Trib. Messina, sentenza 02/01/2025, n. 1
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Sentenza 2 gennaio 2025

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Il provvedimento analizzato è stato emesso dal Tribunale di Messina, in particolare dal Giudice On. Onofrio Natoli. Le parti coinvolte nel procedimento hanno presentato un reclamo ex art. 178 c.p.c. contro un'ordinanza del Giudice di primo grado, che aveva rigettato la prova per testi richiesta dalla parte attrice, ritenendola non conducente. La parte reclamante sosteneva che tale decisione fosse contraddittoria rispetto a una precedente ordinanza che aveva ammesso la prova, lamentando una violazione del diritto di difesa e la lesione della legittima aspettativa di ottenere un'istruttoria completa.

Il Giudice ha dichiarato il reclamo inammissibile, argomentando che le ordinanze emesse da un giudice monocratico in funzione di giudice unico non sono reclamabili al collegio, in conformità con l'art. 178, c. 2, c.p.c. Inoltre, ha evidenziato che non si trattava di un'ordinanza di estinzione del processo, ma di una decisione su prove, il che escludeva la possibilità di impugnazione. Infine, il Tribunale ha condannato la parte reclamante al pagamento delle spese legali, liquidandole in favore delle parti reclamate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Messina, sentenza 02/01/2025, n. 1
    Giurisdizione : Trib. Messina
    Numero : 1
    Data del deposito : 2 gennaio 2025

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