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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1204/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente
COSTANZO MASSIMO RD, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3664/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Comune di Caltagirone - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4760/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
11 e pubblicata il 12/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4760 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 195/2026 depositato il
04/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Avviso di Accertamento IMU n. 5586 per l'anno 2017, il Comune di Caltagirone accertava, in capo alla Resistente_1 Srl, IMU da versare per un ammontare di € 39.396,86 oltre interessi e sanzioni assoggettando a tassazione gli immobili rurali strumentali per destinazione di proprietà della società accertata classificati nella categoria catastale D/1.
Contro tale atto, l'odierna appellata proponeva tempestivo ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, contestandone la illegittimità e l'infondatezza.
Nel proposto ricorso si eccepiva:
1)l'illegittimità dell'atto per omessa sottoscrizione del dirigente incaricato in violazione dell'art. 42 comma 1 del DPR n. 600/73;
2)l'illegittimità dell'atto per essere stato sottoscritto con la firma a stampa, senza la prova che l'atto sia stato prodotto dal sistema informativo automatizzato e senza l'allegazione di un atto di nomina del responsabile del procedimento e di un atto dirigenziale che consenta la sostituzione della firma autografa con la firma a stampa da parte del funzionario incaricato;
3)l'infondatezza della pretesa, non sussistendo i presupposti per l'applicazione dell'imposta, trattandosi di fabbricati rurali o strumentali all'attività agricola/rurale svolta dalla Società contribuente.
L'Ufficio si costituiva in giudizio rigettando le eccezioni proposte dalla contribuente.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, ha accolto il ricorso.
Il Giudice di Prime Cure, in particolare, ha richiamato la sentenza n. 4440/24 emessa dalla sez. 12 della stessa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado relativa alla annualità 2018 che ha ritenuto esistenti tutti i dedotti vizi formali che hanno determinato la illegittimità dell'Avviso di Accertamento e, nel merito, ha statuito che l'Avviso di Accertamento si presenta privo dei presupposti impositivi poiché la Società ricorrente (odierna appellata) ha documentalmente dimostrato la natura rurale e la strumentalità all'attività agricola svolta dalla stessa degli immobili illegittimamente sottoposti a tassazione dal Comune di Caltagirone.
Il ricorso è stato accolto con la ulteriore motivazione che il Comune di Caltagirone non ha fornito alcuna prova documentale atta a neutralizzare le dimostrate ragioni della Società ricorrente che hanno sancito la illegittimità della pretesa.
Con l'atto di appello il comune di Caltagirone ha impugnato la predetta sentenza eccependo che il Giudice di Prime Cure avrebbe assunto una decisione errata e in violazione della legge in quanto, non avrebbe tenuto conto della classificazione catastale degli immobili che, allo stato, non riconoscerebbe il requisito di ruralità degli stessi e, per quanto riguarda i vizi formali, non avrebbe valutato il contenuto descrittivo dell'Avviso di Accertamento.
L'appellato contribuente si è costituito.
All'udienza del 3 febbraio 2026 la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Recentemente, e più precisamente con l'ordinanza n. 32300 del 13.12.2024, la Corte di Cassazione ha avuto modo di esprimersi e porre un punto fermo sui requisiti necessari affinchè un fabbricato sia riconosciuto come rurale e sconti il conseguente regime impositivo. La Suprema Corte ricorda così che, in un primo momento, il D.L. n. 70/2011 richiedeva per il riconoscimento della “ruralità” che i soggetti interessati presentassero una domanda di variazione della categoria catastale che doveva essere, necessariamente,
A/6 per i fabbricati ad uso abitativo e D/10 per i fabbricati strumentali, e che siffatta domanda fosse convalidata dall'Agenzia del Territorio attraverso l'attribuzione della categoria catastale richiesta.
In applicazione del D.L. n. 70/2011 veniva emanato il D.M. del 14.09.2011 il quale, in primo luogo, prevedeva l'istituzione di una nuova classe catastale ovvero la “R”, senza determinazione della rendita catastale, da attribuire ai fabbricati accatastati come A/6; quindi, disciplinava in modo più puntuale le modalità di presentazione di una domanda di variazione della categoria catastale e lo svolgimento del relativo procedimento che, qualora di esito favorevole, veniva definito appunto "attribuendo la categoria A/6, classe "
R", per le unità immobiliari a destinazione abitativa, e la categoria D/10, mantenendo la rendita in precedenza attribuita, per le unità aventi destinazione diversa da quella abitativa, strumentali all'attività agricola".
Dopo pochissimo tempo veniva però emanato il D.L. n. 201/2011 che abrogava le previsioni del D.L. n.
70/2011 sopra richiamate e prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le domande di variazione della categoria catastale presentate producessero il (già) previsto riconoscimento della ruralità "fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo".
In attuazione del D.L. n. 201/201, il D.M. del 26.07.2012 prevedeva che per il riconoscimento catastale della
“ruralità” dei fabbricati, tanto abitativi quanto strumentali, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (e rurali per definizione), i soggetti interessati dovessero presentare apposita domanda, autocertificando la sussistenza dei requisiti di ruralità, al fine di ottenerne specifica annotazione in Catasto. Anche dell'eventuale mancato riconoscimento si sarebbe dovuto fare specifica annotazione, registrando il relativo provvedimento motivato del direttore provinciale dell'Agenzia del Territorio.
L'elevato tecnicismo della materia oggetto di questo sviluppo normativo suggeriva, da ultimo, al Legislatore di intervenire con una norma di interpretazione autentica. Così con l'art. 2, comma 5ter, del D.L. n. 102/2013 si è precisato che le domande di variazione catastale presentate e l'inserimento dell'annotazione producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità, peraltro a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.
Stante che i fabbricati oggetto di accertamento sono censiti uno in categoria D/10 e quindi “rurale” per definizione e l'altro in categoria D/1 la quale identifica generalmente opifici e fabbricati industriali, quindi non è rurale di per sé. Tuttavia, un edificio in D/1 può essere riconosciuto come rurale tramite annotazione se possiede i requisiti di strumentalità all'attività agricola, annotazione che è stata respinta ma che è sussistente.
Con Ordinanza del 27 gennaio 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito un importante principio in tema di agevolazioni IMU. Com'è noto, per i fabbricati rurali strumentali è prevista l'aliquota IMU ridotta allo 0,1%, che i Comuni possono ridurre fino all'azzeramento. La Cassazione sottolinea che la qualifica di fabbricato rurale ha carattere oggettivo e pertanto si estende a tutti i comproprietari, indipendentemente dal fatto che siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali. Ricordiamo che l'art. 9 comma 3-bis del D. L. n.
557/1993 definisce i requisiti necessari per il carattere di ruralità dei fabbricati strumentali, disponendo che
“deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del Codice Civile e in particolare destinate: a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento; d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla Legge 20/2/2006 n. 96; f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi (…); l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso”.
La Resistente_1 Srl ha dimostrato tale utilizzo.
Peraltro, esiste giudicato esterno per altra annualità favorevole al contribuente.
La sentenza deve essere confermata.
Le spese sono compensate stante la recente giurisprudenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Così deciso in Catania, nella Camera di consiglio del 03.02.2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente
COSTANZO MASSIMO RD, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3664/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Comune di Caltagirone - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4760/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
11 e pubblicata il 12/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4760 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 195/2026 depositato il
04/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Avviso di Accertamento IMU n. 5586 per l'anno 2017, il Comune di Caltagirone accertava, in capo alla Resistente_1 Srl, IMU da versare per un ammontare di € 39.396,86 oltre interessi e sanzioni assoggettando a tassazione gli immobili rurali strumentali per destinazione di proprietà della società accertata classificati nella categoria catastale D/1.
Contro tale atto, l'odierna appellata proponeva tempestivo ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, contestandone la illegittimità e l'infondatezza.
Nel proposto ricorso si eccepiva:
1)l'illegittimità dell'atto per omessa sottoscrizione del dirigente incaricato in violazione dell'art. 42 comma 1 del DPR n. 600/73;
2)l'illegittimità dell'atto per essere stato sottoscritto con la firma a stampa, senza la prova che l'atto sia stato prodotto dal sistema informativo automatizzato e senza l'allegazione di un atto di nomina del responsabile del procedimento e di un atto dirigenziale che consenta la sostituzione della firma autografa con la firma a stampa da parte del funzionario incaricato;
3)l'infondatezza della pretesa, non sussistendo i presupposti per l'applicazione dell'imposta, trattandosi di fabbricati rurali o strumentali all'attività agricola/rurale svolta dalla Società contribuente.
L'Ufficio si costituiva in giudizio rigettando le eccezioni proposte dalla contribuente.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, ha accolto il ricorso.
Il Giudice di Prime Cure, in particolare, ha richiamato la sentenza n. 4440/24 emessa dalla sez. 12 della stessa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado relativa alla annualità 2018 che ha ritenuto esistenti tutti i dedotti vizi formali che hanno determinato la illegittimità dell'Avviso di Accertamento e, nel merito, ha statuito che l'Avviso di Accertamento si presenta privo dei presupposti impositivi poiché la Società ricorrente (odierna appellata) ha documentalmente dimostrato la natura rurale e la strumentalità all'attività agricola svolta dalla stessa degli immobili illegittimamente sottoposti a tassazione dal Comune di Caltagirone.
Il ricorso è stato accolto con la ulteriore motivazione che il Comune di Caltagirone non ha fornito alcuna prova documentale atta a neutralizzare le dimostrate ragioni della Società ricorrente che hanno sancito la illegittimità della pretesa.
Con l'atto di appello il comune di Caltagirone ha impugnato la predetta sentenza eccependo che il Giudice di Prime Cure avrebbe assunto una decisione errata e in violazione della legge in quanto, non avrebbe tenuto conto della classificazione catastale degli immobili che, allo stato, non riconoscerebbe il requisito di ruralità degli stessi e, per quanto riguarda i vizi formali, non avrebbe valutato il contenuto descrittivo dell'Avviso di Accertamento.
L'appellato contribuente si è costituito.
All'udienza del 3 febbraio 2026 la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Recentemente, e più precisamente con l'ordinanza n. 32300 del 13.12.2024, la Corte di Cassazione ha avuto modo di esprimersi e porre un punto fermo sui requisiti necessari affinchè un fabbricato sia riconosciuto come rurale e sconti il conseguente regime impositivo. La Suprema Corte ricorda così che, in un primo momento, il D.L. n. 70/2011 richiedeva per il riconoscimento della “ruralità” che i soggetti interessati presentassero una domanda di variazione della categoria catastale che doveva essere, necessariamente,
A/6 per i fabbricati ad uso abitativo e D/10 per i fabbricati strumentali, e che siffatta domanda fosse convalidata dall'Agenzia del Territorio attraverso l'attribuzione della categoria catastale richiesta.
In applicazione del D.L. n. 70/2011 veniva emanato il D.M. del 14.09.2011 il quale, in primo luogo, prevedeva l'istituzione di una nuova classe catastale ovvero la “R”, senza determinazione della rendita catastale, da attribuire ai fabbricati accatastati come A/6; quindi, disciplinava in modo più puntuale le modalità di presentazione di una domanda di variazione della categoria catastale e lo svolgimento del relativo procedimento che, qualora di esito favorevole, veniva definito appunto "attribuendo la categoria A/6, classe "
R", per le unità immobiliari a destinazione abitativa, e la categoria D/10, mantenendo la rendita in precedenza attribuita, per le unità aventi destinazione diversa da quella abitativa, strumentali all'attività agricola".
Dopo pochissimo tempo veniva però emanato il D.L. n. 201/2011 che abrogava le previsioni del D.L. n.
70/2011 sopra richiamate e prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le domande di variazione della categoria catastale presentate producessero il (già) previsto riconoscimento della ruralità "fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo".
In attuazione del D.L. n. 201/201, il D.M. del 26.07.2012 prevedeva che per il riconoscimento catastale della
“ruralità” dei fabbricati, tanto abitativi quanto strumentali, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (e rurali per definizione), i soggetti interessati dovessero presentare apposita domanda, autocertificando la sussistenza dei requisiti di ruralità, al fine di ottenerne specifica annotazione in Catasto. Anche dell'eventuale mancato riconoscimento si sarebbe dovuto fare specifica annotazione, registrando il relativo provvedimento motivato del direttore provinciale dell'Agenzia del Territorio.
L'elevato tecnicismo della materia oggetto di questo sviluppo normativo suggeriva, da ultimo, al Legislatore di intervenire con una norma di interpretazione autentica. Così con l'art. 2, comma 5ter, del D.L. n. 102/2013 si è precisato che le domande di variazione catastale presentate e l'inserimento dell'annotazione producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità, peraltro a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.
Stante che i fabbricati oggetto di accertamento sono censiti uno in categoria D/10 e quindi “rurale” per definizione e l'altro in categoria D/1 la quale identifica generalmente opifici e fabbricati industriali, quindi non è rurale di per sé. Tuttavia, un edificio in D/1 può essere riconosciuto come rurale tramite annotazione se possiede i requisiti di strumentalità all'attività agricola, annotazione che è stata respinta ma che è sussistente.
Con Ordinanza del 27 gennaio 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito un importante principio in tema di agevolazioni IMU. Com'è noto, per i fabbricati rurali strumentali è prevista l'aliquota IMU ridotta allo 0,1%, che i Comuni possono ridurre fino all'azzeramento. La Cassazione sottolinea che la qualifica di fabbricato rurale ha carattere oggettivo e pertanto si estende a tutti i comproprietari, indipendentemente dal fatto che siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali. Ricordiamo che l'art. 9 comma 3-bis del D. L. n.
557/1993 definisce i requisiti necessari per il carattere di ruralità dei fabbricati strumentali, disponendo che
“deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del Codice Civile e in particolare destinate: a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento; d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla Legge 20/2/2006 n. 96; f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi (…); l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso”.
La Resistente_1 Srl ha dimostrato tale utilizzo.
Peraltro, esiste giudicato esterno per altra annualità favorevole al contribuente.
La sentenza deve essere confermata.
Le spese sono compensate stante la recente giurisprudenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Così deciso in Catania, nella Camera di consiglio del 03.02.2026