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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/04/2025, n. 1631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1631 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa iscritta al n.
8513 del 2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
CodiceFiscale_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Zarcone
- ricorrente -
C O N T R O
CP_1
In persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocato
Rosaria Ciancimino,
- resistente -
O g g e t t o: Opp.ne atto di precetto
All'esito dell'udienza del 20.03.2025 tenutasi nella modalità della trattazione scritta, ha depositato, nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' quantificate in euro 2.200,00 oltre oneri accessori come per CP_1 legge.
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato il 04.06.2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data con il quale l intimava al ricorrente il pagamento della somma CP_1 complessiva di € 20.062,04 per contributi previdenziali, somme aggiuntive oltre spese e competenze legali, compensi professionali e rimborso spese forfettarie, sulla base della sentenza n. 2346/2016 del 26/10/2016 emessa dal
Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del lavoro.
L'ente previdenziale si costituiva in giudizio, contestando il ricorso di cui ne chiedeva il rigetto.
La causa, disposta la trattazione scritta, è stata decisa.
Parte ricorrente contesta la regolarità dell'azione promossa dall' che CP_1 richiede il pagamento di somme di denaro a titolo di contributi 1 previdenziali, sanzioni ed interessi mediante notifica di atto di precetto, in violazione delle norme di legge che impongono l'affidamento della riscossione di tali crediti all'Agente per la Riscossione che provvederà mediante le procedure di riscossione a mezzo ruolo ed inoltre rileva l'illegittimità dell'atto di precetto per l'indeterminatezza delle somme richieste e l'erroneità rispetto a quelle indicate con la sentenza del
Tribunale di Palermo.
Nessuna irregolarità nell'operato dell' CP_1
L'articolo 13 sesto comma della legge 448/1998 statuisce che l' iscrive CP_1
a ruolo i crediti oggetto della cessione, secondo le modalità previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ad eccezione dei crediti oggetto di dilazione concessa antecedentemente al 30 novembre 1999, dei crediti di regolarizzazione contributiva agevolata prevista da norme di legge e dei crediti già oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, rende esecutivi i ruoli e li affida in carico ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi.
Nessun obbligo ma solo facoltà del titolare del credito di decidere se riscuotere i propri crediti mediante il procedimento amministrativo di iscrizione a ruolo (finalizzato alla formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale) o se riscuoterli mediante gli strumenti previsti dal codice di rito. Nel caso di specie, come sopra già affermato, i contributi sono stati accertati con sentenza che ha annullato l'avviso di addebito e quindi legittimo il recupero mediante atto di precetto dei contributi accertati come dovuti dal tribunale di Palermo con condanna del ricorrente e quantificazione specifica del credito.
L'atto di precetto è pertanto legittimo, contenendo tutti gli elementi richiesti dal codice di rito.
Per tale motivo il ricorso non merita accoglimento.
P.Q.M.
Come in dispositivo.
Così deciso in Palermo all'esito dell'udienza tenutasi nella modalità della trattazione scritta del 20.03.2025
Il GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa iscritta al n.
8513 del 2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
CodiceFiscale_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Zarcone
- ricorrente -
C O N T R O
CP_1
In persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocato
Rosaria Ciancimino,
- resistente -
O g g e t t o: Opp.ne atto di precetto
All'esito dell'udienza del 20.03.2025 tenutasi nella modalità della trattazione scritta, ha depositato, nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' quantificate in euro 2.200,00 oltre oneri accessori come per CP_1 legge.
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato il 04.06.2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data con il quale l intimava al ricorrente il pagamento della somma CP_1 complessiva di € 20.062,04 per contributi previdenziali, somme aggiuntive oltre spese e competenze legali, compensi professionali e rimborso spese forfettarie, sulla base della sentenza n. 2346/2016 del 26/10/2016 emessa dal
Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del lavoro.
L'ente previdenziale si costituiva in giudizio, contestando il ricorso di cui ne chiedeva il rigetto.
La causa, disposta la trattazione scritta, è stata decisa.
Parte ricorrente contesta la regolarità dell'azione promossa dall' che CP_1 richiede il pagamento di somme di denaro a titolo di contributi 1 previdenziali, sanzioni ed interessi mediante notifica di atto di precetto, in violazione delle norme di legge che impongono l'affidamento della riscossione di tali crediti all'Agente per la Riscossione che provvederà mediante le procedure di riscossione a mezzo ruolo ed inoltre rileva l'illegittimità dell'atto di precetto per l'indeterminatezza delle somme richieste e l'erroneità rispetto a quelle indicate con la sentenza del
Tribunale di Palermo.
Nessuna irregolarità nell'operato dell' CP_1
L'articolo 13 sesto comma della legge 448/1998 statuisce che l' iscrive CP_1
a ruolo i crediti oggetto della cessione, secondo le modalità previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ad eccezione dei crediti oggetto di dilazione concessa antecedentemente al 30 novembre 1999, dei crediti di regolarizzazione contributiva agevolata prevista da norme di legge e dei crediti già oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, rende esecutivi i ruoli e li affida in carico ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi.
Nessun obbligo ma solo facoltà del titolare del credito di decidere se riscuotere i propri crediti mediante il procedimento amministrativo di iscrizione a ruolo (finalizzato alla formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale) o se riscuoterli mediante gli strumenti previsti dal codice di rito. Nel caso di specie, come sopra già affermato, i contributi sono stati accertati con sentenza che ha annullato l'avviso di addebito e quindi legittimo il recupero mediante atto di precetto dei contributi accertati come dovuti dal tribunale di Palermo con condanna del ricorrente e quantificazione specifica del credito.
L'atto di precetto è pertanto legittimo, contenendo tutti gli elementi richiesti dal codice di rito.
Per tale motivo il ricorso non merita accoglimento.
P.Q.M.
Come in dispositivo.
Così deciso in Palermo all'esito dell'udienza tenutasi nella modalità della trattazione scritta del 20.03.2025
Il GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio
2