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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 18/02/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 3261/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 3261/2024, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. DAVOLI ALESSANDRA presso il cui studio sito in Reggio Emilia, via Vittorio Veneto n. 5 è elettivamente domiciliata contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. GIOVANNINI STEFANO presso il cui studio sito in VIA SAN ROCCO 42121 REGGIO EMILIA è elettivamente domiciliato
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figlio minore
CONCLUSIONI
le parti, all'udienza del 06.02.2025, hanno concluso congiuntamente chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate a verbale
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento del minore nato a Reggio Emilia in [...] Persona_1
08.05.2013
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 08.11.2024, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
I genitori, all'udienza del 06.02.2025, hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni riportate a verbale.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il giusto contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale del figlio minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -21ult. comma c.p.c., così dispone
1) Il minore nato a [...] in data [...], Persona_1
è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori e collocato, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione della madre.
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo tempistiche paritarie confermando quelle in essere (come da tabella riportata nel ricorso introduttivo); i genitori garantiscono in ogni caso la necessaria flessibilità per garantire al minore la possibilità di esercitarsi al pianoforte
3) Il padre contribuirà al mantenimento del figlio con la somma mensile di € 125,00 rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
l'Assegno Unico Universale, attualmente pari a circa € 180,00 mensili, verrà percepito per intero dalla madre;
la spesa per la mensa scolastica sarà suddivisa al 50% tra i genitori
4) Entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio ed individuate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale (Prot. Giugno 2023)
5) I costi relativi alla persona (tata) che segue il minore verranno sostenuti con gli introiti della pensione di invalidità spettante al minore: il sig. anticiperà alla tata le spettanze e la sig.ra Per_1 effettuerà in favore del sig. un bonifico di rimborso a Pt_1 Per_1 fine mese dal C/C intestato al minore sul quale viene corrisposta la pensione
6) Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 13.02.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Francesco Parisoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 3261/2024, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. DAVOLI ALESSANDRA presso il cui studio sito in Reggio Emilia, via Vittorio Veneto n. 5 è elettivamente domiciliata contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. GIOVANNINI STEFANO presso il cui studio sito in VIA SAN ROCCO 42121 REGGIO EMILIA è elettivamente domiciliato
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figlio minore
CONCLUSIONI
le parti, all'udienza del 06.02.2025, hanno concluso congiuntamente chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate a verbale
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento del minore nato a Reggio Emilia in [...] Persona_1
08.05.2013
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 08.11.2024, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
I genitori, all'udienza del 06.02.2025, hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni riportate a verbale.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il giusto contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale del figlio minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -21ult. comma c.p.c., così dispone
1) Il minore nato a [...] in data [...], Persona_1
è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori e collocato, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione della madre.
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo tempistiche paritarie confermando quelle in essere (come da tabella riportata nel ricorso introduttivo); i genitori garantiscono in ogni caso la necessaria flessibilità per garantire al minore la possibilità di esercitarsi al pianoforte
3) Il padre contribuirà al mantenimento del figlio con la somma mensile di € 125,00 rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
l'Assegno Unico Universale, attualmente pari a circa € 180,00 mensili, verrà percepito per intero dalla madre;
la spesa per la mensa scolastica sarà suddivisa al 50% tra i genitori
4) Entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio ed individuate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale (Prot. Giugno 2023)
5) I costi relativi alla persona (tata) che segue il minore verranno sostenuti con gli introiti della pensione di invalidità spettante al minore: il sig. anticiperà alla tata le spettanze e la sig.ra Per_1 effettuerà in favore del sig. un bonifico di rimborso a Pt_1 Per_1 fine mese dal C/C intestato al minore sul quale viene corrisposta la pensione
6) Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 13.02.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Francesco Parisoli