Articolo 9 della Legge 15 dicembre 1967, n. 1235
Articolo 8Articolo 10
Versione
1 febbraio 1968
Art. 9.
Per la repressione delle violazioni delle norme contenute nella presente legge si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4 .
All'accertamento delle suddette violazioni sono competenti gli organi indicati all'articolo 38 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 .
Entrata in vigore il 1 febbraio 1968