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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 17/02/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2265/2024
Tribunale di Mantova
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2265/2024 tra
Parte_1
ATTRICE
e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 17 febbraio 2025 ad ore 10,30 innanzi al dott. Andrea Bulgarelli, sono presenti l'avv.
ZALTIERI ANNA per che chiede la riapertura del Parte_1 verbale chiuso antecedentemente all'orario di udienza.
Dà atto che il credito per canoni ammonta ad oggi a euro 3200,00 e che l'immobile non è stato ancora rilasciato.
Chiede decidersi la causa dando di aver sostenuto spese per la mediazione pari a euro 190,82 e anticipazioni pari a euro 180,55.
Nessuno è presente per il convenuto.
Il giudice riapre il verbale chiuso per errore in precedenza e si ritira per la decisione.
Oggi 17 febbraio 2025 ad ore 12,30 innanzi al dott. Andrea Bulgarelli, nessuno è presente.
Il Giudice pronuncia sentenza, da considerarsi parte integrante del presente verbale, di cui dà pubblica lettura.
Il Giudice dott. Andrea Bulgarelli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Bulgarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 2265/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 ZALTIERI ANNA e dell'avv. D'ONOFRIO ISABELLA ANNA
ATTRICE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 429,1 comma, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Parte attrice ha prodotto in atti il contratto di locazione concluso con la parte convenuta regolarmente registrato.
Parte convenuta si è opposta solo in seconda udienza, sostenendo che gli importi della dedotta morosità non sarebbero corrispondenti al dovuto.
Parte convenuta non si è poi costituita in giudizio con un patrocinio tecnico dopo il mutamento di rito e non ha quindi potuto provare nulla per contestare il dedotto suo inadempimento e/o la sua gravità.
Anche a voler tralasciare in virtù del criterio della ragione più liquida la questione afferente la tardività della opposizione essa è infondata.
L'entità dei canoni di cui si è dedotto l'inadempimento è infatti ritenuta tale da configurare un grave inadempimento e poter quindi fondare la richiesta pronuncia di risoluzione contrattuale giudiziale. Nessuna prova ha potuto portare il convenuto in ordine alla erroneità della dedotta morosità.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base ai valori medi previsti per i compensi di avvocato dal D.M. 55/2014 per le prime due fasi e minimi per la terza dai quali non si ravvisa motivo di discostarsi alla luce dell'attività difensiva svolta e dello svolgimento del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la risoluzione per grave inadempimento imputabile a parte conduttrice del contratto di locazione concluso tra le parti in causa il 01/03/2023, registrato il
13/03/2023 al n. 000864- serie 3T presso l'Agenzia delle Entrate di Castiglione delle
Stiviere (MN);
2. ordina alla parte convenuta il definitivo rilascio dell'immobile sito in CP_1
Rodigo – Frazione Rivalta s/Mincio (MN), via Francesca Est n. 122 così identificato al
Catasto Fabbricati del Comune di Rodigo (MN) al Foglio 39, mappale 124, Sub 327 e
Foglio 39, mappale 124, Sub 333, in favore della parte attrice, libero da persone e/o cose;
3. condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 delle spese di lite che si liquidano in euro 2500,00 per compenso tabellare per la
[...] fase di studio, introduttiva e decisionale ex art. 4, comma 5, D.M. 55/2014, oltre ad euro 371,37 di anticipazioni ed oltre spese generali (15%) e C.P.A. di legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Mantova, 17 febbraio 2025
Il Giudice dott. Andrea Bulgarelli
Tribunale di Mantova
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2265/2024 tra
Parte_1
ATTRICE
e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 17 febbraio 2025 ad ore 10,30 innanzi al dott. Andrea Bulgarelli, sono presenti l'avv.
ZALTIERI ANNA per che chiede la riapertura del Parte_1 verbale chiuso antecedentemente all'orario di udienza.
Dà atto che il credito per canoni ammonta ad oggi a euro 3200,00 e che l'immobile non è stato ancora rilasciato.
Chiede decidersi la causa dando di aver sostenuto spese per la mediazione pari a euro 190,82 e anticipazioni pari a euro 180,55.
Nessuno è presente per il convenuto.
Il giudice riapre il verbale chiuso per errore in precedenza e si ritira per la decisione.
Oggi 17 febbraio 2025 ad ore 12,30 innanzi al dott. Andrea Bulgarelli, nessuno è presente.
Il Giudice pronuncia sentenza, da considerarsi parte integrante del presente verbale, di cui dà pubblica lettura.
Il Giudice dott. Andrea Bulgarelli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Bulgarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 2265/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 ZALTIERI ANNA e dell'avv. D'ONOFRIO ISABELLA ANNA
ATTRICE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 429,1 comma, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Parte attrice ha prodotto in atti il contratto di locazione concluso con la parte convenuta regolarmente registrato.
Parte convenuta si è opposta solo in seconda udienza, sostenendo che gli importi della dedotta morosità non sarebbero corrispondenti al dovuto.
Parte convenuta non si è poi costituita in giudizio con un patrocinio tecnico dopo il mutamento di rito e non ha quindi potuto provare nulla per contestare il dedotto suo inadempimento e/o la sua gravità.
Anche a voler tralasciare in virtù del criterio della ragione più liquida la questione afferente la tardività della opposizione essa è infondata.
L'entità dei canoni di cui si è dedotto l'inadempimento è infatti ritenuta tale da configurare un grave inadempimento e poter quindi fondare la richiesta pronuncia di risoluzione contrattuale giudiziale. Nessuna prova ha potuto portare il convenuto in ordine alla erroneità della dedotta morosità.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base ai valori medi previsti per i compensi di avvocato dal D.M. 55/2014 per le prime due fasi e minimi per la terza dai quali non si ravvisa motivo di discostarsi alla luce dell'attività difensiva svolta e dello svolgimento del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la risoluzione per grave inadempimento imputabile a parte conduttrice del contratto di locazione concluso tra le parti in causa il 01/03/2023, registrato il
13/03/2023 al n. 000864- serie 3T presso l'Agenzia delle Entrate di Castiglione delle
Stiviere (MN);
2. ordina alla parte convenuta il definitivo rilascio dell'immobile sito in CP_1
Rodigo – Frazione Rivalta s/Mincio (MN), via Francesca Est n. 122 così identificato al
Catasto Fabbricati del Comune di Rodigo (MN) al Foglio 39, mappale 124, Sub 327 e
Foglio 39, mappale 124, Sub 333, in favore della parte attrice, libero da persone e/o cose;
3. condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 delle spese di lite che si liquidano in euro 2500,00 per compenso tabellare per la
[...] fase di studio, introduttiva e decisionale ex art. 4, comma 5, D.M. 55/2014, oltre ad euro 371,37 di anticipazioni ed oltre spese generali (15%) e C.P.A. di legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Mantova, 17 febbraio 2025
Il Giudice dott. Andrea Bulgarelli