TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 30/10/2025, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1514/2021
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Antonio PICARDI, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo al n. 1514/2021 R.G. in data 11.3.2021 e promossa con atto di citazione ritualmente notificato
da
, nato a [...] il [...], (c.f. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...]
nata a [...] il [...], (c.f. Parte_2
), residente in [...] C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo PESAVENTO del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Vicenza - Contrà Porti n. 38, come da procura in calce all'atto di citazione
attori
contro
, nata a [...] il [...], (c.f. ), residente in CP_1 C.F._3
ER (VI) in via Capitello n. 2, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Patrick GRENDENE ed Elena DE
1 GASPARI del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi, in Vicenza – via
IC MI n. 265, come da procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione
convenuta
e
(c.f. Controparte_2 C.F._4
c.f. ) CP_3 C.F._5
(c.f. ) Controparte_4 C.F._6
(c.f. ) Controparte_5 C.F._7
c.f. ) CP_6 C.F._8
convenuti contumaci
In punto: divisione di beni non caduti in successione.
All'udienza dell'8.7.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate congiuntamente dai procuratori delle parti:
“Nel richiamare integralmente quanto già dedotto, motivato ed eccepito nei propri atti di causa, i sottoscritti procuratori ribadiscono le seguenti
CONCLUSIONI
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE E RICONVENZIONALE
1. Dividere gli immobili di cui è causa secondo i seguenti assegni divisionali:
- a parte attrice e : Parte_3 Parte_2
- Foglio 11 in proprietà per la quota di 1/2: ▪ mappale 924 sub. 1 cat. F/1, Controparte_7 cons. mq. 45, Rendita €. /, Via Capitello n. /, p. T in proprietà per la quota di 1/1: ▪ mappale 1033 cat.
F/1, cons. mq. 10, Rendita €. /, Via Capitello n. /, p. T ▪ mappale 926 cat. F/1, cons. mq. 10, Rendita €.
/, Via Capitello n. 2, p. T ▪ mappale 928 cat. F/1, cons. mq. 7, Rendita €. /, Via Capitello n. 2, p. T
- a parte convenuta : CP_1
2 - Foglio 11 in proprietà per la quota di 1/2: ▪ mappale 924 sub. 1 cat. F/1, Controparte_7 cons. mq. 45, Rendita €. /, Via Capitello n. /, p. T in proprietà per la quota di 1/1: ▪ mappale 1034 cat.
F/1, cons. mq. 57, Rendita €. /, Via Capitello n. /, p. T ▪ mappale 925 cat. C/6, cl. U, cons. mq. 13, sup. cat. mq. 17, Rendita €. 18,13, Via Capitello n. 2, p. T ▪ mappale 927 cat. C/2, cl. U, cons. mq. 10, sup. cat. mq. 15, Rendita €. 10,85, Via Capitello n. 2, p. T-1
2. Per effetto di quanto sopra, ordinare al Conservatore dei RR.II. le relative trascrizioni.”
Concisa esposizione delle ragioni
di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio avanti questo Tribunale i convenuti, in epigrafe indicati, esponendo di:
- essere comproprietari (docc. 1-3), unitamente ai convenuti, dei beni immobili siti in ER (VI), identificati al foglio 11 mapp. 924,925,926,928 e 927, con quest'ultimo che era censito come deposito e di fatto unito al mappale 923 di proprietà esclusiva dei convenuti;
- aver esperito infruttuosamente l'obbligatorio tentativo di mediazione atteso che le parti non sono riuscite ad addivenire ad un accordo di divisione dei predetti beni immobili, con particolare riguardo all'area di corte comune (mapp.924) di cui parte convenuta, con opposizione degli attori, chiedeva la proprietà esclusiva.
Su dette premesse, i signori e evocavano pertanto in giudizio i signori Parte_1 Pt_2 [...]
, , , e , chiedendo CP_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 all'intestata autorità giudiziaria la divisione fra le parti del compendio immobiliare de quo secondo gli assegni divisionali all'uopo predisposti dal geom. (doc.5). CP_8
Con comparsa tempestivamente depositata si costituiva in giudizio la quale, CP_1 premettendo di concordare con gli attori sulla necessità di procedere alla divisione dei beni oggetto di causa, rappresentava di possedere con i requisiti di cui all'art.1158 c.c. gli immobili censiti ai mappali
925 (autorimessa attigua alla propria abitazione) e 927 (deposito unito al mapp.923), instando in via riconvenzionale per la declaratoria di usucapione di detti beni, avendo assolto la relativa condizione di
3 procedibilità (doc.3). Spiegava inoltre, in virtù di connessione soggettiva e dello stretto collegamento con il presente giudizio divisorio, una serie di domande atte:
a) alla rimozione del muretto realizzato illegittimamente dagli attori sul mapp.926;
b) al riconoscimento ed alla regolazione del diritto di passaggio esistente a favore della medesima sul mapp.826 e sulle eventuali proprietà che saranno assegnate agli attori a seguito della divisione immobiliare in argomento, in particolare con riferimento alla corte comune censita al mapp.924;
c) al ripristino dello stato dei luoghi al fine di eliminare l'illegittimo scolo delle acque verso il mapp.924, modificato, in spregio alla legge, in seguito a lavorazioni eseguite da parte degli attori che avevano alterato le pendenze di scolo dell'acqua piovana, portando quest'ultima a riversarsi sulla proprietà della convenuta nonché sulla porzione di corte comune prospiciente all'abitazione e su cui si trova l'autorimessa;
d) all'accertamento del confine fra i fondi degli attori e della convenuta ed al corretto riposizionamento della recinzione che divide le proprietà, posto che i signori e avevano Pt_2 Parte_1 ripetutamente e senza autorizzazione spostato e piegato la rete di confine, nonché alla demolizione della baracca in legno presente nel mapp. attoreo n. 826 poiché non rispettava le distanze di confine.
Ciò rappresentato, la instava preliminarmente per l'autorizzazione alla chiamata in causa di CP_1 Cont
, , e , già convenuti, al fine di renderli edotti della domanda Controparte_2 CP_4 CP_5 CP_6 di usucapione svolta in via riconvenzionale di cui chiedeva l'accoglimento. Chiedeva indi procedersi alla divisione del compendio immobiliare così residuato (foglio 11, mapp. nn. 924,926,928) con assegnazione alla stessa della quota di spettanza e riconoscendo in capo alla medesima di eventuali diritti di passaggio sulle proprietà attribuite agli attori al fine di accedere agli immobili di sua proprietà, con ordine delle relative trascrizioni. Chiedeva infine l'accoglimento delle ulteriori domande rassegnate, in particolare: i) l'ordine al ripristino dello stato dei luoghi in relazione allo scolo dell'acqua piovana;
ii) la condanna degli attori alla demolizione dei manufatti di cui sopra;
iii) l'accertamento dei confini fra le proprietà degli attori e quella della convenuta, con apposizione dei relativi termini e ripristino della rete di confine. In via gradata, chiedeva procedersi alla divisione dei beni immobili censiti al Comune di ER, fg. 11, mapp. 924,925,926,927,928, fermo restando l'assegnazione della propria quota di spettanza e il riconoscimento del diritto di servitù sulle proprietà attoree oggetto di attribuzione, sempre con ordine delle relative trascrizioni.
4 Così essenzialmente impostato il contraddittorio, all'udienza del 12.7.2022, previa declaratoria di contumacia dei convenuti non costituiti, venivano assegnati termini per il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. L'istruttoria, attesa la concorde richiesta delle parti, aveva luogo con svolgimento di CTU, affidata al geom. , per la predisposizione dei progetti divisionali. Svolti gli Controparte_9 accertamenti peritali e depositato il relativo elaborato, all'udienza del 18.6.2024 le parti dichiaravano di accettare l'ipotesi divisionale, comprensiva dell'usucapione richiesta dalla convenuta, predisposta dall'ausiliario del Giudice a cui veniva conferito incarico integrativo per la necessità di procedere al frazionamento degli immobili. Depositato l'elaborato integrativo ed avendo comunque le parti raggiunto un accordo, la causa veniva rimessa in decisione all'udienza dell'8 luglio 2025 sulle conclusioni precisate congiuntamente, come in epigrafe trascritte, dai procuratori delle parti, i quali rinunciavano ai termini di rito per scritti conclusionali.
***********
Tutto quanto sopra premesso e rappresentato, deve essere accolta la domanda di divisione, come proposta e definitivamente precisata, in modo congiunto, dalle parti costituite, a seguito dell'accettazione condivisa dell'assegno divisionale redatto dal CTU e, in ogni caso, dell'accordo divisorio dalle stesse parti raggiunto, trattandosi di materia in cui non entrano in gioco diritti indisponibili ovvero profili di nullità di atti e di conseguente incommerciabilità di beni.
Vanno altresì autorizzate occorrendo volture e trascrizioni di legge con esonero di responsabilità del competente Conservatore.
Così decise le questioni oggetto di causa, pare equo al giudicante, oltre che dichiarare integralmente compensate le spese processuali tra attori e convenuta, nulla disporre per le spese processuali a carico dei convenuti , i quali, rimanendo contumaci, non hanno comunque contrastato le CP_2 domande di divisione.
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste definitivamente a carico di ciascuna parte nella misura proporzionale alle rispettive quote di comproprietà.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
5 pronunciando sulle domande di cui al ricorso in epigrafe, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede e decide:
I) dispone che la divisione avvenga attraverso l'assegnazione dei seguenti beni immobili siti in
ER (VI) secondo i seguenti assegni divisionali:
- a parte attrice e : Parte_3 Parte_2
Comune di ER, Foglio 11 Controparte_7
in proprietà per la quota di 1/2:
▪ mappale 924 sub. 1 cat. F/1, cons. mq. 45, Rendita €. /, Via Capitello n. /, p. T
in proprietà per la quota di 1/1:
▪ mappale 1033 cat. F/1, cons. mq. 10, Rendita €. /, Via Capitello n. /, p. T
▪ mappale 926 cat. F/1, cons. mq. 10, Rendita €. /, Via Capitello n. 2, p. T
▪ mappale 928 cat. F/1, cons. mq. 7, Rendita €. /, Via Capitello n. 2, p. T
- a parte convenuta : CP_1
Comune di ER, Foglio 11 Controparte_7
in proprietà per la quota di 1/2:
▪ mappale 924 sub. 1 cat. F/1, cons. mq. 45, Rendita €. /, Via Capitello n. /, p. T
in proprietà per la quota di 1/1:
▪ mappale 1034 cat. F/1, cons. mq. 57, Rendita €. /, Via Capitello n. /, p. T
▪ mappale 925 cat. C/6, cl. U, cons. mq. 13, sup. cat. mq. 17, Rendita €. 18,13, Via Capitello n. 2, p. T
▪ mappale 927 cat. C/2, cl. U, cons. mq. 10, sup. cat. mq. 15, Rendita €. 10,85, Via Capitello n. 2, p. T-
1;
II) spese di lite interamente compensate fra le parti costituite;
III) nulla per le spese processuali verso i convenuti contumaci;
6 IV) pone in via definitiva gli oneri di c.t.u., come liquidati con separati decreti, a carico delle parti tutte in misura proporzionale alle rispettive quote di comproprietà;
V) autorizza volture e trascrizioni di legge con esonero di responsabilità del competente Conservatore.
Così deciso in Vicenza, 30 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Antonio Picardi
7
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Antonio PICARDI, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo al n. 1514/2021 R.G. in data 11.3.2021 e promossa con atto di citazione ritualmente notificato
da
, nato a [...] il [...], (c.f. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...]
nata a [...] il [...], (c.f. Parte_2
), residente in [...] C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo PESAVENTO del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Vicenza - Contrà Porti n. 38, come da procura in calce all'atto di citazione
attori
contro
, nata a [...] il [...], (c.f. ), residente in CP_1 C.F._3
ER (VI) in via Capitello n. 2, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Patrick GRENDENE ed Elena DE
1 GASPARI del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi, in Vicenza – via
IC MI n. 265, come da procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione
convenuta
e
(c.f. Controparte_2 C.F._4
c.f. ) CP_3 C.F._5
(c.f. ) Controparte_4 C.F._6
(c.f. ) Controparte_5 C.F._7
c.f. ) CP_6 C.F._8
convenuti contumaci
In punto: divisione di beni non caduti in successione.
All'udienza dell'8.7.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate congiuntamente dai procuratori delle parti:
“Nel richiamare integralmente quanto già dedotto, motivato ed eccepito nei propri atti di causa, i sottoscritti procuratori ribadiscono le seguenti
CONCLUSIONI
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE E RICONVENZIONALE
1. Dividere gli immobili di cui è causa secondo i seguenti assegni divisionali:
- a parte attrice e : Parte_3 Parte_2
- Foglio 11 in proprietà per la quota di 1/2: ▪ mappale 924 sub. 1 cat. F/1, Controparte_7 cons. mq. 45, Rendita €. /, Via Capitello n. /, p. T in proprietà per la quota di 1/1: ▪ mappale 1033 cat.
F/1, cons. mq. 10, Rendita €. /, Via Capitello n. /, p. T ▪ mappale 926 cat. F/1, cons. mq. 10, Rendita €.
/, Via Capitello n. 2, p. T ▪ mappale 928 cat. F/1, cons. mq. 7, Rendita €. /, Via Capitello n. 2, p. T
- a parte convenuta : CP_1
2 - Foglio 11 in proprietà per la quota di 1/2: ▪ mappale 924 sub. 1 cat. F/1, Controparte_7 cons. mq. 45, Rendita €. /, Via Capitello n. /, p. T in proprietà per la quota di 1/1: ▪ mappale 1034 cat.
F/1, cons. mq. 57, Rendita €. /, Via Capitello n. /, p. T ▪ mappale 925 cat. C/6, cl. U, cons. mq. 13, sup. cat. mq. 17, Rendita €. 18,13, Via Capitello n. 2, p. T ▪ mappale 927 cat. C/2, cl. U, cons. mq. 10, sup. cat. mq. 15, Rendita €. 10,85, Via Capitello n. 2, p. T-1
2. Per effetto di quanto sopra, ordinare al Conservatore dei RR.II. le relative trascrizioni.”
Concisa esposizione delle ragioni
di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio avanti questo Tribunale i convenuti, in epigrafe indicati, esponendo di:
- essere comproprietari (docc. 1-3), unitamente ai convenuti, dei beni immobili siti in ER (VI), identificati al foglio 11 mapp. 924,925,926,928 e 927, con quest'ultimo che era censito come deposito e di fatto unito al mappale 923 di proprietà esclusiva dei convenuti;
- aver esperito infruttuosamente l'obbligatorio tentativo di mediazione atteso che le parti non sono riuscite ad addivenire ad un accordo di divisione dei predetti beni immobili, con particolare riguardo all'area di corte comune (mapp.924) di cui parte convenuta, con opposizione degli attori, chiedeva la proprietà esclusiva.
Su dette premesse, i signori e evocavano pertanto in giudizio i signori Parte_1 Pt_2 [...]
, , , e , chiedendo CP_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 all'intestata autorità giudiziaria la divisione fra le parti del compendio immobiliare de quo secondo gli assegni divisionali all'uopo predisposti dal geom. (doc.5). CP_8
Con comparsa tempestivamente depositata si costituiva in giudizio la quale, CP_1 premettendo di concordare con gli attori sulla necessità di procedere alla divisione dei beni oggetto di causa, rappresentava di possedere con i requisiti di cui all'art.1158 c.c. gli immobili censiti ai mappali
925 (autorimessa attigua alla propria abitazione) e 927 (deposito unito al mapp.923), instando in via riconvenzionale per la declaratoria di usucapione di detti beni, avendo assolto la relativa condizione di
3 procedibilità (doc.3). Spiegava inoltre, in virtù di connessione soggettiva e dello stretto collegamento con il presente giudizio divisorio, una serie di domande atte:
a) alla rimozione del muretto realizzato illegittimamente dagli attori sul mapp.926;
b) al riconoscimento ed alla regolazione del diritto di passaggio esistente a favore della medesima sul mapp.826 e sulle eventuali proprietà che saranno assegnate agli attori a seguito della divisione immobiliare in argomento, in particolare con riferimento alla corte comune censita al mapp.924;
c) al ripristino dello stato dei luoghi al fine di eliminare l'illegittimo scolo delle acque verso il mapp.924, modificato, in spregio alla legge, in seguito a lavorazioni eseguite da parte degli attori che avevano alterato le pendenze di scolo dell'acqua piovana, portando quest'ultima a riversarsi sulla proprietà della convenuta nonché sulla porzione di corte comune prospiciente all'abitazione e su cui si trova l'autorimessa;
d) all'accertamento del confine fra i fondi degli attori e della convenuta ed al corretto riposizionamento della recinzione che divide le proprietà, posto che i signori e avevano Pt_2 Parte_1 ripetutamente e senza autorizzazione spostato e piegato la rete di confine, nonché alla demolizione della baracca in legno presente nel mapp. attoreo n. 826 poiché non rispettava le distanze di confine.
Ciò rappresentato, la instava preliminarmente per l'autorizzazione alla chiamata in causa di CP_1 Cont
, , e , già convenuti, al fine di renderli edotti della domanda Controparte_2 CP_4 CP_5 CP_6 di usucapione svolta in via riconvenzionale di cui chiedeva l'accoglimento. Chiedeva indi procedersi alla divisione del compendio immobiliare così residuato (foglio 11, mapp. nn. 924,926,928) con assegnazione alla stessa della quota di spettanza e riconoscendo in capo alla medesima di eventuali diritti di passaggio sulle proprietà attribuite agli attori al fine di accedere agli immobili di sua proprietà, con ordine delle relative trascrizioni. Chiedeva infine l'accoglimento delle ulteriori domande rassegnate, in particolare: i) l'ordine al ripristino dello stato dei luoghi in relazione allo scolo dell'acqua piovana;
ii) la condanna degli attori alla demolizione dei manufatti di cui sopra;
iii) l'accertamento dei confini fra le proprietà degli attori e quella della convenuta, con apposizione dei relativi termini e ripristino della rete di confine. In via gradata, chiedeva procedersi alla divisione dei beni immobili censiti al Comune di ER, fg. 11, mapp. 924,925,926,927,928, fermo restando l'assegnazione della propria quota di spettanza e il riconoscimento del diritto di servitù sulle proprietà attoree oggetto di attribuzione, sempre con ordine delle relative trascrizioni.
4 Così essenzialmente impostato il contraddittorio, all'udienza del 12.7.2022, previa declaratoria di contumacia dei convenuti non costituiti, venivano assegnati termini per il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. L'istruttoria, attesa la concorde richiesta delle parti, aveva luogo con svolgimento di CTU, affidata al geom. , per la predisposizione dei progetti divisionali. Svolti gli Controparte_9 accertamenti peritali e depositato il relativo elaborato, all'udienza del 18.6.2024 le parti dichiaravano di accettare l'ipotesi divisionale, comprensiva dell'usucapione richiesta dalla convenuta, predisposta dall'ausiliario del Giudice a cui veniva conferito incarico integrativo per la necessità di procedere al frazionamento degli immobili. Depositato l'elaborato integrativo ed avendo comunque le parti raggiunto un accordo, la causa veniva rimessa in decisione all'udienza dell'8 luglio 2025 sulle conclusioni precisate congiuntamente, come in epigrafe trascritte, dai procuratori delle parti, i quali rinunciavano ai termini di rito per scritti conclusionali.
***********
Tutto quanto sopra premesso e rappresentato, deve essere accolta la domanda di divisione, come proposta e definitivamente precisata, in modo congiunto, dalle parti costituite, a seguito dell'accettazione condivisa dell'assegno divisionale redatto dal CTU e, in ogni caso, dell'accordo divisorio dalle stesse parti raggiunto, trattandosi di materia in cui non entrano in gioco diritti indisponibili ovvero profili di nullità di atti e di conseguente incommerciabilità di beni.
Vanno altresì autorizzate occorrendo volture e trascrizioni di legge con esonero di responsabilità del competente Conservatore.
Così decise le questioni oggetto di causa, pare equo al giudicante, oltre che dichiarare integralmente compensate le spese processuali tra attori e convenuta, nulla disporre per le spese processuali a carico dei convenuti , i quali, rimanendo contumaci, non hanno comunque contrastato le CP_2 domande di divisione.
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste definitivamente a carico di ciascuna parte nella misura proporzionale alle rispettive quote di comproprietà.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
5 pronunciando sulle domande di cui al ricorso in epigrafe, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede e decide:
I) dispone che la divisione avvenga attraverso l'assegnazione dei seguenti beni immobili siti in
ER (VI) secondo i seguenti assegni divisionali:
- a parte attrice e : Parte_3 Parte_2
Comune di ER, Foglio 11 Controparte_7
in proprietà per la quota di 1/2:
▪ mappale 924 sub. 1 cat. F/1, cons. mq. 45, Rendita €. /, Via Capitello n. /, p. T
in proprietà per la quota di 1/1:
▪ mappale 1033 cat. F/1, cons. mq. 10, Rendita €. /, Via Capitello n. /, p. T
▪ mappale 926 cat. F/1, cons. mq. 10, Rendita €. /, Via Capitello n. 2, p. T
▪ mappale 928 cat. F/1, cons. mq. 7, Rendita €. /, Via Capitello n. 2, p. T
- a parte convenuta : CP_1
Comune di ER, Foglio 11 Controparte_7
in proprietà per la quota di 1/2:
▪ mappale 924 sub. 1 cat. F/1, cons. mq. 45, Rendita €. /, Via Capitello n. /, p. T
in proprietà per la quota di 1/1:
▪ mappale 1034 cat. F/1, cons. mq. 57, Rendita €. /, Via Capitello n. /, p. T
▪ mappale 925 cat. C/6, cl. U, cons. mq. 13, sup. cat. mq. 17, Rendita €. 18,13, Via Capitello n. 2, p. T
▪ mappale 927 cat. C/2, cl. U, cons. mq. 10, sup. cat. mq. 15, Rendita €. 10,85, Via Capitello n. 2, p. T-
1;
II) spese di lite interamente compensate fra le parti costituite;
III) nulla per le spese processuali verso i convenuti contumaci;
6 IV) pone in via definitiva gli oneri di c.t.u., come liquidati con separati decreti, a carico delle parti tutte in misura proporzionale alle rispettive quote di comproprietà;
V) autorizza volture e trascrizioni di legge con esonero di responsabilità del competente Conservatore.
Così deciso in Vicenza, 30 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Antonio Picardi
7