Ordinanza cautelare 12 luglio 2024
Sentenza breve 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 19/06/2025, n. 2352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2352 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 02352/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01134/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art.60 cod. proc. ammin. sul ricorso numero di registro generale 1134 del 2024 proposto dai Sigg. -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Benedetta Tonetti e Pietro Di Stefano e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento di archiviazione comunicato il 27.02.2024 al datore di lavoro con il quale la Prefettura di Milano ha archiviato la procedura n.-OMISSIS- relativa alla domanda di flussi in favore del lavoratore già regolarmente entrato in Italia in forza del visto per lavoro subordinato n. -OMISSIS-;
- di ogni altro atto e/o provvedimento del procedimento ad esso successivo, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente, conosciuto e non.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Milano;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.729 del 2024 di accoglimento della domanda di sospensione ai fini del riesame;
Visto il deposito dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato del 25/3/2025 di avvenuta esecuzione dell’ordinanza cautelare con sottoscrizione del contratto di soggiorno a seguito della nuova convocazione in data 28/11/2024;
Visto l’art. 35, comma 1, lett.c) cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella Camera di Consiglio del 18 giugno 2025 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed uditi gli Avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
1.Con il ricorso in epigrafe il Sig. -OMISSIS-espone che in data 22.10.2022 presentava domanda di nulla osta al lavoro subordinato in favore del Sig. -OMISSIS- e, pochi giorni dopo, altra richiesta in favore del Sig.-OMISSIS- che successivamente decedeva. Il 5.4.2022 la Prefettura di Milano emetteva il nulla osta in favore del Sig. -OMISSIS-, comunicato al datore di lavoro il successivo 15.7.2022, e la competente Autorità diplomatico-consolare italiana in Egitto il 15.10.2022 rilasciava al lavoratore il relativo visto di ingresso. Così, successivamente al regolare ingresso in Italia del Sig. -OMISSIS- avvenuto il 30.10.2022, i ricorrenti provvedevano sia a rendere dichiarazione di presenza, sia a richiedere alla Prefettura di Milano l’appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, avendo cura di comunicare il decesso dell’altro lavoratore Sig. -OMISSIS-. Tuttavia il datore di lavoro in data 27.2.2024 veniva reso edotto dalla Prefettura dell’intervenuta archiviazione non già della domanda relativa al lavoratore deceduto, bensì di quella in favore del Sig. -OMISSIS-; veniva presentata istanza di autotutela che veniva respinta, mentre nessun riscontro è stato prestato alla successiva richiesta di rivalutazione. Si sono dedotti l’eccesso di potere e la violazione di legge sotto molteplici profili della Legge n.241/1990.
1.1 Si è costituita l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per resistere al ricorso.
1.2 Con ordinanza del 12/7/2024, n.729 questo Tribunale ha accolto la domanda di sospensione ai fini del riesame con la seguente motivazione:
“Ritenuto che, ad un primo sommario esame, i motivi di censura dedotti in sede ricorsuale appaiono provvisti di sufficiente fumus boni iuris tale da giustificare il riesame della posizione dell’istante, poiché a seguito della presentazione della domanda di emersione in favore di due distinti lavoratori, di cui il secondo successivamente decedeva, l’impugnato provvedimento di archiviazione è stato disposto con riguardo non alla domanda relativa al lavoratore deceduto (sig. -OMISSIS-), bensì a quella presentata inizialmente per il primo lavoratore (sig. -OMISSIS- -OMISSIS-);
Ritenuto, pertanto,
- di onerare la parte ricorrente della trasmissione alla Prefettura di Milano, all’indirizzo PEC indicato in dispositivo, di tutta la documentazione necessaria al riesame, anche quella già depositata in giudizio;
- di disporre che la Prefettura di Milano provveda con la massima possibile sollecitudine al suddetto riesame, che in ogni caso dovrà essere espletato entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta documentazione;
- di stabilire che la parte più diligente dovrà versare in atti prova dell’esito della nuova fase procedimentale, nel rigoroso rispetto delle regole tecniche del processo amministrativo telematico e del termine di due giorni liberi stabilito dall’art. 55, comma 5, c.p.a., precisando che la Prefettura di Milano è tenuta a porre in essere eventuali depositi tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
- di fissare, per la prosecuzione della fase cautelare, la Camera di consiglio del 9 aprile 2025;
- di sospendere, nel contempo, l’efficacia del provvedimento impugnato;
- che le spese della presente fase saranno liquidate con il provvedimento conclusivo della stessa,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) Accoglie l’istanza di riesame della domanda cautelare proposta incidentalmente da parte ricorrente e, per l'effetto,
a) sospende ai fini del riesame, come in motivazione, l’efficacia del provvedimento impugnato;
b) fissa per la definizione della fase cautelare, anche quanto alle spese, la Camera di consiglio del 9 aprile 2025.
che, ad un primo sommario esame, i motivi di censura dedotti in sede ricorsuale appaiono provvisti di sufficiente fumus boni iuris tale da giustificare il riesame della posizione dell’istante, poiché il rigetto è stato motivato con esclusivo riguardo alla mancata comparizione per la firma del contratto il giorno 18 maggio 2023, giusta comunicazione che parte ricorrente sostiene di non aver mai ricevuto;
Ritenuto, pertanto,
- di onerare la parte ricorrente della trasmissione alla Prefettura di Milano, all’indirizzo PEC indicato in dispositivo, di tutta la documentazione necessaria al riesame, anche quella già depositata in giudizio;
- di disporre che la Prefettura di Milano provveda con la massima possibile sollecitudine al suddetto riesame, che in ogni caso dovrà essere espletato entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta documentazione;
- di stabilire che la parte più diligente dovrà versare in atti prova dell’esito della nuova fase procedimentale, nel rigoroso rispetto delle regole tecniche del processo amministrativo telematico e del termine di due giorni liberi stabilito dall’art. 55, comma 5, c.p.a., precisando che la Prefettura di Milano è tenuta a porre in essere eventuali depositi tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
- di fissare, per la prosecuzione della fase cautelare, la Camera di consiglio del 9 aprile 2025;
- di sospendere, nel contempo, l’efficacia del provvedimento impugnato;
- che le spese della presente fase saranno liquidate con il provvedimento conclusivo della stessa,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) Accoglie l’istanza di riesame della domanda cautelare proposta incidentalmente da parte ricorrente e, per l'effetto,
a) sospende ai fini del riesame, come in motivazione, l’efficacia del provvedimento impugnato;
b) fissa per la definizione della fase cautelare, anche quanto alle spese, la Camera di consiglio del 9 aprile 2025.”
2. Dopo che alla Camera di consiglio del 9 aprile 2025 il Tribunale concedeva breve rinvio per il rilascio del titolo, alla Camera di consiglio del 18 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. La Sezione, premesso che ritiene il ricorso manifestamente improcedibile, con la conseguenza che esso può essere deciso ai sensi dell’art. 60 cod. proc. ammin. con sentenza in forma semplificata sin dalla presente fase cautelare - essendo ciò consentito dall’oggetto della causa, dall’integrità del contraddittorio e dalla completezza dell’istruttoria – ai fini della declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, prende atto del deposito da parte dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato il 25/3/2025 di comunicazione in cui si riferisce dell’avvenuta esecuzione dell’ordinanza cautelare con sottoscrizione del contratto di soggiorno a seguito della nuova convocazione in data 28/11/2024.
4. La pronuncia in rito giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO