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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 30/11/2025, n. 1967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1967 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2010/2021 R.G. promossa da:
,nata a [...], il [...], ivi residente in [...], C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Cultrera, elettivamente C.F. 1
domiciliata presso lo studio del difensore, in Noto, Via Ducezio, n. 3
ATTORE
CONTRO
nato a [...], il [...], ivi residente in C.da Vignale Dei Peri snc, Controparte_1
,rappresentato e difeso, dall'Avv. Salvatore Trombatore, elettivamente C.F. C.F._2
domiciliato presso lo studio de difensore, in Rosolini, Via G. Galilei n. 67
CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
Oggetto: scioglimento comunione ereditaria
Con decreto del 11.07.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa veniva posta in decisione, e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., veniva decisa come da dispositivo che segue
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi a questo tribunale il fratello, Controparte_1 e premesso di essere erede per successione legittima, insieme a quest'ultimo del patrimonio relitto dei genitori, Persona_1 deceduta a Rosolini il
10.07.2009, e Persona_2 deceduto a Rosolini, il 12.04.2010, consistente in immobili e terreni siti nel territorio di Rosolini, del valore stimato di circa 160.000,00 euro chiedeva lo scioglimento della comunione ereditaria.
Esponeva che la defunta madre, Persona_1 era intestataria di due beni mobili registrati, quali un'autovettura Fiat Punto tg. AR384HA e una macchina agricola, tg. SP8932P, nel possesso esclusivo del fratello, il quale, inoltre, con atto in data 03.06.2009 aveva ricevuto in donazione dai defunti genitori un fondo rustico sito nella C/da Misilini del Comune di Noto, del valore di 139.668,00 euro, quasi pari al valore dell'intero patrimonio relitto
Chiedeva, dunque, in via preliminare, il sequestro, ex art. 670 c.p.c. dei beni mobili registrati e dei beni immobili che si trovavano nel possesso esclusivo del fratello.
Chiedeva inoltre, previa collazione dell'immobile ricevuto in donazione dal fratello, lo scioglimento della comunione ereditaria, mediante divisione in natura dei singoli beni immobili facenti parte dell'eredità, in proporzione alla propria quota ereditaria, pari ad 1/2, e l'attribuzione della metà del valore dei beni mobili registrati presenti nella massa ereditaria.
Si costituiva in giudizio Controparte_1 il quale, pur dichiarando di aderire alla chiesta divisione ereditaria, contestava la ricostruzione della massa ereditaria operata dalla parte attrice, ritenendo di dovervi ricomprendere ulteriori beni, quali l'importo di euro 5.000,00 ricevuto dall'attrice in donazione dai de cuius in occasione della vendita a Controparte_2 del terreno posto in tenere di
Persona_1Noto, C.da Casale;
due collier, orecchini, bracciale, anello e orologio, della de cuius in possesso dell'attrice; i prelevamenti unilaterali operati dal libretto di deposito a risparmio n.
8407703 acceso presso l'Unicredit Banca - Agenzia di Rosolini -cointestato ai germani ed al de cuius
Persona_2 ; il valore dell'utilizzazione da parte dell'attrice e della propria famiglia, dalla data del matrimonio avvenuto il 31.07.1982 e fino al 13.04.2004, dell'appartamento posto al primo e secondo piano, di proprietà dei de cuius, sito in Rosolini, Via San Francesco n.82, stimato in euro 60.000,00.
Contestava la domanda con cui l'attrice chiedeva la collazione dell'immobile oggetto di donazione, assumendo trattarsi di donazione effettuata dal de cuius con espressa “dispensa da collazione".
Deduceva che i defunti genitori avevano donato all'attrice, con atto del 02.09.1997 con dispensa da collazione, un terreno edificabile di mq. 402 posto in Rosolini (SR) C.da Pagliarazzi e al convenuto medesimo un terreno posto in Rosolini (SR) C.da Vignali dei Peri e, che tali beni, dovevano essere tutti esclusi dalla massa ereditaria.
Nel merito, chiedeva, la divisione del patrimonio relitto dei genitori defunti - previa collazione dei beni mobili e del denaro ricevuto in donazione dall'attrice, nonché del valore corrispondente al godimento dell'immobile sito in Rosolini, Via San Francesco n. 82 -, mediante l'attribuzione a ciascuno degli eredi della propria quota in natura degli immobili, ed in caso di indivisibilità degli stessi, dell'equivalente in denaro all'esito della vendita.
Chiedeva, altresì, dichiararsi inammissibile e/o comunque rigettarsi la domanda di collazione in ordine al terreno ricevuto in donazione con atto del 03.06.2009.
Preliminarmente, la domanda di sequestro veniva rigettata per l'insussistenza dei relativi presupposti di fatto e di diritto. All'esito della compiuta istruttoria, nel corso della quale veniva rigettata la domanda di sequestro e disposta CTU per la stima della masse ereditarie, la causa con decreto del 11.07.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva rimessa in decisione sulle conclusioni delle parti, con concessione "
dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e decisa come da dispositivo che segue
*********
La domanda di parte attrice non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito espresse, dovendosi addivenire alla decisione in applicazione del principio della ragione più liquida.
Costituisce orientamento fermo del Supremo Collegio, che è stato riscontrato dalle Sezioni Unite nell'espletamento funzione nomofilattica della
(cfr. Cass. Civ. 25021/2019 da ultimo Cass. n. 10499/2025 citata dalla stessa difesa di parte convenuta) quello secondo il quale "quando sia proposta una domanda di scioglimento della comunione, ordinaria o ereditaria che sia, il Giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parte di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380 e dall'art. 40 comma 2 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art 713 c.c., in quanto la pronuncia giurisdizionale non può realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale".
In materia catastale, poi, occorre considerare, l'articolo 29, comma 1-bis della legge n. 52 del 1985, modificato dall'articolo 19 della legge n. 122 del 2010, come modificato dall'articolo 19, comma 14, del D.L. del 31 maggio 2010, n. 78, a tenore del quale la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
La comminatoria della nullità prevista dalla richiamata norma per l'atto pubblico posto in difformità della stessa, si ricollega ad una finalità di carattere fiscale, poiché la corretta identificazione dei fabbricati e dei titolari dei diritti reali ad essi inerenti consente l'applicazione delle imposte previste dalla legge (sulla nullità vedi fra le tante Cass. n. 28009/2024).
Ne deriva allora che a fronte anche di espressa sanzione di nullità la pronuncia di scioglimento verrebbe inammissibilmente “a realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale" sortendo un effetto contrario al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite. Con riferimento al caso di specie va osservato che risulta dalla disposta CTU vedi relazione depositata il 12.11.2024, le cui conclusioni vanno condivise in quanto dotate di coerenza sotto il profilo logico-formale che uno dei beni immobili rilevati dal CTU come componenti della massa ereditaria - immobile urbano per civile abitazione sito in via San Francesco n. 82 Rosolini (SR), al
N.C.E.U. al foglio 31 p.lla 373 - non risulta conforme catastalmente né urbanisticamente (vedi relazione pag. 5).
Quanto alla non conformità urbanistica la stessa si ricollega alla presenza di difformità rilevate tra lo stato attuale ed il titolo abilitativo rilasciato il 30 aprile 1974 dal Comune di Rosolini, con particolare riferimento alla modifica del piano terra, in relazione al quale si rileva un cambio di destinazione d'uso del garage in vano annesso all'unità abitativa, e all'ampliamento in sopraelevazione del piano secondo, che comporta una modifica della volumetria.
Si aggiunga poi che riguardo alla difformità urbanistica non risulta neanche in atti prova di una eventuale proposizione di domanda di condono corredata della prova dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione costituisce documentazione alternativa rispetto alla concessione in sanatoria (Cass. n. 20258/2009), tale da comportare il venir meno dell'impedimento giuridico alla divisione.
Quanto alla difformità catastale consiste nel fatto che la planimetria catastale non corrisponde fedelmente allo stato attuale dell'immobile, a seguito della differente distribuzione degli spazi interni al piano terra, dove risulta di fatto un W.C., e la presenza di un soppalco non riportati nella planimetria depositata in atti, risalente al 1987.
Risulta evidente che in ordine ad uno degli immobili per cui è causa si ravvisano, sebbene solo in parte, irregolarità urbanistiche e catastali, che impediscono lo scioglimento della comunione in relazione all'intero compendio ereditario.
Quanto alla possibilità di procedere ad una divisione parziale dei beni ereditari, con esclusione dell'immobile abusivo che ne fa parte, secondo il Supremo Collegio la stessa è possibile qualora avvenga sia per via contrattuale, allorquando vi sia apposito accordo di tutti i coeredi, sia per via giudiziale, quando, essendo stata richiesta tale divisione da uno dei coeredi, gli altri non amplino la domanda, chiedendo a loro volta la divisione dell'intero asse (Cass., Sez. 2, n. 6931 del 08/04/2016;
Cass., Sez. 2, n. 5869 del 24/03/2016; Cass., Sez. 2, n. 573 del 12/01/2011; Cass., Sez. 2, n. 10220
del 29/11/1994).
Recentemente, il medesimo principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella richiamata sentenza del 2019 laddove hanno affermato che deve ritenersi certamente ammissibile la divisione giudiziale parziale dell'asse ereditario con esclusione del fabbricato abusivo "che ne faccia parte, quando vi sia la concorde volontà di tutti i coeredi. (così Cass. Sez. unite n.
25021/2019).
Quanto al caso di specie va rilevato che nessuna delle parti ha chiesto porcedersi alla divisione parziale nei detti termini, in quanto piuttosto hanno espresso, nei rispettivi atti introduttivi, nonché confermato in sede di precisazione delle conclusioni, anche all'esito della CTU, la volontà inequivocabile di voler addivenire al totale scioglimento della comunione ereditaria ed alla conseguente divisione dell'intero compendio ereditario.
La domanda parte attrice non può essere accolta, considerate assorbite
Quanto alle spese processuali si ravvisano giusti motivi per disporne la compensazione avendo entrambi comunque concordato nello scioglimento della comunione.
Ugualmente quanto ai compensi già separatamente liquidati. al CTU provvisoriamente, vanno posti a carico di entrambe le parti, posto che, in ragione della finalità propria della consulenza la prestazione dell'ausiliario è stata resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune dei condividenti (cfr., al riguardo, Cass. n. 22122/2009; Cass n. 9813/2015).
P. Q. M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2010/2021 r.g.
rigetta la domanda promossa da Parte_1 nei confronti di CP_1
[...]
DICHIARA interamente compensate fra le parti le spese processuali, ivi comprese quelle della
-
disposta CTU, già separatamente liquidate.
Siracusa 29 novembre 2025 Il Giudice
C. Maiore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2010/2021 R.G. promossa da:
,nata a [...], il [...], ivi residente in [...], C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Cultrera, elettivamente C.F. 1
domiciliata presso lo studio del difensore, in Noto, Via Ducezio, n. 3
ATTORE
CONTRO
nato a [...], il [...], ivi residente in C.da Vignale Dei Peri snc, Controparte_1
,rappresentato e difeso, dall'Avv. Salvatore Trombatore, elettivamente C.F. C.F._2
domiciliato presso lo studio de difensore, in Rosolini, Via G. Galilei n. 67
CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
Oggetto: scioglimento comunione ereditaria
Con decreto del 11.07.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa veniva posta in decisione, e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., veniva decisa come da dispositivo che segue
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi a questo tribunale il fratello, Controparte_1 e premesso di essere erede per successione legittima, insieme a quest'ultimo del patrimonio relitto dei genitori, Persona_1 deceduta a Rosolini il
10.07.2009, e Persona_2 deceduto a Rosolini, il 12.04.2010, consistente in immobili e terreni siti nel territorio di Rosolini, del valore stimato di circa 160.000,00 euro chiedeva lo scioglimento della comunione ereditaria.
Esponeva che la defunta madre, Persona_1 era intestataria di due beni mobili registrati, quali un'autovettura Fiat Punto tg. AR384HA e una macchina agricola, tg. SP8932P, nel possesso esclusivo del fratello, il quale, inoltre, con atto in data 03.06.2009 aveva ricevuto in donazione dai defunti genitori un fondo rustico sito nella C/da Misilini del Comune di Noto, del valore di 139.668,00 euro, quasi pari al valore dell'intero patrimonio relitto
Chiedeva, dunque, in via preliminare, il sequestro, ex art. 670 c.p.c. dei beni mobili registrati e dei beni immobili che si trovavano nel possesso esclusivo del fratello.
Chiedeva inoltre, previa collazione dell'immobile ricevuto in donazione dal fratello, lo scioglimento della comunione ereditaria, mediante divisione in natura dei singoli beni immobili facenti parte dell'eredità, in proporzione alla propria quota ereditaria, pari ad 1/2, e l'attribuzione della metà del valore dei beni mobili registrati presenti nella massa ereditaria.
Si costituiva in giudizio Controparte_1 il quale, pur dichiarando di aderire alla chiesta divisione ereditaria, contestava la ricostruzione della massa ereditaria operata dalla parte attrice, ritenendo di dovervi ricomprendere ulteriori beni, quali l'importo di euro 5.000,00 ricevuto dall'attrice in donazione dai de cuius in occasione della vendita a Controparte_2 del terreno posto in tenere di
Persona_1Noto, C.da Casale;
due collier, orecchini, bracciale, anello e orologio, della de cuius in possesso dell'attrice; i prelevamenti unilaterali operati dal libretto di deposito a risparmio n.
8407703 acceso presso l'Unicredit Banca - Agenzia di Rosolini -cointestato ai germani ed al de cuius
Persona_2 ; il valore dell'utilizzazione da parte dell'attrice e della propria famiglia, dalla data del matrimonio avvenuto il 31.07.1982 e fino al 13.04.2004, dell'appartamento posto al primo e secondo piano, di proprietà dei de cuius, sito in Rosolini, Via San Francesco n.82, stimato in euro 60.000,00.
Contestava la domanda con cui l'attrice chiedeva la collazione dell'immobile oggetto di donazione, assumendo trattarsi di donazione effettuata dal de cuius con espressa “dispensa da collazione".
Deduceva che i defunti genitori avevano donato all'attrice, con atto del 02.09.1997 con dispensa da collazione, un terreno edificabile di mq. 402 posto in Rosolini (SR) C.da Pagliarazzi e al convenuto medesimo un terreno posto in Rosolini (SR) C.da Vignali dei Peri e, che tali beni, dovevano essere tutti esclusi dalla massa ereditaria.
Nel merito, chiedeva, la divisione del patrimonio relitto dei genitori defunti - previa collazione dei beni mobili e del denaro ricevuto in donazione dall'attrice, nonché del valore corrispondente al godimento dell'immobile sito in Rosolini, Via San Francesco n. 82 -, mediante l'attribuzione a ciascuno degli eredi della propria quota in natura degli immobili, ed in caso di indivisibilità degli stessi, dell'equivalente in denaro all'esito della vendita.
Chiedeva, altresì, dichiararsi inammissibile e/o comunque rigettarsi la domanda di collazione in ordine al terreno ricevuto in donazione con atto del 03.06.2009.
Preliminarmente, la domanda di sequestro veniva rigettata per l'insussistenza dei relativi presupposti di fatto e di diritto. All'esito della compiuta istruttoria, nel corso della quale veniva rigettata la domanda di sequestro e disposta CTU per la stima della masse ereditarie, la causa con decreto del 11.07.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva rimessa in decisione sulle conclusioni delle parti, con concessione "
dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e decisa come da dispositivo che segue
*********
La domanda di parte attrice non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito espresse, dovendosi addivenire alla decisione in applicazione del principio della ragione più liquida.
Costituisce orientamento fermo del Supremo Collegio, che è stato riscontrato dalle Sezioni Unite nell'espletamento funzione nomofilattica della
(cfr. Cass. Civ. 25021/2019 da ultimo Cass. n. 10499/2025 citata dalla stessa difesa di parte convenuta) quello secondo il quale "quando sia proposta una domanda di scioglimento della comunione, ordinaria o ereditaria che sia, il Giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parte di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380 e dall'art. 40 comma 2 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art 713 c.c., in quanto la pronuncia giurisdizionale non può realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale".
In materia catastale, poi, occorre considerare, l'articolo 29, comma 1-bis della legge n. 52 del 1985, modificato dall'articolo 19 della legge n. 122 del 2010, come modificato dall'articolo 19, comma 14, del D.L. del 31 maggio 2010, n. 78, a tenore del quale la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
La comminatoria della nullità prevista dalla richiamata norma per l'atto pubblico posto in difformità della stessa, si ricollega ad una finalità di carattere fiscale, poiché la corretta identificazione dei fabbricati e dei titolari dei diritti reali ad essi inerenti consente l'applicazione delle imposte previste dalla legge (sulla nullità vedi fra le tante Cass. n. 28009/2024).
Ne deriva allora che a fronte anche di espressa sanzione di nullità la pronuncia di scioglimento verrebbe inammissibilmente “a realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale" sortendo un effetto contrario al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite. Con riferimento al caso di specie va osservato che risulta dalla disposta CTU vedi relazione depositata il 12.11.2024, le cui conclusioni vanno condivise in quanto dotate di coerenza sotto il profilo logico-formale che uno dei beni immobili rilevati dal CTU come componenti della massa ereditaria - immobile urbano per civile abitazione sito in via San Francesco n. 82 Rosolini (SR), al
N.C.E.U. al foglio 31 p.lla 373 - non risulta conforme catastalmente né urbanisticamente (vedi relazione pag. 5).
Quanto alla non conformità urbanistica la stessa si ricollega alla presenza di difformità rilevate tra lo stato attuale ed il titolo abilitativo rilasciato il 30 aprile 1974 dal Comune di Rosolini, con particolare riferimento alla modifica del piano terra, in relazione al quale si rileva un cambio di destinazione d'uso del garage in vano annesso all'unità abitativa, e all'ampliamento in sopraelevazione del piano secondo, che comporta una modifica della volumetria.
Si aggiunga poi che riguardo alla difformità urbanistica non risulta neanche in atti prova di una eventuale proposizione di domanda di condono corredata della prova dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione costituisce documentazione alternativa rispetto alla concessione in sanatoria (Cass. n. 20258/2009), tale da comportare il venir meno dell'impedimento giuridico alla divisione.
Quanto alla difformità catastale consiste nel fatto che la planimetria catastale non corrisponde fedelmente allo stato attuale dell'immobile, a seguito della differente distribuzione degli spazi interni al piano terra, dove risulta di fatto un W.C., e la presenza di un soppalco non riportati nella planimetria depositata in atti, risalente al 1987.
Risulta evidente che in ordine ad uno degli immobili per cui è causa si ravvisano, sebbene solo in parte, irregolarità urbanistiche e catastali, che impediscono lo scioglimento della comunione in relazione all'intero compendio ereditario.
Quanto alla possibilità di procedere ad una divisione parziale dei beni ereditari, con esclusione dell'immobile abusivo che ne fa parte, secondo il Supremo Collegio la stessa è possibile qualora avvenga sia per via contrattuale, allorquando vi sia apposito accordo di tutti i coeredi, sia per via giudiziale, quando, essendo stata richiesta tale divisione da uno dei coeredi, gli altri non amplino la domanda, chiedendo a loro volta la divisione dell'intero asse (Cass., Sez. 2, n. 6931 del 08/04/2016;
Cass., Sez. 2, n. 5869 del 24/03/2016; Cass., Sez. 2, n. 573 del 12/01/2011; Cass., Sez. 2, n. 10220
del 29/11/1994).
Recentemente, il medesimo principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella richiamata sentenza del 2019 laddove hanno affermato che deve ritenersi certamente ammissibile la divisione giudiziale parziale dell'asse ereditario con esclusione del fabbricato abusivo "che ne faccia parte, quando vi sia la concorde volontà di tutti i coeredi. (così Cass. Sez. unite n.
25021/2019).
Quanto al caso di specie va rilevato che nessuna delle parti ha chiesto porcedersi alla divisione parziale nei detti termini, in quanto piuttosto hanno espresso, nei rispettivi atti introduttivi, nonché confermato in sede di precisazione delle conclusioni, anche all'esito della CTU, la volontà inequivocabile di voler addivenire al totale scioglimento della comunione ereditaria ed alla conseguente divisione dell'intero compendio ereditario.
La domanda parte attrice non può essere accolta, considerate assorbite
Quanto alle spese processuali si ravvisano giusti motivi per disporne la compensazione avendo entrambi comunque concordato nello scioglimento della comunione.
Ugualmente quanto ai compensi già separatamente liquidati. al CTU provvisoriamente, vanno posti a carico di entrambe le parti, posto che, in ragione della finalità propria della consulenza la prestazione dell'ausiliario è stata resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune dei condividenti (cfr., al riguardo, Cass. n. 22122/2009; Cass n. 9813/2015).
P. Q. M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2010/2021 r.g.
rigetta la domanda promossa da Parte_1 nei confronti di CP_1
[...]
DICHIARA interamente compensate fra le parti le spese processuali, ivi comprese quelle della
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disposta CTU, già separatamente liquidate.
Siracusa 29 novembre 2025 Il Giudice
C. Maiore