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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/10/2025, n. 2173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2173 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 542/2022 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 542/2022 R.G., vertente
TRA
avvocato, elettivamente domiciliato in Torre Annunziata (NA) al Parte_1
Corso Umberto I n.90, presso lo studio proprio e dell'avvocato Simona Illiano, che unitamente a sé medesimo, lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione.
ATTORE
E
in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Torre Annunziata (NA) alla via
Vesuvio n.17, presso lo studio dell'avvocato Natale Pregevole, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
Oggetto: azione di risarcimento danni.
Conclusioni: come da note di trattazione depositato per l'udienza cartolare del 29-5-2025.
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 24-1-2022, mediante p.e.c. ex art. 3 bis legge
53/1994, evocava in giudizio dinanzi a questo Tribunale il Parte_1 [...]
[...]
[...] [...]
, per sentirlo dichiarare responsabile per i danni subiti Controparte_2
e sentirlo condannare al pagamento, in suo favore, della somma di euro 5.956,61 (euro
2.876,61 per i danni subiti alla propria auto e di euro 3.080,00 per i danni al proprio box)
o alla diversa somma accertata oltre interessi dall'evento.
A tal fine premetteva che: era proprietario del box ubicato nel
[...]
- riportato nel N.C.E.U. di Torre Annunziata alla partita n. Controparte_1
, foglio 2, n. 446 sub. 53, Via Vesuvio n. 17 interno 17 piano S/1 categoria C/6, P.IVA_1 classe 3, mq. 25, rendita catastale euro 98,127 nonchè dell'autovettura mod. Mercedes-
Benz Classe C W204-S204 tg. EG549CM; all'interno di tale locale, a causa di infiltrazioni pluviali provenienti dalla sovrastante proprietà a cielo aperto, ovvero da CP_3 quella prospiciente ed antistante all'ingresso dei sovrastanti terranei e confinante con il marciapiede comunale, posto sul lato , si era verificato il distacco di una CP_1 porzione del soffitto dell'immobile di proprietà dell'attore; il cedimento strutturale aveva determinato il danneggiamento dell'intonaco e della muratura di composizione dell'immobile, e dell'autovettura targata EG549CM ivi parcheggiata, come rappresentato nella consulenza tecnica redatta dall'ingegnere e dal preventivo redatto Persona_1 dall'autocarrozzeria “D.S.D. Group S.a.s. ; le cause del crollo Controparte_4 strutturale erano da rinvenire “nell'ammaloramento per ossidazione con consequenziale ampliamento dello spessore delle strutture, mediante formazione di vistosi corpi lamellari sfaldati, dei ferri di armatura della struttura del solaio che hanno provocato prima l'infrazione e la rottura, indi il distacco per gravità dei suddetti materiali, di composizione, copertura e rifinitura ed in ispecie dei tavelloni o pignatte strutturali ad essi ancorati” (cfr. consulenza tecnica di parte redatta dall' Ing. ); l'attore a mezzo p.e.c. Persona_1 del 4-8-2021 aveva richiesto il risarcimento al , senza esito. CP_1
Il contestava la domanda, in rito, eccependone l'improcedibilità; CP_1 contestava, poi, la propria legittimazione passiva e la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese da attribuire al difensore antistatario.
2.1. L'eccezione di improcedibilità, proposta dal convenuto, per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita è stata superata.
Invero, con ordinanza del 3-5-2022, è stato assegnato termine - ai sensi dell'art. 3 comma 2 d,l. 132/2014 conv. con mod. in l. 162/2014 – e prima della scadenza di questo pag. 2 (come da p.e.c. del 12-5-2022 in atti) è stato esperita la procedura che ha sortito esito negativo.
2.2. Prima di pregio è l'eccezione di carenza di legittimazione passiva.
Secondo il convenuto la richiesta di risarcimento dei danni non poteva essere proposta nei suoi confronti in quanto la responsabilità dei lamentati danni era del Controparte_5
.
[...]
Precisato che la questione ha ad oggetto la titolarità passiva, e quindi la fondatezza nel merito della domanda e non la legittimazione passiva - che, come quella attiva, deve essere valutata in base alla prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio: cfr. Cass. civ., sez. un., n. 2951 del 16-2-2016 – l'eccezione risulta del tutto infondata per quanto prospettato in citazione e nelle memorie in corso di causa depositate.
Invero, l'azione è stata proposta dall'attore nei confronti del convenuto allegando di aver subito danni al proprio bene a causa delle infiltrazioni pluviali proveniente dalla proprietà posta al di sopra dell'immobile attoreo, corrispondente alla zona a CP_3 cielo aperto prospiciente ed antistante all'ingresso dei sovrastanti terranei e confinante con il marciapiede comunale, posto sul lato , e ciò è sufficiente per ritenere questi CP_1 legittimati passivamente.
3. I fatti allegati dall'attore posti a fondamento della pretesa si riferiscono a danni subiti da infiltrazioni derivanti da una cosa (sovrastante copertura al locale box CP_3 interrato); pertanto, un'interpretazione sostanziale della domanda giudiziale conduce a ritenere la stessa fondata sulla responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051
c.c.
La norma anzidetta introduce una forma di responsabilità a carattere oggettivo, integrata dalla sussistenza di due distinti presupposti individuati: da un lato, nella necessità che il soggetto la cui responsabilità si vuole affermare disponga di un effettivo potere fisico sulla cosa e, dall'altro, nella circostanza, che la cosa abbia svolto un ruolo attivo nella causazione del danno.
pag. 3 Il rapporto di custodia, in forza del quale il custode è ritenuto responsabile per ciò solo, in termini sostanzialmente oggettivi, del danno causato dalla cosa, si sostanzia in una mera situazione di appartenenza della res ad un determinato soggetto in via esclusiva.
Si è così precisato che la responsabilità ex art. 2051 c.c. può ritenersi configurabile non soltanto nei casi di cosa pericolosa per intrinseca dinamicità, ma anche in relazione a cose inerti, prive di pericolo e non aventi alcuna dinamicità (danni da infiltrazioni d'acqua provenienti da un immobile in cui è insorto un agente dannoso, come nella fattispecie che ci occupa).
Nel caso di responsabilità extra-contrattuale azionata ai sensi dell'art. 2051 c.c. il riparto dell'onere probatorio è indubbiamente agevolato per chi agisce in giudizio chiedendo il risarcimento del danno. Infatti, è sufficiente all'attore provare che il danno lamentato derivi dalla cosa da altri custodita, senza necessità di provare altresì la condotta commissiva od omissiva del custode produttrice del danno, salvo a quest'ultimo l'onere della prova del caso fortuito (v. Cass. n. 8229/2010; Cass. n. 4476/2011).
Il Tribunale condivide l'orientamento della Suprema Corte, che ritiene che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. abbia carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, prescindendo dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire.
Funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione.
Pertanto, sull'attore, che agisce per il risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c., grava l'onere di provare il danno, l'esistenza di una relazione causale/eziologia tra la cosa in custodia e l'evento dannoso lamentato ed il potere fisico effettivo sulla cosa in custodia da parte del custode.
Tale tipo di responsabilità è esclusa dalla norma solamente dal caso fortuito la cui prova grava, invece, sulla parte convenuta fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno ed estraneo alla sfera di custodia, recante i caratteri dell'imprevedibilità, dell'eccezionalità e dell'inevitabilità (v. Cass. 2006 n. 2284;
pag. 4 Cass. 28811/2008; Cass. 8229/2010) che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato idoneo ad interrompere il nesso eziologico intercorrente fra la cosa e l'evento lesivo (Cass. n. 15383/06; Cass. 4279/2008). Quando il comportamento del soggetto che interagisce con la cosa è apprezzabile come incauto, occorre allora stabilire se il danno è stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi è stato concorso causale tra i due fattori, compiendo una valutazione sul piano del nesso eziologico che comunque sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela e quando la conclusione è nel senso che, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto, da parte dello stesso danneggiato, va escluso che il danno è stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento ritenuto integrato il caso fortuito.
Nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, il quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.: il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo deve essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, con la conseguenza che, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, pertanto, la responsabilità del custode.
L'imprudenza del danneggiato, che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione, integra, quindi, un caso fortuito (v. Cass. 21-6-2016, n. 12744;
Cass. 19-2-2008 n. 4279). Invero, è giurisprudenza consolidata della Suprema Corte che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti non può prescindere da un modello relazionale, per cui la cosa deve essere vista nel suo normale interagire col contesto dato, talché una cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante. Pertanto, se il contatto con la cosa provoca un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, in tal caso difetta pag. 5 il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno.
La S.C., ha poi ulteriormente chiarito che (cfr. Cass. civ., 1-2-2018, n. 2482; Cass. civ., sez. un. 30-6-2022, n. 20943), quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa, gestita così come custodita, o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso causale tra i due fattori, costituisce valutazione di merito da compiere sul piano del nesso eziologico, sottendendo un bilanciamento con i doveri di precauzione e cautela;
dunque, ove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonomamente sopravvenuta dell'evento del quale la cosa abbia infine costituito, in questo senso, una mera occasione, viene meno il nesso eziologico con la “res”, anche se la condotta del danneggiato possa ritenersi astrattamente prevedibile, ma debba essere esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale da verificare dunque secondo uno “standard” oggettivo;
in altri termini, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e dev'essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. (Cass. civi., ordinanza n.
21675 del 20-7-2023).
4. Nel merito, i fatti posti a fondamento della domanda, relativi alla verificazione dei fenomeni infiltrativi nell'unità immobiliare di proprietà dell'attore e dei danni subiti dalla autovettura ivi presente, oltre che documentalmente provati, sono pacifici e riconosciuti da parte convenuta la quale ha, però, contestato la propria responsabilità, ritenendola di altri.
L'attore, a sostegno della sua pretesa, ha prodotto perizia, a firma dell'ingegnere in cui il professionista ha descritto lo stato di diffuso dissesto in cui Persona_1 versava il solaio di copertura del locale interrato oggetto di causa, affermando che: “Il relativo soffitto composto da struttura latero-cementizia risulta danneggiato in più porzioni, laddove si rinvengono infrazioni della connesso struttura tavellare e degli intonaci, con essi dei materiali di rifinitura, distaccati e precipitati” (pag. 1 della consulenza tecnica di parte attorea).
pag. 6 In merito alle cause del cedimento strutturale, ha affermato che “le cause primarie del fenomeno sono da attribuirsi, in tutta evidenza, all'ammaloramento, per ossidazione con consequenziale ampliamento dello spessore delle strutture, mediante formazione di vistosi corpi lamellari sfaldati, dei ferri di armatura della struttura del solaio che hanno provocato prima l'infrazione e la rottura, indi il distacco per gravità dei suddetti materiali, di composizione, copertura e rifinitura ed in specie dei tavelloni o pignatte strutturali ad essi ancorati”; tale fenomeno di cedimento di strutturale si è verificato in virtù “delle infiltrazioni pluviali provenienti dalla sovrastante proprietà a cielo aperto, CP_3 precisamente quella contigua ed antistante all'ingresso dei sovrastanti terranei e confinanti con il marciapiede comunale, lat ”. CP_1
Dal contenuto della perizia redatta per conto del convenuto - architetto CP_1
– risulta che la causa dello sfondellamento dell'intonaco del soffitto Controparte_6 dell'immobile di proprietà attorea, era legato alla presenza di acqua derivante da infiltrazioni che inducono alla creazione di uno stato di umidità che provoca “ossidazione corrosiva sui ferri di armatura dei travetti (ruggine) che influisce sulla base delle pignatte”.
In particolare, il perito ha osservato che: “per quanto attiene alla causa che determina tale stato di umidità si osserva che il locale box confina con un terrapieno ed è sovrastato parzialmente dal marciapiede pavimentato antistante al fabbricato lato est e confinante con . Tale marciapiede, ancorché la sua pavimentazione non si presenti in CP_1 ottimo stato, presenta una forte pendenza che impedisce ristagni di acqua e quindi infiltrazioni vere e proprie. Esso ha una profondità media di c.a. mt. 5,00, dei quali mt.
4,15 c.a. costituiscono porzione del lotto su cui è stato edificato il fabbricato e mt. 0,85
c.a. corrispondono all'originaria profondità del marciapiede di proprietà comunale”; secondo il perito, “… lo stato di umidità diffusa che ha causato il dissesto del box n.17 posto in piano scantinato sia determinato da una serie di concause individuabili nello stato di manutenzione carente del marciapiede sovrastante...”
Dalla c.t.u. espletata in corso di causa - redatta dall'ingegnere , Controparte_7 depositata in data 3-5-2024 -, le descritte emergenze hanno trovato conferma e, in più, è stata chiarita la causa delle infiltrazioni e dei conseguenti danni.
In tale elaborato l'ausiliario ha precisato la esatta allocazione del locale rispetto alla strada pubblica e ha individuato le cause delle infiltrazioni e quantificato l'ammontare dei danni.
pag. 7 Ha, invero, affermato: “il soffitto del locale garage insiste per una superficie di mt 4,25
x mt 4,30 al disotto della verticale del fabbricato condominiale, la restante superficie che va oltre la trave emergente, (immagini n. 32 e 33), pari a mt 4,25 x mt 1,95 circa insiste al di sotto del marciapiedi afferente ed è posta pressoché sulla verticale dei CP_1 balconi a sbalzo dei piani superiori dell'edificio. D'altra parte, i balconi aventi sporto superiore a mt 1,50, (nel nostro caso pari a mt 1,64 misurati), fanno parte della sagoma dell'edificio. I distacchi di intonaco, laterizi e calcestruzzo si sono verificati proprio dalla parte di garage il cui soffitto insiste al di sotto del marciapiedi ed hanno danneggiato sia il soffitto del locale di parte attorea, sia la relativa auto di proprietà. Dall'esame dello stralcio di mappa catastale, emerge che l'area afferente al marciapiedi contiguo a CP_1 appartiene alla particella catastale n. 446 del foglio di mappa n. 2, pertanto di proprietà del , per una striscia di larghezza pari a mt 4,36. La restante parte della CP_1 larghezza del marciapiedi che è di circa mt 0,90, appartiene alla sede stradale comunale.
D'altra parte, il solaio di copertura del garage è sottoposto alla verticale dell'edificio e precisamente la parte di mt 4,30 di lunghezza, insiste sotto la verticale dello stabile, mentre la residuale parte di mt 1,95 insiste sotto il marciapiedi afferente ed in CP_1 perfetta linea verticale dei terrazzini a sbalzo dei piani superiori dello stabile. Questa condizione dello stato dei luoghi determina che la copertura del garage è un solaio di un locale dello stabile e come tale si sarebbe indotti a ritenerlo, parte comune dell'edificio”
(pagg. 35-37 della c.t.u.).
Secondo il Condominio, la porzione di marciapiede sovrastante il locale interrato di proprietà attorea, è di proprietà comunale.
Il c.t.u., anche mediante raffigurazione grafica, nelle relazioni depositate per rendere i chiarimenti, ha invece confermato la circostanza che il locale box si trova al di sotto dell'area pedonale condominiale e che insiste nel lotto di appartenenza del Condominio e che il cedimento strutturale è stato provocato dall'ossidazione delle armature per effetto della carbonatazione del calcestruzzo copriferro.
L'ausiliario, in merito, ha sottolineato che “il fenomeno si origina attraverso imperfezioni nelle pareti o punti di infiltrazioni di acqua all'interno e pertanto nelle strutture. Le infiltrazioni originatesi, raggiungono le armature interne delle strutture in cls armato, provocandone l'ossidazione e pertanto l'espulsione del calcestruzzo superficiale di protezione”, altresì, sottolineando “L'analisi sulla genesi dei fenomeni di ossidazione e pag. 8 corrosione porta a concludere che eventi come quelli oggetto di causa, sono frequenti e ampiamente prevedibili, sulle strutture in cls armato degli anni '60 e '70; quindi, controlli preliminari, avrebbero sicuramente evitato l'evento accaduto. Bastava eseguire prioritariamente controlli e spicconature delle parti prossime al distacco per evitare che esse crollassero e danneggiassero l'auto e il garage dell'attore. poiché alcuna azione di verifica preventiva sulle strutture è stata effettuata nel corso del tempo essendo notorio che le strutture in cls armato, specialmente quelle ai piani interrati, sono soggette ai fenomeni di corrosione delle armature e conseguenti, successivi distacchi” (pagg. 38-40 della c.t.u.)
Il c.t.u. ha acclarato il verificarsi di fenomeni infiltrativi derivanti dalla copertura condominiale e i conseguenti danni causati al soffitto del locale box e all'autovettura ivi parcheggiata, ascrivendoli.
In particolare, ha evidenziato che “Dallo studio degli atti di causa e in particolare dagli accessi effettuati sui luoghi è emerso che il locale ha subito danni a causa del distacco di intonaci, parti di laterizio e parti di calcestruzzo dal soffitto del solaio di copertura del locale garage, il cui estradosso è relativo al calpestìo del marciapiedi afferente
[...]
” (pag. 37 dell'elaborato peritale). CP_1
Sulla scorta delle descritte emergenze istruttorie è, quindi, risultato che, mentre il danneggiato ha provato il nesso causale tra la cosa e l'evento, il convenuto CP_1 non ha assolto all'onere probatorio su di esso incombente, per cui devesi ritenere responsabile dei descritti danni ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Invero, il di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è CP_1 obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno rispondendo a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., in forza della presunzione di legge, per tutti quei danni che siano intervenuti nella proprietà del singolo a causa della cattiva manutenzione della sovrastante copertura . CP_3
Poiché è risultato che la causa dei danni subiti dall'attore è da ricondurre alle infiltrazioni di acqua provenienti dall'area soprastante di proprietà del nonché CP_1 dalla omessa manutenzione delle armature interne delle strutture in cls armato di proprietà , la domanda deve essere, quindi, accolta. CP_3
5. In ordine al quantum debeatur, il c.t.u. – alla pag. 37 del proprio elaborato - ha precisato i danni subiti sia dal locale box interrato sia dall'autovettura ivi parcheggiata,
pag. 9 descrivendoli analiticamente nel computo metrico allegato, il cui costo delle riparazioni ammontano a complessivi euro 5.726,25 I.V.A. inclusa, rivalutata all'attualità in euro
5.835,05.
In particolare, ha precisato che i danni subiti nel locale box interrato – il cui costo per le riparazioni ammonta a complessivi euro 2.984,57 – sono relativi: al distacco di porzioni di intonaco dal solaio del garage;
distacco di una parte di alcuni elementi in laterizio;
al distacco di alcune parti di calcestruzzo afferenti i medesimi elementi di cui ai due punti precedenti;
al distacco di parti di intonaco e calcestruzzo (pag. 41 della c.t.u.).
Quanto all'autovettura, il c.t.u. ha precisato che ha i danni subiti – il cui costo per le riparazioni ammonta a complessivi euro 2.741,68 – sono: deformazione del tetto provocata dai materiali caduti dal soffitto;
deformazioni e graffiatura alla porta posteriore sinistra, al cofano per la parte relativa al lato posteriore sinistro, al parafango posteriore sinistro;
graffiatura del lunotto.
Oltre a tale importo, ai danneggiati va attribuita la somma di euro 578,70 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma è stata determinata equitativamente ex art. 2056 co.
I c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sez. Un. 17-2-1995,
n. 1712), ponendo a base di calcolo non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo devalutato all'epoca del sinistro e rivalutato anno per anno ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato.
Per tutto quanto sopra, il convenuto deve essere condannato al CP_1 pagamento, in favore degli attori, della complessiva somma di euro 6.413,75 oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo.
6. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att.
c.p.c., con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, delle questioni affrontate, della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase istruttoria, euro 1.680,00; fase decisoria, euro 1.701,00).
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
pag. 10 Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Pt_1 nei confronti del , in persona
[...] Controparte_2 dell'amministratore p.t., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) condanna il , in persona Controparte_2 dell'amministratore p.t., al pagamento, in favore di della somma di Parte_1 euro 6.413,75 oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo;
B) condanna il , in persona Controparte_2 dell'amministratore p.t., al pagamento in favore di delle spese Parte_1 processuali che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a., se dovute;
C) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico del Controparte_2
[...]
Torre Annunziata, 6 ottobre 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
pag. 11
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 542/2022 R.G., vertente
TRA
avvocato, elettivamente domiciliato in Torre Annunziata (NA) al Parte_1
Corso Umberto I n.90, presso lo studio proprio e dell'avvocato Simona Illiano, che unitamente a sé medesimo, lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione.
ATTORE
E
in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Torre Annunziata (NA) alla via
Vesuvio n.17, presso lo studio dell'avvocato Natale Pregevole, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
Oggetto: azione di risarcimento danni.
Conclusioni: come da note di trattazione depositato per l'udienza cartolare del 29-5-2025.
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 24-1-2022, mediante p.e.c. ex art. 3 bis legge
53/1994, evocava in giudizio dinanzi a questo Tribunale il Parte_1 [...]
[...]
[...] [...]
, per sentirlo dichiarare responsabile per i danni subiti Controparte_2
e sentirlo condannare al pagamento, in suo favore, della somma di euro 5.956,61 (euro
2.876,61 per i danni subiti alla propria auto e di euro 3.080,00 per i danni al proprio box)
o alla diversa somma accertata oltre interessi dall'evento.
A tal fine premetteva che: era proprietario del box ubicato nel
[...]
- riportato nel N.C.E.U. di Torre Annunziata alla partita n. Controparte_1
, foglio 2, n. 446 sub. 53, Via Vesuvio n. 17 interno 17 piano S/1 categoria C/6, P.IVA_1 classe 3, mq. 25, rendita catastale euro 98,127 nonchè dell'autovettura mod. Mercedes-
Benz Classe C W204-S204 tg. EG549CM; all'interno di tale locale, a causa di infiltrazioni pluviali provenienti dalla sovrastante proprietà a cielo aperto, ovvero da CP_3 quella prospiciente ed antistante all'ingresso dei sovrastanti terranei e confinante con il marciapiede comunale, posto sul lato , si era verificato il distacco di una CP_1 porzione del soffitto dell'immobile di proprietà dell'attore; il cedimento strutturale aveva determinato il danneggiamento dell'intonaco e della muratura di composizione dell'immobile, e dell'autovettura targata EG549CM ivi parcheggiata, come rappresentato nella consulenza tecnica redatta dall'ingegnere e dal preventivo redatto Persona_1 dall'autocarrozzeria “D.S.D. Group S.a.s. ; le cause del crollo Controparte_4 strutturale erano da rinvenire “nell'ammaloramento per ossidazione con consequenziale ampliamento dello spessore delle strutture, mediante formazione di vistosi corpi lamellari sfaldati, dei ferri di armatura della struttura del solaio che hanno provocato prima l'infrazione e la rottura, indi il distacco per gravità dei suddetti materiali, di composizione, copertura e rifinitura ed in ispecie dei tavelloni o pignatte strutturali ad essi ancorati” (cfr. consulenza tecnica di parte redatta dall' Ing. ); l'attore a mezzo p.e.c. Persona_1 del 4-8-2021 aveva richiesto il risarcimento al , senza esito. CP_1
Il contestava la domanda, in rito, eccependone l'improcedibilità; CP_1 contestava, poi, la propria legittimazione passiva e la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese da attribuire al difensore antistatario.
2.1. L'eccezione di improcedibilità, proposta dal convenuto, per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita è stata superata.
Invero, con ordinanza del 3-5-2022, è stato assegnato termine - ai sensi dell'art. 3 comma 2 d,l. 132/2014 conv. con mod. in l. 162/2014 – e prima della scadenza di questo pag. 2 (come da p.e.c. del 12-5-2022 in atti) è stato esperita la procedura che ha sortito esito negativo.
2.2. Prima di pregio è l'eccezione di carenza di legittimazione passiva.
Secondo il convenuto la richiesta di risarcimento dei danni non poteva essere proposta nei suoi confronti in quanto la responsabilità dei lamentati danni era del Controparte_5
.
[...]
Precisato che la questione ha ad oggetto la titolarità passiva, e quindi la fondatezza nel merito della domanda e non la legittimazione passiva - che, come quella attiva, deve essere valutata in base alla prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio: cfr. Cass. civ., sez. un., n. 2951 del 16-2-2016 – l'eccezione risulta del tutto infondata per quanto prospettato in citazione e nelle memorie in corso di causa depositate.
Invero, l'azione è stata proposta dall'attore nei confronti del convenuto allegando di aver subito danni al proprio bene a causa delle infiltrazioni pluviali proveniente dalla proprietà posta al di sopra dell'immobile attoreo, corrispondente alla zona a CP_3 cielo aperto prospiciente ed antistante all'ingresso dei sovrastanti terranei e confinante con il marciapiede comunale, posto sul lato , e ciò è sufficiente per ritenere questi CP_1 legittimati passivamente.
3. I fatti allegati dall'attore posti a fondamento della pretesa si riferiscono a danni subiti da infiltrazioni derivanti da una cosa (sovrastante copertura al locale box CP_3 interrato); pertanto, un'interpretazione sostanziale della domanda giudiziale conduce a ritenere la stessa fondata sulla responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051
c.c.
La norma anzidetta introduce una forma di responsabilità a carattere oggettivo, integrata dalla sussistenza di due distinti presupposti individuati: da un lato, nella necessità che il soggetto la cui responsabilità si vuole affermare disponga di un effettivo potere fisico sulla cosa e, dall'altro, nella circostanza, che la cosa abbia svolto un ruolo attivo nella causazione del danno.
pag. 3 Il rapporto di custodia, in forza del quale il custode è ritenuto responsabile per ciò solo, in termini sostanzialmente oggettivi, del danno causato dalla cosa, si sostanzia in una mera situazione di appartenenza della res ad un determinato soggetto in via esclusiva.
Si è così precisato che la responsabilità ex art. 2051 c.c. può ritenersi configurabile non soltanto nei casi di cosa pericolosa per intrinseca dinamicità, ma anche in relazione a cose inerti, prive di pericolo e non aventi alcuna dinamicità (danni da infiltrazioni d'acqua provenienti da un immobile in cui è insorto un agente dannoso, come nella fattispecie che ci occupa).
Nel caso di responsabilità extra-contrattuale azionata ai sensi dell'art. 2051 c.c. il riparto dell'onere probatorio è indubbiamente agevolato per chi agisce in giudizio chiedendo il risarcimento del danno. Infatti, è sufficiente all'attore provare che il danno lamentato derivi dalla cosa da altri custodita, senza necessità di provare altresì la condotta commissiva od omissiva del custode produttrice del danno, salvo a quest'ultimo l'onere della prova del caso fortuito (v. Cass. n. 8229/2010; Cass. n. 4476/2011).
Il Tribunale condivide l'orientamento della Suprema Corte, che ritiene che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. abbia carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, prescindendo dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire.
Funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione.
Pertanto, sull'attore, che agisce per il risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c., grava l'onere di provare il danno, l'esistenza di una relazione causale/eziologia tra la cosa in custodia e l'evento dannoso lamentato ed il potere fisico effettivo sulla cosa in custodia da parte del custode.
Tale tipo di responsabilità è esclusa dalla norma solamente dal caso fortuito la cui prova grava, invece, sulla parte convenuta fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno ed estraneo alla sfera di custodia, recante i caratteri dell'imprevedibilità, dell'eccezionalità e dell'inevitabilità (v. Cass. 2006 n. 2284;
pag. 4 Cass. 28811/2008; Cass. 8229/2010) che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato idoneo ad interrompere il nesso eziologico intercorrente fra la cosa e l'evento lesivo (Cass. n. 15383/06; Cass. 4279/2008). Quando il comportamento del soggetto che interagisce con la cosa è apprezzabile come incauto, occorre allora stabilire se il danno è stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi è stato concorso causale tra i due fattori, compiendo una valutazione sul piano del nesso eziologico che comunque sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela e quando la conclusione è nel senso che, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto, da parte dello stesso danneggiato, va escluso che il danno è stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento ritenuto integrato il caso fortuito.
Nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, il quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.: il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo deve essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, con la conseguenza che, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, pertanto, la responsabilità del custode.
L'imprudenza del danneggiato, che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione, integra, quindi, un caso fortuito (v. Cass. 21-6-2016, n. 12744;
Cass. 19-2-2008 n. 4279). Invero, è giurisprudenza consolidata della Suprema Corte che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti non può prescindere da un modello relazionale, per cui la cosa deve essere vista nel suo normale interagire col contesto dato, talché una cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante. Pertanto, se il contatto con la cosa provoca un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, in tal caso difetta pag. 5 il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno.
La S.C., ha poi ulteriormente chiarito che (cfr. Cass. civ., 1-2-2018, n. 2482; Cass. civ., sez. un. 30-6-2022, n. 20943), quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa, gestita così come custodita, o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso causale tra i due fattori, costituisce valutazione di merito da compiere sul piano del nesso eziologico, sottendendo un bilanciamento con i doveri di precauzione e cautela;
dunque, ove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonomamente sopravvenuta dell'evento del quale la cosa abbia infine costituito, in questo senso, una mera occasione, viene meno il nesso eziologico con la “res”, anche se la condotta del danneggiato possa ritenersi astrattamente prevedibile, ma debba essere esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale da verificare dunque secondo uno “standard” oggettivo;
in altri termini, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e dev'essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. (Cass. civi., ordinanza n.
21675 del 20-7-2023).
4. Nel merito, i fatti posti a fondamento della domanda, relativi alla verificazione dei fenomeni infiltrativi nell'unità immobiliare di proprietà dell'attore e dei danni subiti dalla autovettura ivi presente, oltre che documentalmente provati, sono pacifici e riconosciuti da parte convenuta la quale ha, però, contestato la propria responsabilità, ritenendola di altri.
L'attore, a sostegno della sua pretesa, ha prodotto perizia, a firma dell'ingegnere in cui il professionista ha descritto lo stato di diffuso dissesto in cui Persona_1 versava il solaio di copertura del locale interrato oggetto di causa, affermando che: “Il relativo soffitto composto da struttura latero-cementizia risulta danneggiato in più porzioni, laddove si rinvengono infrazioni della connesso struttura tavellare e degli intonaci, con essi dei materiali di rifinitura, distaccati e precipitati” (pag. 1 della consulenza tecnica di parte attorea).
pag. 6 In merito alle cause del cedimento strutturale, ha affermato che “le cause primarie del fenomeno sono da attribuirsi, in tutta evidenza, all'ammaloramento, per ossidazione con consequenziale ampliamento dello spessore delle strutture, mediante formazione di vistosi corpi lamellari sfaldati, dei ferri di armatura della struttura del solaio che hanno provocato prima l'infrazione e la rottura, indi il distacco per gravità dei suddetti materiali, di composizione, copertura e rifinitura ed in specie dei tavelloni o pignatte strutturali ad essi ancorati”; tale fenomeno di cedimento di strutturale si è verificato in virtù “delle infiltrazioni pluviali provenienti dalla sovrastante proprietà a cielo aperto, CP_3 precisamente quella contigua ed antistante all'ingresso dei sovrastanti terranei e confinanti con il marciapiede comunale, lat ”. CP_1
Dal contenuto della perizia redatta per conto del convenuto - architetto CP_1
– risulta che la causa dello sfondellamento dell'intonaco del soffitto Controparte_6 dell'immobile di proprietà attorea, era legato alla presenza di acqua derivante da infiltrazioni che inducono alla creazione di uno stato di umidità che provoca “ossidazione corrosiva sui ferri di armatura dei travetti (ruggine) che influisce sulla base delle pignatte”.
In particolare, il perito ha osservato che: “per quanto attiene alla causa che determina tale stato di umidità si osserva che il locale box confina con un terrapieno ed è sovrastato parzialmente dal marciapiede pavimentato antistante al fabbricato lato est e confinante con . Tale marciapiede, ancorché la sua pavimentazione non si presenti in CP_1 ottimo stato, presenta una forte pendenza che impedisce ristagni di acqua e quindi infiltrazioni vere e proprie. Esso ha una profondità media di c.a. mt. 5,00, dei quali mt.
4,15 c.a. costituiscono porzione del lotto su cui è stato edificato il fabbricato e mt. 0,85
c.a. corrispondono all'originaria profondità del marciapiede di proprietà comunale”; secondo il perito, “… lo stato di umidità diffusa che ha causato il dissesto del box n.17 posto in piano scantinato sia determinato da una serie di concause individuabili nello stato di manutenzione carente del marciapiede sovrastante...”
Dalla c.t.u. espletata in corso di causa - redatta dall'ingegnere , Controparte_7 depositata in data 3-5-2024 -, le descritte emergenze hanno trovato conferma e, in più, è stata chiarita la causa delle infiltrazioni e dei conseguenti danni.
In tale elaborato l'ausiliario ha precisato la esatta allocazione del locale rispetto alla strada pubblica e ha individuato le cause delle infiltrazioni e quantificato l'ammontare dei danni.
pag. 7 Ha, invero, affermato: “il soffitto del locale garage insiste per una superficie di mt 4,25
x mt 4,30 al disotto della verticale del fabbricato condominiale, la restante superficie che va oltre la trave emergente, (immagini n. 32 e 33), pari a mt 4,25 x mt 1,95 circa insiste al di sotto del marciapiedi afferente ed è posta pressoché sulla verticale dei CP_1 balconi a sbalzo dei piani superiori dell'edificio. D'altra parte, i balconi aventi sporto superiore a mt 1,50, (nel nostro caso pari a mt 1,64 misurati), fanno parte della sagoma dell'edificio. I distacchi di intonaco, laterizi e calcestruzzo si sono verificati proprio dalla parte di garage il cui soffitto insiste al di sotto del marciapiedi ed hanno danneggiato sia il soffitto del locale di parte attorea, sia la relativa auto di proprietà. Dall'esame dello stralcio di mappa catastale, emerge che l'area afferente al marciapiedi contiguo a CP_1 appartiene alla particella catastale n. 446 del foglio di mappa n. 2, pertanto di proprietà del , per una striscia di larghezza pari a mt 4,36. La restante parte della CP_1 larghezza del marciapiedi che è di circa mt 0,90, appartiene alla sede stradale comunale.
D'altra parte, il solaio di copertura del garage è sottoposto alla verticale dell'edificio e precisamente la parte di mt 4,30 di lunghezza, insiste sotto la verticale dello stabile, mentre la residuale parte di mt 1,95 insiste sotto il marciapiedi afferente ed in CP_1 perfetta linea verticale dei terrazzini a sbalzo dei piani superiori dello stabile. Questa condizione dello stato dei luoghi determina che la copertura del garage è un solaio di un locale dello stabile e come tale si sarebbe indotti a ritenerlo, parte comune dell'edificio”
(pagg. 35-37 della c.t.u.).
Secondo il Condominio, la porzione di marciapiede sovrastante il locale interrato di proprietà attorea, è di proprietà comunale.
Il c.t.u., anche mediante raffigurazione grafica, nelle relazioni depositate per rendere i chiarimenti, ha invece confermato la circostanza che il locale box si trova al di sotto dell'area pedonale condominiale e che insiste nel lotto di appartenenza del Condominio e che il cedimento strutturale è stato provocato dall'ossidazione delle armature per effetto della carbonatazione del calcestruzzo copriferro.
L'ausiliario, in merito, ha sottolineato che “il fenomeno si origina attraverso imperfezioni nelle pareti o punti di infiltrazioni di acqua all'interno e pertanto nelle strutture. Le infiltrazioni originatesi, raggiungono le armature interne delle strutture in cls armato, provocandone l'ossidazione e pertanto l'espulsione del calcestruzzo superficiale di protezione”, altresì, sottolineando “L'analisi sulla genesi dei fenomeni di ossidazione e pag. 8 corrosione porta a concludere che eventi come quelli oggetto di causa, sono frequenti e ampiamente prevedibili, sulle strutture in cls armato degli anni '60 e '70; quindi, controlli preliminari, avrebbero sicuramente evitato l'evento accaduto. Bastava eseguire prioritariamente controlli e spicconature delle parti prossime al distacco per evitare che esse crollassero e danneggiassero l'auto e il garage dell'attore. poiché alcuna azione di verifica preventiva sulle strutture è stata effettuata nel corso del tempo essendo notorio che le strutture in cls armato, specialmente quelle ai piani interrati, sono soggette ai fenomeni di corrosione delle armature e conseguenti, successivi distacchi” (pagg. 38-40 della c.t.u.)
Il c.t.u. ha acclarato il verificarsi di fenomeni infiltrativi derivanti dalla copertura condominiale e i conseguenti danni causati al soffitto del locale box e all'autovettura ivi parcheggiata, ascrivendoli.
In particolare, ha evidenziato che “Dallo studio degli atti di causa e in particolare dagli accessi effettuati sui luoghi è emerso che il locale ha subito danni a causa del distacco di intonaci, parti di laterizio e parti di calcestruzzo dal soffitto del solaio di copertura del locale garage, il cui estradosso è relativo al calpestìo del marciapiedi afferente
[...]
” (pag. 37 dell'elaborato peritale). CP_1
Sulla scorta delle descritte emergenze istruttorie è, quindi, risultato che, mentre il danneggiato ha provato il nesso causale tra la cosa e l'evento, il convenuto CP_1 non ha assolto all'onere probatorio su di esso incombente, per cui devesi ritenere responsabile dei descritti danni ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Invero, il di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è CP_1 obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno rispondendo a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., in forza della presunzione di legge, per tutti quei danni che siano intervenuti nella proprietà del singolo a causa della cattiva manutenzione della sovrastante copertura . CP_3
Poiché è risultato che la causa dei danni subiti dall'attore è da ricondurre alle infiltrazioni di acqua provenienti dall'area soprastante di proprietà del nonché CP_1 dalla omessa manutenzione delle armature interne delle strutture in cls armato di proprietà , la domanda deve essere, quindi, accolta. CP_3
5. In ordine al quantum debeatur, il c.t.u. – alla pag. 37 del proprio elaborato - ha precisato i danni subiti sia dal locale box interrato sia dall'autovettura ivi parcheggiata,
pag. 9 descrivendoli analiticamente nel computo metrico allegato, il cui costo delle riparazioni ammontano a complessivi euro 5.726,25 I.V.A. inclusa, rivalutata all'attualità in euro
5.835,05.
In particolare, ha precisato che i danni subiti nel locale box interrato – il cui costo per le riparazioni ammonta a complessivi euro 2.984,57 – sono relativi: al distacco di porzioni di intonaco dal solaio del garage;
distacco di una parte di alcuni elementi in laterizio;
al distacco di alcune parti di calcestruzzo afferenti i medesimi elementi di cui ai due punti precedenti;
al distacco di parti di intonaco e calcestruzzo (pag. 41 della c.t.u.).
Quanto all'autovettura, il c.t.u. ha precisato che ha i danni subiti – il cui costo per le riparazioni ammonta a complessivi euro 2.741,68 – sono: deformazione del tetto provocata dai materiali caduti dal soffitto;
deformazioni e graffiatura alla porta posteriore sinistra, al cofano per la parte relativa al lato posteriore sinistro, al parafango posteriore sinistro;
graffiatura del lunotto.
Oltre a tale importo, ai danneggiati va attribuita la somma di euro 578,70 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma è stata determinata equitativamente ex art. 2056 co.
I c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sez. Un. 17-2-1995,
n. 1712), ponendo a base di calcolo non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo devalutato all'epoca del sinistro e rivalutato anno per anno ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato.
Per tutto quanto sopra, il convenuto deve essere condannato al CP_1 pagamento, in favore degli attori, della complessiva somma di euro 6.413,75 oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo.
6. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att.
c.p.c., con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, delle questioni affrontate, della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase istruttoria, euro 1.680,00; fase decisoria, euro 1.701,00).
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
pag. 10 Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Pt_1 nei confronti del , in persona
[...] Controparte_2 dell'amministratore p.t., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) condanna il , in persona Controparte_2 dell'amministratore p.t., al pagamento, in favore di della somma di Parte_1 euro 6.413,75 oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo;
B) condanna il , in persona Controparte_2 dell'amministratore p.t., al pagamento in favore di delle spese Parte_1 processuali che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a., se dovute;
C) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico del Controparte_2
[...]
Torre Annunziata, 6 ottobre 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
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