consolidato della Giurisprudenza di merito e di legittimità,
ha sottolineato che sono da intendersi quali spese straordinarie quelle che per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, talché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori,
può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 316-bis c.c.. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata di cure necessarie o di altri indispensabili apporti (Cassazione civile sez. VI, 17/01/2018, n.1070,
Cassazione civile sez. I, 15/12/2021, n.40281).
Rientrano tra le spese straordinarie, a titolo esplicativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio, tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo,
attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, esami diagnostici, analisi cliniche, visite
5 specialiste.
Al contrario, sono da ricomprendersi nell'assegno di mantenimento tutte quelle voci di spesa caratterizzate dalla ordinarietà e/o dalla costante ripetitività nel tempo o dalla loro prevedibilità nonché tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto,
abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali da banco
(Tribunale Salerno sez. I, 03/01/2020).
Alla luce delle argomentazioni che precedono, va pertanto escluso il diritto della al rimborso delle spese relative a farmaci da banco, prodotti per Pt_1
la cura ed igiene personale, vestito-Halloween, materiale didattico e di cancelleria, in quanto prive del carattere della imprevedibilità e della sporadicità e da qualificarsi quindi alla stregua di spese ordinarie.
Deve invece ritenersi fondata la richiesta relativa alla spesa sopportata per l'acquisto dell'abito per la celebrazione della comunione della figlia PE
(euro 240,00: 60% di euro 400,00), potendo essa classificarsi, sulla base del protocollo vigente presso il Tribunale, quale “spesa straordinaria
concernente decisioni di maggior interesse per la prole”.
A tal proposito, è opportuno osservare che, secondo l'orientamento più
recente della giurisprudenza di legittimità, la mancata preventiva concertazione con l'altro genitore in ordine alle spese straordinarie assunte in
6 esecuzione delle decisioni di maggiore interesse per i figli non comporta di per sé la perdita del diritto al rimborso della quota anticipata, atteso che il giudice è tenuto a valutare la rispondenza delle spese sostenute rispetto all'interesse del minore e la sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cassazione civile sez. VI, 02/03/2016,
n.4182, Cassazione civile sez. VI, 30/07/2015, n.16175; Cassazione civile sez.
VI, 03/02/2016, n.2127 Cfr. anche protocollo Tribunale di Taranto sulle
spese straordinarie).
Ritiene il Tribunale che, pur in assenza del consenso dell'ex coniuge, in considerazione dei redditi delle parti e del presumibile pregresso tenore di vita goduto dalla famiglia, la spesa di euro 400,00 sostenuta dalla per Pt_1
tale acquisto non possa ritenersi incongrua.
Deve inoltre ritenersi fondata la censura formulata dalla appellante con riferimento alla rimborsabilità delle spese sostenute per l'anno 2020, ragion per cui il dovrà contribuire ai seguenti esborsi relativi al figlio _1
: euro 152,00 a titolo di acconto prestazioni odontoiatriche, euro Per_2
319,45 per l'acquisto dei libri scolastici ed euro 15,00 a titolo di contributo scolastico, per la somma complessiva di euro 291,87 (60% di euro 486,45),
essendo tutti agevolmente riconducibili alla categoria delle spese straordinarie.
Quanto infine alla doglianza sollevata dalla appellante in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, è appena il caso di evidenziare che appare del tutto equo e condivisibile che il debitore opponente che veda
7 riconosciuto il proprio debito in misura significativamente inferiore rispetto a quanto originariamente ingiunto non subisca la condanna al pagamento delle spese processuali.
Passando quindi all'esame dell'appello incidentale proposto dal _1
sussistono i presupposti, alla luce delle argomentazioni che precedono, per riconoscergli il 40% delle seguenti spese straordinarie che appare aver sostenuto e sufficientemente documentato: euro 250,00 per contributo anno
2015/2016 pallacanestro , euro 58,00 per corso , Per_2 Persona_3
euro 50,00 per quota mese di novembre 2016 Performers' Musical Academy
per , euro 100,00 per scuola calcio , euro 65,00 per corso PE Per_2
, euro 150,00 per contributo lezioni danza-canto- Persona_3 Per_4
recitazione , per la somma complessiva di euro 269,02 (40% di euro PE
673,00); non sono invece dovute le spese le spese relative all'acquisto di vestiario, giochi e oggetti di informatica in quanto privi di idoneo supporto documentale ovvero riconducibili a doni e/o regalie non rimborsabili;
non può
infine trovare accoglimento ogni richiesta relativa alla attività odontoiatrica svolta dal in favore della prole nel corso degli anni, atteso che non _1
può non ragionevolmente presumersi che essa sia stata espletata dal richiedente con mero spirito di assistenza paterna e non possa quindi essere oggetto di alcun tipo di valutazione economica.
La reciproca soccombenza e la particolare modestia delle questioni sottoposte da entrambe le parti al vaglio del Tribunale giustificano la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
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P.Q.M.
ogni ulteriore istanza respinta, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'appello proposto avverso la sentenza n. 2869/22
depositata dal Giudice di pace di Tarato in data 18.11.2022 da Pt_1
nei confronti di , confermando la revoca del
[...] Controparte_1
decreto ingiuntivo opposto e condannando al Controparte_1
pagamento in favore di della somma di euro 669,92; Parte_1
b) compensa tra le parti le spese di entrambi gradi del giudizio.
Taranto, 30.7.2025
Il Giudice
Dott. Martino Casavola
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