Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Forlì, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 28
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità/inesistenza notifica cartelle presupposte

    La Corte dichiara il difetto di giurisdizione per una delle cartelle (sanzioni amministrative). Per le restanti cartelle, la Corte ritiene il ricorso tardivo poiché la richiesta di rateizzazione presentata dalla società nel precedente anno dimostra la conoscenza degli atti e la conseguente decadenza dal termine per impugnarli. Tale comportamento è considerato incompatibile con l'eccezione di mancata notifica.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ritiene l'eccezione infondata, poiché la richiesta di rateizzazione presentata dalla società nel precedente anno, avendo interrotto il termine di prescrizione, dimostra la conoscenza degli atti e la conseguente decadenza dal termine per impugnarli. Tale comportamento è considerato incompatibile con l'eccezione di prescrizione.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice tributario

    La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione in relazione alla cartella di pagamento n. 04520230003697668001, poiché emessa per la riscossione di sanzioni amministrative iscritte a ruolo dall'Azienda Sanitaria Locale della Romagna, la cui giurisdizione è devoluta al Giudice Ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Forlì, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 28
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Forlì
    Numero : 28
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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