Sentenza 5 febbraio 2009
Massime • 1
Poiché il contratto di conto corrente obbliga le parti soltanto all'annotazione dei crediti derivanti dalle reciproche rimesse, la compensazione legale prevista dall'art. 1853 cod. civ. esige almeno che il saldo attivo o passivo di un conto risulti esigibile in un momento in cui sia in corso un distinto rapporto di conto corrente, nel quale la posta attiva o passiva proveniente dall'altro conto possa essere annotata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, la quale aveva ritenuto operante compensazione, senza accertare se, al momento dell'esazione del passivo esibito da un conto, quello in cui eseguire l'annotazione fosse ancora in corso e se, al momento della chiusura del secondo, il primo esibisse un passivo esigibile o meno perché coperto da apertura di credito).
Commentario • 1
- 1. Conto cointestato: cosa rischi con un debito verso la stessa banca?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 21 aprile 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/02/2009, n. 2801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2801 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo - Presidente -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Euroetruria servizi finanziari s.p.a., domiciliata in Roma, Via Bertoloni 55, presso l'avv. CEFALY F., che la rappresenta e difende, come da mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
BR RA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 138/2003 della Corte d'appello di Firenze, depositata il 4 febbraio 2003;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
udito il difensore della ricorrente, avv. F. Mancini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Udite le conclusioni del P.M., Dr. DESTRO Carlo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze, in riforma della decisione di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo con il quale il Presidente del Tribunale di Arezzo aveva ingiunto a RA BR di pagare alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio la somma di L. 77.800.278, dovuta quale importo del saldo passivo del conto corrente n. 24399 intestato all'ingiunto. Hanno ritenuto i giudici del merito che l'importo del credito vantato dalla banca doveva intendersi compensato ex art. 1853 c.c., con il debito per il saldo attivo di L. 541.000.000 esibito prima della chiusura dal conto n. 21432 intestato a RA BR presso lo stesso istituto. Infatti la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio non aveva contestato, e aveva quindi sostanzialmente ammesso, il saldo attivo del conto n. 21432, limitandosi a eccepire soltanto che il conto n. 24399 era stato aperto il 17 febbraio 1998, a circa un anno di distanza dalle operazioni che, secondo BR RA, avrebbero arbitrariamente azzerato il conto n. 21432, chiuso il 20 maggio 1998.
Contro la sentenza d'appello ricorre ora per cassazione la Euroetruria servizi finanziari s.p.a., succeduta alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, e propone un unico motivo d'impugnazione. Non ha spiegato difese invece RA BR.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo d'impugnazione la Euroetruria servizi finanziari s.p.a. deduce falsa applicazione dell'art. 1853 c.c., e vizi di motivazione della decisione impugnata.
Sostiene che la compensazione tra i saldi dei due conti non sarebbe stata possibile, perché il conto n. 21432 era già chiuso dal 20 maggio 1998, con saldo finale nullo, quando il 30 settembre 1998 era stato richiesto il pagamento del saldo passivo del conto n. 24399.
Il ricorso è fondato.
In realtà è controverso in giurisprudenza se la compensazione legale prevista dall'art. 1853 c.c., possa operare anche quando i rapporti di conto corrente siano entrambi ancora in corso, come si è talora affermato (Cass., sez. 1^, 17 luglio 1997, n. 6558, m. 506086), ovvero presupponga invece che entrambi i conti siano chiusi, come s'è ritenuto più di recente (Cass., sez. 1^, 3 maggio 2007, n. 10208, m. 597407). Sembra tuttavia indiscutibile che la compensazione esiga almeno che il saldo attivo o passivo di un conto risulti esigibile in un momento in cui sia in corso un distinto rapporto di conto corrente, nel quale la posta attiva o passiva proveniente dall'altro conto possa essere annotata (Cass., sez. 1^, 11 maggio 1998, n. 4735, m. 515308). Infatti, secondo quanto prevedono l'art. 1823 c.c., comma 1 e art.1852 c.c., il contratto di conto corrente obbliga le parti solo all'annotazione dei crediti derivanti dalle reciproche rimesse. Ciascun rapporto di conto corrente unifica così tutte le ragioni di reciproco credito delle parti, escludendo che possano essere considerate come effetto di successive compensazioni le riduzioni o gli accrescimenti del credito disponibile per il correntista (Cass., sez. 1^, 1 luglio 2008, n. 17954, m. 604035). E l'art. 1853 c.c., ammette la possibilità di una compensazione, salvo patto contrario, solo tra i saldi, attivi e passivi, della pluralità di conti eventualmente esistenti tra la banca e il correntista. Ma il saldo di ciascun conto è solo il risultato delle annotazioni delle singole poste attive e passive di un rapporto unitario. E la sua annotazione come posta di un conto distinto presuppone non solo che sia in corso tra le stesse parti il conto nel quale l'annotazione debba essere effettuata, ma anche che il relativo credito sia esigibile. Infatti, se uno dei conti è assistito da apertura di credito, il credito della banca diventa esigibile, e quindi compensabile con i saldi attivi di altri conti dello stesso cliente, soltanto alla scadenza del termine o del preavviso previsti dall'art. 1845 c.c.. Nel caso in esame i giudici del merito hanno erroneamente ritenuto dunque che la compensazione operasse, perché hanno omesso di accertare: a) se il 30 settembre 1998, al momento dell'esazione del passivo esibito dal conto n. 24399, il conto n. 21432 fosse ancora in corso;
b) se il 30 maggio 1998, alla chiusura del conto n. 21432, il conto n. 24399 esibisse un passivo esigibile dalla banca;
c) se il 30 maggio 1998 il conto n. 21432 presentasse alla chiusura un saldo attivo, infatti, se il 30 maggio 1998 il conto n. 24399 avesse esibito un saldo attivo o un passivo non esigibile, perché coperto da apertura di credito, l'eventuale attivo del conto n. 21432 non sarebbe stato compensabile con il saldo dell'altro conto.
La sentenza impugnata va pertanto cassata. E poiché dalla stessa sentenza impugnata risulta che RA BR non aveva neppure allegato il fatto di cui sub b), ne consegue che la cassazione può essere disposta senza rinvio, perché, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte può decidere nel merito, rigettando l'opposizione al decreto ingiuntivo. Le spese seguono la soccombenza e sono a carico dell'intimato BR RA.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione proposta da BR RA avverso il decreto ingiuntivo n. 316 del 24 dicembre 1998 notificatogli dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio. Condanna RA BR al rimborso delle spese in favore della ricorrente, liquidando:
quelle di primo grado in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 1.800,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge;
quelle di secondo grado in complessivi Euro 2.450,00 di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge;
quelle di legittimità in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2009