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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 29/01/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4088/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4088/2023 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. RONDANI ALBERTO e dall'Avv. CATELLI LORENZO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORE; contro
, CP_1
Controparte_2
[...]
CONVENUTI CONTUMACI.
CONCLUSIONI
All'udienza del , le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ha convenuto in giudizio (personalmente) e la società semplice “ Parte_1 CP_1 CP_2 per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale, conseguenti alla violazione del principio di buona fede nelle trattative, quantificati in €. 49.713,20, oltre rivalutazione e interessi.
Il convenuto, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
Parte attrice sostiene che interessato all'acquisto di un fondo di avrebbe CP_1 Parte_1 inopinatamente abbandonato le trattative, giunte a una fase avanzata (in particolare: dopo la consegna, da parte del all'ing. – a ciò delegato dalla società attrice – di due assegni bancari a CP_1 Persona_1 garanzia, e dopo lo scambio tra le parti di alcune bozze del preliminare di compravendita, in cui la
Società Agricola Biologica La Masera era indicata quale promissaria acquirente), adducendo come pretesto la scoperta dell'asserita natura agricola del terreno, in realtà edificabile.
Fallite le trattative, aveva poi venduto a un terzo soggetto il terreno al prezzo di €. Parte_1
370.000,00.
Parte attrice ha dimostrato che il terreno è edificabile (v. certificazione urbanistica, doc. n. 8): il recesso
– fondato sulla presunta inedificabilità – risulta, quindi, privo di razionale (nell'ottica di una valutazione economica) giustificazione.
Fatta applicazione del principio di vicinanza, era onere del convenuto comprovare le ragioni che rendevano ragionevole desistere dalle trattative: il convenuto è tuttavia rimasto contumace, sì che non ha assolto all'onere che incombeva su di lui.
Venendo alla quantificazione del danno, parte attrice ha documentato di aver sostenuto:
- il costo delle operazioni di picchettamento e di frazionamento del terreno per €. 1.850,00 oltre accessori e ulteriori spese vive, per €. 2.510,85 (doc. 21 e 22);
- ulteriori spese per il compenso di €. 3.500,00 oltre accessori, e così €. 4.440,80, richiesto all'ing.
(doc. 23 e 24) corrisposto, per il parere pro veritate per convincere della Persona_2 CP_1 bontà dell'affare.
Tutte queste spese, sostenute inutilmente, vanno recuperate al patrimonio del venditore deluso.
Parte attrice chiede inoltre il differenziale tra quanto ottenuto con la successiva vendita a terzi e quanto avrebbe tratto dalla vendita fallita.
Il danno, seppur suggestivamente riformulato in termini linguistici come una componente di danno emergente, non è risarcibile.
pagina 2 di 4 In caso di violazione dell'obbligo di correttezza nelle trattative, infatti, è risarcibile il solo danno per l'interesse negativo.
In questa cornice si inseriscono:
- le spese e le perdite strettamente dipendenti dalle trattative inutili;
- ed anche il danno da perdita di guadagno, ossia il danno per il pregiudizio economico derivante dalle rinunce a stipulare un contratto, ancorchè avente un contenuto diverso rispetto a quello per cui si erano svolte le trattative, se la sua mancata conclusione si manifesti come conseguenza immediata e diretta del comportamento della controparte che ha lasciato cadere le dette trattative quando queste erano giunte al punto di creare un ragionevole affidamento sulla conclusione positiva di esse (C. n. 19202/23).
Il danno non si estende invece al lucro cessante ricavabile dall'adempimento del contratto (v. C. n.
12969/00).
Quando la Cassazione ha riconosciuto il danno per il pregiudizio economico derivante dalle rinunce a stipulare un contratto, ancorché avente un contenuto diverso rispetto a quello per cui si erano svolte le trattative (v. C. n.
4718/16), lo ha fatto per riconoscere la perdita conseguita alla mancata accettazione di altre possibilità
d'affare (con fallimento totale di ogni esito positivo, C. n. 19202/23), per sanzionare il contegno del contraente scorretto che ha indebitamente lucrato ai danni del contraente di buona fede in un contratto andato a buon fine (v. C. n. 24795/08), o per sanzionare la condotta del terzo, indebitamente inseritosi nella trattativa, che, con il proprio contegno, ha impedito la conclusione dell'affare.
Il danno non può, tuttavia, estendersi al cd interesse positivo, riferibile al minor guadagno ottenuto in una libera contrattazione1.
Per tutto quanto detto, la domanda va accolta, limitatamente alla somma di € 6.991,65.
Gli interessi sono dovuti al saggio legale, trattandosi di componenti del danno risarcibile di natura 'non contrattuale'. Nessuna allegazione circa ipotetici utilizzi delle medesime somme che potevano sterilizzare fenomeni inflattivi.
Le spese vengono liquidate sul decisum: dato che il convenuto è rimasto contumace si riconoscono valori intermedi tra minimi e medi tabellari.
PER QUESTI MOTIVI
1 Non giova il principio sancito (e sopra citato) da C. n. 19202/23 perché in questo caso un nuovo contratto è stato concluso e dunque il nesso di collegamento causale risulta interrotto dal 'medio' logico di una nuova, libera, indisturbata contrattazione. pagina 3 di 4 Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 4088/23 RG, così decide: accoglie la domanda, per quanto di ragione, e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore di € 6991,65, oltre interessi al saggio legale dalla notificazione della domanda al saldo;
condanna il convenuto ala pagamento, in favore dell'attore delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.750,00, oltre € 545,00 per spese, rimborsi al 15%, IVA e c.p., come per legge.
Parma, 29/01/2025
Il Giudice
Dott. Marco Vittoria
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4088/2023 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. RONDANI ALBERTO e dall'Avv. CATELLI LORENZO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORE; contro
, CP_1
Controparte_2
[...]
CONVENUTI CONTUMACI.
CONCLUSIONI
All'udienza del , le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ha convenuto in giudizio (personalmente) e la società semplice “ Parte_1 CP_1 CP_2 per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale, conseguenti alla violazione del principio di buona fede nelle trattative, quantificati in €. 49.713,20, oltre rivalutazione e interessi.
Il convenuto, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
Parte attrice sostiene che interessato all'acquisto di un fondo di avrebbe CP_1 Parte_1 inopinatamente abbandonato le trattative, giunte a una fase avanzata (in particolare: dopo la consegna, da parte del all'ing. – a ciò delegato dalla società attrice – di due assegni bancari a CP_1 Persona_1 garanzia, e dopo lo scambio tra le parti di alcune bozze del preliminare di compravendita, in cui la
Società Agricola Biologica La Masera era indicata quale promissaria acquirente), adducendo come pretesto la scoperta dell'asserita natura agricola del terreno, in realtà edificabile.
Fallite le trattative, aveva poi venduto a un terzo soggetto il terreno al prezzo di €. Parte_1
370.000,00.
Parte attrice ha dimostrato che il terreno è edificabile (v. certificazione urbanistica, doc. n. 8): il recesso
– fondato sulla presunta inedificabilità – risulta, quindi, privo di razionale (nell'ottica di una valutazione economica) giustificazione.
Fatta applicazione del principio di vicinanza, era onere del convenuto comprovare le ragioni che rendevano ragionevole desistere dalle trattative: il convenuto è tuttavia rimasto contumace, sì che non ha assolto all'onere che incombeva su di lui.
Venendo alla quantificazione del danno, parte attrice ha documentato di aver sostenuto:
- il costo delle operazioni di picchettamento e di frazionamento del terreno per €. 1.850,00 oltre accessori e ulteriori spese vive, per €. 2.510,85 (doc. 21 e 22);
- ulteriori spese per il compenso di €. 3.500,00 oltre accessori, e così €. 4.440,80, richiesto all'ing.
(doc. 23 e 24) corrisposto, per il parere pro veritate per convincere della Persona_2 CP_1 bontà dell'affare.
Tutte queste spese, sostenute inutilmente, vanno recuperate al patrimonio del venditore deluso.
Parte attrice chiede inoltre il differenziale tra quanto ottenuto con la successiva vendita a terzi e quanto avrebbe tratto dalla vendita fallita.
Il danno, seppur suggestivamente riformulato in termini linguistici come una componente di danno emergente, non è risarcibile.
pagina 2 di 4 In caso di violazione dell'obbligo di correttezza nelle trattative, infatti, è risarcibile il solo danno per l'interesse negativo.
In questa cornice si inseriscono:
- le spese e le perdite strettamente dipendenti dalle trattative inutili;
- ed anche il danno da perdita di guadagno, ossia il danno per il pregiudizio economico derivante dalle rinunce a stipulare un contratto, ancorchè avente un contenuto diverso rispetto a quello per cui si erano svolte le trattative, se la sua mancata conclusione si manifesti come conseguenza immediata e diretta del comportamento della controparte che ha lasciato cadere le dette trattative quando queste erano giunte al punto di creare un ragionevole affidamento sulla conclusione positiva di esse (C. n. 19202/23).
Il danno non si estende invece al lucro cessante ricavabile dall'adempimento del contratto (v. C. n.
12969/00).
Quando la Cassazione ha riconosciuto il danno per il pregiudizio economico derivante dalle rinunce a stipulare un contratto, ancorché avente un contenuto diverso rispetto a quello per cui si erano svolte le trattative (v. C. n.
4718/16), lo ha fatto per riconoscere la perdita conseguita alla mancata accettazione di altre possibilità
d'affare (con fallimento totale di ogni esito positivo, C. n. 19202/23), per sanzionare il contegno del contraente scorretto che ha indebitamente lucrato ai danni del contraente di buona fede in un contratto andato a buon fine (v. C. n. 24795/08), o per sanzionare la condotta del terzo, indebitamente inseritosi nella trattativa, che, con il proprio contegno, ha impedito la conclusione dell'affare.
Il danno non può, tuttavia, estendersi al cd interesse positivo, riferibile al minor guadagno ottenuto in una libera contrattazione1.
Per tutto quanto detto, la domanda va accolta, limitatamente alla somma di € 6.991,65.
Gli interessi sono dovuti al saggio legale, trattandosi di componenti del danno risarcibile di natura 'non contrattuale'. Nessuna allegazione circa ipotetici utilizzi delle medesime somme che potevano sterilizzare fenomeni inflattivi.
Le spese vengono liquidate sul decisum: dato che il convenuto è rimasto contumace si riconoscono valori intermedi tra minimi e medi tabellari.
PER QUESTI MOTIVI
1 Non giova il principio sancito (e sopra citato) da C. n. 19202/23 perché in questo caso un nuovo contratto è stato concluso e dunque il nesso di collegamento causale risulta interrotto dal 'medio' logico di una nuova, libera, indisturbata contrattazione. pagina 3 di 4 Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 4088/23 RG, così decide: accoglie la domanda, per quanto di ragione, e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore di € 6991,65, oltre interessi al saggio legale dalla notificazione della domanda al saldo;
condanna il convenuto ala pagamento, in favore dell'attore delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.750,00, oltre € 545,00 per spese, rimborsi al 15%, IVA e c.p., come per legge.
Parma, 29/01/2025
Il Giudice
Dott. Marco Vittoria
pagina 4 di 4