Legge 24 dicembre 1988, n. 541

Commentario1

  • 1Ristrutturazioni Aziendali
    https://www.ilcaso.it/

    , 08 febbraio 2022, n. 0. . Abstract: Sommario: Daniel Roque Vítolo La crisi economica e finanziaria che attraversa oggi la Repubblica Argentina è profonda, critica e senza precedenti. Una parte di questa crisi è dovuta agli errori verificatisi in materia politica, economica e sociale negli ultimi decenni e anche molti anni prima. Un'altra parte importante ha origine anche nella pandemia generata dal virus Covid-19 e nell'isolamento sociale, preventivo e obbligatorio, cosiddetto lockdown, imposto per più di un anno e mezzo dalle autorità nazionali, la cui conseguenza è stata nel 2020 la paralisi dell'attività economica e l'interruzione della catena dei pagamenti per oltre dieci mesi. Al …

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Giurisprudenza23

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  • 1Trib. Napoli, sentenza 03/06/2024, n. 4084
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 31.05.2024, svolta mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 13100/2023 tra in persona del rappresentante Parte_1 legale p.t. e socio accomandatario, rappresentata e difesa dall'avv. Carmen Bozza ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Domenico Fontana n°21, in virtù di procura in atti; opponente e , con sede legale in Roma in Controparte_1 persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso …
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    • sanzioni contributive·
    • errore formale·
    • regolarità contributiva·
    • opposizione avviso di addebito·
    • DURC·
    • DM n. 27/2007·
    • benefici normativi e contributivi·
    • art. 1 co. 1175 legge 296/2006·
    • regolarizzazione tardiva·
    • responsabilità risarcitoria

  • 2Trib. Trento, sentenza 15/04/2025, n. 54
    Provvedimento: N. R.G. 212/2024 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott. Giorgio Flaim pronunzia la seguente S E N T E N Z A nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data 22.5.2024 d a Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Federico Fior pec Email_1 ricorrente contro pagina 1 di 15 CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marta E Odorizzi pec e dall'avv. Vincenza Marina Email_2 Marinelli pec t Email_4 convenuto e c o n l a c h i a m a t a i n …
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    • lavoratore in servizio·
    • difetto di giurisdizione·
    • aumenti di valutazione·
    • petitum sostanziale·
    • pensione·
    • giurisdizione ordinaria·
    • art. 217 d.P.R. 1092/1973·
    • giurisdizione contabile·
    • Corte dei conti

  • 3Trib. Busto arsizio, sentenza 28/02/2024, n. 149
    Provvedimento: R.G. n. 457/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO PRIMA SEZIONE CIVILE - LAVORO in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Emanuela FEDELE ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso depositato il 03/04/2023 da FONDAZIONE N. AR PU (C.F. 86501980154) in persona del legale rappresentante pro tempore signora IA BA, con il patrocinio dell'avv. ANDREA MARIA SALERNO elettivamente domiciliata presso il difensore RICORRENTE Contro INPS (C.F. 02121151001), rappresentato e difeso dall'avv. GRAZIA GUERRA elettivamente domiciliato in via Volta, 3 Varese presso gli …
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    • art. 3 D.M. 30 gennaio 2015·
    • sanzioni contributive·
    • art. 4 D.M. 30 gennaio 2015·
    • ripetizione di indebito·
    • agevolazioni per assunzione·
    • interpretazione normativa·
    • Durc irregolare·
    • regolarizzazione contributiva·
    • omissione contributiva

  • 4Trib. Busto Arsizio, sentenza 28/02/2024, n. 149
    Provvedimento: R.G. n. 457/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO PRIMA SEZIONE CIVILE - LAVORO in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Emanuela FEDELE ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso depositato il 03/04/2023 da (C.F. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore signora , con il patrocinio dell'avv. ANDREA Parte_2 MARIA SALERNO elettivamente domiciliata presso il difensore RICORRENTE Contro (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. GRAZIA GUERRA CP_1 P.IVA_2 CP_ elettivamente domiciliato in via Volta, 3 Varese presso gli uffici …
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    • art. 3 D.M. 30 gennaio 2015·
    • sanzioni contributive·
    • art. 4 D.M. 30 gennaio 2015·
    • ripetizione di indebito·
    • restituzione somme indebitamente pagate·
    • Durc irregolare·
    • regolarizzazione contributiva·
    • omissione contributiva·
    • illegittimità Durc

  • 5Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 05/05/2021, n. 158
    Provvedimento: Foglio uso bollo Sent. 158/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA nella persona del Giudice Unico delle Pensioni Cons. Alessandra Olessina ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 29761 sul ricorso proposto da F. P. L., C.F. [...], residente MI , rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. Cristian Cavaliere del Foro di Pavia (PEC: cristian.cavaliere@pavia.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliata in Milano, Via Costanza Arconati n. 2, CONTRO Il Ministero dell'Economia e delle Finanze Ragioneria …
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    • prescrizione diritto pensionistico·
    • art. 78 DPR 915/1978·
    • perseguitata razziale·
    • assegno vitalizio di benemerenza·
    • art. 429 c.p.c.·
    • interessi legali·
    • art. 1 L. 96/1955·
    • ricorso gerarchico·
    • compensazione spese·
    • art. 4 L. 932/1980·
    • decorrenza beneficio·
    • rivalutazione monetaria·
    • art. 153 CGC·
    • art. 152 CGC
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Versioni del testo

  • Capo I : Disposizioni di carattere finanziario
  • Art. 1. 1. Per l'anno 1989, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 147.392 miliardi, comprese lire 11.822 miliardi relative a trasferimenti di bilancio sostitutivi di anticipazioni di tesoreria all'INPS. Tenuto conto anche delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all' articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , da ultimo modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non condiderati nel bilancio di previsione per il 1989, resta fissato, in termini di competenza, in lire 179.191 miliardi per l'anno finanziario 1989.
    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Nota all'art. 1. comma 1:
    Il testo dell' art. 11 della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), quale sostituito dall' art. 5 della legge n. 362/1988 , e' il seguente:
    «Art. 11 (Legge finanziaria). - 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria.
    2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'art. 3, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.
    3. La legge finanziaria non puo' introdurre nuove imposte, tasse e contributi, ne' puo' disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:
    a) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;
    b) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;
    c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
    d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
    e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
    f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale;
    g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 11-bis e le corrispondenti tabelle;
    h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell' art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;
    i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti.
    4. La legge finanziaria indica altresi' quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese.
    5. In attuazione dell' art. 81, quarto comma, della Costituzione la legge finanziaria puo' disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art. 11-bis, [v. nota all'art. 2, comma 5], nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.
    6. In ogni caso, ferme restando le modalita' di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento».
    Si trascrive il comma 2 dell'art. 3 della stessa legge, richiamato nell'articolo soprariportato, coma sostituito dall' art. 3, comma 1, della legge n. 362/1988 :
    «2. Nel documento di programmazione economico-finanziaria, premessa la valutazione puntuale e motivata degli andamenti reali e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi fissati nei precedenti documenti di programmazione economico-finanziaria e della evoluzione economico-finaziaria internazionale in particolare nella Comunita' europea, sono indicati:
    a) i parametri economici essenziali utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi del settore pubblico allargato a «politiche invariate», intendendosi con tale termine l'invarianza della legislazione che fissa i diritti dei beneficiari delle prestazioni e il livello dei servizi da assicurare alla collettivita' e, per la parte discrezionale, la costanza dei comportamenti tenuti in passato dalle amministrazioni,
    b) gli obiettivi macroeconomici ed in particolare quelli relativi allo sviluppo del reddito e dell'occupazione;
    c) gli obiettivi, conseguentemente definiti in termini di rapporto al prodotto interno lordo, del fabbisogno del settore statale e del fabbisogno del settore pubblico allargato, al netto e al lordo degli interessi, e del debito del settore statale e del settore pubblico allargato per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;
    d) gli obiettivi, coerenti con quelli di cui alle precedenti lettere b) e c), di fabbisogno complessivo, di disavanzo corrente del settore statale e del settore pubblico allargato, al lordo e al netto degli interessi, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, e gli eventuali scostamenti rispetto all'evoluzione tendenziale dei flussi della finanza pubblica di cui alla precedente lettera a), e le relalive cause;
    e) le conseguenti regole di variazione delle entrate e delle spese del bilancio di competenza dello Stato e delle aziende autonome e degli enti pubblici ricompresi nel settore pubblico allargato per il periodo cui si riferisce il bilancio plunennale;
    f) gli indirizzi per gli interventi, anche di settore, collegati alla manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui alle precedenti lettere b), c) e d), nel rispetto delle regole di cui alla lettera e), con la valutazione di massima dell'effetto economico-finanziario attribuito a ciascun tipo di intervento in rapporto all'andamento tendenziale».
    Nota all'art. 1, comma 9:
    Il testo dell' art. 15 della legge n. 93/1983 (legge-quadro sul pubblico impiego), richiamato nell' art. 11 della legge n. 468/1978 soprariportato, e' il seguente:
    «Art. 15 (Copertura finanziaria). - Nella indicazione delle ipotesi circa gli andamenti dell'economia che precede il bilancio pluriennale dello Stato, di cui all' art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , sono delineate le compatibilita' generali di tutti gli impegni di spesa da destinare al pubblico impiego.
    In particolare nel bilancio pluriennale viene indicata la spesa destinata alla contrattazione collettiva per il triennio, determinando la quota relativa a ciascuno degli anni considerati.
    L'onere derivante dalla contrattazione collettiva sara' determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, nel quadro delle indicazioni del comma precedente.
    Il Governo, in relazione alla contrattazione collettiva, non puo' assumere impegni di spesa superiori allo stanziamento determinato ai sensi del comma precedente se non previa espressa autorizzazione del Parlamento che, con legge, modifica la disposizione della legge finanziaria di cui al comma precedente, nel rispetto delle norme della copertura finanziaria determinata dall' art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468 .
    All'onere derivante dall'applicazione delle norme concernenti il personale statale si provvede mediante corrispondente riduzione di un apposito fondo, che sara' iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, la cui misura sara' annualmente determinata con apposita norma da inserire nella legge finanziaria. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio relative alla ripartizione del fondo medesimo.
    Analogamente provvederanno per i propri bilanci le regioni, le provincie ed i comuni nonche' gli enti pubblici non economici cui si applica la presente legge».
    Si trascrive il testo dell'intero art. 81 della Costituzione , richiamato anch'esso nell' art. 11 della legge n. 468/1978 soprariportato:
    «Art. 81. - Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
    L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere concesso se non per legge e per i periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
    Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire i nuovi tributi e nuove spese.
    Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezz per farvi fronte».
  • Art. 2. 1. Il maggior gettito eventualmente derivante in ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991 per effetto di nuove o maggiori entrate, rispetto alle previsioni iniziali di entrate tributarie per ciascuno di detti anni, e' destinato almeno nella misura del settantacinque per cento alla riduzione del saldo netto da finanziare nell'anno corrispondente, quale indicato nell'articolo 1.
    2. La percentuale di compensazione stabilita dall'articolo 1, lettera a), del decreto 5 gennaio 1985 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della marina mercantile (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1985), agli effetti dell' articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e' stabilita nella misura del 10 per cento. ((1)) 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899 , concernenti agevolazioni tributarie per i trasferimenti a titolo oneroso di immobili ad uso abitativo, sono prorogate fino al 31 dicembre 1991.
    4. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, nelle misure indicate nella Tabella A allegata alla presente legge.
    5. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all' articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 , per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1989-1991, restano determinati per l'anno 1989 in lire 30.628 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge, e in lire 8.887 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale secondo il dettaglio di cui alla Tabella C allegata alla presente legge.
    6. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1989 e triennale 1989-1991, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
    7. E' fatta salva la possibilita' di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell' articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , relativamente agli stanziamenti di cui al comma 6 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
    8. Ai termini dell' articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1989, in lire 1.015 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella E allegata alla presente legge.
    9. Ai termini dell' articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella F allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima tabella.
    10. L'autorizzazione di spesa recata, ai fini di quanto disposto dall' articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , dall' articolo 1 comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 - relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1988-1990 del personale delle Amministrazioni statali, compreso quello delle aziende autonome, dell'universita', degli enti locali, della ricerca e della sanita' e' integrata di lire 2.742 miliardi per l'anno 1989 e di lire 4.750 miliardi a decorrere dal 1990. Tali somme, comprensive delle disponibilita' occorrenti per l'adeguamento delle retribuzioni del personale militare e dei Corpi di polizia, sono iscritte nell'apposito fondo istituito nello Stato di previsione del Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio relative alla ripartizione del fondo stesso.
    11. Ai sensi di quanto previsto dal predetto articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , gli enti pubblici non economici provvedono ad iscrivere nei bilanci relativi agli anni 1989, 1990 ed esercizi successivi le risorse occorrenti al finanziamento dei rinnovi contrattuali.
    12. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro e' autorizzato ad accordare nell'anno 1989 per le occorrenze in linea capitale sui prestiti esteri contratti in base alla legislazione vigente resta fissato in lire 4.000 miliardi.
    ----------------- AGGIORNAMENTO (1)
    Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69 , convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che la percentuale di compensazione stabilita nella misura del 10 per cento dal comma 2 del presente articolo e' fissata, per l'anno 1989, nella misura del 12 per cento.