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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 22/07/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.Vito Colucci Presidente d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.564/2023 RGN
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Capo, Parte_1 dall'avv.Gianluigi Comeglio e dall'avv. Luigi Salerno ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Salerno alla piazza Alario n.
1- appellante
E in persona del lr pt rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Marco Pesenti e dall'avv. Francesco Concio ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.Benedetto Accarino sito in Cava dei Tirreni (SA) alla via Papa Giovanni XXIII n.10 – appellata
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.905/2023
del Tribunale di Nocera Inferiore pubblicata il 3/5/23 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
1 Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fosse revocato il decreto ingiuntivo opposto,
che fossero accolte le ragioni fatte valere nel giudizio di prime cure e che fosse dichiarata l'inefficacia del negozio di fideiussione del
20/1/2005 e dei moduli integrativi del 30/9/2005 e 18/9/2007, in ragione del disconoscimento di tutte le sottoscrizioni che risultavano essere apposte ai suddetti documenti, l'invalidità del negozio di fideiussione, l'insussistenza di validi contratti con conseguente insussistenza delle obbligazioni pretese in via monitoria;
chiedeva che,
in ogni caso, fosse accolta l'opposizione, fosse revocato o dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo opposto, anche perché inammissibile,
improcedibile oltre che infondato in fatto e diritto, il tutto con la vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio;
in via meramente subordinata, all'esito dell'accoglimento dell'impugnazione in ordine all'erronea sentenza con la quale era stata dichiarata l'improcedibilità del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n.
508/2021 chiedeva che fosse disposta la rimessione della causa al
Giudice di primo grado con richiesta di accoglimento dell'opposizione e con la conseguente revoca dello stesso decreto ingiuntivo, sempre
2 con la vittoria delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio;
per l'appellata: chiedeva, nel merito e in via principale, che fosse rigettata qualsiasi domanda ed eccezione proposta dall'appellante con la conferma della sentenza impugnata;
in via subordinata, nel caso in cui non fosse confermata la sentenza impugnata chiedeva che l'appellante fosse dichiarato comunque tenuto e conseguentemente condannarsi al pagamento, in favore della società Parte_1
, della somma di € 753.766,31, oltre interessi di Controparte_1
mora dal dovuto al saldo effettivo, sulla sola sorte capitale, ovvero di quella diversa somma accertata nel corso del presente giudizio di gravame;
chiedeva il rigetto di tutte le istanze istruttorie formulate dalla controparte e nel caso in cui fosse riconosciuto sussistere un disconoscimento formale ex art. 214 cpc reiterava l'istanza di verificazione, già formulata nel giudizio di primo grado;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, da liquidarsi secondo i valori medi del DM 147/2022, tenuto conto del valore di causa dichiarato dalla controparte con atto di citazione in appello, oltre accessori di legge.
3 Con ordinanza dell'11 ottobre 2023 la Corte rigettava la richiesta di sospensiva ex art.283 cpc.
Il Consigliere Istruttore con ordinanza del 17 ottobre 2024
concedeva i termini previsti di cui all'art.352 cpc, fissando l'udienza dell'8 maggio 2025 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 5 giugno 2025 in relazione all'udienza a trattazione scritta dell'8 maggio 2025 il Consigliere Istruttore
rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n. 508/2021 emesso il 12/4/2021 e con cui il Tribunale di Nocera
Inferiore gli ingiungeva il pagamento in favore della Controparte_1
della somma di € 753.766,31, oltre interessi ex d. lvo 231/02 e
[...]
spese della procedura monitoria pari ad € 5.000,00 per onorari ed €
843,00 per spese di C.U., oltre accessori, somma scaturente dall'inadempimento delle obbligazioni di pagamento e di garanzia assunte con i contratti di conto corrente n. 23861, rapporto anticipi fatture n. 25242005 e rapporto anticipi fatture n. 24866305.
4 L'opponente chiedeva che : fosse rilevata l'inefficacia del negozio di fideiussione del 20/1/2005 e dei moduli integrativi del
30/9/2005 e 18/9/2007, in ragione del disconoscimento di tutte le sottoscrizioni che risultavano apposte ai suddetti documenti, fosse accertata e dichiarata l'invalidità del negozio di fideiussione e l'insussistenza di validi contratti e delle obbligazioni pretese in via monitoria nei suoi confronti, fosse accolta l'opposizione con la revoca o con la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto,
anche perché inammissibile, improcedibile oltre che infondato in fatto e diritto.
La in persona del lr pt si costituiva Controparte_1
chiedendo in via principale il rigetto dell'opposizione per infondatezza dei relativi motivi di doglianza con la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, la condanna di parte opponente al pagamento dell'importo di € 753.766,31, o della diversa somma accertata nel corso del giudizio.
Conclusosi il procedimento di mediazione, ritualmente avviato dalla parte opposta, con esito negativo, il Tribunale, considerata la mancata comparizione di parte opponente all'incontro di mediazione,
5 rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni del 23/3/2023 e,
in tale circostanza, concedeva alle parti i termini ex art. 190 cpc.
Il Tribunale adito dichiarava improcedibile l'opposizione proposta da parte opponente e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto e applicava in tema di spese il principio di soccombenza a carico dell'opponente.
Il Giudice di primo grado riteneva non essersi realizzata la condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del d.lvo 28 del 2010, con il quale era posto a carico di chi ha interesse alla tutela giurisdizionale di determinati diritti l'onere di attivare un procedimento di mediazione obbligatoria;
non era sufficiente la mera attivazione in quanto era necessario comparire al primo incontro davanti al mediatore, all'esito del quale le parti avrebbero potuto liberamente dichiarare la volontà di non proseguire la procedura.
ha presentato appello avverso la predetta Parte_1
sentenza deducendo i seguenti motivi:
1)sull'erronea valutazione della rilevanza in ordine alla partecipazione dell'opponente al procedimento di mediazione demandato all'opposta e sulla conseguente violazione della disciplina
6 di cui agli artt. 5 e 8 del d.lvo n. 28/2010, e, comunque, dell'art. 101, II
c cpc;
la decisione impugnata era stata emessa in palese violazione della disciplina in materia di mediazione, in quanto dopo l'attivazione della procedura da parte dell'appellata aveva formalmente evidenziato che l'atto di invito alla procedura di mediazione era del tutto inidoneo in quanto non conteneva nemmeno genericamente il richiamo alle ragioni della pretesa fatta valere e le obbligazioni azionate non erano riconducibili ad un negozio fideiussorio, mai sottoscritto;
la mancata partecipazione alla mediazione poteva costituire solo argomento di prova ex art.116 IIc cpc e non implicava l'improcedibilità del giudizio;
l'onere di attivazione della procedura di mediazione ricadeva solo sulla parte opposta e, quindi, era condizione di procedibilità solo per il ricorso monitorio;
2)sull'erroneità della ritenuta applicazione, al caso di specie,
della disciplina della mediazione obbligatoria;
la mediazione obbligatoria concerneva solo i contratti bancari, mentre nel caso di specie si verteva su contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca per i quali tale obbligo non sussisteva;
7 3)sulle doglianze di merito;
in caso di accoglimento dell'appello in relazione alla dichiarata improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente devoluzione al giudice di secondo grado della trattazione del merito del predetto giudizio oppure nel caso di rimessione della decisione al Tribunale di Nocera Inferiore,
l'appellante richiamava tutte le allegazioni, le istanze e le domande contenute negli atti di cui al giudizio di opposizione e precisamente chiedeva che il negozio fideiussorio fosse dichiarato inefficace in mancanza della verificazione delle sottoscrizioni disconosciute o per l'allegazione di documentazione del tutto inidonea alla dimostrazione delle rilevanti obbligazioni pretese, avendo l'appellata fondato la domanda sulle sole certificazioni ex d.lvo 385/1993 prodotte dal che non era il soggetto originario titolare del credito, Controparte_2
né il soggetto che si sarebbe reso cessionario dello stesso, con conseguente insussistenza della prova scritta ex art. 50 TUB;
in via meramente subordinata, chiedeva che fosse dichiarata la nullità del negozio fideiussorio, e delle suddette integrazioni, in quanto esattamente corrispondente allo schema considerato dalla Banca
d'Italia, con il provvedimento del 2/5/2005, aveva ritenuto la
8 contrarietà alla legge delle clausole di reviviscenza, di rinuncia ai termini ex art. 1957 e di sopravvivenza, poi, ribadita dalla decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 41994 del 30/12/2021.
La in persona del lr pt si costituiva e Controparte_1
chiedeva in primis che l'appello fosse considerato inammissibile x art.342 cpc.
Nel merito l'appellata affermava che:
la decisione in tema di improcedibilità era corretta;
l'applicazione della mediazione era conseguente al fatto che il contenzioso riguardava anche i contratti bancari;
invero la controparte,
nel proprio atto di citazione, oltre alle contestazioni circa la validità
della fideiussione sottoscritta, proponeva altre domande e contestava nello specifico: a) l'inapplicabilità dei principi in tema di contratti c.d.
monofirma azionati dal cessionario dei rapporti contrattuali;
b) il difetto di legittimazione in ordine all'azione monitoria;
c) la carenza di atti e documenti a base dell'ingiunzione opposta;
d) le violazioni degli artt. 1283 e 1284 cc e della disciplina in tema di commissioni di massimo scoperto;
9 il disconoscimento della firma apposta sul contratto di fideiussione era generico e come tale era inammissibile;
in ogni caso,
l'appellata rilevava che, già nella propria comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, aveva formulato istanza di verificazione ex art. 216 cpc;
aveva provato l'esistenza di un proprio credito, certo, liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 633 cpc allegando il contratto di conto corrente n.23861, il rapporto anticipo fatture n. 25242005, il rapporto anticipo fatture n. 24866305, le certificazioni ex art. 50 TUB, il contratto di fideiussione e le comunicazioni e i solleciti inviati dalla
Banca;
in ordine al suo acquisto del credito evidenziava di aver allegato l'avviso della cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, avviso sul quale era pubblicato un link e mediante un click su tale collegamento era possibile rinvenire il numero delle posizione oggetto della cessione;
in ordine alla dedotta nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 della l. n. 287/1990 e sulle cause di estinzione, la fideiussione allegata in atti non era stata redatta in conformità al
10 modello ABI e non poteva dirsi il frutto di un'intesa anticoncorrenziale;
anche se l'art. 2 3c della l. 287/1990 sanciva la nullità delle intese anticoncorrenziali, nulla diceva circa le conseguenze civilistiche che la violazione di tale normativa avrebbe determinato sugli atti negoziali conclusi a valle, ovvero da soggetti terzi con le imprese partecipanti al presunto cartello;
neppure poteva parlarsi nemmeno di nullità derivata in quanto era necessario accertare l'esistenza di un nesso di indissolubile dipendenza tra le singole fideiussioni e l'intesa a monte;
in ogni caso la nullità in oggetto non avrebbe mai potuto riguardare l'intero contratto ma, eventualmente,
solo gli articoli attuativi dell'intesa anticoncorrenziale e, quindi,
l'opponente non si sarebbe, comunque, potuto liberare del vincolo di garanzia.
Va valutato in primis se l'appello sia inammissibile ex art.342
cpc.
L'impugnazione in questione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che va a confutare e contrastare le ragioni addotte dal
11 primo giudice (cfr. ord. n. 13535 del 30/05/2018 della Corte di
Cassazione), cosicchè l'appello in questione non è inammissibile.
Sempre in via preliminare va valutato se sussista la legittimazione in capo alla parte appellata in quanto cessionaria del credito oggetto di contenzioso.
Secondo la giurisprudenza di legittimità la cessione in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione,
non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB.
Più precisamente in caso di contestazione da parte del debitore,
come avvenuto nel caso di specie, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lvo n. 385 / 1993, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione,
neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto,
nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (sent. Cass.17944/2023; sent. Cass. n.15884/2019; sent.
Cass. n.10200/2021; sent. Cass.24798/2020). 12 Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (sent.Cass.n.21821/2023).
Nel caso di specie la prova fornita è sufficiente , in quanto nella pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esiste un link cliccando sullo stesso è possibile verificare se il credito sia inserito nell'atto di cessione;
nel caso di specie seguendo tale procedura il credito ceduto è
individuabile quale oggetto della cessione e contrassegnato con il numero 2402073.
Va valutato a questo punto se il presente contenzioso era soggetto alla condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria.
In realtà il contenzioso non concerneva solo la fideiussione, ma anche i contratti bancari in relazione ai quali era stata concessa la garanzia;
in particolare l'opponente proponeva come motivi anche 13 l'inapplicabilità dei principi in tema di contratti cosiddetti monofirma azionati dal cessionario dei rapporti contrattuali, il difetto di legittimazione in ordine all'azione monitoria e sulla carenza di atti e documenti a basa dell'ingiunzione opposta e sulle violazioni degli artt.1283 cc e 1284 cc della disciplina in tema di CMS.
Ciò posto occorre valutare sulla base di quanto dedotto dall'opponente se correttamente la domanda sia stata dichiarata improcedibile.
Il giudizio di primo grado era ante Cartabia per cui andava applicato il testo previgente dell'art.8 dlvo 28/2010, in virtù del quale la mancata partecipazione delle parti al procedimento monitorio comportava l'applicazione di una sanzione pecuniaria e la valutazione del comportamento ai sensi dell'art.116 IIc cpc.
La dichiarata improcedibilità è stata oltretutto prevista dalla
Corte di Cassazione a sez unite n. 19596 /2020, ma nel caso in cui la mediazione obbligatoria non sia attivata dall'opposto.
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del d lvo 5 28/2010 c 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e 14 decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma
1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.
Nel caso in questione l'improcedibilità è stata dichiarata, invece,
per la mancata partecipazione dell'opponente alla mediazione disposta su disposizione del Tribunale e tale tipo di decisione non può essere adottata in assenza di una specifica previsione e dovendosi piuttosto valutare il comportamento dell'opponente ai fini dell'art.116 IIc cpc.
La sentenza va, quindi, riformata quanto alla decisione di improcedibilità che non poteva essere adottata e l'opposizione va valutata nel merito, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art.354 cpc in cui è prevista la rimessione della causa al Giudice di primo grado.
In relazione al primo motivo va detto che il disconoscimento è
stato posto in essere in modo non sufficientemente specifico;
invero il contratto fonte del debito posto alla base del decreto ingiuntivo recava
15 svariate sottoscrizioni e chi ha disconosciuto non specificava se faceva o meno riferimento a tutte le sottoscrizioni.
Invero il contratto di fideiussione recava la doppia sottoscrizione come gli atti integrativi, mentre solo il contratto di fideiussione recava le generalità dell'opponente, che, come indicato nello stesso contratto dovevano essere scritto di pugno da parte del firmatario.
In proposito l'opponente non ha specificato alcunché, cosicchè il suo disconoscimento non è specifico e va dichiarato inammissibile.
In ogni caso la parte opposta rilevava l'inammissibilità del disconoscimento per la sua genericità, ma avanzava in ogni caso istanza di verificazione e reiterava tale richiesta in questa sede.
Né può dirsi che il credito fatto valere non fosse certo, liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 633 cpc, in quanto l'opposta allegava il contratto di conto corrente n.23861, il rapporto anticipo fatture n.
25242005, il rapporto anticipo fatture n. 24866305, le certificazioni ex art. 50 TUB, il contratto di fideiussione e le comunicazioni e i solleciti inviati dalla Banca.
16 In ogni caso nel successivo giudizio di opposizione l'estratto ex art.50 può valere anche in caso di contestazione generica
(cfr.sent Cass.n. 12818/2024), come accaduto nel caso in esame.
L'appellante ha , poi dedotto che la fideiussione e gli atti integrativi fossero nulli per violazione della normativa antitrust.
Invero sulla base della sent. Cass. sez. un. n. 41994/2021
i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l.287/90 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cc, in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
La rilevazione della nullità - sia pure d'ufficio - presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima ( cfr. sent. Cass. n. 16102/2024), poiché anche la rilevazione
17 d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie
(cfr. sent.Cass. n. 4867/2024,sent. Cass. n. 34053/2023), dal momento che il principio della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (cfr.
sent.Cass.n. 26242/2014; sent. Cass.n.26495/ 2019, sent. Cass. n.
20170/2022 e sent.Cass. n. 28377/2022) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr sent.Cass.n. 20713/ 2023 e Cass. nn. 2607, 5038, 5478, 10712 e 19401
del 2024).
Nel caso di specie il provvedimento della Banca d'Italia è stato esibito in primo grado solo con la comparsa conclusionale e , quindi,
tardivamente.
18 Inoltre secondo la predetta sent. Cass a sez un. la nullità in questione sarebbe solo parziale delle clausole in violazione della normativa antitrust e nel caso di specie l'appellante ha concluso per l'invalidità del contratto di fideiussione e non per una nullità parziale.
Ne consegue che la questione di nullità della fideiussione non è
accoglibile per come prospettata e in primis per la tardiva allegazione del provvedimento della Banca d'Italia.
Vanno analizzate le altre questioni proposte in primo grado e richiamate in sede di appello.
Secondo l'appellante la negligenza del creditore in relazione al recupero del credito libererebbe il fideiussore ex art.1955 cc;
in realtà
è necessario che il creditore sia non solo inerte, ma si comporti in modo quanto meno colposo, violando un dovere giuridico previsto dalla legge o derivante dal contratto dal quale possa derivare la perdita del diritto di surrogazione o di regresso (cfr.sent.Cass.n.21833/2017).
In assenza di una simile prova la censura non è accoglibile.
Quanto all'art.1957 cc va detto che nel contratto di fideiussione fonte del contenzioso era stata regolarmente derogata tale previsione
(cfr.sent.Cass.n.28943/2017).
19 L'appellante ha sostenuto che tale deroga fosse nulla per la violazione della normativa antitrust, ma sul punto si rinvia a quanto prima detto in ordine al rigetto della relativa questione .
Quanto all'art.1956 cc non è stato assolto l'onere probatorio da parte del fideiussore che doveva provare la concessione di un ulteriore finanziamento successivamente al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e la consapevolezza del mutamento delle stesse rispetto a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto.
Va, inoltre, tenuto conto del fatto che l'applicabilità dell'art.1956
cc andava raccordata all'art. 5 del contratto di fideiussione in virtù del quale era previsto che il garante dovesse aver cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e di informarsi dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca.
La questione dei contratti monofirma è stata superata dalla giurisprudenza di legittimità.
In materia di contratti bancari, l'omessa sottoscrizione del
documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del
contratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, comma
3, d.lgs. n. 385/1993. Il requisito formale, infatti, non deve essere
20 inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a
garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del
contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è
dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti
dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi
di quel contratto(cfr.sent.Cass.n.30885/2018).
L'appellante in primo grado ha evidenziato che gli atti posti alla base dell'ingiunzione fossero insufficienti, ma sul punto si richiama quanto già in precedenza affermato per rigettare tale questione.
L ha dedotto che la banca avesse posto in essere Parte_1
pratiche anatocistiche, avesse applicato interessi ultralegali e avesse posto in essere violazioni in tema di CMS;
in realtà tali censure, in assenza di un adeguato supporto probatorio sono estremamente generiche e come tali non sono accoglibili.
In ultimo va detto che il comportamento dell'opponente che non si è presentato all'incontro di mediazione costituisce ultimo elemento probatorio a suo sfavore, in applicazione dell'art.116 cpc.
21 L'accoglimento dell'appello solo in relazione al tipo di pronuncia può costituire motivo di compensazione parziale delle spese nella misura dei tre quarti.
Per il residuo quarto le spese vanno poste a carico della parte appellata (scaglione: 520.001,00 E – 1.00.000,00 E- valori minimi -
vanno riconosciuti interamente per la fase dello studio, per la fase introduttiva e per fase decisionale e nella misura della metà per la fase della trattazione scarsamente significativa in appello)
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1)accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n.508/2021 del Tribunale di Nocera Inferiore in data
12/4/2021; conferma nel resto la sentenza impugnata;
2) compensa le spese del presente grado nella misura dei tre quarti;
22 3) condanna l'appellata a pagare il residuo a favore dell'appellante, spese che liquida in 2791,75 E oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali.
Salerno, 25 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
23
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.Vito Colucci Presidente d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.564/2023 RGN
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Capo, Parte_1 dall'avv.Gianluigi Comeglio e dall'avv. Luigi Salerno ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Salerno alla piazza Alario n.
1- appellante
E in persona del lr pt rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Marco Pesenti e dall'avv. Francesco Concio ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.Benedetto Accarino sito in Cava dei Tirreni (SA) alla via Papa Giovanni XXIII n.10 – appellata
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.905/2023
del Tribunale di Nocera Inferiore pubblicata il 3/5/23 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
1 Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fosse revocato il decreto ingiuntivo opposto,
che fossero accolte le ragioni fatte valere nel giudizio di prime cure e che fosse dichiarata l'inefficacia del negozio di fideiussione del
20/1/2005 e dei moduli integrativi del 30/9/2005 e 18/9/2007, in ragione del disconoscimento di tutte le sottoscrizioni che risultavano essere apposte ai suddetti documenti, l'invalidità del negozio di fideiussione, l'insussistenza di validi contratti con conseguente insussistenza delle obbligazioni pretese in via monitoria;
chiedeva che,
in ogni caso, fosse accolta l'opposizione, fosse revocato o dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo opposto, anche perché inammissibile,
improcedibile oltre che infondato in fatto e diritto, il tutto con la vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio;
in via meramente subordinata, all'esito dell'accoglimento dell'impugnazione in ordine all'erronea sentenza con la quale era stata dichiarata l'improcedibilità del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n.
508/2021 chiedeva che fosse disposta la rimessione della causa al
Giudice di primo grado con richiesta di accoglimento dell'opposizione e con la conseguente revoca dello stesso decreto ingiuntivo, sempre
2 con la vittoria delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio;
per l'appellata: chiedeva, nel merito e in via principale, che fosse rigettata qualsiasi domanda ed eccezione proposta dall'appellante con la conferma della sentenza impugnata;
in via subordinata, nel caso in cui non fosse confermata la sentenza impugnata chiedeva che l'appellante fosse dichiarato comunque tenuto e conseguentemente condannarsi al pagamento, in favore della società Parte_1
, della somma di € 753.766,31, oltre interessi di Controparte_1
mora dal dovuto al saldo effettivo, sulla sola sorte capitale, ovvero di quella diversa somma accertata nel corso del presente giudizio di gravame;
chiedeva il rigetto di tutte le istanze istruttorie formulate dalla controparte e nel caso in cui fosse riconosciuto sussistere un disconoscimento formale ex art. 214 cpc reiterava l'istanza di verificazione, già formulata nel giudizio di primo grado;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, da liquidarsi secondo i valori medi del DM 147/2022, tenuto conto del valore di causa dichiarato dalla controparte con atto di citazione in appello, oltre accessori di legge.
3 Con ordinanza dell'11 ottobre 2023 la Corte rigettava la richiesta di sospensiva ex art.283 cpc.
Il Consigliere Istruttore con ordinanza del 17 ottobre 2024
concedeva i termini previsti di cui all'art.352 cpc, fissando l'udienza dell'8 maggio 2025 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 5 giugno 2025 in relazione all'udienza a trattazione scritta dell'8 maggio 2025 il Consigliere Istruttore
rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n. 508/2021 emesso il 12/4/2021 e con cui il Tribunale di Nocera
Inferiore gli ingiungeva il pagamento in favore della Controparte_1
della somma di € 753.766,31, oltre interessi ex d. lvo 231/02 e
[...]
spese della procedura monitoria pari ad € 5.000,00 per onorari ed €
843,00 per spese di C.U., oltre accessori, somma scaturente dall'inadempimento delle obbligazioni di pagamento e di garanzia assunte con i contratti di conto corrente n. 23861, rapporto anticipi fatture n. 25242005 e rapporto anticipi fatture n. 24866305.
4 L'opponente chiedeva che : fosse rilevata l'inefficacia del negozio di fideiussione del 20/1/2005 e dei moduli integrativi del
30/9/2005 e 18/9/2007, in ragione del disconoscimento di tutte le sottoscrizioni che risultavano apposte ai suddetti documenti, fosse accertata e dichiarata l'invalidità del negozio di fideiussione e l'insussistenza di validi contratti e delle obbligazioni pretese in via monitoria nei suoi confronti, fosse accolta l'opposizione con la revoca o con la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto,
anche perché inammissibile, improcedibile oltre che infondato in fatto e diritto.
La in persona del lr pt si costituiva Controparte_1
chiedendo in via principale il rigetto dell'opposizione per infondatezza dei relativi motivi di doglianza con la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, la condanna di parte opponente al pagamento dell'importo di € 753.766,31, o della diversa somma accertata nel corso del giudizio.
Conclusosi il procedimento di mediazione, ritualmente avviato dalla parte opposta, con esito negativo, il Tribunale, considerata la mancata comparizione di parte opponente all'incontro di mediazione,
5 rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni del 23/3/2023 e,
in tale circostanza, concedeva alle parti i termini ex art. 190 cpc.
Il Tribunale adito dichiarava improcedibile l'opposizione proposta da parte opponente e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto e applicava in tema di spese il principio di soccombenza a carico dell'opponente.
Il Giudice di primo grado riteneva non essersi realizzata la condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del d.lvo 28 del 2010, con il quale era posto a carico di chi ha interesse alla tutela giurisdizionale di determinati diritti l'onere di attivare un procedimento di mediazione obbligatoria;
non era sufficiente la mera attivazione in quanto era necessario comparire al primo incontro davanti al mediatore, all'esito del quale le parti avrebbero potuto liberamente dichiarare la volontà di non proseguire la procedura.
ha presentato appello avverso la predetta Parte_1
sentenza deducendo i seguenti motivi:
1)sull'erronea valutazione della rilevanza in ordine alla partecipazione dell'opponente al procedimento di mediazione demandato all'opposta e sulla conseguente violazione della disciplina
6 di cui agli artt. 5 e 8 del d.lvo n. 28/2010, e, comunque, dell'art. 101, II
c cpc;
la decisione impugnata era stata emessa in palese violazione della disciplina in materia di mediazione, in quanto dopo l'attivazione della procedura da parte dell'appellata aveva formalmente evidenziato che l'atto di invito alla procedura di mediazione era del tutto inidoneo in quanto non conteneva nemmeno genericamente il richiamo alle ragioni della pretesa fatta valere e le obbligazioni azionate non erano riconducibili ad un negozio fideiussorio, mai sottoscritto;
la mancata partecipazione alla mediazione poteva costituire solo argomento di prova ex art.116 IIc cpc e non implicava l'improcedibilità del giudizio;
l'onere di attivazione della procedura di mediazione ricadeva solo sulla parte opposta e, quindi, era condizione di procedibilità solo per il ricorso monitorio;
2)sull'erroneità della ritenuta applicazione, al caso di specie,
della disciplina della mediazione obbligatoria;
la mediazione obbligatoria concerneva solo i contratti bancari, mentre nel caso di specie si verteva su contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca per i quali tale obbligo non sussisteva;
7 3)sulle doglianze di merito;
in caso di accoglimento dell'appello in relazione alla dichiarata improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente devoluzione al giudice di secondo grado della trattazione del merito del predetto giudizio oppure nel caso di rimessione della decisione al Tribunale di Nocera Inferiore,
l'appellante richiamava tutte le allegazioni, le istanze e le domande contenute negli atti di cui al giudizio di opposizione e precisamente chiedeva che il negozio fideiussorio fosse dichiarato inefficace in mancanza della verificazione delle sottoscrizioni disconosciute o per l'allegazione di documentazione del tutto inidonea alla dimostrazione delle rilevanti obbligazioni pretese, avendo l'appellata fondato la domanda sulle sole certificazioni ex d.lvo 385/1993 prodotte dal che non era il soggetto originario titolare del credito, Controparte_2
né il soggetto che si sarebbe reso cessionario dello stesso, con conseguente insussistenza della prova scritta ex art. 50 TUB;
in via meramente subordinata, chiedeva che fosse dichiarata la nullità del negozio fideiussorio, e delle suddette integrazioni, in quanto esattamente corrispondente allo schema considerato dalla Banca
d'Italia, con il provvedimento del 2/5/2005, aveva ritenuto la
8 contrarietà alla legge delle clausole di reviviscenza, di rinuncia ai termini ex art. 1957 e di sopravvivenza, poi, ribadita dalla decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 41994 del 30/12/2021.
La in persona del lr pt si costituiva e Controparte_1
chiedeva in primis che l'appello fosse considerato inammissibile x art.342 cpc.
Nel merito l'appellata affermava che:
la decisione in tema di improcedibilità era corretta;
l'applicazione della mediazione era conseguente al fatto che il contenzioso riguardava anche i contratti bancari;
invero la controparte,
nel proprio atto di citazione, oltre alle contestazioni circa la validità
della fideiussione sottoscritta, proponeva altre domande e contestava nello specifico: a) l'inapplicabilità dei principi in tema di contratti c.d.
monofirma azionati dal cessionario dei rapporti contrattuali;
b) il difetto di legittimazione in ordine all'azione monitoria;
c) la carenza di atti e documenti a base dell'ingiunzione opposta;
d) le violazioni degli artt. 1283 e 1284 cc e della disciplina in tema di commissioni di massimo scoperto;
9 il disconoscimento della firma apposta sul contratto di fideiussione era generico e come tale era inammissibile;
in ogni caso,
l'appellata rilevava che, già nella propria comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, aveva formulato istanza di verificazione ex art. 216 cpc;
aveva provato l'esistenza di un proprio credito, certo, liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 633 cpc allegando il contratto di conto corrente n.23861, il rapporto anticipo fatture n. 25242005, il rapporto anticipo fatture n. 24866305, le certificazioni ex art. 50 TUB, il contratto di fideiussione e le comunicazioni e i solleciti inviati dalla
Banca;
in ordine al suo acquisto del credito evidenziava di aver allegato l'avviso della cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, avviso sul quale era pubblicato un link e mediante un click su tale collegamento era possibile rinvenire il numero delle posizione oggetto della cessione;
in ordine alla dedotta nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 della l. n. 287/1990 e sulle cause di estinzione, la fideiussione allegata in atti non era stata redatta in conformità al
10 modello ABI e non poteva dirsi il frutto di un'intesa anticoncorrenziale;
anche se l'art. 2 3c della l. 287/1990 sanciva la nullità delle intese anticoncorrenziali, nulla diceva circa le conseguenze civilistiche che la violazione di tale normativa avrebbe determinato sugli atti negoziali conclusi a valle, ovvero da soggetti terzi con le imprese partecipanti al presunto cartello;
neppure poteva parlarsi nemmeno di nullità derivata in quanto era necessario accertare l'esistenza di un nesso di indissolubile dipendenza tra le singole fideiussioni e l'intesa a monte;
in ogni caso la nullità in oggetto non avrebbe mai potuto riguardare l'intero contratto ma, eventualmente,
solo gli articoli attuativi dell'intesa anticoncorrenziale e, quindi,
l'opponente non si sarebbe, comunque, potuto liberare del vincolo di garanzia.
Va valutato in primis se l'appello sia inammissibile ex art.342
cpc.
L'impugnazione in questione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che va a confutare e contrastare le ragioni addotte dal
11 primo giudice (cfr. ord. n. 13535 del 30/05/2018 della Corte di
Cassazione), cosicchè l'appello in questione non è inammissibile.
Sempre in via preliminare va valutato se sussista la legittimazione in capo alla parte appellata in quanto cessionaria del credito oggetto di contenzioso.
Secondo la giurisprudenza di legittimità la cessione in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione,
non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB.
Più precisamente in caso di contestazione da parte del debitore,
come avvenuto nel caso di specie, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lvo n. 385 / 1993, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione,
neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto,
nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (sent. Cass.17944/2023; sent. Cass. n.15884/2019; sent.
Cass. n.10200/2021; sent. Cass.24798/2020). 12 Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (sent.Cass.n.21821/2023).
Nel caso di specie la prova fornita è sufficiente , in quanto nella pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esiste un link cliccando sullo stesso è possibile verificare se il credito sia inserito nell'atto di cessione;
nel caso di specie seguendo tale procedura il credito ceduto è
individuabile quale oggetto della cessione e contrassegnato con il numero 2402073.
Va valutato a questo punto se il presente contenzioso era soggetto alla condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria.
In realtà il contenzioso non concerneva solo la fideiussione, ma anche i contratti bancari in relazione ai quali era stata concessa la garanzia;
in particolare l'opponente proponeva come motivi anche 13 l'inapplicabilità dei principi in tema di contratti cosiddetti monofirma azionati dal cessionario dei rapporti contrattuali, il difetto di legittimazione in ordine all'azione monitoria e sulla carenza di atti e documenti a basa dell'ingiunzione opposta e sulle violazioni degli artt.1283 cc e 1284 cc della disciplina in tema di CMS.
Ciò posto occorre valutare sulla base di quanto dedotto dall'opponente se correttamente la domanda sia stata dichiarata improcedibile.
Il giudizio di primo grado era ante Cartabia per cui andava applicato il testo previgente dell'art.8 dlvo 28/2010, in virtù del quale la mancata partecipazione delle parti al procedimento monitorio comportava l'applicazione di una sanzione pecuniaria e la valutazione del comportamento ai sensi dell'art.116 IIc cpc.
La dichiarata improcedibilità è stata oltretutto prevista dalla
Corte di Cassazione a sez unite n. 19596 /2020, ma nel caso in cui la mediazione obbligatoria non sia attivata dall'opposto.
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del d lvo 5 28/2010 c 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e 14 decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma
1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.
Nel caso in questione l'improcedibilità è stata dichiarata, invece,
per la mancata partecipazione dell'opponente alla mediazione disposta su disposizione del Tribunale e tale tipo di decisione non può essere adottata in assenza di una specifica previsione e dovendosi piuttosto valutare il comportamento dell'opponente ai fini dell'art.116 IIc cpc.
La sentenza va, quindi, riformata quanto alla decisione di improcedibilità che non poteva essere adottata e l'opposizione va valutata nel merito, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art.354 cpc in cui è prevista la rimessione della causa al Giudice di primo grado.
In relazione al primo motivo va detto che il disconoscimento è
stato posto in essere in modo non sufficientemente specifico;
invero il contratto fonte del debito posto alla base del decreto ingiuntivo recava
15 svariate sottoscrizioni e chi ha disconosciuto non specificava se faceva o meno riferimento a tutte le sottoscrizioni.
Invero il contratto di fideiussione recava la doppia sottoscrizione come gli atti integrativi, mentre solo il contratto di fideiussione recava le generalità dell'opponente, che, come indicato nello stesso contratto dovevano essere scritto di pugno da parte del firmatario.
In proposito l'opponente non ha specificato alcunché, cosicchè il suo disconoscimento non è specifico e va dichiarato inammissibile.
In ogni caso la parte opposta rilevava l'inammissibilità del disconoscimento per la sua genericità, ma avanzava in ogni caso istanza di verificazione e reiterava tale richiesta in questa sede.
Né può dirsi che il credito fatto valere non fosse certo, liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 633 cpc, in quanto l'opposta allegava il contratto di conto corrente n.23861, il rapporto anticipo fatture n.
25242005, il rapporto anticipo fatture n. 24866305, le certificazioni ex art. 50 TUB, il contratto di fideiussione e le comunicazioni e i solleciti inviati dalla Banca.
16 In ogni caso nel successivo giudizio di opposizione l'estratto ex art.50 può valere anche in caso di contestazione generica
(cfr.sent Cass.n. 12818/2024), come accaduto nel caso in esame.
L'appellante ha , poi dedotto che la fideiussione e gli atti integrativi fossero nulli per violazione della normativa antitrust.
Invero sulla base della sent. Cass. sez. un. n. 41994/2021
i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l.287/90 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cc, in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
La rilevazione della nullità - sia pure d'ufficio - presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima ( cfr. sent. Cass. n. 16102/2024), poiché anche la rilevazione
17 d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie
(cfr. sent.Cass. n. 4867/2024,sent. Cass. n. 34053/2023), dal momento che il principio della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (cfr.
sent.Cass.n. 26242/2014; sent. Cass.n.26495/ 2019, sent. Cass. n.
20170/2022 e sent.Cass. n. 28377/2022) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr sent.Cass.n. 20713/ 2023 e Cass. nn. 2607, 5038, 5478, 10712 e 19401
del 2024).
Nel caso di specie il provvedimento della Banca d'Italia è stato esibito in primo grado solo con la comparsa conclusionale e , quindi,
tardivamente.
18 Inoltre secondo la predetta sent. Cass a sez un. la nullità in questione sarebbe solo parziale delle clausole in violazione della normativa antitrust e nel caso di specie l'appellante ha concluso per l'invalidità del contratto di fideiussione e non per una nullità parziale.
Ne consegue che la questione di nullità della fideiussione non è
accoglibile per come prospettata e in primis per la tardiva allegazione del provvedimento della Banca d'Italia.
Vanno analizzate le altre questioni proposte in primo grado e richiamate in sede di appello.
Secondo l'appellante la negligenza del creditore in relazione al recupero del credito libererebbe il fideiussore ex art.1955 cc;
in realtà
è necessario che il creditore sia non solo inerte, ma si comporti in modo quanto meno colposo, violando un dovere giuridico previsto dalla legge o derivante dal contratto dal quale possa derivare la perdita del diritto di surrogazione o di regresso (cfr.sent.Cass.n.21833/2017).
In assenza di una simile prova la censura non è accoglibile.
Quanto all'art.1957 cc va detto che nel contratto di fideiussione fonte del contenzioso era stata regolarmente derogata tale previsione
(cfr.sent.Cass.n.28943/2017).
19 L'appellante ha sostenuto che tale deroga fosse nulla per la violazione della normativa antitrust, ma sul punto si rinvia a quanto prima detto in ordine al rigetto della relativa questione .
Quanto all'art.1956 cc non è stato assolto l'onere probatorio da parte del fideiussore che doveva provare la concessione di un ulteriore finanziamento successivamente al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e la consapevolezza del mutamento delle stesse rispetto a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto.
Va, inoltre, tenuto conto del fatto che l'applicabilità dell'art.1956
cc andava raccordata all'art. 5 del contratto di fideiussione in virtù del quale era previsto che il garante dovesse aver cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e di informarsi dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca.
La questione dei contratti monofirma è stata superata dalla giurisprudenza di legittimità.
In materia di contratti bancari, l'omessa sottoscrizione del
documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del
contratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, comma
3, d.lgs. n. 385/1993. Il requisito formale, infatti, non deve essere
20 inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a
garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del
contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è
dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti
dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi
di quel contratto(cfr.sent.Cass.n.30885/2018).
L'appellante in primo grado ha evidenziato che gli atti posti alla base dell'ingiunzione fossero insufficienti, ma sul punto si richiama quanto già in precedenza affermato per rigettare tale questione.
L ha dedotto che la banca avesse posto in essere Parte_1
pratiche anatocistiche, avesse applicato interessi ultralegali e avesse posto in essere violazioni in tema di CMS;
in realtà tali censure, in assenza di un adeguato supporto probatorio sono estremamente generiche e come tali non sono accoglibili.
In ultimo va detto che il comportamento dell'opponente che non si è presentato all'incontro di mediazione costituisce ultimo elemento probatorio a suo sfavore, in applicazione dell'art.116 cpc.
21 L'accoglimento dell'appello solo in relazione al tipo di pronuncia può costituire motivo di compensazione parziale delle spese nella misura dei tre quarti.
Per il residuo quarto le spese vanno poste a carico della parte appellata (scaglione: 520.001,00 E – 1.00.000,00 E- valori minimi -
vanno riconosciuti interamente per la fase dello studio, per la fase introduttiva e per fase decisionale e nella misura della metà per la fase della trattazione scarsamente significativa in appello)
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1)accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n.508/2021 del Tribunale di Nocera Inferiore in data
12/4/2021; conferma nel resto la sentenza impugnata;
2) compensa le spese del presente grado nella misura dei tre quarti;
22 3) condanna l'appellata a pagare il residuo a favore dell'appellante, spese che liquida in 2791,75 E oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali.
Salerno, 25 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
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