CA
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 16/12/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE in persona di: dott. Pasquale Cristiano Presidente rel. dott. Michele Videtta Consigliere dott. Mariadomenica Marchese Conigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al 217/2019 del Ruolo Gen., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservata in decisione all'udienza del 21.10.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10.10.2022 a decorrere dal 1.1.2023, coi termini abbreviati di cui all'art. 190 c.p.c. tra in persona del direttore generale pro Controparte_1 tempore, con sede in Modena alla via San Carlo 16 (C.F. ), P.IVA_1 quale mandataria di già Controparte_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] giusta procura speciale del Notaio del 19 gennaio 2017 - Rep. Per_1
45659/13967, rappresentata e difesa, giusta procura conferita su supporto cartaceo trasmessa in copia informatica con sottoscrizione digitale dal difensore costituitosi attraverso strumenti telematici, dall'avv. Anna Laterza (C.F. ), presso il cui studio elettivamente domicilia C.F._1 in Matera, al Recinto Nazioni Unite 13 appellante e
(C.F. ) Controparte_4 C.F._2
(C.F. ) Controparte_5 C.F._3
(C.F. , in proprio e quale Parte_1 C.F._4 legale rappresentante della Controparte_6
(C.F. ), con sede in Matera, alla via Gattini 3, rappresentati e P.IVA_2 difesi, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Nicola Rocco (C.F. ), presso il cui studio C.F._5 elettivamente domiciliano in Matera, alla via Nazionale 50 appellati nonché
1 con sede in Messina, alla via Bonsignore 1 (C.F. CP_7
, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale P.IVA_3 procuratrice di giusta procura per Notaio Controparte_8 Per_2 del 11.01.2021, Rep. 306494, cessionaria, a seguito di contratto di cessione del 18.12.2020, di un portafoglio di crediti vantati da Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Barbaro (C.F. C.F._6
congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Andrea Aloi (C.F.
[...]
), giusta procura generale alle liti per Notaio CodiceFiscale_7 Per_3 da Messina del 03.03.2021 n. 38070 Rep., elettivamente domiciliata in Potenza, al vicolo Famiglia Pontolillo 42, presso lo studio dell'Avv. Francesco Sarno (C.F.: ) C.F._8 interventore SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI Con atto di citazione notificato il 19.4.2019 la Controparte_1
quale mandataria di ha proposto appello
[...] Controparte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Matera, in composizione monocratica, 900/2018, pubblicata il 23.10.2018, in forza della quale, in parziale accoglimento della opposizione proposta da e Controparte_4
, quali garanti, e da , in proprio e quale legale CP_5 Parte_1 rappresentante dello con citazione Controparte_6 notificata il 16.2.2010, avverso il decreto ingiuntivo 696/2009 del Tribunale di Matera – di intimazione in solido al pagamento in favore della ricorrente in monitorio della somma di € 56.246,21, oltre interessi dal 1.04.2009 al soddisfo, quale saldo a debito del conto corrente 7000547, aperto in data 2.03.1998 dallo passato in sofferenza il Controparte_6
22.5.2009, con concessione, giusta contratto del 30.03.2006, di apertura di credito di € 50.000,0, garantita da fideiussione sino all'importo massimo di
€ 65.000,00 prestata con contratto del 30.03.2006 – sono stati dichiarati tenuti in solido al pagamento della somma di € 28.283,69, oltre interessi nella misura del 6,95% dall'1.4.2009 al soddisfo;
il primo giudice ha altresì revocato il decreto ingiuntivo opposto, compensato le spese di lite e posto definitivamente a carico della parte opposta le spese della CTU. L'appellante ha affidato l'appello a 3 motivi, concludendo, in via principale, per accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo è stato emesso legittimamente e per il rigetto dell'opposizione e delle domande proposte dagli opponenti anche in via riconvenzionale, incluse quelle di risarcimento dei danni, per responsabilità aggravata processuale della banca e per ripetuta violazione dei principi di lealtà, correttezza e buona fede, attese la inosservanza dell'onere della prova e la infondatezza nel merito;
in via istruttoria, per l'annullamento della CTU limitatamente alla verifica dell'usura e, se del caso, per la rinnovazione della CTU onde accertare l'eventuale superamento dei tassi soglia applicando le formule della Banca d'Italia con esclusione delle commissioni di massimo scoperto, oppure applicando il principio enunciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite
2 con sentenza n.16303 del 20 giugno 2018; in via subordinata, in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, per l'accertamento e la declaratoria che gli opponenti sono debitori nei confronti della delle CP_2 somme indicate nel decreto ingiuntivo revocato, o delle maggiori o minori somme accertate in corso di causa e ritenute di giustizia, nonché, per l'effetto, per la condanna degli stessi opponenti al pagamento in solido, in favore della Banca opposta, delle somme in tal modo determinate;
vinte le spese del doppio grado, oltre la condanna degli opponenti al pagamento delle spese della CTU. Gli appellati in epigrafe – costituitisi con comparsa depositata il 30.9.2019 a fronte della prima udienza di trattazione indicata in citazione per il 16.4.2019 – hanno concluso per la declaratoria di inammissibilità e comunque per il rigetto del primo e del terzo motivo, nonché per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda di pagamento attorea, disponendo la compensazione giudiziale, opposta in via di eccezione, del credito complessivamente vantato dagli opponenti ai sensi del combinato disposto degli articoli 96 (responsabilità aggravata processuale) e 88 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e buona fede) c.p.c. con quello eventualmente risultante a favore della banca opposta, all'esito di rinnovazione e/o di supplemento della CTU invocati unitamente all'ordine di esibizione degli estratti conto. Con comparsa depositata il 23.6.2021 ha spiegato intervento la CP_7 quale procuratrice di cessionaria del credito vantato Controparte_8 dall'appellante, facendo proprie istanze, richieste, difese, eccezioni e deduzioni tutte già avanzate dalla cedente, della quale ha chiesto la estromissione. All'udienza del 21.10.2025, svolta con le modalità in epigrafe, la Corte ha riservato la decisione all'esito degli adempimenti di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE A) Con il primo motivo lamenta l'appellante come, nonostante la inosservanza dell'onere della prova da parte degli attori, il primo giudice avesse erroneamente ritenuto di ammettere la consulenza tecnico contabile d'ufficio, in palese violazione degli articoli 2697 c.c. e 115 c.p.c., affidando al CTU il compito di ricercare e di ricostruire le prove lacunose ed insufficienti offerte dagli attori, con violazione anche delle norme di cui agli articoli 191, 61 e 62 cpc. B) Il motivo è infondato. Infatti, “in tema di rapporti bancari, ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti” (Cass. 222902023).
3 Peraltro, giova rammentare come “in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa” (Cass. 14640/2018). C) Con il secondo motivo lamenta l'appellante come il primo giudice non abbia tenuto conto delle contestazioni specifiche sollevate dalla banca sull'errata metodologia di calcolo adottata dal CTU ai fini della verifica dell'usura, avendo l'ausiliare, disattendo completamento i quesiti, verificato il superamento dei tassi soglia applicando una formula comprensiva delle commissioni di massimo scoperto. D) Il motivo è fondato. Infatti, a fronte del generico richiamo operato dall'appellante alle osservazioni del proprio CTP circa i “macroscopici errori di calcolo” da cui sarebbe affetta la relazione del CTU, si rileva come abbia precisato quest'ultimo in realtà all'udienza del 19.1.2017 di “non aver applicato la CMS nel calcolo del superamento del tasso soglia”, neppure omettendo di fornire riscontro alle osservazioni del CTP dell'appellante alle pagine 3 e 4 dei chiarimenti depositati il 18.3.2013 in relazione al quesito n. 7 (“accertamento della usurarietà originaria”). Tuttavia, anziché al saldo recepito dal primo giudice – “€ 28.283,69, comprensivo della sola linea capitale e delle spese trimestralmente addebitate nella misura pattuita, senza considerare la commissione di massimo scoperto” – occorre invece fare riferimento al saldo a debito del correntista di “€ 51.074.95, “comprensivo di linea capitale e competenze alla data del 22.5.2009,” indicato dal CTU alle pagine 17 e seguenti della relazione, in risposta al quesito n. 11), previa esclusione della CMS, nonché epurato il saldo a debito del correntista di € 51.124,11 previa eliminazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito fino al 30.6.99; tanto, in risposta al quesito n. 9 che demandava all'ausiliare di escludere dal calcolo, nell'accertamento del superamento del tasso soglia, “fino al 31.12.2009 (art. 2 bis comma 2 del d.l. 185/2008, convertito con la legge 2/2009, Istruzioni della Banca d'Italia del 2009)”.
4 Tanto, posto il superamento del tasso soglia relativamente ai 4 precisati trimestri (pagina 16 della relazione depositata il 29.10-2012, nonché pagine 3 e 2 dei chiarimenti depositati il 18.3.2013), il primo dei quali risale al terzo trimestre del 98, ovvero nel corso del rapporto. Infatti – giusta il richiamo pure operato dall'appellante al principio che la verifica dell'usura va eseguita risalendo al momento in cui gli interessi sono stati pattuiti – “nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (Cass. 24743/2023). E) È fondato, stante l'accoglimento del secondo motivo, anche il terzo motivo, in forza del quale l'appellante ha dedotto come “nel presente giudizio d'impugnazione, pertanto, in riforma della sentenza impugnata ed in applicazione del principio della soccombenza, gli appellati devono essere condannati al pagamento in solido, in favore della appellante, delle CP_2 spese e competenze legali del doppio grado di giudizio e delle spese di consulenza tecnica d'ufficio”. F) Si rileva per completezza come gli appellati in epigrafe, mercé la comparsa conclusionale depositata il 25.11.2025, abbiano precisato “di esonerare il Collegio dal profondersi nella disamina della questione di nullità delle clausole del contratto di fideiussione riproduttive dello schema contrattuale uniforme predisposto da ABI e – come tali – in contrasto con la norma imperativa declinata dall'art. 2, c. 2°, lett. a), L. n. 287/1990”. G) Si rileva altresì come la sentenza pronunziata in primo grado non sia stata attinta da tempestiva impugnazione incidentale, attesa anche la tardiva costituzione in giudizio degli appellati in epigrafe rispetto alla prima udienza di comparizione indicata nell'atto introduttivo, non già rinviata ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 168 bis c.p.c., vigente ratione temporis, ovvero senza l'osservanza del termine di giorni 20 di cui all'art. 166 c.p.c. richiamato dall'art. 343 c.p.c., entrambi secondo la formulazione applicabile ratione temporis. Si osserva per completezza come il quantum rideterminato al precedente punto D) in favore dell'istituto di credito, sia “comprensivo della linea capitale e competenze, alla data del 22.5.2009” di passaggio del conto a sofferenza, giusta precisazione alla pagina 19 della relazione, laddove, in ordine alle contestazioni formulate dagli appellati relativamente alla misura degli interessi debitori, ha comunque dato atto il CTU, alla pagina 2 dei
5 chiarimenti depositati il 16.3.2013, della “presenza di documenti attestanti sia l'accensione del rapporto di conto corrente che le condizioni di regolamento”; tanto, giusta precisazione alla pagina 11 della relazione depositata il 29.10.2012, “atteso che il tasso di interesse risulta inserito nei 2 contratti (quello di accensione del rapporto e quello di affidamento”. Detta rideterminazione del quantum è stata inoltre operata previa
“esclusione di ogni capitalizzazione fino al 2000”, laddove – a fronte della precisazione del primo giudice che “per quanto attiene gli interessi anatocistici, che costituiscono il computo, sugli interessi scaduti, di ulteriori interessi (c.d. "composti"), nel rapporto in esame non risultano essere stati applicati” – solo alla pagina 4 della comparsa conclusionale gli appellati hanno affrontato il profilo della mancata prova da parte dell'appellante di aver specificamente rinegoziato la clausola in epoca successiva alla entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000. Lo stesso dicasi per la contestazione formulata dagli appellati quanto alla CMS – perché pattuita non nell'originario contratto di conto corrente del 11.2.98, bensì solo nella lettera di affidamento del 30.03.2006 –, atteso che la mancata applicazione della CMS pure ha ritenuto del primo giudice, il che trova riscontro alla pagina 19 della relazione anche relativamente al saldo rideterminato al precedente punto D) “per effetto della rilevata usura” nei precisati 4 trimestri. H) Pertanto, in accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, vanno condannati in solido gli opponenti, attuali appellati, al pagamento in favore dell'appellante della maggior somma di € 51.074,94, così rideterminata l'entità dell'obbligazione in solido in capo agli stessi dui di cui al punto 2 del dispositivo dell'impugnata sentenza in € 51.074,94, oltre interessi convenzionali dal 23.5.2009 nei limiti del tasso soglia. I) Dalla accertata esistenza, peraltro in misura neppure sensibilmente inferiore, all'esito del doppio grado di merito, della ragione di credito azionata dall'appellante in via monitoria consegue la manifesta non configurabilità in capo alla stessa della responsabilità aggravata contemplata dall'art. 96 c.p.c., nonché a fortiori della violazione dei doveri di cui all'art. 88 c.p.c., entrambe non fondatamente invocate dagli appellati in epigrafe. Peraltro, la condanna per l'abuso dello strumento processuale non può essere disgiunta dalla condanna alle spese processuali e presuppone che la domanda sia stata totalmente accolta, stante il richiamo operato dall'art. 96, comma 3 c.p.c., nella specie applicabile ratione temporis, all'art. 91 c.p.c. al principio di soccombenza ivi stabilito (Cass. 15232/2024). L) Segue alla soccombenza degli appellati anche all'esito del doppio grado di merito, stante la legittima emissione del decreto ingiuntivo opposto, sia pure per importo superiore all'effettiva entità della ragione di credito azionata in monitorio, la condanna in solido degli stessi alla rifusione, in forza del principio espansivo interno di cui all'art. 336 c.p.c., delle spese di
6 entrambi i gradi in favore dell'appellante in epigrafe, liquidate in dispositivo, avuto riguardo all'attività defensionale in concreto espletata, ai valori minimi, attesa la non complessità delle questioni trattate, ampiamente chiarite dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, di cui alle tabelle 2 e 12 del d.m. 147/2022, nonché allo scaglione fino a € 52.000,00; vanno altresì poste definitivamente in solido a carico degli appellati le spese della CTU svolta in primo grado, giusta separato provvedimento di liquidazione del 8.11.2012. È appena il caso di aggiungere come ai sensi dell'art. 111, comma 1, cpc il processo prosegue tra le parti originarie in caso successione a titolo particolare nel diritto controverso, laddove il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo può intervenire volontariamente nel processo o esservi chiamato, senza che ciò comporti automaticamente l'estromissione dell'alienante o del dante causa, potendo questa essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano (Cass. 15905/2018); ipotesi, quest'ultima, nella specie non ricorrente, nulla avendo dedotto gli appellati in epigrafe in punto di eventuale estromissione del cedente;
fermo il principio, pure sancito dall'art. 111 c.p.c., in forza del quale la sentenza pronunziata nei confronti di quest'ultimo spiega sempre i suoi effetti anche contro il cessionario. Va confermata nel resto l'impugnata sentenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] quale mandataria di avverso Controparte_1 Controparte_2 la sentenza del Tribunale di Matera, in composizione monocratica, n. 900/2018, pubblicata il 23.10.2018, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: in accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna in solido gli opponenti, attuali appellati, al pagamento in favore dell'appellante della maggior somma di € 51.074,94, così rideterminata la entità dell'obbligazione in solido degli stessi di cui al punto 2 del dispositivo dell'impugnata sentenza in € 51.074,94, oltre interessi convenzionali dal 23.5.2009 nei limiti del tasso soglia;
condanna gli appellati in solido alla rifusione delle spese del doppio grado in favore dell'appellante, liquidate per il primo grado in € 3.808,00 per compenso professionale e per il secondo grado in € 1.165,50 per esborsi e € 3.270,00 per compenso professionale, oltre iva, ca e rimborso forfetario;
pone definitivamente in solido a carico degli appellati le spese della CTU;
conferma nel resto l'impugnata sentenza. Così deciso il 16.12.2025 Il Presidente rel. dott. Pasquale Cristiano
7
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] giusta procura speciale del Notaio del 19 gennaio 2017 - Rep. Per_1
45659/13967, rappresentata e difesa, giusta procura conferita su supporto cartaceo trasmessa in copia informatica con sottoscrizione digitale dal difensore costituitosi attraverso strumenti telematici, dall'avv. Anna Laterza (C.F. ), presso il cui studio elettivamente domicilia C.F._1 in Matera, al Recinto Nazioni Unite 13 appellante e
(C.F. ) Controparte_4 C.F._2
(C.F. ) Controparte_5 C.F._3
(C.F. , in proprio e quale Parte_1 C.F._4 legale rappresentante della Controparte_6
(C.F. ), con sede in Matera, alla via Gattini 3, rappresentati e P.IVA_2 difesi, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Nicola Rocco (C.F. ), presso il cui studio C.F._5 elettivamente domiciliano in Matera, alla via Nazionale 50 appellati nonché
1 con sede in Messina, alla via Bonsignore 1 (C.F. CP_7
, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale P.IVA_3 procuratrice di giusta procura per Notaio Controparte_8 Per_2 del 11.01.2021, Rep. 306494, cessionaria, a seguito di contratto di cessione del 18.12.2020, di un portafoglio di crediti vantati da Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Barbaro (C.F. C.F._6
congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Andrea Aloi (C.F.
[...]
), giusta procura generale alle liti per Notaio CodiceFiscale_7 Per_3 da Messina del 03.03.2021 n. 38070 Rep., elettivamente domiciliata in Potenza, al vicolo Famiglia Pontolillo 42, presso lo studio dell'Avv. Francesco Sarno (C.F.: ) C.F._8 interventore SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI Con atto di citazione notificato il 19.4.2019 la Controparte_1
quale mandataria di ha proposto appello
[...] Controparte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Matera, in composizione monocratica, 900/2018, pubblicata il 23.10.2018, in forza della quale, in parziale accoglimento della opposizione proposta da e Controparte_4
, quali garanti, e da , in proprio e quale legale CP_5 Parte_1 rappresentante dello con citazione Controparte_6 notificata il 16.2.2010, avverso il decreto ingiuntivo 696/2009 del Tribunale di Matera – di intimazione in solido al pagamento in favore della ricorrente in monitorio della somma di € 56.246,21, oltre interessi dal 1.04.2009 al soddisfo, quale saldo a debito del conto corrente 7000547, aperto in data 2.03.1998 dallo passato in sofferenza il Controparte_6
22.5.2009, con concessione, giusta contratto del 30.03.2006, di apertura di credito di € 50.000,0, garantita da fideiussione sino all'importo massimo di
€ 65.000,00 prestata con contratto del 30.03.2006 – sono stati dichiarati tenuti in solido al pagamento della somma di € 28.283,69, oltre interessi nella misura del 6,95% dall'1.4.2009 al soddisfo;
il primo giudice ha altresì revocato il decreto ingiuntivo opposto, compensato le spese di lite e posto definitivamente a carico della parte opposta le spese della CTU. L'appellante ha affidato l'appello a 3 motivi, concludendo, in via principale, per accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo è stato emesso legittimamente e per il rigetto dell'opposizione e delle domande proposte dagli opponenti anche in via riconvenzionale, incluse quelle di risarcimento dei danni, per responsabilità aggravata processuale della banca e per ripetuta violazione dei principi di lealtà, correttezza e buona fede, attese la inosservanza dell'onere della prova e la infondatezza nel merito;
in via istruttoria, per l'annullamento della CTU limitatamente alla verifica dell'usura e, se del caso, per la rinnovazione della CTU onde accertare l'eventuale superamento dei tassi soglia applicando le formule della Banca d'Italia con esclusione delle commissioni di massimo scoperto, oppure applicando il principio enunciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite
2 con sentenza n.16303 del 20 giugno 2018; in via subordinata, in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, per l'accertamento e la declaratoria che gli opponenti sono debitori nei confronti della delle CP_2 somme indicate nel decreto ingiuntivo revocato, o delle maggiori o minori somme accertate in corso di causa e ritenute di giustizia, nonché, per l'effetto, per la condanna degli stessi opponenti al pagamento in solido, in favore della Banca opposta, delle somme in tal modo determinate;
vinte le spese del doppio grado, oltre la condanna degli opponenti al pagamento delle spese della CTU. Gli appellati in epigrafe – costituitisi con comparsa depositata il 30.9.2019 a fronte della prima udienza di trattazione indicata in citazione per il 16.4.2019 – hanno concluso per la declaratoria di inammissibilità e comunque per il rigetto del primo e del terzo motivo, nonché per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda di pagamento attorea, disponendo la compensazione giudiziale, opposta in via di eccezione, del credito complessivamente vantato dagli opponenti ai sensi del combinato disposto degli articoli 96 (responsabilità aggravata processuale) e 88 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e buona fede) c.p.c. con quello eventualmente risultante a favore della banca opposta, all'esito di rinnovazione e/o di supplemento della CTU invocati unitamente all'ordine di esibizione degli estratti conto. Con comparsa depositata il 23.6.2021 ha spiegato intervento la CP_7 quale procuratrice di cessionaria del credito vantato Controparte_8 dall'appellante, facendo proprie istanze, richieste, difese, eccezioni e deduzioni tutte già avanzate dalla cedente, della quale ha chiesto la estromissione. All'udienza del 21.10.2025, svolta con le modalità in epigrafe, la Corte ha riservato la decisione all'esito degli adempimenti di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE A) Con il primo motivo lamenta l'appellante come, nonostante la inosservanza dell'onere della prova da parte degli attori, il primo giudice avesse erroneamente ritenuto di ammettere la consulenza tecnico contabile d'ufficio, in palese violazione degli articoli 2697 c.c. e 115 c.p.c., affidando al CTU il compito di ricercare e di ricostruire le prove lacunose ed insufficienti offerte dagli attori, con violazione anche delle norme di cui agli articoli 191, 61 e 62 cpc. B) Il motivo è infondato. Infatti, “in tema di rapporti bancari, ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti” (Cass. 222902023).
3 Peraltro, giova rammentare come “in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa” (Cass. 14640/2018). C) Con il secondo motivo lamenta l'appellante come il primo giudice non abbia tenuto conto delle contestazioni specifiche sollevate dalla banca sull'errata metodologia di calcolo adottata dal CTU ai fini della verifica dell'usura, avendo l'ausiliare, disattendo completamento i quesiti, verificato il superamento dei tassi soglia applicando una formula comprensiva delle commissioni di massimo scoperto. D) Il motivo è fondato. Infatti, a fronte del generico richiamo operato dall'appellante alle osservazioni del proprio CTP circa i “macroscopici errori di calcolo” da cui sarebbe affetta la relazione del CTU, si rileva come abbia precisato quest'ultimo in realtà all'udienza del 19.1.2017 di “non aver applicato la CMS nel calcolo del superamento del tasso soglia”, neppure omettendo di fornire riscontro alle osservazioni del CTP dell'appellante alle pagine 3 e 4 dei chiarimenti depositati il 18.3.2013 in relazione al quesito n. 7 (“accertamento della usurarietà originaria”). Tuttavia, anziché al saldo recepito dal primo giudice – “€ 28.283,69, comprensivo della sola linea capitale e delle spese trimestralmente addebitate nella misura pattuita, senza considerare la commissione di massimo scoperto” – occorre invece fare riferimento al saldo a debito del correntista di “€ 51.074.95, “comprensivo di linea capitale e competenze alla data del 22.5.2009,” indicato dal CTU alle pagine 17 e seguenti della relazione, in risposta al quesito n. 11), previa esclusione della CMS, nonché epurato il saldo a debito del correntista di € 51.124,11 previa eliminazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito fino al 30.6.99; tanto, in risposta al quesito n. 9 che demandava all'ausiliare di escludere dal calcolo, nell'accertamento del superamento del tasso soglia, “fino al 31.12.2009 (art. 2 bis comma 2 del d.l. 185/2008, convertito con la legge 2/2009, Istruzioni della Banca d'Italia del 2009)”.
4 Tanto, posto il superamento del tasso soglia relativamente ai 4 precisati trimestri (pagina 16 della relazione depositata il 29.10-2012, nonché pagine 3 e 2 dei chiarimenti depositati il 18.3.2013), il primo dei quali risale al terzo trimestre del 98, ovvero nel corso del rapporto. Infatti – giusta il richiamo pure operato dall'appellante al principio che la verifica dell'usura va eseguita risalendo al momento in cui gli interessi sono stati pattuiti – “nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (Cass. 24743/2023). E) È fondato, stante l'accoglimento del secondo motivo, anche il terzo motivo, in forza del quale l'appellante ha dedotto come “nel presente giudizio d'impugnazione, pertanto, in riforma della sentenza impugnata ed in applicazione del principio della soccombenza, gli appellati devono essere condannati al pagamento in solido, in favore della appellante, delle CP_2 spese e competenze legali del doppio grado di giudizio e delle spese di consulenza tecnica d'ufficio”. F) Si rileva per completezza come gli appellati in epigrafe, mercé la comparsa conclusionale depositata il 25.11.2025, abbiano precisato “di esonerare il Collegio dal profondersi nella disamina della questione di nullità delle clausole del contratto di fideiussione riproduttive dello schema contrattuale uniforme predisposto da ABI e – come tali – in contrasto con la norma imperativa declinata dall'art. 2, c. 2°, lett. a), L. n. 287/1990”. G) Si rileva altresì come la sentenza pronunziata in primo grado non sia stata attinta da tempestiva impugnazione incidentale, attesa anche la tardiva costituzione in giudizio degli appellati in epigrafe rispetto alla prima udienza di comparizione indicata nell'atto introduttivo, non già rinviata ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 168 bis c.p.c., vigente ratione temporis, ovvero senza l'osservanza del termine di giorni 20 di cui all'art. 166 c.p.c. richiamato dall'art. 343 c.p.c., entrambi secondo la formulazione applicabile ratione temporis. Si osserva per completezza come il quantum rideterminato al precedente punto D) in favore dell'istituto di credito, sia “comprensivo della linea capitale e competenze, alla data del 22.5.2009” di passaggio del conto a sofferenza, giusta precisazione alla pagina 19 della relazione, laddove, in ordine alle contestazioni formulate dagli appellati relativamente alla misura degli interessi debitori, ha comunque dato atto il CTU, alla pagina 2 dei
5 chiarimenti depositati il 16.3.2013, della “presenza di documenti attestanti sia l'accensione del rapporto di conto corrente che le condizioni di regolamento”; tanto, giusta precisazione alla pagina 11 della relazione depositata il 29.10.2012, “atteso che il tasso di interesse risulta inserito nei 2 contratti (quello di accensione del rapporto e quello di affidamento”. Detta rideterminazione del quantum è stata inoltre operata previa
“esclusione di ogni capitalizzazione fino al 2000”, laddove – a fronte della precisazione del primo giudice che “per quanto attiene gli interessi anatocistici, che costituiscono il computo, sugli interessi scaduti, di ulteriori interessi (c.d. "composti"), nel rapporto in esame non risultano essere stati applicati” – solo alla pagina 4 della comparsa conclusionale gli appellati hanno affrontato il profilo della mancata prova da parte dell'appellante di aver specificamente rinegoziato la clausola in epoca successiva alla entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000. Lo stesso dicasi per la contestazione formulata dagli appellati quanto alla CMS – perché pattuita non nell'originario contratto di conto corrente del 11.2.98, bensì solo nella lettera di affidamento del 30.03.2006 –, atteso che la mancata applicazione della CMS pure ha ritenuto del primo giudice, il che trova riscontro alla pagina 19 della relazione anche relativamente al saldo rideterminato al precedente punto D) “per effetto della rilevata usura” nei precisati 4 trimestri. H) Pertanto, in accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, vanno condannati in solido gli opponenti, attuali appellati, al pagamento in favore dell'appellante della maggior somma di € 51.074,94, così rideterminata l'entità dell'obbligazione in solido in capo agli stessi dui di cui al punto 2 del dispositivo dell'impugnata sentenza in € 51.074,94, oltre interessi convenzionali dal 23.5.2009 nei limiti del tasso soglia. I) Dalla accertata esistenza, peraltro in misura neppure sensibilmente inferiore, all'esito del doppio grado di merito, della ragione di credito azionata dall'appellante in via monitoria consegue la manifesta non configurabilità in capo alla stessa della responsabilità aggravata contemplata dall'art. 96 c.p.c., nonché a fortiori della violazione dei doveri di cui all'art. 88 c.p.c., entrambe non fondatamente invocate dagli appellati in epigrafe. Peraltro, la condanna per l'abuso dello strumento processuale non può essere disgiunta dalla condanna alle spese processuali e presuppone che la domanda sia stata totalmente accolta, stante il richiamo operato dall'art. 96, comma 3 c.p.c., nella specie applicabile ratione temporis, all'art. 91 c.p.c. al principio di soccombenza ivi stabilito (Cass. 15232/2024). L) Segue alla soccombenza degli appellati anche all'esito del doppio grado di merito, stante la legittima emissione del decreto ingiuntivo opposto, sia pure per importo superiore all'effettiva entità della ragione di credito azionata in monitorio, la condanna in solido degli stessi alla rifusione, in forza del principio espansivo interno di cui all'art. 336 c.p.c., delle spese di
6 entrambi i gradi in favore dell'appellante in epigrafe, liquidate in dispositivo, avuto riguardo all'attività defensionale in concreto espletata, ai valori minimi, attesa la non complessità delle questioni trattate, ampiamente chiarite dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, di cui alle tabelle 2 e 12 del d.m. 147/2022, nonché allo scaglione fino a € 52.000,00; vanno altresì poste definitivamente in solido a carico degli appellati le spese della CTU svolta in primo grado, giusta separato provvedimento di liquidazione del 8.11.2012. È appena il caso di aggiungere come ai sensi dell'art. 111, comma 1, cpc il processo prosegue tra le parti originarie in caso successione a titolo particolare nel diritto controverso, laddove il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo può intervenire volontariamente nel processo o esservi chiamato, senza che ciò comporti automaticamente l'estromissione dell'alienante o del dante causa, potendo questa essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano (Cass. 15905/2018); ipotesi, quest'ultima, nella specie non ricorrente, nulla avendo dedotto gli appellati in epigrafe in punto di eventuale estromissione del cedente;
fermo il principio, pure sancito dall'art. 111 c.p.c., in forza del quale la sentenza pronunziata nei confronti di quest'ultimo spiega sempre i suoi effetti anche contro il cessionario. Va confermata nel resto l'impugnata sentenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] quale mandataria di avverso Controparte_1 Controparte_2 la sentenza del Tribunale di Matera, in composizione monocratica, n. 900/2018, pubblicata il 23.10.2018, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: in accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna in solido gli opponenti, attuali appellati, al pagamento in favore dell'appellante della maggior somma di € 51.074,94, così rideterminata la entità dell'obbligazione in solido degli stessi di cui al punto 2 del dispositivo dell'impugnata sentenza in € 51.074,94, oltre interessi convenzionali dal 23.5.2009 nei limiti del tasso soglia;
condanna gli appellati in solido alla rifusione delle spese del doppio grado in favore dell'appellante, liquidate per il primo grado in € 3.808,00 per compenso professionale e per il secondo grado in € 1.165,50 per esborsi e € 3.270,00 per compenso professionale, oltre iva, ca e rimborso forfetario;
pone definitivamente in solido a carico degli appellati le spese della CTU;
conferma nel resto l'impugnata sentenza. Così deciso il 16.12.2025 Il Presidente rel. dott. Pasquale Cristiano
7