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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/10/2025, n. 14233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14233 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30377 del 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30377 del 2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. Anna Maria Parte_1 C.F._1
Calvano ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, Viale Parioli n. 12, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
e
C.F , con il patrocinio dell'Avv. Anna Maria Controparte_1 C.F._2
Pitzolu ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, via Giosuè Carducci n.
4, giusta procura speciale in atti;
CONVENUTA
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. per la modifica delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni di cui alle note congiunte depositate per l'udienza del 29.9.2025: “1) Ridurre
l'assegno mensile di mantenimento in favore della figlia ad € 500,00 Persona_1
(cinquecento/00); assegno che sarà rivalutato annualmente ex indici ISTAT come per legge e sarà versato sul conto corrente cointestato alla sig.ra e alla figlia presso il conto CP_1 Per_1
Crèdit Agricole, codice IBAN [...], fermo restando che la madre potrà
1 disporre delle somme versate sul conto, ivi compresa quelle a titolo di pensione di invalidità, per aiutare la figlia a gestire le proprie spese e provvedere alla soddisfazione dei bisogni della medesima;
2) Revocare l'assegno di mantenimento in favore della figlia;
3) Disporre che Persona_2 ciascun genitore si faccia carico nella misura del 50% delle spese straordinarie in favore della figlia
individuate nel Protocollo di Intesa del Tribunale di Roma del 17.12.2014 Persona_1 allegato all'accordo del 13 giugno 2025; con rinuncia di ogni altra domanda e compensazione delle spese.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c, depositato il 19 luglio 2024, ha chiesto la Parte_1 modifica delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo la sussistenza di sopravvenienze che hanno alterato le condizioni delle parti come disciplinate dalla sentenza suindicata;
in particolare: l'autosufficienza economica della figlia che attualmente svolge Per_2
l'attività di odontoiatra presso lo studio del padre;
lo svolgimento di attività, da parte della figlia colpita da grave disabilità dalla nascita, di attività di segreteria presso lo studio del padre, Per_1 nonché la riduzione del proprio reddito;
sicché ha chiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento per la figlia ad € 500,00 mensili e l'esclusione dell'obbligo di corrispondere Persona_1
l'assegno in favore della figlia Per_2
Si è costituita in giudizio il 4 marzo 2025 la quale ha aderito alle richieste Controparte_1 formulate da parte ricorrente nel proprio ricorso, con la precisazione che ciò non costituiva rinuncia al pagamento degli assegni di mantenimento già maturati fino alla notifica del ricorso. La CP_1 non ha contestato la sopravvenuta indipendenza economica di e l'attività svolta da Per_2 presso il padre con alcune somme di denaro riconosciutele, per tal motivo, dal padre. Per_1
Gli atti sono stati comunicati al Pm che ha non ha formulato osservazioni.
Con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 29 settembre 2025 le parti hanno confermato la volontà di modificare le condizioni del divorzio alle condizioni riportate in epigrafe sicché il Giudice designato ha rimesso la causa al Collegio.
***
Ritiene il Collegio, stante le pacifiche sopravvenienze verificatesi e sopra indicate, che nulla osti ad accogliere le conclusioni congiunte delle parti.
Le spese sono da compensare, come concordato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa n r.g. 30377 del 2024, così provvede:
“Modifica le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dalle parti e riportate in epigrafe.
2 Compensa integralmente le spese di lite”.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 3 ottobre 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Marta Ienzi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30377 del 2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. Anna Maria Parte_1 C.F._1
Calvano ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, Viale Parioli n. 12, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
e
C.F , con il patrocinio dell'Avv. Anna Maria Controparte_1 C.F._2
Pitzolu ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, via Giosuè Carducci n.
4, giusta procura speciale in atti;
CONVENUTA
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. per la modifica delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni di cui alle note congiunte depositate per l'udienza del 29.9.2025: “1) Ridurre
l'assegno mensile di mantenimento in favore della figlia ad € 500,00 Persona_1
(cinquecento/00); assegno che sarà rivalutato annualmente ex indici ISTAT come per legge e sarà versato sul conto corrente cointestato alla sig.ra e alla figlia presso il conto CP_1 Per_1
Crèdit Agricole, codice IBAN [...], fermo restando che la madre potrà
1 disporre delle somme versate sul conto, ivi compresa quelle a titolo di pensione di invalidità, per aiutare la figlia a gestire le proprie spese e provvedere alla soddisfazione dei bisogni della medesima;
2) Revocare l'assegno di mantenimento in favore della figlia;
3) Disporre che Persona_2 ciascun genitore si faccia carico nella misura del 50% delle spese straordinarie in favore della figlia
individuate nel Protocollo di Intesa del Tribunale di Roma del 17.12.2014 Persona_1 allegato all'accordo del 13 giugno 2025; con rinuncia di ogni altra domanda e compensazione delle spese.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c, depositato il 19 luglio 2024, ha chiesto la Parte_1 modifica delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo la sussistenza di sopravvenienze che hanno alterato le condizioni delle parti come disciplinate dalla sentenza suindicata;
in particolare: l'autosufficienza economica della figlia che attualmente svolge Per_2
l'attività di odontoiatra presso lo studio del padre;
lo svolgimento di attività, da parte della figlia colpita da grave disabilità dalla nascita, di attività di segreteria presso lo studio del padre, Per_1 nonché la riduzione del proprio reddito;
sicché ha chiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento per la figlia ad € 500,00 mensili e l'esclusione dell'obbligo di corrispondere Persona_1
l'assegno in favore della figlia Per_2
Si è costituita in giudizio il 4 marzo 2025 la quale ha aderito alle richieste Controparte_1 formulate da parte ricorrente nel proprio ricorso, con la precisazione che ciò non costituiva rinuncia al pagamento degli assegni di mantenimento già maturati fino alla notifica del ricorso. La CP_1 non ha contestato la sopravvenuta indipendenza economica di e l'attività svolta da Per_2 presso il padre con alcune somme di denaro riconosciutele, per tal motivo, dal padre. Per_1
Gli atti sono stati comunicati al Pm che ha non ha formulato osservazioni.
Con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 29 settembre 2025 le parti hanno confermato la volontà di modificare le condizioni del divorzio alle condizioni riportate in epigrafe sicché il Giudice designato ha rimesso la causa al Collegio.
***
Ritiene il Collegio, stante le pacifiche sopravvenienze verificatesi e sopra indicate, che nulla osti ad accogliere le conclusioni congiunte delle parti.
Le spese sono da compensare, come concordato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa n r.g. 30377 del 2024, così provvede:
“Modifica le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dalle parti e riportate in epigrafe.
2 Compensa integralmente le spese di lite”.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 3 ottobre 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Marta Ienzi
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