Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 9/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Lazzara Giuseppe;
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per Controparte_1 mandato in atti dall'Avv. Mauceri Daniela;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO
Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Conclusioni dei ricorrenti: si veda ricorso.
Conclusioni del P.M.: non pervenute.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso congiunto depositato il 02/01/2025 le parti hanno chiesto disporsi la modifica delle condizioni del divorzio pronunciato con sentenza n.
2178/2022 emessa da questo Tribunale il 23/05/2022, a nei seguenti termini:
“(…) dire e dichiarare che il Signor continuerà a Parte_1 corrispondere, esclusivamente quale contributo per il mantenimento del propri
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Signora , a mezzo tracciabile, entro i primi cinque giorni Controparte_1 lavorativi di ogni mese e con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
- per il resto, confermare tutte le rimanenti condizioni già sancite in sede di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabilite con la citata sentenza n. 2178/2022, con integrale compensazione di spese e compensi del presente giudizio”.
2. Le superiori condizioni, espressione della concorde volontà delle parti, poiché non sono contrarie all'ordine pubblico né a disposizioni imperative di legge e appaiono conformi all'interesse della prole, possono essere recepite dal
Tribunale.
3. Non ricorre, infine, alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.:
1) prende atto delle modifiche indicate in motivazione - concordate fra e - delle condizioni del divorzio pronunziato Parte_1 Controparte_1 dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 2178/2022 del 23/05/2022;
2) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale di Palermo, il 16/01/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal Giudice relatore.
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