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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1007/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
LAUDATI AN, Relatore
CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2828/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3847/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 20
e pubblicata il 21/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7030101737-2023 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 574/2026 depositato il
03/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3847/20/2025 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglieva il ricorso presentato da Resistente_1, avverso l'avviso di accertamento, con il quale l'Agenzia dell'Entrate Direzione Provinciale Roma richiedeva il pagamento di IVA relativa all'anno di imposta 2015.
In primo grado, la ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio.
Si costituiva L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma sostenendo la legittimità del proprio operato.
Il Giudice di primo grado, giudicando fondate le eccezioni proposte dalla ricorrente, rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio Resistente_1 chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Alla data odierna il Collegio si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che Resistente_1 è una società consortile a responsabilità limitata che ha impugnato l'avviso di accertamento, indicato in epigrafe, con il quale l'Agenzia delle entrate, per l'annualità 2015, ha richiesto il pagamento di IVA per circa tre milioni di euro, in ragione di un ritenuto compimento di operazioni soggettivamente inesistenti.
Il giudice di primo grado ha ritenuto non provato l'avviso di accertamento ed ha accolto il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle entrate lamentando violazione e falsa applicazione di legge ma riproponendo, sostanzialmente, le stesse questioni già dedotte in primo grado.
Emerge con chiarezza dagli atti che l'avviso di accertamento impugnato si riferisce all'anno 2015, per il quale l'Ufficio finanziario non ha redatto alcun apposito processo verbale di constatazione.
L'avviso si basa sulla mera estensione al 2015 dei risultati degli accertamenti svolti per il periodo 2016/2019 in relazione a tre delle 5 società consorziate che avrebbero emesso fatture nei confronti della
Resistente_1 nel corso del 2016.
Risulta che Resistente_1 è stata oggetto di un procedimento penale presso il tribunale di Bologna, a seguito di un provvedimento di sequestro preventivo emesso in data 25 novembre 2022, che ha determinato gli avvisi di accertamento nei confronti di tutte le società in consorzio per gli anni di imposta dal 2016 al 2019.
Dalla documentazione prodotta dalla parte, risulta che la Corte di giustizia tributaria di primo grado di
Bologna ha accolto i ricorsi della società consortile per tutti i 5 anni di accertamento, ritenendo carente la prova di una commistione tra le società consortili circa l'utilizzazione di fatture soggettivamente inesistenti.
Inoltre, Resistente_1, dopo il deposito della sentenza di primo grado della Corte di giustizia tributaria di Roma, ha visto l'accoglimento da parte dei tribunali di Venezia, Piacenza e Verona dei ricorsi in tema di rapporti di lavoro, con sentenze che hanno dimostrato la separazione del personale delle varie società in consorzio e l'infondatezza delle pretese avanzate dall'amministrazione finanziaria.
Si deve ritenere, quindi, che in tema di fatture soggettivamente inesistenti, l'Ufficio finanziario non abbia assolto al proprio onere probatorio, non avendo fornito la prova del coinvolgimento della Resistente_1 nella frode, che sarebbe stata realizzata da singole consorziate.
Ad avviso del Collegio difetta completamente la prova, sia in riferimento agli elementi oggettivi e soggettivi della ipotizzata interposizione fittizia di manodopera, sia in riferimento alla conoscenza o conoscibilità da parte della Resistente_1 delle violazioni fiscali e previdenziali che sarebbero state realizzate dalle consorziate.
Nessun nuovo elemento di prova è stato prodotto dall'Ufficio finanziario in sede di appello, rispetto a quanto già dedotto in primo grado, che era stato oggetto di valutazione da parte dei giudici di primo grado, che hanno accolto il ricorso della Resistente_1 con ampia e congrua motivazione.
Conseguentemente l'appello deve essere rigettato con la conferma della sentenza impugnata.
Sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese del grado.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
LAUDATI AN, Relatore
CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2828/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3847/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 20
e pubblicata il 21/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7030101737-2023 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 574/2026 depositato il
03/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3847/20/2025 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglieva il ricorso presentato da Resistente_1, avverso l'avviso di accertamento, con il quale l'Agenzia dell'Entrate Direzione Provinciale Roma richiedeva il pagamento di IVA relativa all'anno di imposta 2015.
In primo grado, la ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio.
Si costituiva L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma sostenendo la legittimità del proprio operato.
Il Giudice di primo grado, giudicando fondate le eccezioni proposte dalla ricorrente, rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio Resistente_1 chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Alla data odierna il Collegio si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che Resistente_1 è una società consortile a responsabilità limitata che ha impugnato l'avviso di accertamento, indicato in epigrafe, con il quale l'Agenzia delle entrate, per l'annualità 2015, ha richiesto il pagamento di IVA per circa tre milioni di euro, in ragione di un ritenuto compimento di operazioni soggettivamente inesistenti.
Il giudice di primo grado ha ritenuto non provato l'avviso di accertamento ed ha accolto il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle entrate lamentando violazione e falsa applicazione di legge ma riproponendo, sostanzialmente, le stesse questioni già dedotte in primo grado.
Emerge con chiarezza dagli atti che l'avviso di accertamento impugnato si riferisce all'anno 2015, per il quale l'Ufficio finanziario non ha redatto alcun apposito processo verbale di constatazione.
L'avviso si basa sulla mera estensione al 2015 dei risultati degli accertamenti svolti per il periodo 2016/2019 in relazione a tre delle 5 società consorziate che avrebbero emesso fatture nei confronti della
Resistente_1 nel corso del 2016.
Risulta che Resistente_1 è stata oggetto di un procedimento penale presso il tribunale di Bologna, a seguito di un provvedimento di sequestro preventivo emesso in data 25 novembre 2022, che ha determinato gli avvisi di accertamento nei confronti di tutte le società in consorzio per gli anni di imposta dal 2016 al 2019.
Dalla documentazione prodotta dalla parte, risulta che la Corte di giustizia tributaria di primo grado di
Bologna ha accolto i ricorsi della società consortile per tutti i 5 anni di accertamento, ritenendo carente la prova di una commistione tra le società consortili circa l'utilizzazione di fatture soggettivamente inesistenti.
Inoltre, Resistente_1, dopo il deposito della sentenza di primo grado della Corte di giustizia tributaria di Roma, ha visto l'accoglimento da parte dei tribunali di Venezia, Piacenza e Verona dei ricorsi in tema di rapporti di lavoro, con sentenze che hanno dimostrato la separazione del personale delle varie società in consorzio e l'infondatezza delle pretese avanzate dall'amministrazione finanziaria.
Si deve ritenere, quindi, che in tema di fatture soggettivamente inesistenti, l'Ufficio finanziario non abbia assolto al proprio onere probatorio, non avendo fornito la prova del coinvolgimento della Resistente_1 nella frode, che sarebbe stata realizzata da singole consorziate.
Ad avviso del Collegio difetta completamente la prova, sia in riferimento agli elementi oggettivi e soggettivi della ipotizzata interposizione fittizia di manodopera, sia in riferimento alla conoscenza o conoscibilità da parte della Resistente_1 delle violazioni fiscali e previdenziali che sarebbero state realizzate dalle consorziate.
Nessun nuovo elemento di prova è stato prodotto dall'Ufficio finanziario in sede di appello, rispetto a quanto già dedotto in primo grado, che era stato oggetto di valutazione da parte dei giudici di primo grado, che hanno accolto il ricorso della Resistente_1 con ampia e congrua motivazione.
Conseguentemente l'appello deve essere rigettato con la conferma della sentenza impugnata.
Sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese del grado.