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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/12/2025, n. 4263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4263 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza dell'11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 304 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
rappresentato e difeso, anche Parte_1 disgiuntamente e giusta procura in atti, dall'avv. Paolo Palma e dall'avv. Elisa Cacciato Insilla ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori in Roma viale Giulio Cesare n. 23 Appellante
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Simona Miglio e domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell' in CP_1
Roma via Cesare Beccaria n. 29 Appellato
E
CP_2
Appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 344/2024 del Tribunale di Roma pubblicata in data 11/09/2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. premesso di aver svolto attività lavorativa con Parte_1 mansioni di operaio alle dipendenze di presso la stazione di servizio CP_2 sita in Manziana (RM) dal 15/04/2015 al 20/07/2019, e dedotto di essere stato regolarizzato soltanto in data 29/10/2016, nonché di aver osservato un orario lavorativo superiore alle 40 ore contrattualizzate e di non aver percepito l'indennità di cassa e l'indennità per ferie e permessi non goduti, ha agito in giudizio contro CP_2
rassegnando le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare che tra le parti
[...] in causa è intercorso un rapporto di lavoro subordinato sin dal 15/4/2015 fino al 20/07/2019; - accertare e dichiarare che sin dall'inizio del rapporto il lavoratore ha osservato i turni di cui al paragrafo n. 3 di parte narrativa;
- in virtù di tutto quanto esposto in narrativa accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della somma di euro 125.376,21 … per tutti i titoli indicati nei conteggi analitici costituenti parte integrante del ricorso o della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- per l'effetto condannare il convenuto al pagamento in favore del ricorrente di 125.376,21 … in virtù delle differenze retributive spettanti al ricorrente e per tutti i titoli meglio specificati nell'allegato prospetto contabile, o dell'importo maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia;
il tutto comunque maggiorato dell'intercorsa rivalutazione monetaria e degli interessi calcolati sulla somma così rivalutata ex art. 429 c.p.c.; - condannare il resistente al versamento all dei maggiori contributi spettanti CP_1 al lavoratore in virtù del servizio effettivamente prestato;
- Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore degli scriventi procuratori che se ne dichiarano antistatari”.
1.1. Nella resistenza di , il Tribunale di Civitavecchia ha così statuito: CP_2
“condanna al pagamento in favore di CP_2 [...] di €23.546,07, di cui €6.317,50 a titolo di trattamento di fine Parte_1 rapporto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle frazioni di capitale annualmente rivalutate dalle singole scadenze fino al soddisfo;
condanna CP_2 al pagamento in favore di dei contributi previdenziali in relazione agli
[...] CP_1 importi accertati come dovuti per il periodo compreso tra il 5 aprile 2019 e il 20 luglio 2019; condanna al pagamento della metà delle spese di lite in favore CP_2 del ricorrente liquidate in complessivi €3.098,10 di cui €2.694,00 per compensi ed
€404,10 per spese generali, oltre iva e c.p.a, da distrarsi;
compensa la restante parte;
condanna al pagamento della metà delle spese di lite in favore di CP_2 CP_1 liquidate in complessivi €3.098,10 di cui €2.694,00 per compensi ed €404,10 per spese generali, oltre iva e c.p.a; compensa la restante parte”. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello Parte_1 lamentando l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha rigettato la domanda di accertamento del rapporto di lavoro nel periodo non contrattualizzato, nella parte in cui ha rigettato la domanda volta ad ottenere il pagamento delle ore effettivamente lavorate nelle giornate di domenica e nei festivi e delle ore di lavoro straordinario superiori a quelle accertate di 8 ore settimanali come indicato nel ricorso introduttivo, e nella parte in cui ha rigettato la domanda avente ad oggetto il pagamento dell'indennità di cassa e delle ferie non godute.
2.1. Si è costituito in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: “decidere CP_1 come di giustizia sulla domanda proposta dall'appellante nei confronti del convenuto datore di lavoro e – ove accertata, all'esito dell'istruttoria, la sussistenza del rapporto di
2 lavoro come qualificato da parte ricorrente e del diritto alle ulteriori differenze retributive - condannare il convenuto stesso a pagare all i contributi previdenziali CP_1 omessi, nonché le relative sanzioni aggiuntive, civili ed amministrative, entro i limiti della prescrizione, rimettendo all l'esercizio del potere in ordine alla quantificazione CP_1 delle somme dovute a titolo di contributi, somme accessorie e sanzioni aggiuntive”.
2.2. Non si è costituita in giudizio , pur avendo ricevuto notifica CP_2 telematica del ricorso in appello in data 26/02/2025 presso il procuratore nominato in primo grado.
2.3. All'udienza di discussione fissata per la data del 4/12/2025 le parti non sono comparse.
2.4. La causa è stata, pertanto, rinviata ex art. 181 c.p.c. all'odierna udienza, allorquando, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con sentenza contestuale.
3. Ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
3.1. Va considerato, infatti, che la disciplina della inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro (si vedano Cass. n. 5238 del 4 marzo 2011; Cass. n. 5643 del 9 marzo 2009; Cass. n. 20460 del 19 ottobre 2004; Cass. n. 12358 del 22 agosto 2003; Cass. n. 6326 del 5 maggio 2001).
3.2. L'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, ed è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e, quindi, a far data dal 25 giugno 2008 (cfr. Cass. n. 4721 del 27 febbraio 2014), ipotesi che ricorre nel caso di specie.
3.3. In definitiva, poiché sia alla prima che alla successiva udienza del presente grado di giudizio non sono comparsi né parte appellante né la parte appellata costituita, deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio.
4. Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza.
5. Le ragioni poste a fondamento della decisione ed il complessivo comportamento processuale delle parti giustificano la integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di lite.
P.Q.M.
La Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio. Compensa integralmente fra le parti le spese del grado.
Roma, 11 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
3 La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Gianmarco Salera, Magistrato ordinario in tirocinio.
4
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza dell'11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 304 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
rappresentato e difeso, anche Parte_1 disgiuntamente e giusta procura in atti, dall'avv. Paolo Palma e dall'avv. Elisa Cacciato Insilla ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori in Roma viale Giulio Cesare n. 23 Appellante
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Simona Miglio e domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell' in CP_1
Roma via Cesare Beccaria n. 29 Appellato
E
CP_2
Appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 344/2024 del Tribunale di Roma pubblicata in data 11/09/2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. premesso di aver svolto attività lavorativa con Parte_1 mansioni di operaio alle dipendenze di presso la stazione di servizio CP_2 sita in Manziana (RM) dal 15/04/2015 al 20/07/2019, e dedotto di essere stato regolarizzato soltanto in data 29/10/2016, nonché di aver osservato un orario lavorativo superiore alle 40 ore contrattualizzate e di non aver percepito l'indennità di cassa e l'indennità per ferie e permessi non goduti, ha agito in giudizio contro CP_2
rassegnando le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare che tra le parti
[...] in causa è intercorso un rapporto di lavoro subordinato sin dal 15/4/2015 fino al 20/07/2019; - accertare e dichiarare che sin dall'inizio del rapporto il lavoratore ha osservato i turni di cui al paragrafo n. 3 di parte narrativa;
- in virtù di tutto quanto esposto in narrativa accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della somma di euro 125.376,21 … per tutti i titoli indicati nei conteggi analitici costituenti parte integrante del ricorso o della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- per l'effetto condannare il convenuto al pagamento in favore del ricorrente di 125.376,21 … in virtù delle differenze retributive spettanti al ricorrente e per tutti i titoli meglio specificati nell'allegato prospetto contabile, o dell'importo maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia;
il tutto comunque maggiorato dell'intercorsa rivalutazione monetaria e degli interessi calcolati sulla somma così rivalutata ex art. 429 c.p.c.; - condannare il resistente al versamento all dei maggiori contributi spettanti CP_1 al lavoratore in virtù del servizio effettivamente prestato;
- Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore degli scriventi procuratori che se ne dichiarano antistatari”.
1.1. Nella resistenza di , il Tribunale di Civitavecchia ha così statuito: CP_2
“condanna al pagamento in favore di CP_2 [...] di €23.546,07, di cui €6.317,50 a titolo di trattamento di fine Parte_1 rapporto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle frazioni di capitale annualmente rivalutate dalle singole scadenze fino al soddisfo;
condanna CP_2 al pagamento in favore di dei contributi previdenziali in relazione agli
[...] CP_1 importi accertati come dovuti per il periodo compreso tra il 5 aprile 2019 e il 20 luglio 2019; condanna al pagamento della metà delle spese di lite in favore CP_2 del ricorrente liquidate in complessivi €3.098,10 di cui €2.694,00 per compensi ed
€404,10 per spese generali, oltre iva e c.p.a, da distrarsi;
compensa la restante parte;
condanna al pagamento della metà delle spese di lite in favore di CP_2 CP_1 liquidate in complessivi €3.098,10 di cui €2.694,00 per compensi ed €404,10 per spese generali, oltre iva e c.p.a; compensa la restante parte”. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello Parte_1 lamentando l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha rigettato la domanda di accertamento del rapporto di lavoro nel periodo non contrattualizzato, nella parte in cui ha rigettato la domanda volta ad ottenere il pagamento delle ore effettivamente lavorate nelle giornate di domenica e nei festivi e delle ore di lavoro straordinario superiori a quelle accertate di 8 ore settimanali come indicato nel ricorso introduttivo, e nella parte in cui ha rigettato la domanda avente ad oggetto il pagamento dell'indennità di cassa e delle ferie non godute.
2.1. Si è costituito in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: “decidere CP_1 come di giustizia sulla domanda proposta dall'appellante nei confronti del convenuto datore di lavoro e – ove accertata, all'esito dell'istruttoria, la sussistenza del rapporto di
2 lavoro come qualificato da parte ricorrente e del diritto alle ulteriori differenze retributive - condannare il convenuto stesso a pagare all i contributi previdenziali CP_1 omessi, nonché le relative sanzioni aggiuntive, civili ed amministrative, entro i limiti della prescrizione, rimettendo all l'esercizio del potere in ordine alla quantificazione CP_1 delle somme dovute a titolo di contributi, somme accessorie e sanzioni aggiuntive”.
2.2. Non si è costituita in giudizio , pur avendo ricevuto notifica CP_2 telematica del ricorso in appello in data 26/02/2025 presso il procuratore nominato in primo grado.
2.3. All'udienza di discussione fissata per la data del 4/12/2025 le parti non sono comparse.
2.4. La causa è stata, pertanto, rinviata ex art. 181 c.p.c. all'odierna udienza, allorquando, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con sentenza contestuale.
3. Ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
3.1. Va considerato, infatti, che la disciplina della inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro (si vedano Cass. n. 5238 del 4 marzo 2011; Cass. n. 5643 del 9 marzo 2009; Cass. n. 20460 del 19 ottobre 2004; Cass. n. 12358 del 22 agosto 2003; Cass. n. 6326 del 5 maggio 2001).
3.2. L'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, ed è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e, quindi, a far data dal 25 giugno 2008 (cfr. Cass. n. 4721 del 27 febbraio 2014), ipotesi che ricorre nel caso di specie.
3.3. In definitiva, poiché sia alla prima che alla successiva udienza del presente grado di giudizio non sono comparsi né parte appellante né la parte appellata costituita, deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio.
4. Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza.
5. Le ragioni poste a fondamento della decisione ed il complessivo comportamento processuale delle parti giustificano la integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di lite.
P.Q.M.
La Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio. Compensa integralmente fra le parti le spese del grado.
Roma, 11 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
3 La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Gianmarco Salera, Magistrato ordinario in tirocinio.
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