Art. 100.
E' autorizzata, per l'anno finanziario 1977, la spesa di L. 120.127.400.000, per provvedere ai sottoindicati interventi con esclusione, per le regioni a statuto ordinario, di quelli attribuiti alla competenza delle medesime dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 :
a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento di opere pubbliche esistenti;
b) al recupero, alla sistemazione e alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonche' alle escavazioni marittime;
c) alle necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita', ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389 , convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833 , e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 ;
d) all'esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale ed insulare, in applicazione del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589 ;
e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresi quelli dipendenti dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589 ;
f) alla spesa per l'esecuzione di lavori per il risanamento, il consolidamento ed il trasferimento di abitati, disposti ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio 1908, n. 445 , e successive estensioni e modificazioni;
g) all'esecuzione dei lavori a totale carico dello Stato e per la concessione dei sussidi previsti dalla legge 4 aprile 1935, n. 454 , dal decreto legislativo del Capo provvisorio dallo Stato 3 settembre 1947, n. 940 e dalle leggi 29 luglio 1949, n. 531, 28 dicembre 1952, n. 4436, 18 aprile 1962, n. 168 e 18 luglio 1962, n. 1101, nonche' dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 141 , limitatamente alla riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani o rurali.
E' autorizzata, per l'anno finanziario 1977, la spesa di L. 120.127.400.000, per provvedere ai sottoindicati interventi con esclusione, per le regioni a statuto ordinario, di quelli attribuiti alla competenza delle medesime dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 :
a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento di opere pubbliche esistenti;
b) al recupero, alla sistemazione e alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonche' alle escavazioni marittime;
c) alle necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita', ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389 , convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833 , e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 ;
d) all'esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale ed insulare, in applicazione del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589 ;
e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresi quelli dipendenti dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589 ;
f) alla spesa per l'esecuzione di lavori per il risanamento, il consolidamento ed il trasferimento di abitati, disposti ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio 1908, n. 445 , e successive estensioni e modificazioni;
g) all'esecuzione dei lavori a totale carico dello Stato e per la concessione dei sussidi previsti dalla legge 4 aprile 1935, n. 454 , dal decreto legislativo del Capo provvisorio dallo Stato 3 settembre 1947, n. 940 e dalle leggi 29 luglio 1949, n. 531, 28 dicembre 1952, n. 4436, 18 aprile 1962, n. 168 e 18 luglio 1962, n. 1101, nonche' dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 141 , limitatamente alla riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani o rurali.