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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Forlì, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Forlì |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FORLI' Sezione 1, riunita in udienza il 21/03/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
RISPOLI GUIDO, Presidente
DI STEFANO, RE
FOIERA PATRIZIA, Giudice
in data 21/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 287/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Forli' - Cesena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Forli'
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04520249006688508000 IVA-ALTRO 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 67/2025 depositato il 22/03/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere il ricorso. Vinte le spese.
Resistente/Appellato: respingere il ricorso. Vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 17.10.2024 Ricorrente_1 Sas, C.F. P.IVA_1, corr. in Longiano (FC), in persona del legale rappresentante p.t., difesa dall'avv. Difensore_1, notificava un ricorso all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Forlì-Cesena, e all'Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso l'intimazione di pagamento n.04520249006688508/000, notificatale il 9.9.2024, nonché avverso la cartella n.04520230001243478000 notificata il 20.2.2023 per € 25.194,24, la cartella n.04520230002982780000 notificata il 24.4.2023 per € 24.554,03, la cartella n.04520230003697668001 notificata il 21.9.2023 per
€ 4.923,15 e la cartella 04520230003748115000 notificata il 21.9.2023 per € 504,26, cartelle di cui dichiarava di essere venuta a conoscenza in quanto indicate -con le rispettive date di notifica- nell'intimazione impugnata.
La parte ricorrente chiedeva a questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Forlì “Nel merito ed in via principale: [di] a) accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata da Agenzia delle Entrate e dalla Agenzia delle Entrate–Riscossione–Agente per la riscossione di Forlì-Cesena– e quindi il diritto di procedere alla esecuzione forzata, ovvero in via gradata accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o inesistenza del titolo oggetto al ruolo esattoriale ed alla cartella opposta, e conseguentemente, dichiarare che tutti gli importi, alcuno escluso od eccettuato, di cui all'atto impugnato estratto a, non sono dovuti dal ricorrente;
c) dichiarare la inesistenza e/o omessa notifica di tutte le impugnate cartelle esattoriali secondo i modi prescritti dalla legge. Si richiede, inoltre, la vittoria anche per quanto concerne le spese ed i compensi come da normativa vigente in materia.”. In particolare la società ricorrente eccepiva: 1) la nullità/inesistenza della notifica delle cartelle ivi (nell'“intimazione”) contenute (senza l'intermediazione dell'agente della notificazione, in violazione dell'art.26, DPR 602/73; senza indicare il responsabile del procedimento in violazione dell'art. 7, L. 212/2000 e dell'art. 36, co. 4 ter, D.L. 248/2007; inviate da un indirizzo PEC non contenuto negli elenchi pubblici); 2) la prescrizione del credito portato dalle cartelle impugnate successivamente alla loro presunta notifica.
Con le controdeduzioni 20.11.2024, l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Forlì-Cesena, Ufficio
Legale, chiedeva a questa Corte “l'estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva;
in ogni caso, con vittoria di spese, onorari e competenze di giudizio.”. Eccepiva infatti la sua assoluta carenza di legittimazione passiva poiché i vizi dedotti dal ricorrente riguardavano un atto di emanazione dell'AE ed un'attività di sua esclusiva pertinenza;
alla luce dell'art. 14, co. 6 bis, D. Lgs. 546/1992, il litisconsorzio necessario era infatti previsto solamente nel caso in cui fossero stati eccepiti di vizi di notifica degli atti presupposti emessi da un soggetto diverso da quello che aveva emesso l'atto impugnato.
Anche l'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio depositando la memoria 2.12.2024 con cui chiedeva a questa Corte di “accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario in favore del Giudice Ordinario (segnatamente del Giudice di Pace di Forlì) nella parte in cui il ricorso avversario investe le sanzioni Amministrative L. 689/81 portate nella cartella n. 04520230003697668001; accertare e dichiarare la tardività e l'inammissibilità del ricorso proposto da Ricorrente_1 S.a.s. nella parte in cui investe le cartelle di pagamento;
accertare la tardività e/o l'inammissibilità e/o l'infondatezza delle allegazioni/contestazioni svolte da Ricorrente_1 S.a.s con conseguente declaratoria di inammissibilità e/o rigetto del ricorso, delle contestazioni e delle domande svolte dalla ricorrente. In ogni caso con la condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio.”. Dopo aver premesso che il ricorso avversario non riguardava gli avvisi di addebito indicati nell'intimazione, eccepiva il difetto di giurisdizione della Corte per le sanzioni amministrative iscritte a ruolo dalla AUSL della Romagna portate dalla cartella n. 04520230003697668001, l'inammissibilità del ricorso ex art.21, D.Lgs 546/92 (le cartelle erano state infatti notificate ed erano trascorsi i termini per la loro impugnativa come dimostravano le ricevute di consegna prodotte in formato eml, la cartella n. 04520230001243478000 risultava essere stata notificata il 20.2.2023 - doc.2-, la cartella n. 04520230002982780000 risultava essere stata notificata il 24.4.2023 -doc.3-, la cartella n. 04520230003697668001 risultava essere stata notificata il 21.9.2023 -doc.
4- e la cartella n.
04520230003748115000 risultava essere stata notifica il 21.9.2023 -doc.5-), l'inammissibilità ex art. 19 e
21 D.Lgs. 546/92 (le cartelle n. 04520230001243478000 e n. 04520230002982780000 erano state azionate con il pignoramento presso terzi n. 04584202300000444001 notificato il 4.10.2023; il giorno successivo, il
5.10.2023 la società debitrice aveva presentato istanza di rateazione relativamente alle cartelle n.
04520230001243478000, n. 04520230002982780000 e n. 04520230003748115000 manifestando una non fraintendibile manifestazione di acquiescenza rispetto alla pretesa erariale/tributaria portata nelle cartelle, indipendentemente dal mancato rispetto delle scadenze dei pagamenti e delle rate previste con conseguente decadenza ex lege dai benefici della rateazione). Ferma restando la preclusione/inammissibilità di qualsiasi eccezione relativa ad un ipotetico vizio di notifica delle cartelle n. 04520230001243478000, n.
04520230002982780000 e n. 04520230003748115000, i vizi lamentati sarebbero quindi stati comunque sanati ai sensi degli art.li 160 e 156, 3° co., cpc. L'AE scendeva poi nello specifico: l'intimazione di pagamento n. 04520249006688508000 non era contestata per alcun vizio proprio, conteneva l'indicazione del responsabile del procedimento ed era stata notificata ritualmente a mezzo PEC il 9.9.2024 -doc.1-; analoga legittimità riguardava la notifica delle cartelle di pagamento de quibus. Non era poi necessario l'intervento dell'Ufficiale Giudiziario e la redazione della relata di notifica: ai sensi dell'articolo 26, DPR n. 602/1973, e dell'art.60 ter, DPR 600/73, in quanto agli atti della riscossione notificati a mezzo PEC non va applicato l'art.149 bis cpc. Del tutto infondata era altresì l'asserita invalidità/inesistenza delle notifiche a mezzo PEC effettuate da un indirizzo di posta elettronica certificata di AE (notifica.acc.emiliaromagna@pec. agenziariscossione.gov.it) non risultante dai pubblici registri (Cass. Ord. 982/23), ma oggettivamente riferibile all'AE (per contenuto e caratteristiche), poiché la validità della trasmissione era garantita dall'invio all'indirizzo PEC della destinataria risultante dall'elenco INI-PEC (circostanza incontestata). Alla luce delle date di regolare notifica degli atti precedenti, l'eccezione di prescrizione era inoltre infondata.
Il 21.3.2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, ascoltato il Giudice relatore, esaminati gli atti di causa e valutate le richieste delle parti, dichiara il proprio difetto di giurisdizione per le sanzioni amministrative iscritte a ruolo dalla AUSL della Romagna portate dalla cartella n. 04520230003697668001 e rigetta il ricorso per il resto.
Preliminarmente va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte in relazione alla cartella di pagamento n. 04520230003697668001 poiché dal semplice esame della documentazione in atti e, in particolare, dalla cartella stessa (pag. 5) emerge in modo inequivocabile che è stata emessa per la riscossione di “sanzioni amministrative anno 2019” iscritte a ruolo (ruolo n. 2023/001131, esecutivo il 30.1.2023, consegnato il 10.4.2023) dall'Azienda Sanitaria Locale della Romagna – Forlì; si tratta pertanto di sanzioni amministrative pecuniarie disciplinate dalla L. n.689/1981 e non di crediti di natura tributaria. La Giurisdizione sulle controversie in materia è infatti devoluta al Giudice Ordinario e pertanto le contestazioni che investono il relativo credito esulano dal vaglio di questo Collegio.
Per la restante parte, poi, il ricorso va ritenuto palesemente infondato.
L'assunto principale su cui si fonda l'impugnazione è infatti che la “prima conoscenza”, quella iniziale, delle cartelle che costituiscono il presupposto dell'intimazione di pagamento contestata sia avvenuta a seguito della notifica, il 9.9.2024, di tale ultimo atto.
Smentiscono l'assunto i documenti in atti e, in particolare, assume un valore dirimente e assorbente l'istanza di rateazione identificata con il n. 126104, presentata dalla società ricorrente il 5.10.2023 (doc. 7, fasc. AdE) dopo che il 4.10.2023 le era stato notificato il pignoramento presso terzi n. 04584202300000444001. Tale istanza, successivamente accolta dall'AE, elenca specificamente, tra i debiti per i quali si chiedeva la dilazione, le cartelle di pagamento n. 04520230001243478000, n. 04520230002982780000 e n.
04520230003748115000 e la sua presentazione costituisce pertanto un comportamento concludente che implica la conoscenza delle citate cartelle nell'ottobre 2023; oltre all'effetto interruttivo della prescrizione che ne deriva, tale atto dimostra pertanto in modo incontrovertibile la piena e legale conoscenza delle citate cartelle da parte della società alla data del 5.10.2023. Come chiarito dalla Suprema Corte, “l'avere chiesto e ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, [implica] il riconoscimento del debito [che] comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone quindi in maniera incompatibile con l'allegazione del contribuente di non aver ricevuto la notifica delle cartelle.” (Cass. ord. n.16098/2018).
Da tale data (5.10.2023) decorreva, quindi, il termine perentorio di 60 giorni, previsto dall'art. 21, D.Lgs.
n.546/1992, per proporre impugnazione avverso le suddette cartelle, anche per far valere eventuali vizi di notifica, mentre il presente ricorso è stato introdotto solo a seguito della notifica (9.9.2024) dell'intimazione di pagamento e risulta perciò manifestamente tardivo in ordine alle relative doglianze. La giurisprudenza è ferma, infatti, nel ritenere che la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a una cartella di pagamento determina la decadenza dalla possibilità di impugnazione per vizi propri dell'atto e produce l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (cfr. Cass., SS. UU., n. 23397/2016). Pertanto il contribuente, che ha richiesto e ottenuto un beneficio (la rateazione) sulla base di tali atti, non può poi dolersi della loro mancata conoscenza o della loro invalidità formale.
Tale conclusione assorbe ogni altra doglianza formulata dalla ricorrente in merito ai vizi di notifica e alla mancata indicazione del responsabile del procedimento in relazione alle cartelle che costituiscono il presupposto dell'intimazione notificata, poiché la tardività del ricorso dovuta alla precedente conoscenza di esse da parte della società è assorbente e preclude a questa Corte l'esame nel merito delle censure ad esse riferite, che avrebbero dovuto essere sollevate nei termini di legge.
Dal testo complessivo dell'atto introduttivo del giudizio (in talune parti ambivalente) non risulta che i vizi contestati alle cartelle siano rivolti anche all'intimazione di pagamento impugnata;
nel dubbio va comunque rilevato (come afferma anche la parte resistente) che lo stesso contenuto dell'intimazione e il raggiungimento dello scopo di portare a conoscenza della società l'atto de quo escludono la fondatezza dei rilievi de quibus.
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere pertanto integralmente respinto.
Le spese di causa, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Forlì rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida nell'importo di € 5.000,00 per ciascuna parte resistente, oltre ad accessori se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Forlì il 21.3.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FORLI' Sezione 1, riunita in udienza il 21/03/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
RISPOLI GUIDO, Presidente
DI STEFANO, RE
FOIERA PATRIZIA, Giudice
in data 21/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 287/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Forli' - Cesena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Forli'
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04520249006688508000 IVA-ALTRO 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 67/2025 depositato il 22/03/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere il ricorso. Vinte le spese.
Resistente/Appellato: respingere il ricorso. Vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 17.10.2024 Ricorrente_1 Sas, C.F. P.IVA_1, corr. in Longiano (FC), in persona del legale rappresentante p.t., difesa dall'avv. Difensore_1, notificava un ricorso all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Forlì-Cesena, e all'Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso l'intimazione di pagamento n.04520249006688508/000, notificatale il 9.9.2024, nonché avverso la cartella n.04520230001243478000 notificata il 20.2.2023 per € 25.194,24, la cartella n.04520230002982780000 notificata il 24.4.2023 per € 24.554,03, la cartella n.04520230003697668001 notificata il 21.9.2023 per
€ 4.923,15 e la cartella 04520230003748115000 notificata il 21.9.2023 per € 504,26, cartelle di cui dichiarava di essere venuta a conoscenza in quanto indicate -con le rispettive date di notifica- nell'intimazione impugnata.
La parte ricorrente chiedeva a questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Forlì “Nel merito ed in via principale: [di] a) accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata da Agenzia delle Entrate e dalla Agenzia delle Entrate–Riscossione–Agente per la riscossione di Forlì-Cesena– e quindi il diritto di procedere alla esecuzione forzata, ovvero in via gradata accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o inesistenza del titolo oggetto al ruolo esattoriale ed alla cartella opposta, e conseguentemente, dichiarare che tutti gli importi, alcuno escluso od eccettuato, di cui all'atto impugnato estratto a, non sono dovuti dal ricorrente;
c) dichiarare la inesistenza e/o omessa notifica di tutte le impugnate cartelle esattoriali secondo i modi prescritti dalla legge. Si richiede, inoltre, la vittoria anche per quanto concerne le spese ed i compensi come da normativa vigente in materia.”. In particolare la società ricorrente eccepiva: 1) la nullità/inesistenza della notifica delle cartelle ivi (nell'“intimazione”) contenute (senza l'intermediazione dell'agente della notificazione, in violazione dell'art.26, DPR 602/73; senza indicare il responsabile del procedimento in violazione dell'art. 7, L. 212/2000 e dell'art. 36, co. 4 ter, D.L. 248/2007; inviate da un indirizzo PEC non contenuto negli elenchi pubblici); 2) la prescrizione del credito portato dalle cartelle impugnate successivamente alla loro presunta notifica.
Con le controdeduzioni 20.11.2024, l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Forlì-Cesena, Ufficio
Legale, chiedeva a questa Corte “l'estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva;
in ogni caso, con vittoria di spese, onorari e competenze di giudizio.”. Eccepiva infatti la sua assoluta carenza di legittimazione passiva poiché i vizi dedotti dal ricorrente riguardavano un atto di emanazione dell'AE ed un'attività di sua esclusiva pertinenza;
alla luce dell'art. 14, co. 6 bis, D. Lgs. 546/1992, il litisconsorzio necessario era infatti previsto solamente nel caso in cui fossero stati eccepiti di vizi di notifica degli atti presupposti emessi da un soggetto diverso da quello che aveva emesso l'atto impugnato.
Anche l'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio depositando la memoria 2.12.2024 con cui chiedeva a questa Corte di “accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario in favore del Giudice Ordinario (segnatamente del Giudice di Pace di Forlì) nella parte in cui il ricorso avversario investe le sanzioni Amministrative L. 689/81 portate nella cartella n. 04520230003697668001; accertare e dichiarare la tardività e l'inammissibilità del ricorso proposto da Ricorrente_1 S.a.s. nella parte in cui investe le cartelle di pagamento;
accertare la tardività e/o l'inammissibilità e/o l'infondatezza delle allegazioni/contestazioni svolte da Ricorrente_1 S.a.s con conseguente declaratoria di inammissibilità e/o rigetto del ricorso, delle contestazioni e delle domande svolte dalla ricorrente. In ogni caso con la condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio.”. Dopo aver premesso che il ricorso avversario non riguardava gli avvisi di addebito indicati nell'intimazione, eccepiva il difetto di giurisdizione della Corte per le sanzioni amministrative iscritte a ruolo dalla AUSL della Romagna portate dalla cartella n. 04520230003697668001, l'inammissibilità del ricorso ex art.21, D.Lgs 546/92 (le cartelle erano state infatti notificate ed erano trascorsi i termini per la loro impugnativa come dimostravano le ricevute di consegna prodotte in formato eml, la cartella n. 04520230001243478000 risultava essere stata notificata il 20.2.2023 - doc.2-, la cartella n. 04520230002982780000 risultava essere stata notificata il 24.4.2023 -doc.3-, la cartella n. 04520230003697668001 risultava essere stata notificata il 21.9.2023 -doc.
4- e la cartella n.
04520230003748115000 risultava essere stata notifica il 21.9.2023 -doc.5-), l'inammissibilità ex art. 19 e
21 D.Lgs. 546/92 (le cartelle n. 04520230001243478000 e n. 04520230002982780000 erano state azionate con il pignoramento presso terzi n. 04584202300000444001 notificato il 4.10.2023; il giorno successivo, il
5.10.2023 la società debitrice aveva presentato istanza di rateazione relativamente alle cartelle n.
04520230001243478000, n. 04520230002982780000 e n. 04520230003748115000 manifestando una non fraintendibile manifestazione di acquiescenza rispetto alla pretesa erariale/tributaria portata nelle cartelle, indipendentemente dal mancato rispetto delle scadenze dei pagamenti e delle rate previste con conseguente decadenza ex lege dai benefici della rateazione). Ferma restando la preclusione/inammissibilità di qualsiasi eccezione relativa ad un ipotetico vizio di notifica delle cartelle n. 04520230001243478000, n.
04520230002982780000 e n. 04520230003748115000, i vizi lamentati sarebbero quindi stati comunque sanati ai sensi degli art.li 160 e 156, 3° co., cpc. L'AE scendeva poi nello specifico: l'intimazione di pagamento n. 04520249006688508000 non era contestata per alcun vizio proprio, conteneva l'indicazione del responsabile del procedimento ed era stata notificata ritualmente a mezzo PEC il 9.9.2024 -doc.1-; analoga legittimità riguardava la notifica delle cartelle di pagamento de quibus. Non era poi necessario l'intervento dell'Ufficiale Giudiziario e la redazione della relata di notifica: ai sensi dell'articolo 26, DPR n. 602/1973, e dell'art.60 ter, DPR 600/73, in quanto agli atti della riscossione notificati a mezzo PEC non va applicato l'art.149 bis cpc. Del tutto infondata era altresì l'asserita invalidità/inesistenza delle notifiche a mezzo PEC effettuate da un indirizzo di posta elettronica certificata di AE (notifica.acc.emiliaromagna@pec. agenziariscossione.gov.it) non risultante dai pubblici registri (Cass. Ord. 982/23), ma oggettivamente riferibile all'AE (per contenuto e caratteristiche), poiché la validità della trasmissione era garantita dall'invio all'indirizzo PEC della destinataria risultante dall'elenco INI-PEC (circostanza incontestata). Alla luce delle date di regolare notifica degli atti precedenti, l'eccezione di prescrizione era inoltre infondata.
Il 21.3.2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, ascoltato il Giudice relatore, esaminati gli atti di causa e valutate le richieste delle parti, dichiara il proprio difetto di giurisdizione per le sanzioni amministrative iscritte a ruolo dalla AUSL della Romagna portate dalla cartella n. 04520230003697668001 e rigetta il ricorso per il resto.
Preliminarmente va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte in relazione alla cartella di pagamento n. 04520230003697668001 poiché dal semplice esame della documentazione in atti e, in particolare, dalla cartella stessa (pag. 5) emerge in modo inequivocabile che è stata emessa per la riscossione di “sanzioni amministrative anno 2019” iscritte a ruolo (ruolo n. 2023/001131, esecutivo il 30.1.2023, consegnato il 10.4.2023) dall'Azienda Sanitaria Locale della Romagna – Forlì; si tratta pertanto di sanzioni amministrative pecuniarie disciplinate dalla L. n.689/1981 e non di crediti di natura tributaria. La Giurisdizione sulle controversie in materia è infatti devoluta al Giudice Ordinario e pertanto le contestazioni che investono il relativo credito esulano dal vaglio di questo Collegio.
Per la restante parte, poi, il ricorso va ritenuto palesemente infondato.
L'assunto principale su cui si fonda l'impugnazione è infatti che la “prima conoscenza”, quella iniziale, delle cartelle che costituiscono il presupposto dell'intimazione di pagamento contestata sia avvenuta a seguito della notifica, il 9.9.2024, di tale ultimo atto.
Smentiscono l'assunto i documenti in atti e, in particolare, assume un valore dirimente e assorbente l'istanza di rateazione identificata con il n. 126104, presentata dalla società ricorrente il 5.10.2023 (doc. 7, fasc. AdE) dopo che il 4.10.2023 le era stato notificato il pignoramento presso terzi n. 04584202300000444001. Tale istanza, successivamente accolta dall'AE, elenca specificamente, tra i debiti per i quali si chiedeva la dilazione, le cartelle di pagamento n. 04520230001243478000, n. 04520230002982780000 e n.
04520230003748115000 e la sua presentazione costituisce pertanto un comportamento concludente che implica la conoscenza delle citate cartelle nell'ottobre 2023; oltre all'effetto interruttivo della prescrizione che ne deriva, tale atto dimostra pertanto in modo incontrovertibile la piena e legale conoscenza delle citate cartelle da parte della società alla data del 5.10.2023. Come chiarito dalla Suprema Corte, “l'avere chiesto e ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, [implica] il riconoscimento del debito [che] comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone quindi in maniera incompatibile con l'allegazione del contribuente di non aver ricevuto la notifica delle cartelle.” (Cass. ord. n.16098/2018).
Da tale data (5.10.2023) decorreva, quindi, il termine perentorio di 60 giorni, previsto dall'art. 21, D.Lgs.
n.546/1992, per proporre impugnazione avverso le suddette cartelle, anche per far valere eventuali vizi di notifica, mentre il presente ricorso è stato introdotto solo a seguito della notifica (9.9.2024) dell'intimazione di pagamento e risulta perciò manifestamente tardivo in ordine alle relative doglianze. La giurisprudenza è ferma, infatti, nel ritenere che la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a una cartella di pagamento determina la decadenza dalla possibilità di impugnazione per vizi propri dell'atto e produce l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (cfr. Cass., SS. UU., n. 23397/2016). Pertanto il contribuente, che ha richiesto e ottenuto un beneficio (la rateazione) sulla base di tali atti, non può poi dolersi della loro mancata conoscenza o della loro invalidità formale.
Tale conclusione assorbe ogni altra doglianza formulata dalla ricorrente in merito ai vizi di notifica e alla mancata indicazione del responsabile del procedimento in relazione alle cartelle che costituiscono il presupposto dell'intimazione notificata, poiché la tardività del ricorso dovuta alla precedente conoscenza di esse da parte della società è assorbente e preclude a questa Corte l'esame nel merito delle censure ad esse riferite, che avrebbero dovuto essere sollevate nei termini di legge.
Dal testo complessivo dell'atto introduttivo del giudizio (in talune parti ambivalente) non risulta che i vizi contestati alle cartelle siano rivolti anche all'intimazione di pagamento impugnata;
nel dubbio va comunque rilevato (come afferma anche la parte resistente) che lo stesso contenuto dell'intimazione e il raggiungimento dello scopo di portare a conoscenza della società l'atto de quo escludono la fondatezza dei rilievi de quibus.
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere pertanto integralmente respinto.
Le spese di causa, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Forlì rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida nell'importo di € 5.000,00 per ciascuna parte resistente, oltre ad accessori se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Forlì il 21.3.2025
Il Giudice Est. Il Presidente