Ordinanza cautelare 15 aprile 2022
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00236/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00276/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 276 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Samantha Vignati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Bergamo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento prot. N. -OMISSIS- emesso dalla Questura di Bergamo in data 10 febbraio 2022 e notificato all’interessato in data 21 febbraio2022, con il quale è stato revocato/annullato al ricorrente il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo n. I10873315 e il titolo di viaggio per stranieri, ed è stata rigettata l’istanza di aggiornamento del suddetto permesso di soggiorno revocato; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ed in particolare dell'intimazione ad abbandonare il territorio nazionale entro 15 giorni di cui allo stesso provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato PNRR del giorno 6 febbraio 2026, tenutasi da remoto con modalità telematica il dott. LO NI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, già titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, in data 8 marzo 2021, ha presentato istanza di aggiornamento di tale ultimo titolo di soggiorno e il 16 settembre 2021 si è presentato all’Ufficio Immigrazione per sottoporsi al fotosegnalamento.
In quella sede ha esibito e prodotto una copia del suo passaporto ghanese, attestando così le sue vere generalità di -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- il 10 aprile 1975 e ha implicitamente dichiarato la falsità di quelle in precedenza riferite, cioè “-OMISSIS-, nato a -OMISSIS- il 10 aprile 1975”. L’Ufficio Immigrazione della Questura di Bergamo, ha, quindi, provveduto a denunciare -OMISSIS- in ordine al reato di cui all’art. 495 c.p., avviando, altresì, l’iter istruttorio teso al diniego dell’istanza di aggiornamento del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo per motivi di protezione sussidiaria.
In seguito alla notifica del suddetto preavviso di rigetto, con PEC del 30 settembre 2021, il difensore dello straniero ha inoltrato alla Questura le ultime 2 buste paga ed il CUD 2021 dell’odierno ricorrente, e, in considerazione della documentazione lavorativa prodotta, ha chiesto di valutare il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Successivamente, il difensore ha, altresì, depositato il certificato di residenza e stato di famiglia e, con PEC del 16 novembre 2021, ha inviato una memoria difensiva sottolineando che -OMISSIS- soggiorna in Italia da ormai 20 anni, non ha riportato condanne ed ha svolto regolare attività lavorativa. Per tali ragioni, il ricorrente ha chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 9, comma 9, d.lgs. n. 286/98, ribadendo tale istanza in data 7 febbraio 2022 in Questura a fronte della produzione di ulteriori buste paga.
In data 10 febbraio 2022, la Questura di Bergamo, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha disposto l’annullamento di tutti i titoli di soggiorno già posseduti dal ricorrente e del titolo di viaggio per stranieri, per averli acquisiti dichiarando false generalità, nonché il rigetto dell’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Lo straniero, quindi, ha impugnato il provvedimento impugnato, chiedendone l’annullamento per il seguente articolato motivo: la Questura avrebbe violato l’art. 9, comma 9, d.lgs. n. 286 del 1998, non avendo verificato la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per altri motivi; in particolare, secondo il ricorrente la Questura di Bergamo avrebbe dovuto considerare che lo straniero si trova in Italia da ormai 20 anni, senza precedenti penali a suo carico, ad oggi ha sempre svolto regolare attività lavorativa e ha tuttora un rapporto di lavoro in essere, sì che avrebbe dovuto essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
L’epigrafato Tar, con ordinanza n. -OMISSIS-, pubblicata in data 15 aprile 2022, ha respinto l’istanza cautelare presentata dall’odierno ricorrente, richiamando il combinato disposto degli artt. 9, comma 9, e 4, comma 2, d.lgs. n. 286/1998 e affermando, quindi, che « la presentazione di documentazione falsa sembrerebbe preclusiva del rilascio di qualsivoglia titolo di soggiorno ».
Successivamente la parti non hanno depositato memorie difensive.
All’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento PNRR del 6 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Ai sensi dell’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998, « lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1 ».
Il comma 7 dell’art. 9, prevede che il permesso di soggiorno sia revocato, tra le altre ipotesi, se è stato acquisito fraudolentemente.
Il comma 9, per contro, stabilisce che « allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l'espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico ».
Va richiamato, altresì, che l’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998, ai sensi del quale « la presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda ».
Si rammenta, a tal proposito, che « Per giurisprudenza pacifica l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998 - secondo cui la presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda - trova applicazione anche alla domanda di rilascio o rinnovo permesso di soggiorno, in quanto espressione di un principio generale sulla condotta dei rapporti con l'amministrazione (cfr. da ultimo TAR Lazio, Sezione Prima Ter, n. 4706/2025). In particolare la giurisprudenza (ex plurimis, TAR Lazio, I, 5 luglio 2021, n. 7918) ha affermato che la presentazione di documentazione fraudolenta, finalizzata ad ottenere il permesso di soggiorno, alla luce dell'art. 9, comma 7, d.lgs. 286/98, è causa di revoca anche del permesso di lungo soggiorno ed impone all'Amministrazione di rifiutare la domanda ai sensi degli artt. 4, comma 2, e 5 comma 8 bis d.lgs. 286/98, che costituisce a sua volta applicazione del principio generale ricavabile dall'art. 75 d.p.r. 445/2000. È pienamente logico, del resto, ritenere che l'art. 4, comma 2, del d.lgs. 286/1998 debba trovare applicazione anche alla domanda di permesso di soggiorno (ovvero di rinnovo che soggiace alle medesime condizioni), in quanto espressione di un principio generale sulla condotta dei rapporti con l'Amministrazione; detta disposizione, costituisce specificazione del più generale principio contenuto nell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, che prevede la decadenza dei benefici conseguiti con dichiarazioni false (cfr. Cons. Stato, III, n. 1091/2018) e, anche alla luce dell'art. 5, comma 8-bis - secondo cui "Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione ..." - esprime un principio sostanzialmente applicabile a tutte le procedure di rilascio di permessi di soggiorno (cfr. Cons. Stato, III, n. 432/2017; n. 5032/2017) » (Tar Campania, sez. II, 01 aprile 2025, n. 2699).
Parte ricorrente, nel ricorso introduttivo del presente giudizio, non ha contestato di avere sistematicamente fornito generalità false al fine dell’ottenimento non solo del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, ma anche di tutti i permessi precedenti, i quali, ai sensi dell’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998, costituiscono il presupposto per l’ottenimento del permesso di lungo soggiorno.
L’unica doglianza dedotta da parte ricorrente concerne, come ricordato nella parte in fatto che precede, l’omesso rilascio di un permesso ai sensi dell’art. 9, comma 9, d.lgs. n. 286 del 1998.
D’altronde, da una lettura sistematica delle norme sopra richiamate deve ritenersi legittima la statuizione della Questura.
Infatti, l’art. 9, comma 9, d.lgs. n. 286 del 1998, pur consentendo, in linea di principio, a seguito della revoca del permesso UE ottenuto fraudolentemente, il rilascio di un permesso ad altro titolo, presuppone, però, che il permesso “a monte”, di cui al comma 1, dell’art. 9, sia stato legittimamente rilasciato, perché solo così lo straniero può dirsi aver soggiornato regolarmente nel territorio dello Stato per almeno 5 anni.
Nel caso di specie, invece, risulta che tutti i titoli di soggiorno precedentemente rilasciati siano stati ottenuti mediante la suddetta falsificazione delle generalità e, per questo, la Questura di Bergamo, correttamente, con il provvedimento impugnato ha annullato – con effetto retroattivo - anche i suddetti permessi.
Ne consegue che il ricorrente, non avendo mai soggiornato regolarmente in Italia, in alcun modo può ottenere un permesso ad altro titolo per effetto della norma di cui all’art. 9, comma 9, d.lgs. n. 286 del 1998.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite del presente giudizio devono essere integralmente compensate, attesa la particolarità della controversia, ferma la regolamentazione delle spese di lite della fase cautelare così come disciplinata nell’ordinanza n. -OMISSIS- del 2022, sopra ricordata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente le spese del presente giudizio, ferma la regolamentazione delle spese di lite della fase cautelare così come disciplinata nell’ordinanza n. -OMISSIS- del 2022.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026, tenutasi da remoto con modalità telematiche, con l'intervento dei magistrati:
GE IC, Presidente
LO NI, Primo Referendario, Estensore
Laura Patelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO NI | GE IC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.