Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA Prima sezione civile riunito in camera di consiglio e composto da dott. MAURO MIRENNA Presidente dott.ssa MARIA MILITELLO Giudice dott. ONOFRIO NATOLI Giudice on. rel. esaminati gli atti del proc. civ. iscritto al n. 2046/2018 R.G.A.C. TRA
(c.f. ) in persona dell'amministratore pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Limosani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Messina, Via S. Sebastiano, 14, giusta procura in atti;
-reclamante-
CONTRO
(p. IV ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina Via del Santo is. 45, e
[...]
in persona del suo rappresentante pro tempore, Controparte_2 entrambe rappresentate e difese dagli Avv.ti Natale Previti e Eustochia Stefania Previti ed elettivamente domiciliate in Messina, Via G, Grillo 61, giusta procura in atti;
, nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentata e Parte_2 C.F._1 difesa dall'Avv. Scolaro Laura ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Messina, Via Cavalluccio, n. 30, giusta procura in atti;
, nata ad [...] il [...] (c.f..: Parte_3
, , nato a [...] il [...] (c.f.: C.F._2 Parte_4
) e nato a [...], il [...] (c.f: C.F._3 Parte_5
), nella qualità di eredi di , rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._4 Persona_1
Augusto Saija ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Messina Via Lenzi n. 5, giusta procura in atti;
, nata a [...] il [...] (c.f. , rappresentata Parte_6 C.F._5 e difesa dall'Avv. Augusto Saija ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Messina Via Lenzi n. 5, giusta procura in atti;
. c.f. e P. IV ), in persona del legale rappresentante pro Parte_7 Parte_8 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gemelli Antonio e Gemelli Pier Paolo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Messina, via del Vespro n. 57, giusta procura in atti;
, nata a [...] il [...] (, c.f. ), Parte_9 C.F._6 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Gianfranco Briguglio e Natalia
Raineri ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Messina, Via Camiciotti, 104, giusta procura in atti;
cancellata dal registro delle Controparte_3 imprese, rappresentata e difesa dall'Avv. Sebastiano Capone;
- reclamati - ha pronunciato la seguente
ORDINANZA Con reclamo ex art. 178 c.p.c, il , in persona dell'amministratore pro tempore, Parte_1 premetteva che, instauratosi correttamente il contraddittorio nel procedimento di R.G. n. 2046/2018 davanti al Tribunale di Messina, con ordinanza del 15.1.2020, il G.O. Dott. Morgia aveva ammesso la prova per testi come articolata da parte attrice nella memoria 183 c.p.c., con i testi ivi indicati, nonché la prova contraria richiesta dalla I con testi Controparte_1
(oggi deceduto) successivamente per la cancellazione dal registro delle imprese della
[...]
“ ”, il giudizio era stato interrotto e poi riassunto dallo stesso CP_2 Controparte_3
Ente condominiale con ricorso ex art. 303 c.p.c. rispettivamente in data 28.12.2021 e 23.11.2022 e, successivamente, con provvedimento del 3.6.2024, oggetto di reclamo, era stato ritenuto maturo per la decisione, con conseguente rigetto della prova per testi perché ritenuta non conducente, e rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04.03.2025. Il Condominio is. 518, in sede di reclamo, contestava la decisione assunta dal Giudice di rigetto dell'istruttoria richiesta, dal momento che con provvedimento del 15.1.2020, lo stesso aveva già ammesso la prova per testi sulle circostanze articolate da parte attrice. Peraltro, a dire del reclamante, l'ordinanza reclamata non avrebbe adeguatamente esplicitato le ragioni della nuova decisione che sarebbe così risultata contraddittoria, in assenza di nuovi fatti e/o nuove ragioni intervenute medio tempore tali da giustificare tale mutamento.
Parte reclamante lamentava, pertanto, la lesione della propria legittima aspettativa e del proprio diritto difesa, anche in considerazione del fatto che, a suo avviso, il Giudicante non avrebbe potuto acquisire in altro modo gli elementi per i quali era stata richiesta la prova per testi.
Il chiedeva, dunque, di ritenere e dichiarare ammissibile in reclamo proposto;
in Parte_1 accoglimento dello stesso, che fosse annullata e/o revocata e/o modificata l'ordinanza del 3.6.2024 emessa dal Tribunale di Messina in pari data e comunicata a mezzo pec in data 4.6.2024 e, per l'effetto, che fosse ammessa la prova per testi richiesta da parte attrice con memoria ex art. 183, sesto comma n.2 c.p.c. Veniva assegnato termine di cui all'art. 178 c.p.c., veniva disposta la modifica del G.I. assegnatario del fascicolo ed, instauratosi il contraddittorio, la Controparte_1 e la ” comparivano e chiedevano dichiararsi Controparte_2 l'inammissibilità del reclamo proposto dal in quanto istituto non previsto avverso le Parte_1 ordinanze del Giudice Istruttore. Le stesse, inoltre, riproponevano anche in tale sede l'eccezione di estinzione del processo di merito - per l'omessa notifica dell'atto di riassunzione a seguito dell'interruzione del 7.12.2021 nei confronti della - Controparte_1
e domandavano in subordine di ritenere l'incapacità dei testi indicati da parte attrice in quanto condomini nonché, in caso di ammissione della prova per testi, di essere ammessi alla prova del contrario sulle medesime circostanze e su quelle e con i testi indicati negli atti di causa, con vittoria di spese e compensi.
Con memoria di risposta del 23 luglio 2014, compariva altresì , il quale domandava Parte_2 il rigetto del reclamo con conferma dell'ordinanza oggetto di impugnazione, non avendo il provato la trascrizione del regolamento condominiale, presupposto per l'opponibilità Parte_1 delle clausole regolamentari limitative della proprietà individuale nei confronti dei terzi acquirenti. Lo stesso rilevava altresì l'incapacità a testimoniare dei condomini indicati quali testi dall'attore nonché l'inconducibilità e l'inammissibilità dei capitolati di prova articolati dal . Parte_1 Le altre parti reclamate non comparivano.
Il reclamo è inammissibile per le ragioni che seguiranno.
Le ordinanze del giudice monocratico che opera in funzione di giudice unico non sono difatti reclamabili al collegio. A mente dell'art. 178, c. 2, c.p.c., “L'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio”. Tale fattispecie non ricorre nel caso concreto (oltre che perché non si tratta di ordinanza di estinzione), trattandosi di ordinanza resa da giudice monocratico che opera in funzione di giudice unico.
Il reclamante è condannato al pagamento delle spese della presente fase in favore delle parti reclamate comparse che si liquidano come in dispositivo, scaglione indeterminabile di bassa complessità (fasi studio, introduttiva e decisionale), valore minimo stante la modesta complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale così provvede:
• dichiara il reclamo inammissibile;
• condanna il alla rifusione delle spese di lite che si liquidano Parte_1 in € 2.906,00 in favore della e Controparte_2 della in solido, ed in € Controparte_1
2.906,00 in favore di , oltre spese generali nella misura del 15% ed Parte_2
IVA e CPA come per legge. Si comunichi.
Messina, 2 gennaio 2025
Il Giudice on. relatore Il Presidente
Dott. Onofrio Natoli Dott. Mauro Mirenna