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Sentenza 14 marzo 2023
Sentenza 14 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/03/2023, n. 7424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7424 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24583/2015 R.G. proposto da: RA FR e RA IA NA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ARNO, 6, presso lo studio dell’avvocato GEMMA GLORIA ([...]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato RA FR ([...]) -ricorrenti- contro MINISTERO ECONOMIA FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE CREMONA VIA PONCHIELLI 2 -intimati- Civile Sent. Sez. 5 Num. 7424 Anno 2023 Presidente: STALLA GIACOMO IA Relatore: MONDINI ANTONIO Data pubblicazione: 14/03/2023 2 di 9 avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 995/2015 depositata il 17/03/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/03/2023 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. FATTI DELLA CAUSA 1.La CTR della Lombardia rigettava il ricorso proposto da LD CO, in proprio e in rappresentanza di LD UG, per l’ottemperanza delle sentenze n.390/36/00 e n.289/63/10 affermando, in riferimento alla prima sentenza, che la stessa aveva stabilito che ai ricorrenti spettava il rimborso delle somme pagate nei tre anni antecedenti al 4.6.1990, che l’istanza di rimborso di tale importo era stata avanzata il 4.6.1990 e riguardava l’imposta complementare di successione pagata il 16.5.1983 e dunque prima del triennio precedente al 4.6.1990, che pertanto “nessuna somma compete ai contribuenti in ottemperanza della sentenza n.390/36/00”, che, ancora, i ricorrenti non avrebbero avuto diritto ad alcunché anche se fosse stata messa in esecuzione la sentenza n.631/36/00 “che si era pronunciata sulla istanza di restituzione dell’imposta principale pagata in dieci rate”, atteso che detta ultima sentenza era stata cassata dalla sentenza di questa Corte n.844704 rendendo così definitivo il rigetto del ricorso originario disposto dalla CTP, che, infine, quanto alla sentenza n.289/63/00, di parziale accoglimento del ricorso su “cartella di pagamento portante l’iscrizione a ruolo della somma di €4285,04 per imposte sanzioni ed interessi derivanti dal mancato riconoscimento di alcuni oneri deducibili e di una ritenuta di acconto” risultava che l’ufficio “aveva sgravato il ruolo per € 3960,66, comprensivi di interessi e sanzioni ossia per la quota parte di soccombenza della amministrazione”, che l’amministrazione aveva offerto ai ricorrenti € 2751,26 per le spese di lite, che l’ufficio “aveva quindi ottemperato alla sentenza di cui sopra in ogni sua parte”. 3 di 9 2. Il contribuente ha presentato tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza della CTR, in epigrafe, illustrati con memoria. 3. Il Ministero delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate sono rimaste intimate. 4. La Procura Generale ha chiesto rigettarsi il ricorso. CONSIDERATO 1. Il primo motivo di ricorso è rubricato: “ex art. 111 e art. 24 Cost. principalmente per violazione di legge e/o falsa applicazione delle norme di diritto con riferimento sia alla legge regolatrice del rapporto sostanziale controverso sia alla legge regolatrice del processo relativamente agli artt. 1241, 1243, 2033, 2697 2699, 2700, 2712. 2714, 2715, 2733. 2735 e 209 c.c. e degli artt. 112, 113, 115, 116 e 132, n.2, comma 4. , att. 118, att. 215 c.p.c. art.324, 474 c.p.c., art. 36 e 70 commi 7 e 10 d.lgs. 546/92 in relazione all’art. 7 l.212/2000, art. 3 l. 241/90 e art. 20 d.pr. 602/72 d.lgs. 2.7.2010, n. 104, art. 112 comma 4 ed art. 30 commi 1,2,5 ed anche violazione ex art. 360 comma 1, n. 3, 4 e 5, c.p.c. e art. 360 bis cpc c.1, n.1 ed anche quali fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti e L. 7/8/2012, n. 134”. 2. Sotto tale rubrica, il ricorrente, in 19 pagine (dalla 12 alla 30), affastella non chiare né specifiche deduzioni in fatto sulla modalità di calcolo della somma asseritamente dovutagli anche in riferimento a sentenze diverse da quelle menzionate dalla CTR (segnatamente la sentenza dell’”ufficio giudiziario di Cremona n.5656 del 3/6/2014 con ricorso per ottemperanza RGA 7127/2014 CTR Milano”), lamenta che il giudice della ottemperanza avrebbe “svuotato del fondamento logico-giuridico le due decisioni ovvero i due giudicati anziché disporre ex art. 70 d.lgs.546/92 i 4 di 9 provvedimenti indispensabili alla loro ottemperanza”, avrebbe “trasformato siffattamente e grottescamente in soccombenti i contribuenti vincitori nei precedenti gradi di giudizio modificando surrettiziamente il contenuto delle due sentenze passate in giudicato ... travisando siffattamente il materiale probatorio ex art. 2699, 2700, 2712. 2715 c.c. e 113, 115, 116, 118 att.ne 215, 324 e 474 c.p.” , non avrebbe tenuto conto che “il giudicato si forma non soltanto su ciò che ha costituito oggetto della decisione, ricomprendendosi in esso anche gli accertamenti di fatto che abbiano rappresentato le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico con effetto preclusivo dell’esame degli stesi elementi nel successivo giudizio”, che ancora la CTR avrebbe ingiustificatamente menzionato la sentenza 631/36/60, che la sentenza impugnata sarebbe “nulla” trattandosi di “ulteriore pronuncia di merito” emessa dal giudice dell’ottemperanza, che la CTR non avrebbe considerato che “è di palmare evidenza che l’interpretazione del giudicato esterno formatosi sulla sentenza 390/36/00 è coperta dal giudicato sicché anche a volere ipotizzare che sulla medesima questione possano essersi formati due giudicati contrastanti al fine di stabilire quale dei due sia prevalente è fermo principio della giurisprudenza che occorre necessariamente fare riferimento al criterio temporale …“. La parte ricorrente riporta poi stralci di numerose sentenze del giudice di legittimità ed anche del Consiglio di Stato sui limiti dei poteri del giudice dell’ottemperanza. 2. L'assoluta incomprensibilità delle censure svolte comporta che non è soddisfatto il requisito di cui all'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., il quale prescrive che il ricorso contenga, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata. 3. In particolare non è dato comprendere se vi siano deduzioni inquadrabili nei limiti del sindacato della Corte sulle sentenze delle commissioni tributarie in sede di ottemperanza. Ai sensi dell’art. 5 di 9 70, comma 10, del d.lgs. 546/92 infatti, contro tali sentenze “è ammesso soltanto ricorso in cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento”. E’ stato in proposito affermato (Cass., ordinanza n. 23487 del 28/09/2018) che “L'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 - a mente del quale il ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza è ammesso per "violazione delle norme del procedimento" - deve essere interpretato nel senso che è possibile denunciare alla Suprema Corte non soltanto la violazione delle norme disciplinanti il predetto giudizio, ma anche ogni altro "error in procedendo" nel quale sia incorso il giudice dell'ottemperanza ed, in particolare, il mancato o difettoso esercizio del potere-dovere di interpretare ed eventualmente integrare il "dictum" costituito dal giudicato cui l'amministrazione non si sia adeguata o l'omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede”, ed ancora (Cass., ordinanza n. 19346 del 20/07/2018) che: “In tema di giudizio di ottemperanza dinanzi alle commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, il potere del giudice sul comando definitivo inevaso deve essere esercitato entro i confini invalicabili dell'oggetto della controversia definita con il giudicato, atteso che non possono essere attribuiti alle parti diritti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli riconosciuti con la sentenza da eseguire, ma solo enucleati e precisati gli obblighi scaturenti da essa, allo scopo di chiarirne il reale significato”. 4. Il motivo è dunque, per quanto precede, inammissibile (v. Cass, n. 11501del 17/05/2006;n. 6530 del 15/12/1979; da ultimo anche Sez. U, Ordinanza n. 37552 del 30/11/2021). 5. Il secondo motivo di ricorso è rubricato: “ex art. 111 e art. 24 Cost. principalmente per violazione di legge con riferimento sia alla legge regolatrice del rapporto sostanziale controverso sia alla legge regolatrice del processo relativamente agli art. 36 e 70 commi 7 e 10 d.lgs. 546/92 in relazione all’art. 7 l.212/2000, d.lgs. 2.7.2010, 6 di 9 n.104, art. 112 comma 4 ed art. 30 commi 1,2,5 e anche degli artt. 1241, 1243, 2033, 2699, 2700, 2712, 2714, 2715, 2719, 2697 e 2909 c.c., artt. 112, 113, 115, 116 e 132, n.4, 324, 474 c.p.c., ed anche ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 5 c.p.c. come formulato prima e dopo la riforma dell’art. 45 c. 17, L.69/2009 e della riforma Decreto Crescita 2015 art.5 c., 3bis, quale fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex L.7/8/2012, n.134 e art. 360 bis, c.1, n.1 cpc”. 6. Sotto tale tanto vasta quanto indeterminata rubrica, il ricorrente cumula deduzioni inconferenti sulla avvenuta notifica della sentenza n.289/63/10, riferimenti a sentenze diverse da quelle menzionate dalla CTR (segnatamente la sentenza di questa Corte n.712/2007 asseritamente relativa ad una domanda di CO LD perché gli fosse restituita l’IRPEF di inziali lire 832970; alla sentenza “in riassunzione 189-63-12”), censure su affermazioni con cui la CTR aveva respinto eccezioni difensive dell’amministrazione, doglianze, prive di comprensibili precisazioni, secondo cui il giudice della ottemperanza avrebbe modificato il contenuto della sentenza a cui avrebbe dovuto dare esecuzione dimostrando di non aver “mai letto con la dovuta attenzione il ricorso ex art. 70 d.lgs.546/92”. 7. Il motivo è parimenti inammissibile perché oscuro, aspecifico e non mirato sulla ragione decisoria. Vale quanto detto al punto 2., al punto 3. e al punto 4, che precedono. 8. Il terzo motivo di ricorso è rubricato: “violazione artt. 111 e art. 24 Cost. principalmente per violazione di legge con riferimento sia alla legge regolatrice del rapporto sostanziale controverso sia alla legge regolatrice del processo ed in violazione degli artt. 112, 113, 115, 116 cpc art. 132, 2°c, n.4, art. 118 cpc att. 324, 474 c.p.c., 2697 e 2909 c.c., ed artt. 36 e 70 commi 7 e 10 d.lgs. 546/92 quale fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di 7 di 9 discussione tra le parti ed anche ex art. 360 bis, c.1, n.3,4,5 cpc ex d.l.83/2012, L. 7/8/12, n. 134”. 9. Sotto tale rubrica, anch’essa come quelle dei due precedenti motivi, tanto ampia quanto vaga nel suo rapporto con la concretezza del caso, si lamenta, testualmente, quanto segue: “Come abbia potuto la CTR di Milano sez.36 all’udienza del giorno 9/3/2015 nel giudizio di ottemperanza RG7124/14, decidere con sentenza 995/2015 senza disporre materialmente del fascicolo della causa RG 6564/07 di cui la sentenza 289-63-10, assume la massima censura per i ricorrenti e si tramuta in una violazione incolmabile di nullità”. Si fa poi riferimento all’omesso esame da parte della CTR di un documento -“documento 6”- contenuto nel predetto fascicolo e con cui i ricorrenti avrebbero chiesto alla amministrazione una somma maggiore di quella offerta da quest’ultima. 10. Anche superando il rilievo per cui il fatto che la CTR ha deciso “senza disporre materialmente del fascicolo” in questione è rimasto a livello di mera deduzione-allegazione, il motivo è infondato. 10.1. Il nostro sistema processuale è caratterizzato dal principio di tassatività delle nullità, che limita le ipotesi di nullità degli atti processuali ai soli casi di espressa previsione di legge o di mancato raggiungimento dello scopo, nessuna norma stabilisce la nullità della sentenza emessa del giudice dell’ottemperanza senza che il giudice disponesse del fascicolo della causa conclusasi con la sentenza rimasta inattuata. Né, nel caso di specie, è stato anche solo dedotto che la sentenza impugnata sia (per effetto dell’asserita indisponibilità del fascicolo de quo) inidonea allo scopo. 10.2. Quanto poi all’omesso esame del “documento 6”, (del contenuto) di tale documento non risulta la decisività per come riportato nel ricorso, rispetto a ciò che solo è deducibile come motivo di ricorso per cassazione (ex art. 360 co. 1^ n. 5) 8 di 9 cod.proc.civ.) avverso sentenze del giudice dell’ottemperanza (si richiama in proposito il superiore punto 3). Deve trovare qui applicazione il principio per cui (Cass.n. 16812 del 26/06/2018, così Cass. 19150/16 ed altre): “il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa”. 11. Il motivo va rigettato. 12. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese dato che le amministrazioni sono rimaste intimate.
PQM
la Corte rigetta il ricorso;
sussistono i presupposti per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, del versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale (c.d. doppio contributo), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso il 2 marzo 2022. Il Consigliere est. Il Presidente NI MO IA LA 9 di 9
PQM
la Corte rigetta il ricorso;
sussistono i presupposti per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, del versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale (c.d. doppio contributo), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso il 2 marzo 2022. Il Consigliere est. Il Presidente NI MO IA LA 9 di 9