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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 14/07/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1637/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1637/2024, in materia di separazione consensuale e divorzio congiunto ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
01/07/1968, con l'Avv. TRINCHERI GIADA
- ricorrente -
e
(C.F. , nato ad [...], il Controparte_1 C.F._2
03/11/1962, con l'Avv. TRINCHERI GIADA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] DICHIARARE La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi a Trino
(VC) in data 04.09.1993 e registrato nei Registri del medesimo Comune Atto n.14 Parte 2 Serie A
1 Anno 1993, alle seguenti CONDIZIONI 1 - Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel rispetto reciproco, fermo restando i reciproci obblighi di legge;
2 - I coniugi dichiarano di aver già definito ogni rapporto economico nascente dal matrimonio e di non aver più nulla a pretendere nei confronti dell'altro per qualsiasi titolo e/o ragione.
3 - I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsivoglia pretesa a titolo di mantenimento.
4 - Le spese straordinarie nell'interesse della figlia
maggiorenne non economicamente indipendente, sono poste a carico di Persona_1
entrambi i genitori nella misura del 50%, ad eccezione del canone di locazione mensile e degli oneri relativi al contratto di locazione dell'immobile sito in Monza (MB), Via Savonarola n. 23 che rimarrà interamente a carico della Sig.ra 5 - Il Sig. verserà Parte_1 Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese direttamente alla figlia su un rapporto bancario e/o postale Per_1
a lei intestato la somma mensile di € 300,00 che sarà annualmente rivalutata in base agli indici
ISTAT.”
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto ex art 473-bis 51 c.p.c. depositato in data 22 luglio 2024, i coniugi in epigrafe indicati hanno domandato la separazione nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le parti esponevano di aver contratto matrimonio, con rito religioso, in data 4 settembre 1993 in Trino (VC) (Anno 1993 Parte II Serie A N. 14), optando in tale sede per il regime della separazione dei beni. Dall'unione coniugale nasceva la figlia a Casale Monferrato Per_1
(AL), in data 7 ottobre 1996, maggiorenne non economicamente indipendente.
Le parti, essendo divenuta impossibile la prosecuzione della convivenza, pervenivano alla decisione di separarsi consensualmente e proporre altresì in questa sede domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti addivenivano a separazione consensuale con sentenza non definitiva di omologa n.
299/2024, emessa dal Tribunale di Alessandria, in data 12 dicembre 2024, nel presente procedimento. Le parti con note scritte rappresentavano di non volersi riconciliare e di voler insistere nella richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che i medesimi addivennero a separazione consensuale con sentenza non definitiva di omologa n. 299/2024, emessa dal Tribunale di Alessandria, in data 12 dicembre 2024, nel presente procedimento. Nel caso di specie non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno demandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con
2 rito religioso;
pertanto, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I restanti accordi tra i coniugi possono venire omologati non risultando in contrasto con norme imperative.
Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i Sig.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. , i quali C.F._1 Controparte_1 C.F._2
hanno contratto matrimonio in Trino (VC), il 4 settembre 1993 (Anno 1993 Parte II Serie A
N. 14);
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trino (VC) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che i coniugi dichiarano di aver già definito ogni rapporto economico nascente dal matrimonio e di non aver più nulla a pretendere nei confronti dell'altro per qualsiasi titolo e/o ragione;
dà atto che i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsivoglia pretesa a titolo di mantenimento;
dispone che le spese straordinarie nell'interesse della figlia maggiorenne non Persona_1
economicamente indipendente, vengano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del
50%, ad eccezione del canone di locazione mensile e degli oneri relativi al contratto di locazione dell'immobile sito in Monza (MB), Via Savonarola n. 23 che rimarrà interamente a carico della Sig.ra Pt_1
dispone che il Sig. versi entro il giorno 5 di ogni mese direttamente alla figlia su un CP_1 Per_1 rapporto bancario e/o postale a lei intestato la somma mensile di € 300,00 che sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 24 giugno 2025
Il Giudice Il Presidente
3 Dott.ssa Martina Bianchi
Dott. Paolo Rampini
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1637/2024, in materia di separazione consensuale e divorzio congiunto ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
01/07/1968, con l'Avv. TRINCHERI GIADA
- ricorrente -
e
(C.F. , nato ad [...], il Controparte_1 C.F._2
03/11/1962, con l'Avv. TRINCHERI GIADA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] DICHIARARE La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi a Trino
(VC) in data 04.09.1993 e registrato nei Registri del medesimo Comune Atto n.14 Parte 2 Serie A
1 Anno 1993, alle seguenti CONDIZIONI 1 - Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel rispetto reciproco, fermo restando i reciproci obblighi di legge;
2 - I coniugi dichiarano di aver già definito ogni rapporto economico nascente dal matrimonio e di non aver più nulla a pretendere nei confronti dell'altro per qualsiasi titolo e/o ragione.
3 - I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsivoglia pretesa a titolo di mantenimento.
4 - Le spese straordinarie nell'interesse della figlia
maggiorenne non economicamente indipendente, sono poste a carico di Persona_1
entrambi i genitori nella misura del 50%, ad eccezione del canone di locazione mensile e degli oneri relativi al contratto di locazione dell'immobile sito in Monza (MB), Via Savonarola n. 23 che rimarrà interamente a carico della Sig.ra 5 - Il Sig. verserà Parte_1 Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese direttamente alla figlia su un rapporto bancario e/o postale Per_1
a lei intestato la somma mensile di € 300,00 che sarà annualmente rivalutata in base agli indici
ISTAT.”
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto ex art 473-bis 51 c.p.c. depositato in data 22 luglio 2024, i coniugi in epigrafe indicati hanno domandato la separazione nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le parti esponevano di aver contratto matrimonio, con rito religioso, in data 4 settembre 1993 in Trino (VC) (Anno 1993 Parte II Serie A N. 14), optando in tale sede per il regime della separazione dei beni. Dall'unione coniugale nasceva la figlia a Casale Monferrato Per_1
(AL), in data 7 ottobre 1996, maggiorenne non economicamente indipendente.
Le parti, essendo divenuta impossibile la prosecuzione della convivenza, pervenivano alla decisione di separarsi consensualmente e proporre altresì in questa sede domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti addivenivano a separazione consensuale con sentenza non definitiva di omologa n.
299/2024, emessa dal Tribunale di Alessandria, in data 12 dicembre 2024, nel presente procedimento. Le parti con note scritte rappresentavano di non volersi riconciliare e di voler insistere nella richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che i medesimi addivennero a separazione consensuale con sentenza non definitiva di omologa n. 299/2024, emessa dal Tribunale di Alessandria, in data 12 dicembre 2024, nel presente procedimento. Nel caso di specie non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno demandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con
2 rito religioso;
pertanto, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I restanti accordi tra i coniugi possono venire omologati non risultando in contrasto con norme imperative.
Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i Sig.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. , i quali C.F._1 Controparte_1 C.F._2
hanno contratto matrimonio in Trino (VC), il 4 settembre 1993 (Anno 1993 Parte II Serie A
N. 14);
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trino (VC) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che i coniugi dichiarano di aver già definito ogni rapporto economico nascente dal matrimonio e di non aver più nulla a pretendere nei confronti dell'altro per qualsiasi titolo e/o ragione;
dà atto che i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsivoglia pretesa a titolo di mantenimento;
dispone che le spese straordinarie nell'interesse della figlia maggiorenne non Persona_1
economicamente indipendente, vengano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del
50%, ad eccezione del canone di locazione mensile e degli oneri relativi al contratto di locazione dell'immobile sito in Monza (MB), Via Savonarola n. 23 che rimarrà interamente a carico della Sig.ra Pt_1
dispone che il Sig. versi entro il giorno 5 di ogni mese direttamente alla figlia su un CP_1 Per_1 rapporto bancario e/o postale a lei intestato la somma mensile di € 300,00 che sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 24 giugno 2025
Il Giudice Il Presidente
3 Dott.ssa Martina Bianchi
Dott. Paolo Rampini
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