TAR Brescia, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 236
TAR
Ordinanza cautelare 15 aprile 2022
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Sentenza 18 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 9, comma 9, d.lgs. n. 286 del 1998 per omesso rilascio di permesso di soggiorno per altri motivi

    Il Tribunale ha ritenuto che la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ottenuto tramite dichiarazione di false generalità, comporta l'impossibilità di ottenere un permesso di soggiorno ad altro titolo ai sensi dell'art. 9, comma 9, d.lgs. n. 286/1998, poiché il presupposto per tale permesso è un soggiorno regolare pregresso, che nel caso di specie è venuto meno a causa della falsità delle generalità dichiarate.

  • Accolto
    Acquisizione fraudolenta del permesso di soggiorno

    La presentazione di documentazione falsa o contraffatta comporta l'inammissibilità della domanda di permesso di soggiorno e la revoca di quelli già ottenuti, in quanto si tratta di un principio generale applicabile a tutte le procedure di rilascio di permessi di soggiorno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 236
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 236
    Data del deposito : 18 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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