Rigetto
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01447/2026REG.PROV.COLL.
N. 01893/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1893 del 2025, proposto da Macchialupo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Zotta, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Eufrate, 10;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Vittoria De Gennaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Lacedonia, non costituito in giudizio;
nei confronti
Serralonga Energia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Vergara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 04512/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e di Serralonga Energia s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 ottobre 2025 il Cons. RO CA e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Nel giugno 2007, la società ricorrente ha proposto una istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003 avente ad oggetto la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza pari a 21,91 MW, da realizzare nel Comune di Lacedonia, costituito da 7 aerogeneratori da 3 MW e 1 aerogeneratore da 0,91 MW, ottenendo, in data 24 maggio 2016, il parere favorevole di compatibilità ambientale (VIA).
2. – Con decreto regionale del 20 dicembre 2016, a seguito della conferenza di servizi del 30 novembre 2016, l’istanza è stata rigettata trattandosi di impianto ubicato in area non idonea, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 533 del 4 ottobre 2016, secondo cui sono da considerarsi tali le aree ricadenti nei Comuni definiti saturi, come appunto quello in questione (Comune di Lacedonia).
3. – Tuttavia, con sentenza n. 9038 del 2022, il Consiglio di Stato ha annullato la suddetta delibera ed il consequenziale provvedimento regionale di rigetto dell’istanza.
4. – Con nota del 15 novembre 2022, la Regione, rideterminandosi nuovamente sull’istanza, ha comunicato i motivi ostativi al suo accoglimento ai sensi dell’art. 10- bis , legge n. 241 del 1990.
5. – Con delibera di Giunta regionale n. 133 del 28 novembre 2022, l’amministrazione ha respinto l’istanza sulla base delle seguenti ragioni: a) non corrispondenza tra le coordinate indicate nella relazione sulle interferenze con gli altri impianti eolici allegata al progetto e quelle riportate nel provvedimento di VIA di cui al Decreto Dirigenziale n. 255 del 2016; b) mancato rispetto dei criteri distanziali di cui al punto 3.2, lett. n) dell’allegato 4 al d.m. 10 settembre 2010 in relazione ad altri aerogeneratori esistenti; c) mancato rispetto delle distanze prescritte dal punto 7.2 del citato allegato 4 al d.m. 10 settembre 2010 ai fini del calcolo della gittata massima in caso di rottura degli elementi rotanti.
6. – Con il ricorso di primo grado, la società ha impugnato i suddetti atti articolando tre motivi di ricorso: i ) la Regione non avrebbe preso puntuale posizione sulle osservazioni presentate dalla ricorrente in sede di riscontro al c.d. preavviso di rigetto; ii ) la Regione avrebbe nuovamente omesso di motivare specificamente in merito ad aspetti ritenuti ostativi, benché già oggetto di favorevole valutazione da parte della Commissione VIA, nel decreto n. 255 del 2016, adottato dopo un’istruttoria prolungatasi per sei anni, oltre ad aver consumato il potere di rideterminarsi sulla base di argomentazioni già valutate dalla Commissione VIA, all’esito della vicenda processuale culminata con la sentenza del Consiglio di Stato n. 9038 del 2022; iii ) le circostanze poste a fondamento del diniego impugnato sarebbero già state tutte delibate nel corso dell’istruttoria e ritenute non ostative.
7. – Nel corso del giudizio di primo grado, è stata disposta una verificazione al fine di accertare la fondatezza dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ossia: a) la corrispondenza tra le coordinate indicate nella relazione sulle interferenze con gli altri impianti eolici allegata al progetto e quelle riportate nel provvedimento di VIA; b) il rispetto dei criteri distanziali di cui al punto 3.2, lett. n) dell’allegato 4 al d.m. 10 settembre 2010 in relazione ad altri aerogeneratori esistenti; c) il rispetto delle distanze prescritte dal punto 7.2 del citato allegato 4 al d.m. 10 settembre 2010 ai fini del calcolo della gittata massima in caso di rottura degli elementi rotanti.
8. – Con la sentenza impugnata, il T.a.r. ha respinto il ricorso.
8.1. – In particolare, ha escluso una violazione del giudicato in quanto il Consiglio di Stato “ nell’annullare il primo provvedimento di rigetto dell’istanza della Macchialupo, ha affermato, in estrema sintesi, la illegittimità del previsto limite regionale di saturazione del territorio comunale (con conseguente annullamento del diniego che tale limite aveva assunto a presupposto), ma non ha scrutinato nel merito anche la diversa questione del contrasto del provvedimento di rigetto con il precedente parere favorevole di v.i.a. ” (punto 7.3, pag. 8 della sentenza impugnata).
8.2. – In secondo luogo, ha escluso un vizio di difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto, alla luce della verificazione svolta, è emerso che: a) effettivamente non vi è corrispondenza tra le coordinate degli 8 aerogeneratori per i quali la commissione VIA ha dato parere favorevole e quelle indicate nella perizia a firma dell’ing. CA (punto 7.4.1, pag. 8 della sentenza impugnata); b) non risultano rispettati i criteri distanziali di cui al punto 3.2, lett. n) dell’allegato 4 al d.m. 10 settembre 2010, con riferimento a 7 generatori sugli 8 previsti, precisando che, in virtù del principio tempus regit actum , la Regione doveva necessariamente tenere conto dello stato di fatto e, soprattutto, delle sopravvenienze normative, pur a fronte di un’istanza risalente all’anno 2007 (punto 7.4.2, pag. 9 della sentenza impugnata); c) non risultano rispettati i criteri distanziali di cui al punto 7.2 dell’allegato 4 al d.m. 10 settembre 2010 ai fini del calcolo della gittata massima in caso di rottura degli elementi rotanti (punto 7.4.3, pag. 10 della sentenza impugnata).
8.3. – Infine, ha escluso una violazione delle garanzie partecipative, non sussistendo un onere di analitica confutazione di tutte le osservazioni proposte in sede di preavviso di rigetto (punto 8, pag. 11 della sentenza impugnata), ritenendo altresì non accoglibile nemmeno la domanda subordinata di conservazione parziale del progetto, “ stante l’indubitabile carattere unitario ed inscindibile dello stesso, per come elaborato dalla ricorrente e, soprattutto, per come valutato dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento ” (punto 9, pag. 11-12 della sentenza impugnata).
9. – Con atto di appello, la società ha impugnato la sentenza.
10. – Con apposite memorie si sono costituite la Regione Campania e la società controinteressata, chiedendo il rigetto dell’appello.
11. – All’udienza pubblica del 2 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
12. – Con il primo motivo di appello (pag. 18-20), la società ricorrente ha reiterato la censura di violazione dell’art. 10- bis , legge n. 241 del 1990, in quanto la Regione avrebbe omesso di valutare le osservazioni presentate in riscontro al c.d. preavviso di rigetto.
12.1. – Il motivo è infondato.
Invero, dalla documentazione in atti risulta che in data 24 novembre 2022 l’amministrazione ha provveduto a comunicare il riscontro alle osservazioni del 23 novembre 2022 (doc. 27 del ricorso di primo grado) di parte ricorrente, la quale, peraltro, si è sostanzialmente limitata a ribadire l’ iter procedimentale senza argomentare in maniera specifica in ordine ai singoli motivi ostativi comunicati in data 15 novembre 2022.
13. – Con il secondo motivo di appello (pag. 20-26), la società ha impugnato il capo di sentenza con cui il primo giudice ha escluso una qualificazione dell’atto impugnato in termini di ritiro in autotutela del decreto di VIA del 2016, reiterando la medesima censura articolata sul punto in primo grado.
13.1. – Il motivo è innanzitutto inammissibile in quanto la censura si limita a ripetere l’ iter procedimentale della VIA che ha condotto ad un giudizio positivo (a seguito di due valutazioni negative e successive richieste di integrazioni documentali e chiarimenti), senza addurre alcuna specifica censura nei confronti della statuizione di rigetto di primo grado.
In ogni caso, il motivo è anche infondato, dal momento che il diniego di autorizzazione unica ex art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003 è logicamente compatibile anche con una valutazione d’impatto ambientale favorevole, trattandosi di provvedimenti distinti fondati su presupposti differenti.
14. – Con il terzo motivo di appello (pag. 26-27), la società ricorrente ha ribadito la violazione del giudicato di cui alla precedente sentenza del Consiglio di Stato n. 9038 del 2022, in quanto l’amministrazione “ nel revisionare in autotutela il provvedimento finale, nuovamente in difformità e contrasto con il provvedimento finale VIA ha eluso il giudicato ” (pag. 27 dell’appello).
14.1. – Il motivo è infondato.
Come correttamente evidenziato dal T.a.r., infatti, con tale sentenza il Consiglio di Stato si è limitato ad annullare il primo provvedimento di rigetto dell’istanza della Macchialupo, affermando l’illegittimità del previsto limite regionale di saturazione del territorio comunale (con conseguente annullamento del diniego che tale limite aveva assunto a presupposto), ma non ha scrutinato nel merito anche la diversa questione del contrasto del provvedimento di rigetto con il precedente parere favorevole di VIA, se non limitandosi a rimarcare che “ del diverso avviso [non] sia stata fornita una motivazione specifica in quanto la Regione si è limitata a dare automatica applicazione del limite sopravvenuto costituito dal concetto di “saturazione” del Comune in questione ” (così, par. 8.1 della sentenza di appello).
In sede di riedizione del potere, quindi, la Regione ha rappresentato delle ragioni ostative che non erano emerse in precedenza e, pertanto, neppure ancora attinte dal sindacato giurisdizionale, con conseguente esclusione della dedotta violazione del giudicato.
15. – Con il quarto motivo di appello (pag. 27-31), ha dedotto che gli esiti della verificazione di primo grado hanno escluso una variazione del profilo morfologico dell’impianto (c.d. layout ), ritenendo comunque non significativo lo spostamento della dislocazione degli aerogeneratori; inoltre, ha ribadito che nel caso di mancato rispetto delle distanze previste dalle Linee guida di cui al d.m. 24 settembre 2010, la normativa imporrebbe solamente di “ valutare misure di mitigazione idonee a garantire la massima produttività degli impianti lungo la linea del vento e la sicurezza degli impianti medesimi ” (pag. 28 dell’appello), mentre nella specie ciò non sarebbe stato considerato; inoltre, il verificatore avrebbe errato nell’individuare la direzione del vento non corrispondente alla linea del vento attualmente predominante nell’area, con conseguente richiesta di nuova verificazione (pag. 28-29 dell’appello).
Infine, ha dedotto un’erroneità della verificazione che avrebbe omesso l’esame dell’istruttoria compiuta dalla Commissione VIA e tutte le integrazioni ivi presentante e valutate con esito favorevole.
In ogni caso, dalla verificazione sarebbe emersa almeno la legittimità dell’aerogeneratore AG6, con conseguente illegittimità del diniego sul punto, nonché il rispetto della normativa sopravvenuta (d.d. n. 44 del 12 febbraio 2021) da parte degli aerogeneratori AG2, AG3, AG6, AG7 e AG8.
15.1. – Il motivo è infondato.
Invero, carattere dirimente assume la considerazione per cui risulta dimostrata in giudizio la sussistenza delle ragioni ostative alla realizzazione dell’impianto (mancato rispetto dei criteri distanziali), come emerso in sede di verificazione.
Sul punto, la parte appellante si è limitata a censurare quest’ultima assumendo che il verificatore avrebbe errato nell’individuare la direzione del vento, con conseguente richiesta di una nuova verificazione.
A ben vedere, però, si tratta di una censura generica e non dimostrata, con la conseguenza di dover ritenere la richiesta di una nuova verificazione come meramente esplorativa.
Né può assumere rilievo l’eventuale legittimità di singoli aerogeneratori, trattandosi di un impianto unitario da valutarsi nel suo complesso, come già evidenziato dal T.a.r.
16. – In conclusone, quindi, l’appello deve esser respinto.
17. – Le spese di lite possono essere compensate in ragione della complessità della vicenda, come dimostrato anche dalla verificazione esperita in primo grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IG AR, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
RO CA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO CA | IG AR |
IL SEGRETARIO