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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/09/2025, n. 1638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1638 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 594/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 594/2022 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. TORI ELENA Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE nei confronti di
(CF Controparte_1 P.IVA_2 APPELLATA-CONTUMACE avverso la sentenza n. 820/2021 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 27/09/2021
CONCLUSIONI
In data 12.2.-4.3.2025, la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia la Corte di Appello di Firenze, in totale riforma e modifica della sentenza del Tribunale di Lucca numero 820/2021 Rep.2120/2021 del 27/09/2021 depositata il 27/09/2021 nel giudizio RG 3527/2020 e non notificata, In Via Istruttoria ammettere la documentazione allegata Nel Merito: in accoglimento della eccezione di inefficacia delle cessioni e/o della eccezione di avvenuto pagamento, rigettare tutte le domande promosse dalla odierna parte appellata e parte attrice in primo grado nei confronti del nella causa RG Parte_1 3527/2020 del Tribunale di Lucca in quanto aventi ad oggetto crediti estinti;
con vittoria di spese e competenze professionali del ridetto primo grado e del presente grado di giudizio”.
pagina 1 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi questa Corte di Appello, (di seguito anche solo “ ), Controparte_1 CP_1 proponendo gravame avverso la sentenza n. 820/2021, emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 27/09/2021, che, nella contumacia del definitivamente pronunciando sulle Pt_1 domande proposte dalla aveva così deciso: “1) condanna il in persona CP_1 Parte_1 del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di per i titoli Controparte_1 esposti in parte motiva, della somma di € 3.852,45, oltre interessi moratori ex art. 5, D.Lgs.
231/2002 decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo, nonché oltre interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c. come specificati in motivazione;
2) condanna il Parte_1
in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di
[...] Controparte_1
per i titoli esposti in parte motiva, della somma di € 4.129,94, oltre interessi anatocistici di
[...] cui all'art. 1283 c.c. come specificati in motivazione;
3) condanna il in persona Parte_1 del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di a titolo di Controparte_1 risarcimento ex art. 6, D.Lgs. 231/2002, della somma di € 40,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
4) condanna il in persona del Sindaco pro tempore, a Parte_1 rimborsare all'attrice la metà delle spese di lite, liquidando tale quota in complessivi € 2.432,00, di cui € 2.000,00 per compenso di avvocato, € 300,00 per rimborso spese generali ed € 132,00 per anticipazioni, oltre CAP ed IVA come per legge”.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – aveva convenuto in giudizio il esponendo: Controparte_1 Parte_1 che, in forza di atti di cessione stipulati con Acea Energia s.p.a., e Gala Controparte_2
s.p.a., essa era divenuta creditrice, nei confronti del dei seguenti importi: Pt_1
1) della somma capitale di € 3.852,45 di cui alle fatture elencate nel doc. 3 versato in atti;
2) degli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5 del d.lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di € 3.852,45 con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
3) degli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5 del d.lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui al precedente punto, scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
4) della somma di € 200,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 231/02, determinata dall'importo di € 40,00 per ciascuna delle succitate fatture;
pagina 2 di 8 5) della somma di € 4.129,94 a titolo di interessi di mora maturati per il ritardato pagamento, da parte dell'Ente convenuto, della sorte capitale di crediti ulteriori portati dalle fatture, c.d. “Note
Debito Interessi”, elencate nel doc. 4 versato in atti;
6) degli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5 del d.lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui al precedente punto, scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
7) della somma di € 8.120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 231/02, determinata CP_ dall'importo di € 40,00 per ciascuna delle fatture, di cui al doc. 4, delle quali l convenuto aveva ritardato il pagamento.
1.2. – Non si costituiva in giudizio il e, sulla regolarità della notifica dell'atto di Parte_1 citazione nei suoi confronti, ne veniva dichiarata la contumacia.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti, sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) preliminarmente, andava affermata la titolarità, da parte della società attrice, dei crediti azionati in giudizio, in quanto risultavano prodotti i relativi atti di cessione;
(-) inoltre, tali atti erano stati ritualmente notificati al nel rispetto di quanto Parte_1 previsto dall'art. 69, comma 3, del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440;
(-) quanto al merito, andava accolta la domanda di pagamento della somma di € 3.852,45, di cui al doc. 3, non avendo il debitore, rimasto contumace, provato il fatto estintivo della pretesa;
(-) meritevole di accoglimento era anche la domanda volta ad ottenere il pagamento degli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, del d.lgs. n. 231/2002, sulla somma di €
3.852,45, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura, trattandosi di crediti derivanti da transazioni commerciali;
(-) spettavano, altresì, alla Banca anche gli interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c.;
(-) la domanda proposta ai sensi dell'art. 6 del d.lgs n. 231/2002, a titolo di risarcimento dei costi di recupero del credito (nella misura di € 40,00 per ciascuna fattura azionata) poteva essere accolta solo per la minor somma di € 40,00, avendo l'attrice surrettiziamente frazionato il credito vantato nei confronti del Pt_1
(-) doveva, infine, essere accolta la domanda volta ad ottenere il pagamento della somma di €
4.129,94 – a titolo di interessi di mora – e la corresponsione degli interessi anatocistici in ordine alle fatture oggetto di cessione di credito, di cui al doc. 4 del fascicolo di parte attrice;
(-) la reciproca soccombenza giustificava la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/2 mentre il residuo 1/2 andava posto a carico del Pt_1
2 – Il giudizio di secondo grado. pagina 3 di 8 2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello il per i seguenti motivi: Parte_1
1) con il primo, eccepiva l'intervenuto pagamento, prima della notifica dell'atto di citazione (e per la precisione negli anni 2013/2018), di tutte le fatture azionate dalla Banca, di talché anche la c.d.
“nota debito interessi”, per € 4.129,54, era destituita di fondamento.
Al riguardo, osservava che l'eccezione di pagamento era un'eccezione in senso lato, con la conseguenza che poteva essere sollevata, anche d'ufficio, per la prima volta pure in appello.
Inoltre, la parte poteva essere ammessa a provare i fatti posti a fondamento dell'eccezione anche in appello, ai sensi dell'art. 421 c.p.c.
2) Con il secondo, rilevava che la notifica dell'atto di citazione, da parte della era avvenuta CP_1 nonostante fossero state pagate tutte le fatture e quando erano in corso trattative per risolvere bonariamente la questione.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Non si costituiva in giudizio . Controparte_1
2.3. – Con ordinanza del 15.6.2022, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
2.4. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 12.2.-4.3.2025, sulle conclusioni precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito della sola comparsa conclusionale.
***
3 – Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia della non essendosi la stessa CP_1 costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica dell'atto di appello nei suoi confronti.
4 – Ciò posto, l'appello – i cui motivi vengono trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi – è infondato.
4.1. – Vero è, come affermato pure di recente dalla Suprema Corte, che “l'eccezione di pagamento, che ha efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dalla manifestazione di volontà della parte, integra eccezione in senso lato” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 7.2.2025, n. 3155).
In particolare, nella motivazione della citata pronuncia si legge: “in linea generale, le eccezioni in senso stretto, rilevabili esclusivamente a istanza di parte, sono solo quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione all'iniziativa della parte interessata o quelle corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva, nei casi in cui il legislatore costruisce la fattispecie in modo tale che la presenza di determinate circostanze non abbia una autonoma pagina 4 di 8 efficacia produttiva della nuova situazione sostanziale, ma la consegua solo per il tramite di una manifestazione di volontà dell'interessato che, da sola o, a seconda delle ipotesi, previo accertamento giurisdizionale dell'avvenuta costituzione della fattispecie medesima, si inserisce all'interno di questa;
per conseguire il risultato difensivo, non basta l'allegazione del fatto, ma occorre che l'interessato scelga se conservare la situazione giuridica esistente ovvero ottenere che, secondo la norma di previsione, si produca quella nuova, con il compimento di apposito atto di manifestazione di volontà in tal senso (Cass. Sez. U 3-2-1998 n. 1099 Rv. 515986-01, Cass.
Sez. U 27-7-2005 n. 15661 Rv. 583491-01). Invece le eccezioni in senso lato consistono, secondo la definizione ricavabile dall'art. 2697 cod. civ., nell'allegazione, se fatta dalla parte, o nella rilevazione, se fatta d'ufficio dal giudice, di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio;
si distinguono dalle mere difese -volte a contrastare genericamente le avverse pretese senza tradursi nell'allegazione di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo (Cass. Sez. 3
12-9-2005 n. 18096 Rv. 584110-01, Cass. Sez. 6-1 1-10-2018 n. 23796 Rv. 650608-01, Cass.
Sez. 2 28-5-2019 n. 14515 Rv. 654080-01)- e non sono precluse, ancorché nuove, in appello, perché non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 345 co.2 cod. proc. civ., alla condizione che siano proposte con riferimento a fatti risultanti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, ma senza che sia necessario che siano state anche oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva (Cass. Sez. U 15661/2005 già citata, Cass. Sez. 6-2 13-1-
2012 n. 409 Rv. 620727-01, Cass. Sez. U 7-5-2013 n. 10531 Rv. 626194-01, Cass. Sez. 6-2 14-
6-2018 n. 15591 Rv. 649094-01, Cass. Sez. 2 31-10-2018 n. 27998 Rv. 651039- 01, Cass. Sez. 2
6-12-2018 n. 31638 Rv. 651602-01, Cass. Sez. 3 6- 5-2020 n. 8525 Rv. 657810-01, Cass. Sez.
6-3 30-6-2020 n. 12980 Rv. 658372-01, Cass. Sez. 2 5-6-2024 n.15653 Rv. 671698-01) integra eccezione in senso lato l'eccezione di pagamento, che ha efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente del tramite di una manifestazione di volontà della parte (Cass. Sez. 3 14- 7-
2015 n. 14654 Rv. 636277-01, Cass. Sez. L 24-12-2021 n. 41474 Rv. 663413-01)” (cfr. pag. 9-
10); precisa, poi, il massimo organo nomofilattico, con specifico riferimento al giudizio d'appello:
“secondo i principi enunciati da Cass. Sez. U 10531/2013 nel risolvere esplicitamente il problema della rilevabilità d'ufficio dell'eccezione in senso lato che si fondi su risultanze comunque disponibili negli atti di causa, il rilievo di ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis, indipendentemente da specifica allegazione di parte;
ciò in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove anche le questioni
pagina 5 di 8 rilevabili di ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto. Infatti, come pure si legge in Cass. Sez. U 10531/2013, qualora prevalesse la diversa tesi in ordine alle regole di allegazione e prova, resterebbe di modesto rilievo la distinzione tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato: il regime di queste ultime, che sarebbero da allegare e provare entro il limite delle preclusioni istruttorie, verrebbe nel rito ordinario quasi a coincidere con quello delle prime, restando solo la differenza in ordine all'anticipata rilevazione in comparsa di risposta delle eccezioni in senso stretto. In questa prospettiva, come pure evidenziato da Cass. Sez. U 10531/2013, con notazione che rimane attuale, è significativa la scelta legislativa, rimasta intatta anche a fronte delle modifiche della disposizione, di ribadire espressamente, nel secondo comma dell'art. 345 cod. proc. civ. che nel giudizio di appello possono proporsi nuove eccezioni purché siano rilevabili anche d'ufficio: la previsione conferma che deve essere ammessa in appello la rilevabilità di eccezioni in senso lato, che ha senso preminente quando è basata su allegazioni nuove, quantomeno se già documentate ex actis” (pag. 10-11).
Pertanto, l'appellante, pur qualificando correttamente l'eccezione di pagamento (quale eccezione in senso lato), trascura di considerare un aspetto fondamentale e cioè che – pur essendo proponibile, per la prima volta, anche in appello – deve fondarsi su prove ritualmente acquisite al processo.
Il che, però, non è avvenuto, dal momento che il materiale probatorio, a sostegno dell'eccezione,
è stato prodotto, per la prima volta, solo in questo grado di giudizio e, perciò, tardivamente.
4.2. – Invero, il contumace, costituendosi in appello, accetta il processo in statu et termine (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza del 7.2.2001, n. 1720), con la conseguenza che è ad esso preclusa la produzione di nuovi documenti (cfr. Cassazione civile, ordinanza del 3.1.2024, n. 108).
Al riguardo, non può l'appellante utilmente invocare l'applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., sul presupposto del carattere indispensabile della documentazione prodotta, trattandosi di norme destinate ad operare esclusivamente nel rito lavoro, in quanto espressione della discrezionalità del giudice (cfr. ex plurimis Cass. civ., sentenza dell'8.11.2016, n. 22630), pur con i necessari contemperamenti (cfr. Cass. civ., n. 22371/2021 onde “il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati "ex actis", in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, e ciò tanto più nel processo del lavoro, nel quale il sistema delle preclusioni trova un contemperamento, ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale",
pagina 6 di 8 nei poteri officiosi del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, anche in appello, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione”).
4.3. – Per quanto concerne, invece, il procedimento di cognizione ordinario, la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata, come nella specie, dopo l'11 settembre 2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza la
"indispensabilità" degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (Cassazione civile sez. III - 09/11/2017, n. 26522).
Ebbene, relativamente a tali documenti, il che è rimasto volontariamente contumace, Pt_1 non ha neppure allegato l'impossibilità di produrli nel giudizio di primo grado per fatto ad esso non imputabile, il che impone la loro declaratoria di inammissibilità. CP_ Difatti, l si è limitato a fare genericamente riferimento alla sua aspettativa in ordine ad una definizione transattiva dell'intera vicenda – che sarebbe stata vanificata dal comportamento della sua controparte – il che, tuttavia, non impediva (ma, anzi, imponeva) ad esso di costituirsi tempestivamente (e diligentemente) in giudizio per contrastare la pretesa avversaria.
Non pertinente, infine, è il riferimento, da parte dell'appellante, a Cass., S.U., n. 10790/2017
(secondo cui “nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado”), dal momento che il principio ivi enunciato si riferisce ad una fattispecie sottoposta all'art. 345, comma 3, c.p.c. nella sua formulazione previgente, che, dunque, non si applica al presente giudizio.
5 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
5.1. – Nulla spese, stante la mancata costituzione della CP_1
5.2. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 820/2021 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 27/09/2021, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3) nulla sulle spese.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Firenze, 17.9.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 594/2022 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. TORI ELENA Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE nei confronti di
(CF Controparte_1 P.IVA_2 APPELLATA-CONTUMACE avverso la sentenza n. 820/2021 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 27/09/2021
CONCLUSIONI
In data 12.2.-4.3.2025, la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia la Corte di Appello di Firenze, in totale riforma e modifica della sentenza del Tribunale di Lucca numero 820/2021 Rep.2120/2021 del 27/09/2021 depositata il 27/09/2021 nel giudizio RG 3527/2020 e non notificata, In Via Istruttoria ammettere la documentazione allegata Nel Merito: in accoglimento della eccezione di inefficacia delle cessioni e/o della eccezione di avvenuto pagamento, rigettare tutte le domande promosse dalla odierna parte appellata e parte attrice in primo grado nei confronti del nella causa RG Parte_1 3527/2020 del Tribunale di Lucca in quanto aventi ad oggetto crediti estinti;
con vittoria di spese e competenze professionali del ridetto primo grado e del presente grado di giudizio”.
pagina 1 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi questa Corte di Appello, (di seguito anche solo “ ), Controparte_1 CP_1 proponendo gravame avverso la sentenza n. 820/2021, emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 27/09/2021, che, nella contumacia del definitivamente pronunciando sulle Pt_1 domande proposte dalla aveva così deciso: “1) condanna il in persona CP_1 Parte_1 del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di per i titoli Controparte_1 esposti in parte motiva, della somma di € 3.852,45, oltre interessi moratori ex art. 5, D.Lgs.
231/2002 decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo, nonché oltre interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c. come specificati in motivazione;
2) condanna il Parte_1
in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di
[...] Controparte_1
per i titoli esposti in parte motiva, della somma di € 4.129,94, oltre interessi anatocistici di
[...] cui all'art. 1283 c.c. come specificati in motivazione;
3) condanna il in persona Parte_1 del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di a titolo di Controparte_1 risarcimento ex art. 6, D.Lgs. 231/2002, della somma di € 40,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
4) condanna il in persona del Sindaco pro tempore, a Parte_1 rimborsare all'attrice la metà delle spese di lite, liquidando tale quota in complessivi € 2.432,00, di cui € 2.000,00 per compenso di avvocato, € 300,00 per rimborso spese generali ed € 132,00 per anticipazioni, oltre CAP ed IVA come per legge”.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – aveva convenuto in giudizio il esponendo: Controparte_1 Parte_1 che, in forza di atti di cessione stipulati con Acea Energia s.p.a., e Gala Controparte_2
s.p.a., essa era divenuta creditrice, nei confronti del dei seguenti importi: Pt_1
1) della somma capitale di € 3.852,45 di cui alle fatture elencate nel doc. 3 versato in atti;
2) degli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5 del d.lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di € 3.852,45 con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
3) degli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5 del d.lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui al precedente punto, scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
4) della somma di € 200,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 231/02, determinata dall'importo di € 40,00 per ciascuna delle succitate fatture;
pagina 2 di 8 5) della somma di € 4.129,94 a titolo di interessi di mora maturati per il ritardato pagamento, da parte dell'Ente convenuto, della sorte capitale di crediti ulteriori portati dalle fatture, c.d. “Note
Debito Interessi”, elencate nel doc. 4 versato in atti;
6) degli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5 del d.lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui al precedente punto, scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
7) della somma di € 8.120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 231/02, determinata CP_ dall'importo di € 40,00 per ciascuna delle fatture, di cui al doc. 4, delle quali l convenuto aveva ritardato il pagamento.
1.2. – Non si costituiva in giudizio il e, sulla regolarità della notifica dell'atto di Parte_1 citazione nei suoi confronti, ne veniva dichiarata la contumacia.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti, sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) preliminarmente, andava affermata la titolarità, da parte della società attrice, dei crediti azionati in giudizio, in quanto risultavano prodotti i relativi atti di cessione;
(-) inoltre, tali atti erano stati ritualmente notificati al nel rispetto di quanto Parte_1 previsto dall'art. 69, comma 3, del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440;
(-) quanto al merito, andava accolta la domanda di pagamento della somma di € 3.852,45, di cui al doc. 3, non avendo il debitore, rimasto contumace, provato il fatto estintivo della pretesa;
(-) meritevole di accoglimento era anche la domanda volta ad ottenere il pagamento degli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, del d.lgs. n. 231/2002, sulla somma di €
3.852,45, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura, trattandosi di crediti derivanti da transazioni commerciali;
(-) spettavano, altresì, alla Banca anche gli interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c.;
(-) la domanda proposta ai sensi dell'art. 6 del d.lgs n. 231/2002, a titolo di risarcimento dei costi di recupero del credito (nella misura di € 40,00 per ciascuna fattura azionata) poteva essere accolta solo per la minor somma di € 40,00, avendo l'attrice surrettiziamente frazionato il credito vantato nei confronti del Pt_1
(-) doveva, infine, essere accolta la domanda volta ad ottenere il pagamento della somma di €
4.129,94 – a titolo di interessi di mora – e la corresponsione degli interessi anatocistici in ordine alle fatture oggetto di cessione di credito, di cui al doc. 4 del fascicolo di parte attrice;
(-) la reciproca soccombenza giustificava la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/2 mentre il residuo 1/2 andava posto a carico del Pt_1
2 – Il giudizio di secondo grado. pagina 3 di 8 2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello il per i seguenti motivi: Parte_1
1) con il primo, eccepiva l'intervenuto pagamento, prima della notifica dell'atto di citazione (e per la precisione negli anni 2013/2018), di tutte le fatture azionate dalla Banca, di talché anche la c.d.
“nota debito interessi”, per € 4.129,54, era destituita di fondamento.
Al riguardo, osservava che l'eccezione di pagamento era un'eccezione in senso lato, con la conseguenza che poteva essere sollevata, anche d'ufficio, per la prima volta pure in appello.
Inoltre, la parte poteva essere ammessa a provare i fatti posti a fondamento dell'eccezione anche in appello, ai sensi dell'art. 421 c.p.c.
2) Con il secondo, rilevava che la notifica dell'atto di citazione, da parte della era avvenuta CP_1 nonostante fossero state pagate tutte le fatture e quando erano in corso trattative per risolvere bonariamente la questione.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Non si costituiva in giudizio . Controparte_1
2.3. – Con ordinanza del 15.6.2022, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
2.4. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 12.2.-4.3.2025, sulle conclusioni precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito della sola comparsa conclusionale.
***
3 – Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia della non essendosi la stessa CP_1 costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica dell'atto di appello nei suoi confronti.
4 – Ciò posto, l'appello – i cui motivi vengono trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi – è infondato.
4.1. – Vero è, come affermato pure di recente dalla Suprema Corte, che “l'eccezione di pagamento, che ha efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dalla manifestazione di volontà della parte, integra eccezione in senso lato” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 7.2.2025, n. 3155).
In particolare, nella motivazione della citata pronuncia si legge: “in linea generale, le eccezioni in senso stretto, rilevabili esclusivamente a istanza di parte, sono solo quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione all'iniziativa della parte interessata o quelle corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva, nei casi in cui il legislatore costruisce la fattispecie in modo tale che la presenza di determinate circostanze non abbia una autonoma pagina 4 di 8 efficacia produttiva della nuova situazione sostanziale, ma la consegua solo per il tramite di una manifestazione di volontà dell'interessato che, da sola o, a seconda delle ipotesi, previo accertamento giurisdizionale dell'avvenuta costituzione della fattispecie medesima, si inserisce all'interno di questa;
per conseguire il risultato difensivo, non basta l'allegazione del fatto, ma occorre che l'interessato scelga se conservare la situazione giuridica esistente ovvero ottenere che, secondo la norma di previsione, si produca quella nuova, con il compimento di apposito atto di manifestazione di volontà in tal senso (Cass. Sez. U 3-2-1998 n. 1099 Rv. 515986-01, Cass.
Sez. U 27-7-2005 n. 15661 Rv. 583491-01). Invece le eccezioni in senso lato consistono, secondo la definizione ricavabile dall'art. 2697 cod. civ., nell'allegazione, se fatta dalla parte, o nella rilevazione, se fatta d'ufficio dal giudice, di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio;
si distinguono dalle mere difese -volte a contrastare genericamente le avverse pretese senza tradursi nell'allegazione di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo (Cass. Sez. 3
12-9-2005 n. 18096 Rv. 584110-01, Cass. Sez. 6-1 1-10-2018 n. 23796 Rv. 650608-01, Cass.
Sez. 2 28-5-2019 n. 14515 Rv. 654080-01)- e non sono precluse, ancorché nuove, in appello, perché non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 345 co.2 cod. proc. civ., alla condizione che siano proposte con riferimento a fatti risultanti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, ma senza che sia necessario che siano state anche oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva (Cass. Sez. U 15661/2005 già citata, Cass. Sez. 6-2 13-1-
2012 n. 409 Rv. 620727-01, Cass. Sez. U 7-5-2013 n. 10531 Rv. 626194-01, Cass. Sez. 6-2 14-
6-2018 n. 15591 Rv. 649094-01, Cass. Sez. 2 31-10-2018 n. 27998 Rv. 651039- 01, Cass. Sez. 2
6-12-2018 n. 31638 Rv. 651602-01, Cass. Sez. 3 6- 5-2020 n. 8525 Rv. 657810-01, Cass. Sez.
6-3 30-6-2020 n. 12980 Rv. 658372-01, Cass. Sez. 2 5-6-2024 n.15653 Rv. 671698-01) integra eccezione in senso lato l'eccezione di pagamento, che ha efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente del tramite di una manifestazione di volontà della parte (Cass. Sez. 3 14- 7-
2015 n. 14654 Rv. 636277-01, Cass. Sez. L 24-12-2021 n. 41474 Rv. 663413-01)” (cfr. pag. 9-
10); precisa, poi, il massimo organo nomofilattico, con specifico riferimento al giudizio d'appello:
“secondo i principi enunciati da Cass. Sez. U 10531/2013 nel risolvere esplicitamente il problema della rilevabilità d'ufficio dell'eccezione in senso lato che si fondi su risultanze comunque disponibili negli atti di causa, il rilievo di ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis, indipendentemente da specifica allegazione di parte;
ciò in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove anche le questioni
pagina 5 di 8 rilevabili di ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto. Infatti, come pure si legge in Cass. Sez. U 10531/2013, qualora prevalesse la diversa tesi in ordine alle regole di allegazione e prova, resterebbe di modesto rilievo la distinzione tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato: il regime di queste ultime, che sarebbero da allegare e provare entro il limite delle preclusioni istruttorie, verrebbe nel rito ordinario quasi a coincidere con quello delle prime, restando solo la differenza in ordine all'anticipata rilevazione in comparsa di risposta delle eccezioni in senso stretto. In questa prospettiva, come pure evidenziato da Cass. Sez. U 10531/2013, con notazione che rimane attuale, è significativa la scelta legislativa, rimasta intatta anche a fronte delle modifiche della disposizione, di ribadire espressamente, nel secondo comma dell'art. 345 cod. proc. civ. che nel giudizio di appello possono proporsi nuove eccezioni purché siano rilevabili anche d'ufficio: la previsione conferma che deve essere ammessa in appello la rilevabilità di eccezioni in senso lato, che ha senso preminente quando è basata su allegazioni nuove, quantomeno se già documentate ex actis” (pag. 10-11).
Pertanto, l'appellante, pur qualificando correttamente l'eccezione di pagamento (quale eccezione in senso lato), trascura di considerare un aspetto fondamentale e cioè che – pur essendo proponibile, per la prima volta, anche in appello – deve fondarsi su prove ritualmente acquisite al processo.
Il che, però, non è avvenuto, dal momento che il materiale probatorio, a sostegno dell'eccezione,
è stato prodotto, per la prima volta, solo in questo grado di giudizio e, perciò, tardivamente.
4.2. – Invero, il contumace, costituendosi in appello, accetta il processo in statu et termine (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza del 7.2.2001, n. 1720), con la conseguenza che è ad esso preclusa la produzione di nuovi documenti (cfr. Cassazione civile, ordinanza del 3.1.2024, n. 108).
Al riguardo, non può l'appellante utilmente invocare l'applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., sul presupposto del carattere indispensabile della documentazione prodotta, trattandosi di norme destinate ad operare esclusivamente nel rito lavoro, in quanto espressione della discrezionalità del giudice (cfr. ex plurimis Cass. civ., sentenza dell'8.11.2016, n. 22630), pur con i necessari contemperamenti (cfr. Cass. civ., n. 22371/2021 onde “il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati "ex actis", in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, e ciò tanto più nel processo del lavoro, nel quale il sistema delle preclusioni trova un contemperamento, ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale",
pagina 6 di 8 nei poteri officiosi del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, anche in appello, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione”).
4.3. – Per quanto concerne, invece, il procedimento di cognizione ordinario, la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata, come nella specie, dopo l'11 settembre 2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza la
"indispensabilità" degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (Cassazione civile sez. III - 09/11/2017, n. 26522).
Ebbene, relativamente a tali documenti, il che è rimasto volontariamente contumace, Pt_1 non ha neppure allegato l'impossibilità di produrli nel giudizio di primo grado per fatto ad esso non imputabile, il che impone la loro declaratoria di inammissibilità. CP_ Difatti, l si è limitato a fare genericamente riferimento alla sua aspettativa in ordine ad una definizione transattiva dell'intera vicenda – che sarebbe stata vanificata dal comportamento della sua controparte – il che, tuttavia, non impediva (ma, anzi, imponeva) ad esso di costituirsi tempestivamente (e diligentemente) in giudizio per contrastare la pretesa avversaria.
Non pertinente, infine, è il riferimento, da parte dell'appellante, a Cass., S.U., n. 10790/2017
(secondo cui “nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado”), dal momento che il principio ivi enunciato si riferisce ad una fattispecie sottoposta all'art. 345, comma 3, c.p.c. nella sua formulazione previgente, che, dunque, non si applica al presente giudizio.
5 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
5.1. – Nulla spese, stante la mancata costituzione della CP_1
5.2. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 820/2021 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 27/09/2021, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3) nulla sulle spese.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Firenze, 17.9.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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